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Pagamento oneri urbanizzazione - Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6255 del 22.12.2014

Pubblico
Martedì, 23 Dicembre, 2014 - 01:00

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), sentenza n. 6255 del 22 dicembre 2014, su pagamento somme a titolo di quota parte opere urbanizzazione primaria 
 
N. 06255/2014REG.PROV.COLL.
 
N. 08663/2004 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato
 
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 8663 del 2004, proposto da: 
Caroli Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vitale, con domicilio eletto presso Romana D'Ambrosio in Roma, Via Cantore, 17; 
contro
Comune di Ceglie Messapica, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Manno, con domicilio eletto presso Francesca Buccellato in Roma, Via Cosseria 2; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 2713 del 28 aprile 2004, resa tra le parti, concernente pagamento somme a titolo di quota parte per opere di urbanizzazione primaria
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Borsò, in dichiarata delega di Vitale, e Manno;
Rilevato che sussistono i presupposri per l’applicazione dell’art. 74 c.p.a.
 
Rilevato, in punto di fatto, che:
- in data 12.11.76 Caroli Giuseppe ha stipulato con il Comune di Ceglie Messapica una convenzione di lottizzazione rep. N. 1355, con la quale – tra l’altro – s’era impegnato ad eseguire varie opere di urbanizzazione primaria su un edificando suolo di sua proprietà, impegno trasfuso nella licenza edilizia, in seguito rilasciata, n. 2078 del 18.11.76, nonché nelle successive licenze edilizie nn. 2151 del 2.8.76, 3662 del 21.1.85, 1731 del 18.11.74 e 1882 del 21.4.75;
- con le ordinanze oggetto d’impugnazione (recanti 5 intimazioni a pagare i costi sostenuti dal comune per realizzare le opere di urbanizzazione primaria alla cui esecuzione si era obbligato il signor Caroli) l’A.C., sul presupposto che il ricorrente non avesse assolto il predetto onere e che pertanto si era sostituito al medesimo facendo eseguire a proprie spese le opere di urbanizzazione in questione, ha determinato – con delibera di G.M. n. 809 del 16.09.87 – il costo complessivo sostenuto per la realizzazione delle opere de quibus, ha quantificato le somme, pagate per conto del Caroli;
-con la sentenza appellata i primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dal Caroli avverso siffatte determinazioni.
Considerato che il collegio può prescindere dall’esame delle plurime eccezioni di inammissibilità dei motivi di gravame, in quanto sollevati per la prima volta in appello e che pertanto procede allo scrutinio diretto delle censure articolate in prime cure (cfr. fra le tante Cons. St, sez. V, n. 3562 del 2014);
Ritenuto, in punto di diritto, che l’appello merita reiezione alla stregua delle seguenti considerazioni:
ai sensi dell’art. 16 della legge 47/85, i contributi, le sanzioni e le spese di cui alla legge 28 gennaio 197 n. 10, e alla stessa legge, vengono riscossi, attraverso una riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, che costituisce titolo esecutivo, con ingiunzione emessa dal Sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, numero 639;
fermo restando il generale diritto di rivalsa del Comune che abbia proceduto all’esecuzione delle opere a fronte dell’inadempimento degli obblighi convenzionali da parte del concessionario, nel caso di specie, alla luce dei contenuti della convenzione di lottizzazione, la realizzazione delle opere doveva precedere o essere contestuale alla costruzione di ciascun lotto, sicché la edificazione di quest'ultimo concreta quell’inadempimento cui si ricollega l'intervento sostitutivo del Comune;
non rileva poi la dedotta circostanza secondo cui il ricorrente difetta di titolarità passiva nel rapporto obbligatorio, in quanto dalla documentazione in atti risulta che sia l’istanza di licenza edilizia che la successiva vicenda di sanatoria sono state gestite dal ricorrente, il quale, peraltro, aveva in sede di convenzione assunto i relativi obblighi per sé e per gli aventi causa;
- quanto all’ulteriore censura volta a dedurre l’avvenuta realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria, delle quali è stato chiesto il pagamento pro quota dal Comune resistente, si deve ribadire che l’amministrazione ha dimostrato in giudizio la realizzazione di tutte le opere da parte dell’amministrazione comunale;
- gli interessi, calcolati su criteri non contestati, risultano dovuti per effetto del ritardo nel pagamento delle somme ed in presenza di credito certo, liquido ed esigibile, mentre il termine di prescrizione decennale non è decorso per effetto degli atti interruttivi menzionati nelle impugnate ordinanze e non contestati dal ricorrente;
Reputato, in definitiva che l’appello merita reiezione atteso che non si configura alcuna fattispecie di mandato affidato dal Caroli al comune, difetta la prova della colpa e del dolo dell’ente, manca la prova dei pagamenti effettivamente sostenuti per la realizzazione almeno in parte delle opere di urbanizzazione primaria, è versato in atti congruo rendiconto allegato alla delibera n. 470 del 1991 (non impugnata che ha liquidato le somme dovute dopo il completamento dei lavori, dando atto dell’inadempimento del lottizzante agli obblighi assunti in convenzione), il ricorrente ha comunque sottoscritto la convenzione urbanistica per il lotto di cui alla diffida n. 7715, in relazione al quale ha chiesto e ottenuto la licenza edilizia (e le relative varianti) essendo irrilevante che il lotto sia successivamente caduto in proprietà ai coniugi Vitale e Principalli;
Reputato, in definitiva, che l’appello deve essere respinto.
Ritenuto che le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.
Rilevato altresì che la pronuncia di infondatezza del ricorso si fonda, come dianzi illustrato, su ragioni manifeste che integrano i presupposti applicativi delle norme sancite dall’art. 26, co. 1, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210; Sez. V, 31 maggio 2011, n. 3252; Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1733, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria – ex art. 26, co. 1).
Ritenuto altresì che le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto in esame sono state, nella sostanza, recepite dalla novella recata dal d.l. n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. in quanto:
a) l’art. 26, comma 1, che rinviava (e rinvia) all’art. 96 c.p.c., prevedeva la condanna, su istanza di parte, al risarcimento del danno se la parte ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 96, comma 1, c.p.c.), nonché la condanna anche d’ufficio in favore dell’altra parte, di una somma equitativamente determinata;
b) il d.l. n. 90 del 2014 ha inciso sia sull’art. 26, co. 1, c.p.a., in termini generali, valevoli per tutti i riti davanti al giudice amministrativo, sia sull’art. 26, comma 2, c.p.a., in termini specifici, valevoli solo per il rito appalti;
c) sebbene l’art. 26, co. 1, continui a richiamare l’art. 96 c.p.c. in tema di lite temeraria, detta ora una regola più puntuale stabilendosi che in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati;
Reputato infine, che la condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 26 c.p.a. rileva, infine, anche agli effetti di cui all’art. 2, co. 2-quinquies, lett. a) e f), l. n. 89 del 2001.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Parma, delle spese relative al presente grado di giudizio, che liquida nella misura di euro 4.000//00 (quattromila//00) oltre accessori come per legge.
Condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 26, co. 1, c.p.a., al pagamento della somma di euro 3.000//00 (tremila//00) in favore del Comune di Parma.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli,Presidente FF
Francesco Caringella,Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi,Consigliere
Doris Durante,Consigliere
Nicola Gaviano,Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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