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Pratica di condono edilizio - TAR Piemonte, sez. II, sent. n.74 del 16.01.2015

Pubblico
Mercoledì, 21 Gennaio, 2015 - 01:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, (Sezione Seconda), sentenza n. 74 del 16 gennaio 2015, su condono edilizio 
 
N. 00074/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 00254/2009 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
(Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2009, proposto da: 
Tommaso Marchetto, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Ludogoroff, Mario Sandretto, Alberto Ferrero, con domicilio eletto presso Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50; 
contro
Comune di Mathi; 
nei confronti di
Domenico - Fornengo Caterina Data, rappresentato e difeso dagli avv. Michela Chiappello, Maurizio Borin, con domicilio eletto presso Maurizio Borin in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 6; Caterina Fornengo; 
per l'annullamento:
- del provvedimento di condono edilizio relativo alla "pratica condono n. 078/C", rilasciato dal Sindaco di Mathi al signor Data il 17 ottobre 1991 e recentemente conosciuto dal ricorrente, nella sola parte inerente il manufatto indicato nel "rilievo delle opere" come "tettoia nuova";
nonchè
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Domenico - Fornengo Caterina Data;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente Tommaso Marchetto è proprietario, in Comune di Mathi, di un appezzamento di terreno censito al C.T. al Foglio 10, mapp. 612 e 472, sul quale esiste un edificio di civile abitazione nonché, fino al 2006 , un basso fabbricato adibito ad autorimessa realizzato sul confine con il mapp. 421, di proprietà del sig. Domenico Data.
2. Nel 2006 il ricorrente ha chiesto ed ottenuto un permesso per la costruzione di un nuovo basso fabbricato da adibirsi ad autorimessa, da realizzarsi previa di demolizione di quello preesistente. Durante l’esecuzione dei lavori, tuttavia, il sig. Data inoltrava in Comune una segnalazione in cui si rappresentava che il nuovo fabbricato non risultava rispettare le distanze imposte dalla normativa vigente con riferimento ad una tettoia realizzata sul fondo di proprietà del medesimo sig. Data ed assentita con concessione in sanatoria n. 078/C del 17/10/1991.
3. Constatata la violazione delle norme sulle distanze da rispettarsi tra fabbricati, il Comune di Mathi comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento del permesso di costruire già rilasciato e con ordinanza n. 28 del 23/12/2008 disponeva la sospensione dei lavori.
4. Con il ricorso indicato in epigrafe il sig. Marchetto ha impugnato la concessione in sanatoria n. 078/C del 17/10/1991, rilasciata dal Comune di Mathi al sig. Data, deducendone, relativamente alla sola parte che legittimava la realizzazione della tettoia, l’ illegittimità per violazione di legge, errata applicazione degli artt. 31 e 35 della L. 47/85, eccesso di potere per errore essenziale, carenza assoluta di presupposti e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 3 della L. 241/90: la concessione edilizia in sanatoria n 078/C rilasciata al sig. Data il 17/10/1991 non rispetta le previsioni della L. 47/85 in relazione alla insufficienza della documentazione allegata, che non rappresenta adeguatamente i confini di proprietà; inoltre emergono indicazioni contrastanti tra quanto emerge dalla planimetria e dalle fotografie, anche relativamente alla stessa consistenza della tettoia, relativamente alla quale non è chiaro se esistessero pareti di chiusura o meno e se l’opera fosse effettivamente ultimata alla data del 1/10/1983. La tettoia non sarebbe comunque stata fatta oggetto della domanda di condono, tanto che agli atti della pratica di condono non risulta essere stato allegato l’accatastamento di tale manufatto, che ancora oggi non risulta recepito nelle planimetrie catastali. La tettoia di che trattasi, inoltre, non poteva essere condonata in quanto posta a 63 cm. di distanza dal muro di fabbrica esistente sulla adiacente proprietà Cesto.
5. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il sig. Data, il quale ha preliminarmente insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione. Nel merito ha argomentato: che la tettoia era ultimata, dal punto di vista “funzionale”, alla data del 31/10/1983; che l’accatastamento della tettoia era stato regolarmente richiesto; che la tettoia medesima era stata compiutamente rappresentata negli elaborati grafici presentati in allegato alla domanda di condono depositata il 20 Marzo 1986. Sulla eccepita violazione delle distanze da osservarsi nei confronti della proprietà Cesta il Data ha replicato che il ricorrente difetterebbe di legittimazione a far valere tale violazione, che invece avrebbe potuto comunque essere opposta dal Cesta. Lo stesso ricorrente avrebbe posizionato il nuovo basso fabbricato in violazione delle distanze previste dal P.R.G.C. vigente, e ciò mediante una non corretta rappresentazione nei progetti dello stato dei luoghi.
6. Disposta l’acquisizione di documenti, il Collegio, con ordinanza 10/07/2009, respingeva l’istanza cautelare per carenza di periculum in mora.
7. Il ricorso è stato infine trattenuto a decisione alla pubblica udienza del 17/12/2014.
8. Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controinteressato in relazione al lasso di tempo intercorso tra il rilascio dell’atto impugnato (17/10/1991) e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
8.1. Il Collegio ritiene che detta eccezione deve essere respinta sulla base del consolidato orientamento di giurisprudenza secondo il quale il termine per impugnare provvedimenti con i quali siano assentite opere edilizie decorre per i terzi, anche nel caso di provvedimento di sanatoria o condono (tra le più recedenti si veda: Cons. Giust. Amm., sez. giurisd. n. 207/2014; C.d.S. sez. IV n. 1699/2013), dal momento in cui essi ne abbiano avuto piena e personale conoscenza, per tale dovendosi intendere il momento in cui viene acquisita conoscenza degli atti allegati alla pratica edilizia ovvero, nel solo caso in cui l’ingombro dell’opera sia di per sé idoneo a denunciare la illegittimità dell’opera, il momento in cui la costruzione abbia raggiunto la consistenza necessaria ad apprezzarne la illegittimità. Poiché nel caso di specie non v’è prova che il ricorrente sia venuto a conoscenza del provvedimento di sanatoria ex L. 47/85 oggetto del presente giudizio in epoca anteriore a quella indicata in ricorso, questo ultimo deve ritenersi tempestivo ed ammissibile nella misura in cui è finalizzato a far accertare la illegittimità del titolo edilizio impugnato per difetto di istruttoria: l’unico profilo di inammissibilità del ricorso per tardività può dunque essere colto solo laddove con esso si contesta la violazione delle distanze legali che la tettoia avrebbe dovuto mantenere rispetto alla proprietà Cesta, violazione che si è resa evidente con la realizzazione della struttura portante e, dunque, prima del 1986.
9. In via preliminare il Collegio ritiene ancora utile precisare che le vicende del permesso di costruire n. 37/06 rilasciato al sig. Marchetto potevano essere rilevanti nell’ambito del presente giudizio solo ai fini della pronuncia cautelare, considerazione questa che emerge dalla ordinanza del Collegio n. 534/2009. Ai fini della decisione di merito, venendo in considerazione un provvedimento con il quale è stata legittimata una trasformazione del territorio interessante un terreno posto nelle immediate vicinanze a quello di proprietà del ricorrente, il criterio della mera vicinitas è invece di per sé sufficiente a sostenere l’interesse al ricorso e ad una decisione sul medesimo, indipendentemente dalle conseguenze che la tettoia in contestazione può determinare sulla possibilità di realizzare il basso fabbricato licenziato con il permesso n. 37/06.
10. Quanto al merito del ricorso, il Collegio ritiene che esso è fondato e va accolto.
11. L’esame dei documenti raccolti in corso di causa consente anzitutto di affermare che la pratica edilizia avviata con la domanda di condono presentata dal sig. Data il 20 Marzo 1986 non comprendeva, tra le opere da condonare, la tettoia dalla quale il contro interessato Data Domenico pretende siano osservate le distanze legali; di conseguenza il provvedimento di sanatoria impugnato non avrebbe potuto estendersi anche al predetto manufatto, come invece fa.
11.1.E’ ben vero che tra i documenti allegati alla domanda di condono v’è una planimetria che riproduce un manufatto ivi denominato “tettoia nuova”, che risulta totalmente esterna al perimetro dell’edificio abitativo realizzato sulla base della licenza n. 120/78: le dimensioni in pianta di detto manufatto sono indicate in metri 4,50 x 2,75, e nella planimetria si fa inoltre riferimento alla esistenza di “pareti in metallo e plastica”, apprezzabili anche dalle fotografie in atti. Nel computo metrico estimativo delle opere oggetto di condono si trova un ulteriore riferimento alla “tettoia in ferro eternit e plastica”, il cui valore complessivo viene quantificato in £. 1.485.855.
11.2. Tuttavia la relazione descrittiva allegata alla domanda di condono indica le opere abusive come segue: “1) In difformità dalla licenza n. 120/78 è stato ricavato un servizio ed un piccolo vano abitabile nel sottotetto, per una superficie utile complessiva di mq. 18,26. 2) Esternamente al fabbricato risultano inoltre esservi le seguenti difformità e cioè, allungamento di un tratto di balcone, piccola pensilina a sbalzo a copertura della scaletta esterna di accesso al fabbricato, collocazione in opera di finestrina tipo “velux”, nel manto del tetto, e mutamento di dimensione e ubicazione di apertura esterna del sottotetto.”, senza fare alcun riferimento alla tettoia riprodotta nella planimetria di cui al paragrafo che precede.
11.3. La copia della denuncia di accatastamento allegata alla domanda di condono, denuncia che risulta depositata presso l’Ufficio Tecnico Erariale di Torino il 18/10/1985, risulta priva della planimetria e del Modello 44 M che, stando a quanto scritto nella denuncia medesima, risulta siano stati prodotti al predetto U.T.E., di guisa che allo stato non è possibile stabilire cosa il Data abbia inteso regolarizzare con quella denuncia di accatastamento: non è quindi possibile affermare che con essa il Data abbia inteso regolarizzare anche la tettoia esterna al fabbricato abitativo. Peraltro in senso contrario depone la planimetria acquisita in giudizio quale doc. 9 di parte ricorrente: trattasi di una planimetria relativa al fabbricato realizzato sul fondo di proprietà del Data, compilata da tale geom. Goffo in data 4/09/1985 e prodotta alla Direzione Generale del Catasto sotto il numero di protocollo n. 227: in detta planimetria la tettoia esterna al fabbricato non viene assolutamente riprodotta, mentre invece vengono evidenziati i due nuovi vani ricavati nel sottotetto. Tenuto conto del fatto che né il Comune né il controinteressato Data sono stati in grado di produrre una diversa planimetria allegata alla denuncia di accatastamento del 18/10/1985, riproducente anche la “tettoia nuova”, si deve ritenere che la planimetria prodotta come doc. 9 di parte ricorrente sia quella effettivamente allegata alla menzionata denuncia di accatastamento del 18/10/1985, che pertanto non aveva il fine di regolarizzare la “tettoia nuova”.
11.4. Infine, il modello 47/85-A, utilizzato dal sig. Data per chiedere il condono edilizio e depositato in Comune il 29/03/1986, nella Sezione Prima, riquadro “d”, indica le opere da condonare solo come “non autonomamente utilizzabili”, così escludendo non solo l’opzione , di cui al punto d.1.1, “intero fabbricato”, ma anche l’opzione di cui al punto d.1.2 “porzione di fabbricato”. Nella Sezione Seconda, nel riquadro “B” relativo alle “opere non autonomamente utilizzabili”, risulta compilata solo la parte relativa ai vani “interni alle abitazioni”, per una superficie di mq. 18,26, mentre alcuna superficie risulta indicata quanto ai vani “esterni alle abitazioni”. Nella Sezione Terza, dedicata al calcolo della oblazione, si apprezza che questa ultima è stata rapportata solo alla superficie di mq. 18,26, che – come si è visto – si riferisce solo a vani interni e che la relazione descrittiva delle opere da condonare riferisce ai soli vani ricavati nel sottotetto.
11.5. Considerati tutti gli elementi emergenti dai dianzi esaminati documenti, il Collegio ritiene che il Data, con la domanda di condono presentata il 29/03/1986, non abbia inteso condonare la tettoia, che non è stata menzionata nella relazione descrittiva, la cui superficie coperta non è stata conteggiata ai fini del calcolo della oblazione, e che effettivamente non era stata fatta oggetto di accatastamento. Il fatto che agli atti della pratica di condono sia stata, ciò nondimeno, allegata una planimetria riproducente la tettoia, non può quindi valere, di per sé sola, a dare una intepretazione “estensiva” del contenuto della domanda di condono, ma deve invece considerarsi quale un abile artificio posto in essere al probabile fine di indurre il Comune a concedere il condono anche relativamente ad un manufatto che forse non era condonabile, in quanto ultimato in epoca posteriore al 31/10/1983, o che forse il Data non intendeva regolarizzare semplicemente per evitare di corrispondere la relativa oblazione ed imposte. E’ in ogni caso indubitabile che, in mancanza dell’accatastamento e del pagamento della oblazione relativa alla superficie coperta della tettoia, questa non avrebbe potuto essere condonata a cagione della irregolarità della documentazione.
12. Il provvedimento impugnato, che nelle premesse fa espresso riferimento ad “opere abusive consistenti in costruzione di n. 2 vani nel sottotetto – modifiche di facciata – costruzione basso fabbricato relative ad immobile situato in Mathi, via Santa Lucia 25/C e distinto in Catasto al Foglio 10 mapp. 421” e che pertanto ha concesso la sanatoria ex L. 47/85 anche per la tettoia, unica opera abusiva qualificabile in termini di “basso fabbricato”, è quindi in tale parte illegittima e va conseguentemente annullato limitatamente alla sanatoria concessa per il suddetto basso fabbricato, cioè per la “nuova tettoia”.
13. Il ricorso va conclusivamente accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Possono invece compensarsi le spese nei rapporti con il Comune di Mathi, che non ha opposto resistenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di condono edilizio relativo alla "pratica condono n. 078/C", rilasciato dal Sindaco di Mathi al signor Domenico Data in data 17 ottobre 1991 nella sola parte inerente il manufatto indicato nel "rilievo delle opere" come "tettoia nuova".
Condanna il controinteressato Data Domenico al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in E. 1.500,00 (euro millecinquecento) oltre contributo unificato, IVA e CAP come per legge.
Compensa le spese di giudizio tra parte ricorrente ed il Comune di Mathi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone,Presidente
Roberta Ravasio,Primo Referendario, Estensore
Ofelia Fratamico,Primo Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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