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Pianificazione urbanistica scelte - TAR ANCONA

Pubblico
Venerdì, 1 Giugno, 2018 - 09:53

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, (Sezione Prima), sentenza n. 328 del 2 maggio 2018, sulle scelte di pianificazione urbanistica 
 
MASSIMA
Non sussiste l’obbligo del comune, attraverso le previsioni urbanistiche, di garantire ai proprietari il massimo sfruttamento economico possibile delle proprietà fondiarie (cfr. TAR Marche, 13/11/2017 n. 854; 22/9/2017 n. 722; 17/5/2017 n. 368; 17.4.2015 n. 294; 20.12.2010 n. 3468).
Le scelte urbanistiche richiedono una puntuale motivazione solo quando riguardano un’area determinata e modificano precedenti destinazioni urbanistiche più favorevoli al proprietario. Non risulta invece necessaria una specifica motivazione (essendo sufficiente rimandare alla relazione generale e ai criteri informatori del piano) quando la destinazione di un’area muta (in tutto o in parte) per effetto dell’adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/2/2014 n. 601; id. 8/6/2011 n. 3497).
 
SENTENZA 
N. 00328/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2004 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2004, proposto da 
OMISSIS, originariamente rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36, poi costituita con nuovo difensore avvocato Federico Gualandi e domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24; 
contro
Comune di Pesaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Mancinelli, Mariangela Bressanelli, con domicilio eletto presso lo studio avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156; 
Provincia di Pesaro-Urbino; 
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino 15.12.2003 n.135, relativa ad approvazione definitiva del P.R.G. di Pesaro;
- delle delibere del Consiglio comunale di Pesaro 13.9.2000 n.135, 24.6.2002 n.12 e 22.10.2003 n.160, sempre relative al predetto P.R.G.;
- della deliberazione del Consiglio provinciale 30.6.2003 n.71, contenente modifiche e prescrizioni alle delibere consiliari n.135/2000 e 12/2002;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Pesaro 6.7.1998 n.183, sempre relativa ad adozione del P.R.G.;
- di ogni altro atto comunque collegato, presupposto o connesso, ivi compreso ogni parere, atto preparatorio e/o intermedio, comunque attinente.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pesaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente allega di essere proprietaria di un terreno, in Pesaro, di mq. 12.414, ubicato a ridosso del quartiere “Pantano”, all’interno della zona semicentrale della città e con piena vocazione edificatoria.
Allega, inoltre, che il PRG approvato nel 1990 includeva detto terreno nel sub comparto A del Programma di Coordinamento Attuativo n. 4, con una edificabilità di circa mq. 1.600 per destinazioni residenziali, produttive e terziarie.
Con il nuovo PRG, impugnato in questa sede, l’area in oggetto risulta essere stata inclusa nel più ampio comparto denominato Progetto Norma 9.2 “Il Parco del Cuneo Verde” (di mq. 482.203), UMI (Unità Minima di Intervento) 9.2.2 di mq. 135.899. All’interno di tale UMI sono previsti solo mq. 800 di superficie edificabile (in area di proprietà del Comune sottoposta a piano particolareggiato di iniziativa pubblica). La restante porzione è destinata a parco pubblico tra i quartieri di Muraglia e Pantano.
Si è costituito il Comune di Pesaro che deduce eccezione preliminare in rito e contesta comunque anche nel merito le deduzioni di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Il Collegio ritiene di soprassedere dall’esame dell’eccezione in rito dedotta dall’amministrazione resistente poiché il ricorso è comunque infondato.
3. Con il primo motivo viene dedotta violazione degli artt. 1, 7, 13 e 26 della Legge n. 1150/1942, dell’art. 1, comma, 2 della Legge n. 241/1990, delle Leggi regionali nn. 19/1979 e 34/1989, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, perplessità e contraddittorietà. In particolare viene dedotto che il nuovo PRG ha illegittimamente introdotto un atto di pianificazione intermedio (non previsto da alcuna disciplina legislativa) tra lo strumento urbanistico generale e i tradizionali piani attuativi. In questo modo l’attuazione delle previsioni di PRG subisce un ingiustificato aggravio del procedimento.
La censura è infondata.
Al riguardo va osservato che il “Progetto Norma” (e non “Piano Norma” come lo chiama parte ricorrente) non è uno strumento urbanistico attuativo, ma solo (in generale) un insieme di “criteri, indicazioni e prescrizioni, corredati da rappresentazioni grafiche e da tabelle, che sintetizzano i caratteri degli interventi strategici di trasformazione previsti dal Piano. Essi definiscono i principi insediativi, le quantità e le modalità di attuazione da osservare nella progettazione attuativa. Il P.N. può articolarsi in Unità Minime di Intervento (U.M.I.)” (cfr. Art. 2.2.1.11, NTA del PRG).
In altri termini costituisce una scheda tecnica, in parte grafica e in parte descrittiva, al pari delle altre disposizioni del PRG (fornite attraverso le Planimetrie e le Norme Tecniche di Attuazione).
Nel caso specifico la scheda tecnica per l’attuazione del Progetto Norma 9.2 è contenuta nell’art. 4.4.9.2 delle NTA che prevede indirizzi generali e criteri per l’attuazione delle quattro UMI di cui si compone, una delle quali suscettibile di edificazione diretta (UMI 9.2.1), con le ulteriori tre soggette invece a piano particolareggiato (UMI 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4), ma senza alcuna necessità di definire e approvare un livello di pianificazione intermedio.
4. Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 2 della Legge n. 1189/1968 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza dei presupposti e contraddittorietà dell’azione amministrativa. In particolare viene dedotto che, attraverso il Progetto Norma, l’area destinata a parco pubblico all’interno della UMI 9.2.2 (dove solo il 10% circa del territorio è destinato all’edificazione; porzione inoltre di proprietà pubblica e che pertanto limita l’iniziativa privata), resterebbe vincolata oltre il termine quinquennale cui alla Legge n. 1189/1968 ed in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1999, circa l’illegittima reiterazione dei vincoli senza previsione di indennizzo. La censura viene riproposta nella prima parte del terzo e ultimo motivo in relazione ai principi desumibili dalla disciplina sull’espropriazione per pubblica utilità (D.Lgs. n. 325/2001).
Entrambi i profili possono essere trattati unitariamente essendo connessi tra loro.
Le doglianze vanno disattese per le stesse ragioni viste in precedenza ovvero perché il Progetto Norma non costituisce uno strumento intermedio di pianificazione tra PRG e Piani attuativi, ma rappresenta nient’altro che le prescrizioni dello strumento urbanistico generale da attuare nei sistemi tradizionali dell’intervento diretto o tramite disciplina urbanistica particolareggiata.
Di conseguenza le relative previsioni non si sottraggono alle prescrizioni generali di cui all’art. 1 della Legge n. 1187/1968 qualora incidano “su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino l’inedificabilità”, secondo i principi affermati ripetutamente, dalla giustizia amministrativa, volti distinguere tra vincoli espropriativi veri e propri e vincoli conformativi (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 1/9/2015 n. 4072).
5. Con la restante parte del terzo e ultimo motivo viene dedotto che, attraverso le nuove previsioni urbanistiche e le modalità della loro attuazione, è stata dimezzata, senza alcuna motivazione, la volumetria realizzabile dalla ricorrente rispetto alle precedenti previsioni urbanistiche; volumetria che viene inoltre immotivatamente sradicata dalla sua sede naturale di contiguità con la viabilità pubblica e con le aree già edificate della città.
Anche quest’ultima censura non può essere condivisa.
Al riguardo è sufficiente ricordare alcuni principi fondamentali, ripetutamente affermati dalla giustizia amministrativa, riguardanti l’esercizio del potere pianificatorio attribuito all’amministrazione comunale.
In particolare va ricordato:
- che non sussiste l’obbligo del comune, attraverso le previsioni urbanistiche, di garantire ai proprietari il massimo sfruttamento economico possibile delle proprietà fondiarie (cfr. TAR Marche, 13/11/2017 n. 854; 22/9/2017 n. 722; 17/5/2017 n. 368; 17.4.2015 n. 294; 20.12.2010 n. 3468).
- che le scelte urbanistiche richiedono una puntuale motivazione solo quando riguardano un’area determinata e modificano precedenti destinazioni urbanistiche più favorevoli al proprietario. Non risulta invece necessaria una specifica motivazione (essendo sufficiente rimandare alla relazione generale e ai criteri informatori del piano) quando la destinazione di un’area muta (in tutto o in parte) per effetto dell’adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/2/2014 n. 601; id. 8/6/2011 n. 3497).
6. L’infondatezza della parte impugnatoria esclude profili risarcitori. Il ricorso va quindi conclusivamente respinto.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Morri Maddalena Filippi
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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