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PEEP

Pubblico
Mercoledì, 5 Aprile, 2017 - 15:55

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n. 807 del 21 febbraio 2017, sui piani PEEP
 
N. 00807/2017REG.PROV.COLL.
N. 01268/2016 REG.RIC.
N. 01269/2016 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2016, proposto dal omissis, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Calculli, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cicerone n. 49, presso l’avv. con Paolo Botzios in Roma, per mandato in calce all’appello;
contro
Comune di Matera, in persona del Sindaco in carica, non costituito nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello; 
Dirigente dell'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica del Comune di Matera, non costituito nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello; 
nei confronti di
omissis., con sede legale in Matera, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello; 
 
 
 
sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2016, proposto dal signor omissis, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Calculli, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cicerone n. 49, presso l’avv. con Paolo Botzios in Roma, per mandato in calce all’appello;
contro
Comune di Matera, in persona del Sindaco in carica, non costituito nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello; 
Dirigente dell'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica del Comune di Matera, non costituito nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello; 
Dirigente Settore Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica del Comune di Matera non costituito nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello; 
nei confronti di
omissis, con sede legale in Matera, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;
Raffaele Conte, Anna Maria Bruna Conte e Giuseppe Ciarli conte, nella qualità di eredi ab intestato di Maria Felicia Andrisani, non costituiti in giudizio; 
per la riforma
quanto al ricorso n. 1268 del 2016:
della sentenza del T.A.R. per la Basilicata, n. 675 del 6 novembre 2015, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo n.r.g. 565/2015, proposto per l’accertamento del silenzio inadempimento su istanza in data 16 aprile 2015 intesa alla sottoscrizione di schema di convenzione urbanistica, con cumulativa domanda risarcitoria, ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie per la trattazione dei motivi aggiunti al ricorso recanti impugnazione della nota dirigenziale del 25 maggio 2015;
quanto al ricorso n. 1269 del 2016:
della sentenza del T.A.R. per la Basilicata, n. 674 del 6 novembre 2015, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato inammissibile, nelle forme del giudizio di ottemperanza, il ricorso n.r.g. 259/2015, proposto per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 143 del 15 marzo 2005, intesa alla sottoscrizione di schema di convenzione urbanistica, con cumulativa domanda risarcitoria, con prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie per la trattazione dei motivi aggiunti al ricorso recanti impugnazione della nota dirigenziale del 25 maggio 2015
 
 
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito l’avv. Francesco Calculli per gli appellanti
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
1.) Con deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 18 febbraio 2002 il Comune di Matera ha adottato, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 37, una variante alle aree per servizi nel piano di edilizia economica e popolare di via La Martella, al fine di dotare il quartiere di opere e strutture collettive.
1.1) Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 dell’11 aprile 2002 sono state esaminate le osservazioni presentate dai privati ed è stata approvata la suddetta variante, articolata in cinque comparti, differenziati in relazione alle funzioni svolte.
1.2) Per quanto qui rileva, nel comparto n. 3 è stato localizzato un centro sportivo, la cui realizzazione è stata affidata al ______., previa acquisizione di suoli appartenenti ai germani------, e in particolare delle particelle di cui al fg. 69 n.1550 di mq. 1710 (destinata a viabilità) e n.1552 di mq. 1386 (destinata appunto al centro sportivo).
1.3) Per converso, nel comparto n. 2 sulla particella n. 1549 di mq. 2087, pure appartenente ai germani……., è stata prevista la realizzazione di un centro di quartiere comprendente attività commerciali e terziarie verso il corrispettivo degli oneri di urbanizzazione, da compensare con la cessione delle aree di cui alle particelle n. 1550 e n. 1552.
1.4) In data 30 ottobre 2002 i germani …… hanno quindi trasmesso al Comune di Matera una proposta di schema di convenzione, per regolare la cessione gratuita delle due particelle, occorrenti per l’esecuzione dell’intervento previsto nel comparto n. 3 a compensazione degli oneri urbanizzativi relativi alla realizzazione dell’intervento edilizio del comparto n. 2.
1.5) Con istanza in data 26 luglio 2004, e diffida notificata il 20 dicembre 2004, i germani ….. hanno chiesto all’Amministrazione comunale di provvedere senza ulteriore indugio all’approvazione della convenzione, secondo lo schema da essi predisposto, e ad accettare e perfezionare la cessione delle suddette aree quale corrispettivo degli oneri di urbanizzazione concernenti la realizzazione dell’intervento edilizio di loro interesse.
1.6) Con ricorso in primo grado n.r.g. 75/2005 i germani Andrisani hanno proposto domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, accolta con sentenza del T.A.R. per la Basilicata n. 143 del 15 marzo 2005, non appellata e passata in giudicato.
1.7) Con la suddetta sentenza il giudice amministrativo lucano, precisato che non esprimeva alcuna “…valutazione in ordine al contenuto del detto provvedimento rimesso alle valutazioni dell’Amministrazione”, ha fissato quindi un termine per la sola adozione di una pronuncia espressa sull’istanza.
1.8) A seguito di proposizione di ricorso per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 143/2005, il T.A.R. per la Basilicata, preso atto della mancata esecuzione ha nominato un commissario ad acta, individuato nel dirigente responsabile dell’Ufficio urbanistica del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della sostenibilità della Regione Basilicata, per provvedere in via sostitutiva.
1.9) In sede di progettazione esecutiva, però, è emerso che, applicando i valori della distanza minima dalle strade (10 ml.) alla viabilità di piano, si determinavano sagome di ingombro dei fabbricati non funzionali e insufficienti a contenere le attrezzature e volumetrie previste dal p.e.e.p., poiché quest’ultimo non aveva definito dato le sagome planovolumetriche dei fabbricati.
1.10) Il commissario ad acta nominato, con successive note del 9 settembre 2011 e del 4 novembre 2011, quindi, ha rappresentato di non poter dare esecuzione alla sentenza n. 143/2005, pendendo il procedimento di variante normativa, intesa alla modifica della distanza dalle strade (da ridursi da 10 ml. a 3 ml.), adottata con deliberazione del 28 marzo 2007.
1.11) Con ordinanza n. 575 del 15 dicembre 2011, il T.A.R. ha disposto che il commissario ad acta provvedesse comunque tenuto conto della disciplina urbanistica vigente al momento della notificazione della sentenza.
1.12) I germani ……, però, evidentemente consapevoli dell’esigenza di perfezionare la variante normativa, hanno proposto istanza in data 9 maggio 2012, finalizzata ad ottenere l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della suddetta variante, e con ricorso n.r.g. 411/2012, hanno proposto ulteriore domanda di accertamento del silenzio-inadempimento, accolto con sentenza n. 142 del 21 marzo 2013, essa pure non gravata e passata in giudicato.
1.13) Con tale sentenza, pur dando atto che con nota del 5 dicembre 2013 prot. n.7970 il dirigente comunale di settore aveva proposto alla Giunta Municipale -medio tempore investita della relativa competenza da sopravvenuta normativa regionale- l’approvazione della variante normativa, la qualificava come atto soprassessorio e quindi dichiarava l’illegittimità del silenzio-inadempimento, assegnando all’amministrazione termine per provvedere all’approvazione della variante.
La variante normativa è stata poi approvata, in via sostitutiva, dal commissario ad acta, nominato con ordinanza n. 89 del 21 gennaio 2014; dato atto che la riduzione della distanza dalla viabilità di piano non interferiva con gli stardard minimi delle aree a parcheggio, l’ausiliario ha precisato che nel progetto esecutivo dovevano essere “definite tipologie edilizie di opere che, nelle loro caratteristiche formali, distributive, organizzative e dimensionali”, individuino “manufatti architettonici coerenti con le destinazioni d’uso prescritte dalla variante alle aree per servizi del PEEP di Via La Martella, concepiti e predisposti per favorire l’aggregazione dei cittadini e lo svolgimento delle loro attività di tempo libero e per manifestazioni sportive e ricreative”.
2.) Con ricorso n.r.g. 259/2015 i germani Andrisani hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 143/2005 e, a seguito di successiva istanza del 16 aprile 2015, sempre intesa all’approvazione dello schema convenzionale come da essi a suo tempo predisposto, con ricorso n.r.g. 565/2015 hanno proposto, altresì, domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento sulla predetta istanza, con cumulativa domanda di risarcimento dei danni in forma specifica e in via subordinata per equivalente.
2.1) Con nota del 25 maggio 2015, precedente la notificazione del ricorso n.r.g. 565/2015 (notificato il 26 maggio 2015) il Dirigente del Servizio Urbanistica aveva però riscontrato l’istanza del 16 aprile 2015, significando che per la stipula della convenzione urbanistica occorre la presentazione di elaborati progettuali ai sensi dell’art. 17 della l.r. 11 agosto 1999, n.23 (e successive modifiche) con nuovo schema di convenzione, conforme ai predetti elaborati.
2.2) I germani Andrisani hanno quindi impugnato tale nota con motivi aggiunti notificati il 29 giugno 2015, proposti sia nel ricorso n.r.g. 259/2015 (relativo all’esecuzione del giudicato) sia nel ricorso n.r.g. 565/2015 (relativo al silenzio-inadempimento).
2.3) Il T.A.R. per la Basilicata, senza riunire i due ricorsi, discussi nella stessa camera di consiglio del 21 ottobre 2015, li ha dichiarati inammissibili, salva la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie per la trattazione dei motivi aggiunti recanti impugnazione della nota dirigenziale del 25 maggio 2015.
2.3.1) In particolare, con la sentenza n. 674 del 6 novembre 2015 è stato rilevato, testualmente che:
“Il ricorso introduttivo è stato proposto ai sensi degli artt. 112-115 cod. proc. amm., al fine di ottenere l’ottemperanza al giudicato, formatosi sulla menzionata sentenza del TAR Basilicata n. 143 del 15.3.2005.
Tuttavia, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. III n. 329 del 21.1.2013 e TAR Basilicata n. 89 dell’11.2.2015) tutte le controversie in materia di silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, comprese quelle attinenti all’esecuzione delle sentenze che, come nella specie, a fronte di un comportamento inerte dell’amministrazione dichiarano l’obbligo di provvedere, devono essere azionate in conformità al disposto dell’art. 117 cod. proc. amm., che nel disciplinare i giudizi avverso il silenzio, ai commi 3 e 4 statuisce rispettivamente che il giudice amministrativo “nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata” e che la stessa autorità giudiziaria “conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario”.
In relazione a quanto precede il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile, non sussistendo i presupposti per l’ordinaria azione di ottemperanza.”.
2.3.2) Con la coeva sentenza n. 675 del 6 novembre 2015 è stato testualmente osservato che:
“Il ricorso introduttivo indirizzato contro il silenzio dell’amministrazione comunale va dichiarato inammissibile, in quanto prima della sua notifica, avvenuta il 26.5.2015, il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Matera con nota del 25.5.2015 ha risposto all’istanza dei ricorrenti in data 16.4.2015, volta ad ottenere sia l’approvazione e la sottoscrizione dello schema di convenzione, presentato il 30.10.2002, sia l’accettazione ed il perfezionamento della cessione dei citati 3.096 mq. del Comparto 3, da remunerare con la compensazione sull’importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l’edificazione del Comparto 2.”.
3.) Con appelli notificati l’8-9 febbraio 2016 e depositati il 18 febbraio 2016, che hanno assunto il n.r.g. 1268/2016 e il n.r.g. 1269/2016, i germani …..hanno gravato le due sentenze.
3.1) Con l’appello n.r.g. 1268/2016 è stata impugnata la sentenza n. 675/2015, e dopo aver diffusamente illustrato la vicenda amministrativa e i suoi sviluppi contenziosi, ne è stata dedotta l’erroneità e ingiustizia, in base ai seguenti motivi di seguito sintetizzati:
1) Errores in iudicando ed in procedendo. Erroneità dell’interpretazione e applicazione del materiale cognitivo e della normativa e principi di diritto e giurisprudenziali. Erronea e omessa considerazione dei presupposti di fatto, giuridici, normativi e omessa e insufficiente considerazione e erronea qualificazione della domanda. Omessa pronuncia e infrapetizione. Erronea applicazione del principio di assorbimento.
1.1) Violazione degli artt. 30, 31 e 117 c.p.a. Violazione di legge (art. 1 e 2 e ss. legge n. 241/1990), anche per difetto assoluto di motivazione (art. 3 della legge n. 241/1990). Lesione dei principi di speditezza, economia, semplificazione e conclusione procedimentale e dell’art. 97 Cost., dei canoni del giusto procedimento e buona amministrazione. Violazione della legge n. 162/1967 e ss.mm.ii. Violazione degli artt. 3 e 17 comma 6 lettera e) della l.r. n. 23/1999. Eccesso di potere per violazione dell’autolimite e della deliberazione n. 26/2007 e dell’art. 9 comma 3 della legge n. 180/2011. Infrapetizione (art. 99, 112 c.p.c.) e omessa o erronea pronuncia sulla qualificazione della nota dirigenziale. Contrasto con le sentenze n. 143/2005, 786/2005, 142/2013, 130/2014 e il relativo giudicato e ordinanze dello stesso T.A.R.
E’ erronea la declaratoria d’inammissibilità del ricorso in primo grado perché la nota dirigenziale del 25 maggio 2015, spedita a mezzo raccomandata a.r. il 26 maggio 2015 è pervenuta in data successiva alla notificazione del ricorso, notificato il 26 maggio 2015 e depositato il 27 maggio 2015.
In ogni caso, alla data del 24 maggio 2015 era spirato il termine di trenta giorni di conclusione del procedimento, decorrente dal deposito dell’istanza del 16 aprile 2015, e comunque trattandosi di procedimento da avviare ex officio “…l’illegittimo silenzio è in re”.
Sotto altro profilo comunque, ferma e impregiudicata nel giudizio che prosegue per l’esame dei motivi aggiunti la domanda risarcitoria, riproposta con i medesimi motivi aggiunti, la nota dirigenziale, pure impugnata con i motivi aggiunti, avrebbe natura interlocutoria e quindi non preclusiva della declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento fatta salva, qualora si opinasse diversamente, e “astenendosi da qualsivoglia pronuncia al riguardo nel merito, anche incidenter tantum…” l’esame dei motivi aggiunti nel giudizio di primo grado proseguito nelle forme ordinarie (pag. 11 dell’appello primo capoverso).
Tale nota peraltro è generica e non considera che gli elaborati progettuali richiesti riguardano variante al piano attuativo, e già furono a suo tempo prodotti nel ricorso in primo grado n.r.g. 75/2005, come pure lo schema di convenzione, prodotto sin dal 30 ottobre 2012, configurandosi come elusiva del giudicato.
Si ripropone la domanda risarcitoria, sia in forma specifica, sia per equivalente, con riferimento al danno emergente e al lucro cessante e alle relative voci enumerate, lamentando che il giudice amministrativo lucano non abbia disposto sui mezzi istruttori richiesti e in specie sulla istanza di c.t.u.
Si contesta l’immotivata compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
3.2) Con l’appello n.r.g. 1269/2016 è stata impugnata la sentenza n. 674/2015 e ne è stata dedotta l’erroneità e ingiustizia, in base ai seguenti motivi di seguito sintetizzati:
1) Errores in iudicando ed in procedendo. Erroneità dell’interpretazione e applicazione del materiale cognitivo e della normativa e principi di diritto e giurisprudenziali. Erronea e omessa considerazione dei presupposti di fatto, giuridici, normativi e omessa e insufficiente considerazione e erronea qualificazione della domanda. Omessa pronuncia e infrapetizione. Erronea applicazione del principio di assorbimento.
1.1) Violazione degli artt. 30, 31 e 117 c.p.a. Violazione di legge (art. 1 e 2 e ss. legge n. 241/1990), anche per difetto assoluto di motivazione (art. 3 della legge n. 241/1990). Lesione dei principi di speditezza, economia, semplificazione e conclusione procedimentale e dell’art. 97 Cost., dei canoni del giusto procedimento e buona amministrazione. Violazione della legge n. 162/1967 e ss.mm.ii. Violazione degli artt. 3 e 17 comma 6 lettera e) della l.r. n. 23/1999. Eccesso di potere per violazione dell’autolimite e della deliberazione n. 26/2007 e dell’art. 9 comma 3 della legge n. 180/2011. Infrapetizione (art. 99, 112 c.p.c.) e omessa o erronea pronuncia sulla qualificazione della nota dirigenziale. Contrasto con le sentenze n. 143/2005, 786/2005, 142/2013, 130/2014 e il relativo giudicato e ordinanze dello stesso T.A.R.
E’ erronea la declaratoria d’inammissibilità del ricorso in primo grado, perché esso, pur essendo intitolato quale “ricorso per ottemperanza”, conteneva testuale richiesta di nomina e/o conferma del commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. 143/2005, e quindi avrebbe dovuto essere riqualificata come domanda per l’esecuzione del silenzio accertato giudizialmente.
Si dà atto della proposizione del coevo appello avverso la sentenza n. 675/2015 e si chiede di “…coordinare i due giudizi d’appello…con l’adozione degli strumenti maggiormente utili all’economia processuale…”,
4.) Con note difensive depositate il 20 settembre 2016 gli appellanti hanno poi insistito sulla completezza delle acquisizioni documentali, evidenziando come i due giudizi proseguiti nelle forme ordinarie siano stati fissati per l’udienza pubblica dell’8 febbraio 2017 e formulando istanza di riunione dei due appelli.
5.) Nella camera di consiglio del 27 ottobre 2016 gli appelli sono stati discussi e riservati per la decisione.
6.) Il Collegio, in limine:
a) dichiara la tardività del deposito della memoria difensiva effettuato in data 15 ottobre 2016 in violazione dei termini dimidiati stabiliti dal combinato disposto degli artt. 73 e 87 c.p.a.;
b) ritiene opportuno disporre la riunione degli appelli in epigrafe, stante la loro evidente connessione soggettiva e oggettiva.
6.1) Quanto al secondo profilo, è agevole osservare che, in effetti, entrambi i ricorsi proposti in primo grado erano orientati alla tutela del medesimo interesse finale, costituito dall’approvazione e sottoscrizione dello schema di convenzione a suo tempo predisposto e inviato al Comune di Matera per regolare la cessione gratuita del suolo di cui alle particelle n. 1550 e n. 1552, necessarie per la esecuzione dell’intervento previsto nel comparto n. 3, a compensazione degli oneri urbanizzativi relativi alla realizzazione dell’intervento edilizio del comparto n. 2 sulla particella n. 1549.
In effetti con il ricorso n.r.g. 259/2015 i germani ……….. hanno ricollegato la tutela dell’interesse all’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 143/2005; e nondimeno, avendo proposto poi istanza in data 16 aprile 2015, hanno poi impugnato il silenzio inadempimento con il successivo ricorso n.r.g. 565/2015.
6.3) Tale riunione avrebbe dovuto essere utilmente deliberata, ex artt. 39 e 273 c.p.c., sin nel giudizio di primo grado, poiché, a seguito della declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi originari, in ossequio a consolidati principi (v. da ultimo sez. V, n. 806 del 2015, par. 8.1.), è stata disposta in modo rituale la prosecuzione del giudizio, nelle forme ordinarie, sulla domanda relativa all’illegittimità della nota provvedimentale del 25 maggio 2015, impugnata con motivi aggiunti proposti in entrambi i ricorsi, e in specie su quelli notificati prima, nel ricorso n.r.g. 565/2015, risultando quelli notificati dopo, nel ricorso n.r.g. 259/2015 inammissibili per violazione del divieto di ne bis in idem.
6.4) Nel merito, entrambi gli appelli sono palesemente destituiti di fondamento giuridico e devono essere rigettati, con la conferma delle sentenze gravate.
6.4.1) E’ essenziale evidenziare che la sentenza n. 143/2005, secondo quanto già rilevato nella narrativa in fatto sub 1.7), in modo testuale e inequivoco statuiva di non esprimere alcuna “…valutazione in ordine al contenuto del detto provvedimento rimesso alle valutazioni dell’Amministrazione”.
6.4.2) Il giudice amministrativo lucano con la predetta sentenza si è limitato a dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione comunale di esprimersi sull’istanza relativa all’approvazione dello schema di convenzione, e quindi di adottare una pronuncia espressa, senza accertare in alcun modo la fondatezza della pretesa sottostante e quindi senza affermare in alcun modo l’obbligo di emanare un provvedimento positivo.
6.4.3) Tale sentenza, ormai trascorsa in giudicato, risulta peraltro affatto corretta poiché, nel caso di specie, e come evidenziato nei successivi sviluppi amministrativi, all’approvazione e alla sottoscrizione della convenzione, e all’esecuzione degli interventi previsti nei comparti, ivi compreso il comparto n. 2, ostava una originaria carenza della variante al p.e.e.p. che, non avendo definito le sagome planovolumetriche dei fabbricati, richiedeva una modifica normativa per ridurre il limite di distanza dalle strade da ml. 10 a ml. 3.
6.4.4) In effetti gli interessati, evidentemente consapevoli di tale esigenza, hanno poi proposto ricorso n.r.g. 411/2012 per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in data 9 maggio 2012 intesa all’approvazione della variante, adottata con deliberazione del 28 marzo 2007.
6.4.5) Il ricorso da ultimo richiamato è stato poi accolto con la sentenza n. 142 del 21 marzo 2013, mentre la variante normativa è stata approvata, in via sostitutiva, dal commissario ad acta nominato con ordinanza n. 89 del 21 gennaio 2014, che peraltro, come già rilevato sub 1.13), ha precisato che nel progetto esecutivo dovevano essere “definite tipologie edilizie di opere che, nelle loro caratteristiche formali, distributive, organizzative e dimensionali”, individuino “manufatti architettonici coerenti con le destinazioni d’uso prescritte dalla variante alle aree per servizi del PEEP di Via La Martella, concepiti e predisposti per favorire l’aggregazione dei cittadini e lo svolgimento delle loro attività di tempo libero e per manifestazioni sportive e ricreative”.
6.4.6) Ai rilievi che precedono consegue che correttamente la nota dirigenziale del 26 maggio 2015 ha espresso l’esigenza della predisposizione di nuovi elaborati progettuali e di nuovo schema di convenzione, posto che quelli a suo tempo presentati erano inidonei proprio in relazione alla sopraggiunta variante normativa.
6.4.7) In altri termini tale nota non può qualificarsi come meramente interlocutoria e come tale inidonea a creare una soluzione di continuità in relazione all’inerzia dell’Amministrazione, poiché si sostanzia in un vero e proprio riscontro negativo rispetto all’istanza degli interessati in data 16 aprile 2015, intesa all’approvazione e sottoscrizione dello schema di convenzione presentato il 30 ottobre 2002, secondo gli elaborati originari.
6.4.8) E’ quindi evidente che la sentenza n. 675/2015 sotto questo profilo è affatto corretta e immune dalle censure dedotte con l’appello n.r.g. 1268/2016, poiché, restando affatto indifferente se si versi in fattispecie di inammissibilità o improcedibilità del ricorso originario n.r.g. 565/2015, a fronte dell’emanazione della nota provvedimentale non poteva farsi luogo ad alcuna pronuncia di merito declaratoria dell’illegittimità del silenzio.
6.4.9) Quanto invece all’appello relativo alla sentenza n. 674/2015, si è già evidenziato l’effetto conformativo proprio del giudicato di cui alla sentenza n. 143/2005, come chiarito sub 6.4.2), nel senso che esso implica(va) il solo obbligo di adottare una determinazione espressa, positiva o negativa, e quindi riconosceva la tutela di un interesse solo strumentale e procedimentale alla conclusione del procedimento e non già finale (sulla distinzione cfr. i rilievi svolti da Ad. Plen. 9 giugno 2016, n. 11).
6.4.10) Orbene, è evidente che tale sentenza non può trovare alcuna esecuzione in relazione al superamento dello schema originario della convenzione predisposta dagli interessati, e dei relativi elaborati progettuali, connesso all’esigenza -peraltro avvertita dagli stessi germani ………, ed esplicitata con il ricorso n.r.g. 411/2012, accolto con la sentenza n. 142 del 21 marzo 2013- dell’approvazione della variante normativa, imprescindibile ai fini di ogni iniziativa attuativa delle previsioni del piano esecutivo.
6.4.11) In tal senso quindi, difetta il presupposto dell’actio iudicati costituito dall’inadempimento dell’ente pubblico; sotto tale angolazione, pertanto, deve essere rettificata la sentenza n. 674/2015, e deve rigettarsi il ricorso originario n.r.g. 259/2015; si conferma la sentenza nella parte relativa alla prosecuzione del giudizio quanto all’esame secondo il rito ordinario dei motivi aggiunti con cui è stata proposta l’impugnazione della nota provvedimentale del 25 maggio 2015.
6.5) In conclusione entrambi gli appelli devono essere rigettati, avendo il Collegio esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
7.) Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di appello, nel quale non si è costituito il Comune di Matera né la parte privata intimata.
8.) Il Collegio, ritenendo che i ricorrenti abbiano agito temerariamente in giudizio, li condanna al pagamento della sanzione prevista dall’art. 26, co. 2, c.p.a., nella misura di € 300 per ciascuno, pari a complessivi € 3.000,00 (cfr. sul punto, fra le tante, C.d.S., IV, n. 364 del 2017; IV, n. 5497 del 2016; V, n. 930 del 2015, cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. in ordine all’individuazione dei presupposti applicativi e dei criteri di computo).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli n.r. 1268/2015 e n.r. 1269/2015, previa loro riunione, così provvede:
1) rigetta l’appello n.r.g. 1268/2015, e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per la Basilicata, n. 675 del 6 novembre 2015;
2) rigetta l’appello n.r.g. 1269/2015 e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per la Basilicata, n. 674 del 6 novembre 2015, nei termini di cui in motivazione;
3) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio d’appello;
4) condanna i ricorrenti alla sanzione di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a., liquidata in € 300 per ciascuno, pari a complessivi € 3.000,00 da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 delle norme di attuazione del c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti Vito Poli
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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