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Ordine di demolizione opere abusive

Pubblico
Mercoledì, 7 Giugno, 2017 - 12:03

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Seconda), sentenza n. 2296 del 2 maggio 2017, sull'ordinanza di demolizione di opere abusive  
 
N. 02296/2017 REG.PROV.COLL.
 
N. 00755/2016 REG.RIC.
 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
(Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Romano e Antonino De Vita, e domiciliata per legge presso la Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto in Napoli;
contro
COMUNE DI ARZANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Agliata, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Michelangelo n. 33;
nei confronti di
OMISSIS, quale titolare dell’impresa individuale “G.”, e ARIANNA D’ANGELO, quale titolare dell’omonima impresa individuale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Arzano n. -OMISSIS-, recante l’ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate in Via -OMISSIS- su suoli identificati catastalmente al foglio -OMISSIS-, particelle -OMISSIS-;
b) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Arzano prot. n. -OMISSIS-, recante l’ingiunzione di sospensione dei lavori edili;
c) delle determinazioni dirigenziali del Comune di Arzano n. -OMISSIS-, recanti il diniego di condono edilizio in relazione, rispettivamente, al fabbricato identificato catastalmente al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, ed a quello identificato catastalmente al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, nonché delle relative comunicazioni di avvio del procedimento del 16 settembre 2015;
d) di ogni altro eventuale atto, anche a carattere endoprocedimentale, preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi comprese le relazioni di sopralluogo degli accertamenti tecnico-edilizi recepite nei suddetti provvedimenti;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
e) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Arzano n. -OMISSIS-, con la quale è stata rettificata, confermandone il dispositivo demolitorio, la precedente ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, nonché della relazione del collegio ispettivo dell’ente del 25 gennaio 2016 confluita nella relativa serie procedimentale;
f) di ogni altro atto, anche a carattere endoprocedimentale, preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
g) della determinazione dirigenziale del Comune di Arzano prot. n. -OMISSIS-, recante la revoca dell’autorizzazione n. -OMISSIS- rilasciata in favore della società ricorrente per l’esercizio di un parcheggio all’aperto in Via -OMISSIS-;
h) della determinazione dirigenziale del Comune di Arzano prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stata revocata la precedente determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS- ed è stato contestualmente confermato l’annullamento (rectius la revoca) dell’autorizzazione n. -OMISSIS-;
i) della determinazione dirigenziale del Comune di Arzano prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stata respinta l’istanza di revoca della determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, presentata dalla società ricorrente il 13 maggio 2016, nonché della nota prot. n. 8636 del 13 aprile 2016 e del verbale di sopralluogo prot. n. 11968 del 18 maggio 2016 confluite nella relativa serie procedimentale;
l) di ogni ulteriore atto, anche a carattere endoprocedimentale, preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
La società ricorrente espone di esercitare, in virtù di autorizzazione comunale n. -OMISSIS-, attività di parcheggio all’aperto per -OMISSIS- quale conduttrice e comodataria di un fondo sito in Arzano alla Via -OMISSIS-, ricompreso nelle particelle catastali nn. -OMISSIS- del foglio -OMISSIS-.
La medesima impugna, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, gli atti indicati in epigrafe deducendo una serie di vizi attinenti alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, alla violazione del testo unico in materia di edilizia, alla violazione della legge sul procedimento amministrativo, alla violazione dei principi generali in tema di autotutela, alla violazione del principio di tipicità dell’atto amministrativo, alla violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, alla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, alla violazione del codice della strada, alla violazione della normativa regionale sul sistema distributivo dei carburanti, all’invalidità derivata, all’incompetenza, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.
Il Comune di Arzano eccepisce nei suoi scritti difensivi l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del gravame.
L’istanza cautelare, respinta in primo grado con ordinanza n. -OMISSIS- sulla base della ritenuta non plausibilità delle tesi attoree alla luce della rilevante consistenza delle opere realizzate senza titolo edilizio, è stata accolta in sede di appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- “ai soli fini della sollecita definizione nel merito”, sulla scorta della duplice considerazione che “la presente causa è connessa ad altra causa (r.g. -OMISSIS--OMISSIS-, ndr.) già riunita dal primo giudice, in relazione alla quale questa Sezione ha già disposto, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il rinvio della causa al Tribunale amministrativo per una celere definizione nel merito” e che “per quanto attiene al danno relativo all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, la parte appellante ha dichiarato di avere già demolito le opere abusive contestate”.
Parte ricorrente ha depositato, in data 5 gennaio 2017, memoria conclusionale a sostegno delle proprie ragioni, con la quale formula anche nuove censure.
Gli altri soggetti intimati non si sono costituiti.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 7 febbraio 2017.
DIRITTO
1. La presente controversia, come arricchita dai motivi aggiunti, si incentra sulla contestazione di provvedimenti (nonché degli atti delle relative serie procedimentali, meglio individuati in epigrafe) del Comune di Arzano volti a contrastare condotte abusive in materia edilizia e commerciale.
Il più approfondito esame dell’intera vicenda contenziosa, proprio del merito, fa propendere il Collegio per la complessiva infondatezza del ricorso e per la sostanziale correttezza del percorso argomentativo seguito da questo giudice in sede cautelare.
2. In via preliminare, si premette che i provvedimenti impugnati direttamente incidenti sulla posizione giuridica della società ricorrente sono i seguenti: i) ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale è stata rettificata, confermandone il dispositivo demolitorio, la precedente ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-. In particolare, è stata reiterata la demolizione di svariati manufatti – quali fabbricati in lamiera, fabbricati in muratura, tettoie in lamiera, basamento in calcestruzzo, container appoggiati al suolo, due passi carrai con cancelli in ferro, nonché pavimentazione dell’area in parte con conglomerato cementizio ed in parte con tappetino bituminoso di asfalto – realizzati in assenza di permesso di costruire. La conferma del dispositivo demolitorio poggia su un ordito motivazionale alquanto diverso da quello utilizzato dalla determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, ordito che trae linfa dai seguenti rilievi: “(…); Specificato inoltre che: il Collegio Ispettivo dell’Ente riunitosi ex art. 145 TUEL, in data 25 gennaio 2016 ha evidenziato che la problematica urbanistica e la relativa autorizzazione commerciale sono state oggetto di specifica attenzione da parte della Commissione di Accesso e sono state considerate sintomatiche di criticità tali da determinare nel complesso delle situazioni accertate, lo scioglimento del Consiglio Comunale di Arzano”. Alla luce del provvedimento sanzionatorio degli abusi si rende necessario: 1. eliminare una delle consistenze fattuali ritenute espressione di indebita interferenza sull’attività dell’Ente locale e pertanto, ripristinare la legalità; 2. curare la realizzazione dell’interesse pubblico connesso al DPR del 29.4.2015, di scioglimento del Consiglio Comunale di Arzano per le motivazioni tutte, ivi espresse che qui si intendono integralmente trascritte; 3. dare consequenzialità operativa ai rilievi indicati dalla Commissione di accesso ed in ragione dei quali il Consiglio Comunale di Arzano è stato sciolto;”; (…); Specificato inoltre che, la licenza nr. di repertorio -OMISSIS- rilasciata dall’allora Amministrazione Provinciale, riguardante l’apertura di n° 2 passi carrai, risulta scaduta, in quanto al punto 17 della stessa si legge testualmente: “la presente licenza viene data a tempo limitato, ma comunque non superiore a 19 anni e potrà essere revocata in ogni tempo, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, senza diritto del titolare ad indennizzi o pretesa di sorta”. Ritenuto che sussistono motivazioni di interesse pubblico per la emissione di un provvedimento sanzionatorio al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, a garanzia del corretto sviluppo urbanistico del territorio e della sua vivibilità, CONFERMANDO quanto già previsto nell’Ordinanza -OMISSIS- e reiterando le motivazioni ivi esplicitate, che qui si intendono integralmente trascritte;”; ii) determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stata respinta l’istanza di revoca della determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, presentata dalla società ricorrente il 13 maggio 2016. Tale diniego di revoca trova sostegno nel seguente percorso argomentativo: “Preso atto: del verbale di sopralluogo prot. 11968 del 18/05/2016, dell’Area Pianificazione e Gestione Territoriale con il quale è stata accertata la non corrispondenza di quanto intimato con l’Ordinanza di Demolizione n. -OMISSIS- con i lavori eseguiti e documentati con la nota prot. 11344 del 12/05/2016 (presentata dal tecnico di fiducia della società ricorrente, ndr.), con particolare riguardo al ripristino dello status di cui alla strumentazione urbanistica vigente (PdF) che individua l’area di intervento quale “verde di rispetto cimiteriale;”. Per meglio comprendere il filo del ragionamento seguito dall’amministrazione nello specifico, vale la pena di aggiungere che, a fronte dell’espressa dichiarazione della società ricorrente, contenuta nell’istanza di revoca del 13 maggio 2016, di aver “provveduto, per quanto di propria competenza, alla demolizione delle opere realizzate senza titolo conformandosi all’intimazione di ripristino dello stato dei luoghi ad essa rivolta con l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) siccome rettificata dal successivo provvedimento n. -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) adottato, il 17.02.2016, dal Dirigente dell’Area Pianificazione e Gestione Territoriale del Comune di Arzano”, il tecnico comunale incaricato accertava, nel verbale di sopralluogo prot. n. 11968 del 18 maggio 2016, che l’ordine demolitorio da ultimo reiterato con l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- non era stato integralmente ottemperato e che, in particolare, rimanevano inalterate alcune opere edilizie abusive, quali tre fabbricati in lamiera, un container, la pavimentazione con conglomerato bituminoso, nonché i due passi carrai con cancelli in ferro, con conseguente mancato ripristino dell’originario stato dei luoghi, avente come destinazione urbanistica quella di verde di rispetto cimiteriale.
2.1 Ciò premesso, anche in accoglimento delle puntuali eccezioni della difesa comunale, va chiarito che gli unici provvedimenti passibili di cognizione sono proprio quelli elencati al paragrafo precedente, dal momento che sui rimanenti atti gravati non può intervenire alcuna pronuncia di merito, essendo le relative impugnative inammissibili, improcedibili o irricevibili per le ragioni che si andranno di seguito sinteticamente ad esporre con riferimento ad ogni singola determinazione: 1) ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-: improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse, essendo tale determinazione stata superata e sostituita, con conseguente perdita di efficacia e lesività, dall’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-; 2) ordinanza dirigenziale prot. n. -OMISSIS-: irricevibilità dell’impugnativa per tardività, essendo tale provvedimento stato gravato ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica alla società interessata, avvenuta in data 21 settembre 2015; 3) comunicazioni di avvio del procedimento del 16 settembre 2015, relazioni di sopralluogo degli accertamenti tecnico-edilizi recepite nei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, relazione del collegio ispettivo dell’ente del 25 gennaio 2016, nota prot. n. 8636 del 13 aprile 2016, nonché verbale di sopralluogo prot. n. 11968 del 18 maggio 2016: inammissibilità dell’impugnativa per carenza di interesse, perché nella specie si tratta di meri atti endoprocedimentali destinati ad essere recepiti nei rispettivi provvedimenti finali e, quindi, di atti privi di autonoma lesività; 4) determinazioni dirigenziali n. -OMISSIS-: inammissibilità dell’impugnativa per carenza di legittimazione ad agire, in quanto, come affermato nello stesso gravame e come comprovato dalle emergenze processuali (cfr. in particolare relazioni tecniche e documentazione contrattuale e catastale prodotte in allegato al ricorso introduttivo, rimaste incontestate nello specifico), i fabbricati oggetto di diniego di condono non sono nella disponibilità giuridica della società ricorrente e non insistono sul fondo condotto dalla medesima; 5) determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS-: improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse, essendo tale determinazione stata superata e sostituita, con conseguente perdita di efficacia e lesività, dalla determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS-; 6) determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS-: irricevibilità dell’impugnativa per tardività, essendo tale provvedimento stato gravato in questa sede ben oltre il termine di sessanta giorni dalla sua avvenuta piena conoscenza da parte della società interessata, piena conoscenza comunque collocabile non dopo il 4 marzo 2016, data in cui è stato presentato per la notifica l’apposito ricorso per motivi aggiunti incardinato nel connesso giudizio r.g. -OMISSIS--OMISSIS- (venuto parimenti in decisione all’odierna udienza pubblica).
3. Perimetrato l’ambito del giudizio ai soli provvedimenti indicati al paragrafo 2, il Collegio può passare allo scrutinio del merito della causa, cominciando dal riepilogo delle censure articolate avverso l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-:
a) il provvedimento è affetto dall’invalidità derivata discendente dalla precedente ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;
b) l’ordine demolitorio si fonda su un carente corredo istruttorio quanto ai pericoli di condizionamento della criminalità organizzata, dal momento che “dall’atto impugnato e dal contenuto della relazione allegata al decreto di scioglimento del Consiglio Comunale (da cui pure dovrebbe ricavarsi una simile evenienza), non emergono riferimenti specifici ovvero circostanze analitiche dalle quali si possa desumere un diretto coinvolgimento della istante società nella “problematica urbanistica” presumibilmente esaminata dalla Commissione di Accesso e ritenuta dal Collegio Ispettivo di “criticità” tale da avere determinato, unitamente ad altre “situazioni accertate”, il commissariamento dell’amministrazione locale”;
c) ai sensi degli artt. 22 e 26 del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), per i passi carrai non era necessario il rilascio di alcun titolo edilizio, dovendo essere assistita la loro installazione dalla sola autorizzazione dell’ente proprietario della strada, nella specie intervenuta con la licenza rep. n. -OMISSIS- rilasciata dall’allora Amministrazione Provinciale di Napoli (oggi Città Metropolitana di Napoli);
d) in virtù dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 285/1992, l’avvenuta scadenza della suddetta licenza non comporta comunque alcun obbligo di ripristino dei luoghi, atteso che tale obbligo, “configurandosi quale strumento residuale ed accessorio della principale sanzione pecuniaria, viene ad essere imposto, nei confronti dell’autore della violazione, tutte le volte in cui non vi siano possibilità di regolarizzazione postuma dell’autorizzazione in precedenza rilasciata, possibilità che nella fattispecie di causa sembrano pacificamente sussistere”:
e) in ogni caso, l’amministrazione comunale non è competente ad irrogare la sanzione ripristinatoria, spettando tale potere all’autorità prefettizia ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 285/1992;
f) l’ordinanza di demolizione non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione delle prerogative partecipative garantite dall’art. 7 della legge n. 241/1990.
Tutte le prefate doglianze non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate.
4. Non è ravvisabile alcun vizio di invalidità derivata, poiché, come sopra accennato, l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- è stata rimossa dal mondo giuridico ed è stata integralmente sostituita dall’ordinanza (confermativa) di demolizione n. -OMISSIS-, con conseguente perdita di ogni efficacia, anche in senso conformativo per la successiva attività amministrativa.
Tanto va rilevato in applicazione del consolidato e condiviso principio secondo il quale l’adozione di un nuovo atto, non meramente confermativo (come nella specie) di un provvedimento precedente già oggetto di impugnazione giurisdizionale, costituisce rinnovata espressione di funzione amministrativa e comporta, pertanto, la pronuncia di improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, all’annullamento di quest’ultimo, ritualmente gravato (cfr. per tutte TAR Campania Salerno, Sez. I, 5 gennaio 2017 n. 22; TAR Lombardia Milano, Sez. III, 26 agosto 2016 n. 1611).
5. I riferimenti specifici e le circostanze analitiche indicativi dei pericoli di condizionamento criminale, posti a base della seconda ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, sono evidentemente da individuare – più che nella relazione allegata al decreto di scioglimento del Consiglio Comunale, la quale è finalizzata ad illustrare le situazioni di criticità gestionale ed ambientale più rilevanti ai fini della decisione dissolutoria – nella più dettagliata ed approfondita relazione conclusiva della commissione di accesso, ai cui lavori la determinazione in questione ha comunque fatto riferimento con un rimando per relationem.
D’altro canto, la commissione di accesso non può non aver tenuto conto delle risultanze delle indagini penali e dei provvedimenti di sequestro che hanno riguardato la società ricorrente, che avrebbero messo in rilievo come all’interno del garage-autorimessa gestito da quest’ultima si svolgessero incontri tra affiliati a gruppi camorristici (cfr. ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli n. -OMISSIS-, pag. 6, prodotta in allegato al ricorso introduttivo).
Perde consistenza, pertanto, la denunciata carenza di istruttoria in ordine all’aspetto quivi esaminato.
6. Come ha già avuto modo di osservare questo Tribunale (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 5 dicembre 2013 n. 5620), è vero che il passo carraio deve essere autorizzato dall’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 285/1992, ma qualora esso comporti una immutatio loci – come nel caso di specie, in cui all’apertura di un varco si accompagna l’installazione di un cancello – deve essere altresì assentito anche dal punto di vista edilizio; tanto in ossequio non solo dei principi generali in materia di edilizia ma anche della chiara normativa di settore (art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 495/1992, regolamento attuativo del codice della strada), che prescrive testualmente che “la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente”.
Ne discende che l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- si presenta correttamente e sufficientemente motivata, quanto ai passi carrai, con il riferimento all’insussistenza del corrispondente titolo edilizio, la cui mancanza non è posta in contestazione dalla società ricorrente, con conseguente ultroneità dell’argomento aggiuntivo inerente alla scadenza del titolo autorizzativo rilasciato dall’amministrazione provinciale, evidentemente inserito ad abundantiam dall’amministrazione comunale per sottolineare il quadro di complessiva irregolarità riscontrato nello specifico.
7. Quanto sopra esposto riveste carattere assorbente e rende inconferenti le altre due censure, compendiate al paragrafo 3, lettere d) ed e), con cui si stigmatizza il cattivo uso, anche in termini di competenza, dei poteri sanzionatori previsti dal codice della strada in tema di abusiva apertura di passi carrai, giacché è chiaro che nella specie l’amministrazione comunale ha agito come autorità preposta alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e per il perseguimento degli interessi tutelati dalla relativa normativa di settore (d.P.R. n. 380/2001).
8. Vale, altresì, osservare che la comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 (orientamento consolidato: cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 maggio 2014 n. 2568 e 25 giugno 2013 n. 3471; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 9 maggio 2016 n. 2338; TAR Lazio Roma, Sez. I, 22 aprile 2016 n. 4720).
9. Rimane da esaminare il complesso delle doglianze mosse avverso la determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS-.
Esse possono essere così riassunte:
g) la determinazione risente dell’invalidità derivata discendente dalle ordinanze di demolizione n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, nonché dai provvedimenti di revoca dell’autorizzazione commerciale (n. -OMISSIS-) prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-;
h) l’amministrazione comunale ha conferito astratta prevalenza al criterio di destinazione urbanistica vigente ed al vincolo derivante dalla zona di rispetto cimiteriale, senza rendersi conto che in concreto l’interesse pubblico tutelato dall’imposizione del vincolo non era più compromesso e doveva essere considerato recessivo rispetto all’interesse privato alla continuazione dell’attività di parcheggio all’aperto: invero, nel verbale di sopralluogo prot. n. 11968 del 18 maggio 2016, richiamato nella determinazione in questione, si prende atto non solo della “completa eliminazione di talune opere precarie realizzate sul fondo” dalla società ricorrente, ma anche della circostanza che “le costruzioni in muratura originariamente ubicate sulle particelle nn. -OMISSIS- non sono mai state nella disponibilità di essa ricorrente siccome insistenti oltre il confine della fascia di terreno concessa in detenzione a quest’ultima”. Ciò ha comportato un’istruttoria lacunosa con conseguente insufficienza della motivazione;
i) in violazione del canone di proporzionalità, immanente nell’ambito dell’autotutela amministrativa, è stato tralasciato “ogni legittimo contemperamento tra l’esigenza della società di continuare l’esercizio imprenditoriale e la non più sussistente finalità repressiva riconducibile alle violazioni edilizie che, nell’ottica del corretto bilanciamento di principi fondamentali del nostro ordinamento, non può non passare attraverso un più approfondito vaglio della relazione tecnica di sopralluogo eseguita dai tecnici sul fondo”.
Anche le suddette doglianze meritano di essere tutte disattese per le ragioni che seguono.
10. Quanto all’asserita invalidità derivata discendente dall’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, si rimanda alle dirimenti contrarie osservazioni rese al precedente paragrafo 4.
Analogo discorso deve essere fatto con riguardo ai vizi derivati ritraibili dalla determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, essendo questa stata revocata e sostituita dalla successiva determinazione (confermativa) prot. n. -OMISSIS-.
Inoltre, non è assolutamente prospettabile alcuna situazione di invalidità derivata con riguardo all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- ed alla determinazione prot. n. -OMISSIS-, essendosi profilata la loro resistenza alle impugnative proposte in questa sede.
11. Né è rinvenibile nella determinazione in questione alcun difetto di istruttoria e/o di motivazione, traendo essa sostegno da un verbale di sopralluogo in cui si dà atto della perdurante compromissione dell’interesse pubblico al corretto assetto urbanistico-edilizio dell’area: infatti, dalla piana lettura di tale verbale emerge la non completa ottemperanza all’ordine demolitorio da ultimo impartito con l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, come meglio già illustrato al superiore paragrafo 2, in relazione a manufatti pacificamente insistenti sul fondo detenuto dalla società ricorrente.
Inconferente appare il richiamo attoreo alle costruzioni in muratura site sulle particelle nn. -OMISSIS-, dal momento che il verbale di sopralluogo non si occupa affatto di fabbricati in muratura, ma di opere edilizie di tutt’altra specie.
Discende da quanto esposto che, in presenza di una non integrale riduzione in pristino della zona attraverso la rimozione di tutte le opere abusive realizzate sulla stessa, non era francamente apprezzabile, da parte dell’amministrazione comunale, alcuna prevalenza dell’interesse privato alla continuazione dell’attività commerciale, posto che ogni iniziativa imprenditoriale deve svolgersi nell’imprescindibile rispetto della cornice di regolarità urbanistico-edilizia.
12. Per gli stessi motivi poco sopra esplicitati, non è ipotizzabile alcuna lesione del canone di proporzionalità dell’agire amministrativo, non essendosi evidentemente esaurite le esigenze repressive connesse alle condotte abusive poste in essere sull’area già adibita a parcheggio.
13. Infine, con memoria conclusionale depositata il 5 gennaio 2017, parte ricorrente formula nuove censure tese a stigmatizzare errori istruttori commessi nel qualificare la disponibilità e la consistenza di alcune opere abusive, lo sforamento del termine massimo di diciotto mesi per intervenire in autotutela, l’intempestività della revoca dell’autorizzazione commerciale, intervenuta prima che si potesse ottemperare all’ordine di demolizione da ultimo impartito, nonché la contraddittorietà della motivazione della determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS-.
Le prefate censure sono tutte inammissibili essendo state introdotte con un mero atto difensivo non notificato alle controparti, in dispregio delle regole del contraddittorio processuale.
Invero, nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1715).
14. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto siccome infondato.
Sussistono giusti e particolari motivi, in ragione della delicatezza e della complessità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 7 febbraio 2017 e 4 aprile 2017, con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis,Presidente
Carlo Dell'Olio,Consigliere, Estensore
Brunella Bruno,Primo Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Dell'Olio Claudio Rovis
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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