Tu sei qui

Piano particolareggiato

Pubblico
Martedì, 14 Febbraio, 2017 - 18:11

 
 
 
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), sentenza n. 622 del 13 febbraio 2017, su piano particolareggiato
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2011, proposto dalla s.a.s. OMISSIS, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Carlin e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; 
contro
Il Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Fiorilli e Raffaele Bucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo, 180; 
nei confronti di
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO -VENEZIA -SEZIONE II, n. 6169 del 2010, resa tra le parti, concernente l’approvazione del pianoparticolareggiato dell’arenile di Bibione;
 
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Michele al Tagliamento e dei Ministeri appellati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 2 febbraio 2017 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti l’avvocato Massimo Carlin per la parte appellante, l’avvocato Gabriele Pafundi, in dichiarata delega dell'avvocato Raffaele Bucci, per il Comune di San Michele al Tagliamento e l’avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti, per i Ministeri appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. Con la deliberazione 4 agosto 2008, il Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento ha approvato, ai sensi dell’art. 50 della l. r. n. 61 del 1985, il piano particolareggiato dell’arenile (PPA) di Bibione, in variante parziale al piano regolatore generale (PRG), dopo averlo adottato in via definitiva con deliberazione 16 giugno 2006, n. 60.
Con ricorso notificato il 5 febbraio 2009, la società OMISSIS, titolare di un albergo in piazzale OMISSIS, posto in prossimità dell’arenile, ha impugnato dinanzi al Tar del Veneto, con svariati motivi, anzitutto l’art. 11 delle norme tecniche di attuazione del PPA, il quale così dispone: «art. 11 - area per spettacoli e manifestazioni. Viene registrata l’area di arenile antistante piazzale Zenith classificato dal P.P.A. vigente come “aree ed edifici di intervento architettonico unitario per attrezzature complesse - area n° 5”. Gli interventi previsti, in parte già in fase di progettazione, riguardano la realizzazione di un complesso attrezzato per spettacoli e manifestazioni e di una piazza. Viene ammessa la realizzazione di una volumetria max pari a mc. 10.500».
Oltre a tale previsione – ritenuta lesiva, perché la struttura di volumetria pari a m³ 10.500, destinata ad edilizia ricettiva, commerciale e direzionale, sarebbe realizzata davanti all’albergo Ambassador, pregiudicandone la veduta del mare – la ricorrente ha contestato avanti al Tar anche la determinazione, introdotta nel piano dal Consiglio comunale, di modificare il perimetro del piano dell’arenile, nuovamente innanzi al suo albergo, facendolo coincidere con la linea demaniale che corre avanti l'esercizio e ricomprendendovi, come "area verde", una superficie, di fatto detenuta dalla ricorrente, la quale fa parte dello scoperto a servizio della sua attività ricettiva, e tuttavia di proprietà del Demanio statale.
Nella resistenza del Comune e dell’Amministrazione statale dei trasporti, il Tar, con la sentenza in epigrafe, ha definito la causa giudicando il ricorso irricevibile per tardività, con spese a carico della ricorrente, motivando come segue:
«La deliberazione consiliare di approvazione 57/08 fu pubblicata all’albo pretorio il seguente 18 agosto 2008, dove rimase affissa per i successivi quindici giorni: il termine per impugnare il piano, dopo le ferie giudiziarie, è dunque iniziato a decorrere dal seguente 16 settembre ed è spirato il 15 novembre 2008, mentre il ricorso è stato consegnato per la notificazione soltanto il successivo 5 febbraio 2009, sicché è palesemente tardivo».
«Diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, il termine non può essere fatto decorrere dal 12 dicembre 2008, giorno in cui essa ricevette dal Comune l’ultima parte della documentazione inerente il piano, richiesta ancora nel precedente mese di agosto: la piena conoscenza di uno strumento urbanistico si perfeziona con la pubblicazione all’albo della deliberazione di approvazione, e con il deposito degli elaborati (normativa, cartografie, tavole di progetto) presso gli uffici dell’Ente (cfr. C.d.S., IV 12 giugno 2009, n. 3730) e non risulta che l’Amministrazione non abbia provveduto anche al secondo incombente entro il 16 settembre 2008, o, comunque prima dei sessanta giorni anteriori al 5 febbraio 2009».
«In ogni caso, è da sottolineare come OMISSIS abbia ricevuto buona parte della documentazione richiesta, e segnatamente quella correlabile alle previsioni poi impugnate, prima del 3 dicembre 2008, quando depositò in Comune la richiesta di un’integrazione documentale».
«Pertanto, almeno da questa data essa aveva un’adeguata conoscenza del piano, e disponeva della documentazione necessaria per accertarne, almeno parzialmente, i vizi: ma il termine di sessanta giorni non risulta rispettato neppure con tale decorrenza».
«È infine anche da escludere che OMISSIS. sia da considerare “persona direttamente contemplata” nel piano approvato, cui, a norma del previgente art. 2 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, doveva essere notificato o comunicato l’atto stesso, facendo decorrere il termine d’impugnazione solo da quel momento: il piano, nella parte d’interesse, potrà determinare conseguenze di fatto pregiudizievoli, ma non modifica situazioni giuridiche riferibili alla società ricorrente».
2. Con l’appello in esame, la società OMISSIS premesso di avere domandato al Comune (il giorno dopo l’avvenuta pubblicazione della delibera all’albo pretorio, vale a dire il 12 agosto 2008) la copia di tutti gli elaborati del piano, osserva in primo luogo che l’affermazione svolta in sentenza (secondo la quale la DCC “fu pubblicata all’albo pretorio il seguente 18 agosto 2008, dove rimase affissa per i successivi quindici giorni (sicché) il termine per impugnare il piano, dopo le ferie giudiziarie, (era) dunque iniziato a decorrere dal seguente 16 settembre ed è spirato il 15 novembre 2008, mentre il ricorso è stato consegnato per la notificazione soltanto il successivo 5 febbraio 2009”), essendo riferita a un piano urbanistico composto da un grande numero di elaborati, relazioni, normativa di attuazione e cartografie, e da un gran numero di pareri rilasciati da tutti gli enti coinvolti, potrebbe essere corretta solo se all’albo pretorio fosse stato pubblicato l’intero contenuto del PPA e cioè tutte le tavole, tutte le relazioni, tutte le cartografie e tutti pareri, le osservazioni e le attività istruttorie svolte tra l’adozione del piano (con la DCC n. 108 del 21 ottobre 2004) e l’approvazione dello stesso (DCC n. 57 del 4 agosto 2008).
Invece, all’albo pretorio è stata affissa solo la deliberazione consiliare di approvazione n. 57 del 2008, come si ricava dalla "relazione di pubblicazione impressa nell’ultima facciata della delibera, ove “si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio l’11 agosto 2008 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi –n. 1333 reg. pubbl. ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000”.
Ad avviso dell’appellante, la pubblicazione della sola delibera non fa decorrere il termine per l’impugnazione, poiché da quella pubblicazione non è derivata ad alcuno, e quindi nemmeno ad OMISSIS, la benché minima conoscenza dei contenuti concreti del PPA con riferimento all’area di interesse, dato che quei contenuti concreti potevano essere desunti solo dalle tavole progettuali, dalle norme, dalle relazioni e dall’esame delle osservazioni dell’Ufficio accolte, relativamente all’assoggettamento a verde di un’area, a est di piazzale OMISSIS, posta a confine con quella della società OMISSIS, fino ad allora destinata a servizio del prospiciente hotel come giardino sistemato a prato alberato, e all’ampliamento del perimetro di piano verso nord.
Per l’appellante, qualsiasi credibile impugnazione contro la previsione, di cui al citato art. 11 delle NTA - relativamente all’ammissibilità della realizzazione, sull’area di arenile antistante piazzaleOMISSIS, di una volumetria massima di 10.500 mc, e avverso la disposizione grafico –progettuale sul perimetro di piano - presupponeva la conoscenza completa degli elaborati, modificati e poi integrati, nella versione conforme a quanto adottato, controdedotto e approvato.
Posto che la pubblicazione della deliberazione all’albo pretorio è coeva al deposito degli elaborati (normativa, cartografie e tavole di progetto) presso gli uffici dell’Ente, e che non era possibile trovare la documentazione di variante all’albo pretorio, la società ricorrente si è subito attivata presso gli uffici per avere la documentazione anzidetta (normativa, cartografie e tavole di progetto).
Senonché il Comune non ha consegnato prontamente gli elaborati, ma, dapprima, ha dato alla società, su CD –ROM, qualche giorno prima del 3 dicembre 2008, una parte di essi.
Il 3 dicembre 2008 OMISSIS ha presentato una istanza diretta all’acquisizione di documentazione ulteriore (relazione illustrativa e zonizzazione, a quanto consta: v. nota Ambassador 3 dicembre 2008, in atti).
Gli elaborati mancanti le sono stati consegnati il 12 dicembre successivo (anche se, con nota prot. 44552 del 18 dicembre 2008, il Comune ha dichiarato che la documentazione consegnata “non è conforme alla documentazione adottata, adottata definitivamente e controdedotta, approvata con le delibere C. C. n. 108/2004, n. 60/2006 e n. 57/2008”).
In ragione di detta difformità, l’Ufficio ha informato la società che tutta la documentazione corrispondente all’approvato era a disposizione; sicché non è corretta la statuizione di cui al p. 6. della sentenza secondo la quale, avendo la società “ricevuto buona parte della documentazione richiesta, e segnatamente quella correlabile alle previsioni poi impugnate, prima del 3 dicembre 2008”, “almeno da questa data essa aveva un’adeguata conoscenza del piano, e disponeva della documentazione necessaria per accertarne, almeno parzialmente, i vizi: ma il termine di sessanta giorni non risulta rispettato neppure con tale decorrenza”. Il CD –ROM era privo di valore poiché aveva un contenuto difforme dal piano approvato. Fino a dopo la nota del Comune del 18 dicembre 2008 la società non ha avuto sicurezza che i documenti consegnati il 12 dicembre e parzialmente anticipati il 3 dicembre fossero quelli corrispondenti alla documentazione di variante.
Il termine per impugnare non poteva decorrere prima del 18 dicembre 2008 o, comunque, prima del 12 dicembre 2008, posto che il tempo intercorrente tra la richiesta degli elaborati agli uffici competenti e il loro rilascio in forma attendibile e corrispondente alla realtà non poteva che essere sottratto dal termine decadenziale dei 60 giorni Né poteva ritenersi che la parte fosse tenuta a notificare un ricorso “al buio”.
In ogni caso, la condotta del Comune sarebbe tale da legittimare la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del c.p.a. , venendo in questione una fattispecie di grave impedimento di fatto.
3. Obietta l’appellato:
- che la società OMISSIS non era nominativamente contemplata nel PPA, il quale non incideva in modo specifico sulla posizione della ricorrente, sicché alla società non doveva essere notificato o comunicato il piano “ad personam”, ma il termine per l’impugnazione doveva decorrere dall’ultimo giorno della pubblicazione della delibera all’albo pretorio, venendo in questione previsioni di destinazione su aree vicine a quella della interessata, la quale infatti lamenta in particolare la destinazione e le possibilità edificatorie concesse a un lotto confinante;
- che l’istanza di accesso alla documentazione di variante (elaborati, relazioni, ecc.) non può tramutarsi in un “escamotage” per una rimessione in termini ai fini della impugnazione;
- che proprio l’istanza di rilascio di copia della documentazione di variante del PPA comprova il fatto che la ricorrente era a conoscenza del piano.
4. Ritiene la Sezione che l’appello sia infondato e vada respinto.
L’impugnata statuizione di irricevibilità va confermata.
In via preliminare va rilevato che la società OMISSIS non era nominativamente contemplata nel PPA, e che il piano stesso non incideva in modo specifico sulla posizione della ricorrente, nel senso che la OMISSIS, in relazione alla previsione di cui all’art. 11 delle NTA, sull’ammissibilità della realizzazione di una volumetria massima di 10.500 mc, era terza confinante, e per quanto riguarda la classificazione quale area verde della superficie utilizzata di fatto a giardino dell’albergo non vengono in questione, come correttamente rilevato in sentenza, modificazioni di situazioni giuridiche riferibili alla società, sicché il Comune non era tenuto a notificare o a comunicare personalmente il piano all’appellante, quale soggetto terzo.
L’Amministrazione non era tenuta a una comunicazione individuale alla società, non perché essa non fosse titolare di una posizione soggettiva qualificata correlata alla “vicinitas” con l’area sulla quale era stato considerato ammissibile realizzare una volumetria massima di 10.500 mc, ma perché, come detto, la posizione dell’albergo non era direttamente incisa dal piano, il quale non si riferiva in via diretta alla parte ricorrente, cosicché il termine per l’impugnazione non poteva che decorrere dall’ultimo giorno della pubblicazione della delibera all’albo pretorio.
E infatti, “nel sistema di pubblicità-notizia disciplinato dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale, nonché ai sensi dell'art. 124 t.u.e.l. n. 267/2000, il termine per l'impugnazione dello strumento urbanistico generale decorre non dalla notifica ai singoli proprietari interessati dalla disciplina del territorio, ma dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione o, al più tardi, dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti riferiti al piano approvato, salvo che esso non incida specificatamente, con effetti latamente espropriativi, su singoli, determinati beni” (Cons. Stato, sez. IV, n. 3730 del 2009; conf. Cons. Stato, IV, n. 4890 del 2016: il principio per cui il termine per l’impugnazione dello strumento urbanistico da parte dei confinanti e dei soggetti non direttamente contemplati decorre dalla pubblicazione della deliberazione nell’albo pretorio è correlato al fatto che la conoscenza del contenuto concreto del piano è consentita dal deposito della documentazione relativa presso gli uffici comunali, con libera visione al pubblico –cfr. art. 10 della l. n. 1150 del 1942).
Al riguardo, va aggiunto che nella specie non si fa questione di una “variante particolare”, o “variante puntuale”, riguardante cioè un bene specifico e che incide in via immediata e diretta su un determinato soggetto, nel qual caso l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di notificare l’atto lesivo all’interessato, e il termine di sessanta giorni per la impugnazione sarebbe decorso da tale notifica “individuale”.
Viene invece in discussione, come si ricava dalla cospicua documentazione di variante e dall’elevato numero di osservazioni presentate agli uffici del Comune, una variante che incide su zone ampie del territorio e su una molteplicità di soggetti, cosicché trova applicazione il principio, basato su esigenze di certezza delle scelte urbanistiche, secondo cui la piena conoscenza dello strumento urbanistico si perfeziona con la pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di approvazione e –come posto in risalto nella sentenza- “con il deposito degli elaborati…presso gli uffici dell’Ente”, sicché il termine per impugnare decorre dalla scadenza dei quindici giorni dalla pubblicazione della delibera all’albo pretorio.
In altri termini, l’avvenuto deposito della “documentazione di variante”, presso la Segreteria / Ufficio Urbanistica dell’Ente, coevo alla pubblicazione della delibera all’albo pretorio, è sufficiente a integrare la pubblicità prevista per questo tipo di provvedimento (tranne, s’intende, che nella ipotesi, che qui non ricorre, in cui proprietario dell’area sia un soggetto leso dallo strumento urbanistico in via immediata e diretta e, quindi, qualificato al fine di ricevere una comunicazione individuale).
Ciò posto, da una parte, come correttamente si rileva in sentenza, “non risulta che l’Amministrazione non abbia provveduto” al deposito degli elaborati (normativa, cartografie, tavole di progetto) presso gli uffici dell’ente, di modo che la documentazione di variante ben poteva essere consultata sin già nel mese di agosto del 2008 presso gli uffici comunali mediante presa visione, e la parte interessata ben avrebbe potuto percepire, in tempo utile per ricorrere tempestivamente, la natura lesiva della previsione sull’ammissibilità della realizzazione della volumetria massima di 10.500 mc, e il carattere pregiudizievole della modifica del perimetro con la previsione di assoggettamento “a verde” dell’area (demaniale, allo stato) utilizzata di fatto come giardino dell’albergo.
D’altra parte, l’istanza di accesso alla “documentazione di variante” (elaborati, relazioni, ecc.) non può tramutarsi in un espediente per sospendere i termini di impugnazione o per rimettere in termini ai fini della impugnazione, venendosi a creare incertezze sul momento della inoppugnabilità dello strumento urbanistico.
In questo contesto perde rilievo il concatenarsi degli accadimenti come riprodotto nell’atto di appello e in memoria.
Né, infine, può trovare applicazione il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, di cui all’art. 37 del c.p.a., dato che questo istituto riveste carattere eccezionale, risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, con la conseguenza che l'art. 37 del c.p.a.: nella specie, non sussistono quelle obiettive incertezze normative o gravi impedimenti di fatto, non imputabili alla parte, che possono invece avere rilievo per la giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. Stato, Ad. plen. , sent. n. 33 del 2014).
Nella specie, il dipanarsi della vicenda non consente d’inquadrare il contenzioso odierno nella fattispecie del “grave impedimento di fatto” ex art. 37 del c.p.a. .
5. In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Tuttavia, le peculiarità della vicenda trattata sono tali da giustificare in via eccezionale la compensazione integrale delle spese del secondo grado del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 2026 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.
Spese del secondo grado del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2017, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Dario Simeoli, Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Buricelli Luigi Maruotti
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Inserire un indirizzo e-mail valido, al quale il sistema invierà tutte le comunicazioni. L'indirizzo e-mail non sarà pubblico.
Inserisci in entrambi i campi una password per il nuovo profilo.
I tuoi dati
Newsletter

La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede legale in Via Strampelli, 4 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575, email: info@dirittoamministrazioni.it, PEC: dirittoamministrazioni@pec.it, in qualità di soggetto giuridico Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 (in seguito, "GDPR"), che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi di tipo anagrafico (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, email, codice fiscale, data di nascita, foto - in seguito, "dati personali" o anche "dati") da Lei comunicati in occasione: della richiesta di informazioni e/o preventivi; per la conclusione di contratti per i Servizi del Titolare; per l'eventuale valutazione di CV spontaneamente inviati; della iscrizione alla newsletter o della registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it.
- dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web dirittoamministrazioni.it, acquisiti nel corso del loro normale esercizio, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet e che non sono raccolti per essere associati a interessati identificati ma che, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati, rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Per qualsiasi accesso al sito, quindi, indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrate le seguenti informazioni: tipo di browser (es. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.), sistema operativo (es. Linux, Windows, iOS, ecc.), l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito suddetto.
La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it utilizza il servizio di hosting GDPR Compliant “Aruba S.p.A.”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni all’indirizzo: https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeo-privacy.aspx
La informiamo, inoltre, che la funzionalità di iscrizione alla Newsletter utilizza il servizio GDPR Compliant offerto dalla società francese “Brevo SAS”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni agli indirizzi: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy e https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360001005510-Data-storage-location.
Per quanto inerente alle disposizioni relative ai cookie, La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it installa cookie tecnici e cookie analitici di terze parti (Matomo Analytics con IP anonimizzato negli ultimi due ottetti, server in UE: https://matomo.org/gdpr-analytics) al fine di visualizzare, in modo aggregato, le visite eseguite sulle pagine del sito web suddetto. Eventuali cookie di profilazione di terze parti, vengono installati solo dopo il consenso esplicito ed informato dell’utente. La invitiamo, tuttavia, ad approfondire l'argomento leggendo attentamente le specifiche Cookie Policy pubblicata online sull’indirizzo web https://www.dirittoamministrazioni.it/cookie-policy.html.

2. FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

A) Per le seguenti Finalità di Servizio:

  1. elaborare preventivi o quotazioni in relazione ai Servizi del Titolare;
  2. avviare contatti telefonici e/o via email finalizzati alla eventuale conclusione di rapporti contrattuali e/o collaborativi con l'azienda Diritto Amministrazioni s.r.l.s. nell'ambito dei servizi da questa offerti e per i quali è stata contattata tramite telefono, email e finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (ad es. acquisizione di informazioni precontrattuali per dare esecuzione ai servizi richiesti).
  3. concludere contratti per i Servizi del Titolare ed offrire servizi informativi e divulgativi in materia giuridica agli utenti iscritti sul sito web dirittoamministrazioni.it; tramite registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it o iscrizione online alla newsletter;
  4. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
  5. visionare curriculum vitae spontaneamente inviati al fine di selezionare, in caso di posizioni aperte, eventuali figure professionali per l'avvio di rapporti di lavoro e/o collaborazioni;
  6. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine delle Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio) o Organi di vigilanza;
  7. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, i diritto di difesa in giudizio.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera A) è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova le sue basi legali di trattamento, per i punti da I a VII, nella gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali o nella gestione di obblighi di natura legale.

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti Finalità di Marketing:

  1. marketing diretto: inviarLe, via email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali, auguri in occasione di ricorrenze e/o materiale promozionale sui servizi offerti dal Titolare.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera B) non è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova la sua base legale di trattamento nel consenso libero ed informato conferito dall'interessato.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
In relazione alle indicate finalità, i dati da Lei forniti per mezzo di supporti cartacei e/o telefonicamente e/o telematicamente (anche mediante la compilazione dei moduli/webform predisposte online), saranno oggetto di trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il trattamento dei dati avverrà sempre in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la riservatezza.
I dati potranno essere trattati solo da operatori autorizzati, precedentemente nominati in qualità di incaricati al trattamento, che vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza dell'utente.

4. DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti in occasione della stipula di contratti o l'avvio di rapporti di servizio con i clienti, saranno conservati per il tempo necessario per adempiere le finalità relative e, comunque, per un tempo non superiore alle tempistiche connesse agli obblighi legali di conservazione delle scritture contabili (attualmente stabiliti in n. 10 anni).
I dati personali raccolti per finalità di marketing diretto, saranno trattati per non oltre 2 anni dalla raccolta.
I dati personali raccolti e trattati ai fini di elaborare preventivi, offerte o proposte commerciali che non abbiano condotto all'instaurazione di un rapporto contrattuale o di servizio, saranno conservati per un periodo max di 12 mesi dall'invio dell'ultima proposta o revisione dell'offerta.
I curriculum vitae ricevuti, via posta o via email, sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletazione delle eventuali procedure di selezione. I CV spontaneamente ricevuti in periodi nei quali non sono aperte procedure di selezione, non verranno ne' visionati, ne' archiviati, ne' conservati in alcun modo ma cancellati o distrutti immediatamente dopo la loro ricezione.
Come riportato dall’Informativa Privacy di Aruba S.p.A., provider del sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo che i dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web suddetto “saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti tenendo in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui il Titolare opera. I Dati necessari per assolvere ad obblighi fiscali e contabili sono conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale (art. 2220 c.c.). I Dati relativi alle richieste di ordini non pagati o annullati o non conclusi sono conservati per 3 mesi. In caso di Servizi di Posta o Connettività i dati di traffico telematico sono conservati per 6 anni. Decorsi i termini così stabiliti, i Dati sono cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.” (Fonte: www.aruba.it/documents/tc-files/it/11_it_privacy_policy_aruba_spa.aspx).
Come riportato dall’Informativa Privacy della società “Brevo SAS”, provider del servizio di newsletter presente sul sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo, che “i dati personali raccolti da Brevo riguardanti le informazioni di identità e contatto dei suoi Utenti sono archiviati per un periodo massimo di due anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale per i clienti Utenti, o dopo la loro raccolta da parte del responsabile del trattamento o dall’ultimo contatto dell’Utente prospect per i dati relativi a questi ultimi. La cessazione del rapporto contrattuale si intende come la risoluzione espressa da parte dell’Utente o il non utilizzo del servizio Brevo per un periodo di cinque anni.” (Fonte: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy).

5. ACCESSO AI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all'art. 2, anche a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, ecc.), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento con i quali il Titolare conferma di aver stipulato apposito contratti che regolamentano l’utilizzo, la protezione e la riservatezza dei dati personali trasferiti.

6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché, a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I dati personali sono conservati su supporti cartacei e/o elettronici presso la sede del Titolare situata in Rieti, Via Strampelli, 4.
I dati tecnici raccolti attraverso il sito web dirittoamministrazioni.it, sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del registrar Aruba S.p.A. che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
I dati tecnici raccolti attraverso ile servizio di newsletter sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del provider Brevo SAS che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s. non trasferisce dati personali in Paesi extra-UE.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di servizio di cui all'art. 2. A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell'azienda.

Il conferimento dei dati per le finalità di marketing diretto di cui all'art. 2. B) è, invece, facoltativo. 
Può, pertanto, decidere di non conferire alcun dato o di negare, successivamente, la possibilità di trattare dati già forniti, nel qual caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerente ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà, comunque, ad avere diritto ai servizi offerti dall'azienda.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la informiamo che ha i diritti di cui agli art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di:

  • ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili;
  • ottenere: a) l'aggiornamento, la limitazione, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  • ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; c) sia tecnicamente fattibile;
  • opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale diverso da quanto necessario per l’espletamento del servizio (es. pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea);
  • proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i suoi diritti, inviando:

  • una raccomandata A/R all'indirizzo Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti;
  • una email all'indirizzo email info@dirittoamministrazioni.it o alla casella PEC: dirittoamministrazioni@pec.it.

Se ha domande o desidera semplicemente avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, può inviare una e-mail all’indirizzo info@dirittoamministrazioni.it.
Prima che la Diritto Amministrazioni s.r.l.s. possa fornirvi o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la vostra identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto e, comunque, non oltre 30gg dalla sua ricezione.

10. TITOLARE, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede in Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili e incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per conoscere la lista aggiornata, è possibile inviare, in qualunque momento, un’email alla casella info@dirittoamministrazioni.it.