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Risarcimento danni affidamenti in materia edilizia - giurisdizione

Pubblico
Lunedì, 19 Giugno, 2017 - 21:49

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, (Sezione Unica), sentenza n. 211 del 19 giugno 2017, sul giudice competente sulla domanda risarcimento danni da affidamento titolo edilizio – afferma giurisdizione GO
 
Massima 
Per un primo profilo l’interesse legittimo pretensivo, che vale a radicare la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, si identifica - come situazione giuridica soggettiva - con l’interesse ad ottenere uno o più provvedimenti favorevoli (ovvero alla rimozione di quelli sfavorevoli), e non già con il mero interesse a che l’amministrazione provveda sulle istanze del privato adottando provvedimenti legittimi.
 
Sentenza 
N. 00211/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2016 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2016, proposto da: 
OMISSIS., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi, nel cui studio in Trento, via Paradisi n. 15/5, è domiciliata; 
contro
- Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova n. 9, è domiciliato; 
- Commissario straordinario del Comune di Primiero San Martino di Castrozza non costituito in giudizio; 
per la condanna
al risarcimento dei danni conseguenti all'avvenuta approvazione da parte del Comune di Transacqua, ora Comune di Primiero San Martino di Castrozza, del piano di lottizzazione approvato con delibera consigliare n. 37/2010 avente ad oggetto l'area di edilizia mista contraddistinta dalle pp.ed. 1139, 1040/1 e 1040/3 e dalle pp.ff. 490/2 e 490/4, nonché all'avvenuto rilascio della concessione edilizia n. 75/2010, della concessione edilizia in variante n. 56/2012 di data 10 luglio 2012, dell'autorizzazione al commercio di data 12 luglio 2012 prot. 2132 e del certificato di agibilità di data 12 luglio 2012 n. 2/2012, atti tutti dichiarati illegittimi da parte del giudice amministrativo.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il controricorso del Comune di Primiero San Martino di Castrozza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 11 del cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il cons. Paolo Devigili e uditi per la ricorrente l’avv. Andrea Lorenzi e per l’amministrazione comunale il procuratore dello Stato Davide Volpe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la OMISSIS, comproprietaria di un’area ricompresa nella perimetrazione di un piano di lottizzazione previsto dal locale PRG, formula nei confronti dell’intimata amministrazione comunale domanda di condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della deliberazione consiliare n. 37/2010, con cui il Comune aveva definitivamente approvato il piano attuativo (prevedente fra l’altro la realizzazione di un edificio sul lotto A, la demolizione e ricostruzione della p.ed. 1140/3, l’insediamento di attività commerciali a piano terra e la destinazione a residenza al primo piano e ad uffici al secondo), nonché delle rilasciate concessioni edilizie n. 75/2010 e 56/2012, dell’autorizzazione al commercio 2132/2012 e del certificato di agibilità n. 2/2012.
I surriferiti provvedimenti, sulla scorta dei quali è stato realizzato un edificio successivamente acquisito dalla Famiglia Cooperativa, sono stati impugnati da terzi davanti a questo Tribunale, ed i gravami sono stati accolti con le sentenze n. 226/2012 e 17/2015, confermate dal giudice d’appello con la sentenza n. 5136/2015, da ciò derivando il definitivo annullamento degli stessi.
I danni pretesi in questa sede dall’odierna ricorrente (importi necessari per la ricollocazione degli arredi ed impianti nella nuova sede, eventuale provvedimento di cessazione dell’attività commerciale, mancato guadagno per il tempo necessario al trasferimento e spese legali sostenute nei pregressi giudizi) sono dalla stessa espressamente ricondotti all’illegittimo rilascio dei sopra visti provvedimenti favorevoli, poi annullati con le cennate sentenze.
Nel derivato giudizio si è costituita l’intimata amministrazione comunale eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestando poi, nel merito, la fondatezza della domanda risarcitoria.
Alla odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata, e pertanto la conseguente decisione non può tener conto della recente istanza di rinvio della causa, proposta dalla ricorrente sul presupposto che l’approvazione di un piano guida, ritenuto propedeutico alla riedizione dei provvedimenti precedentemente annullati, potrebbe determinare una “riduzione sensibile” dei danni in questa sede richiesti: la domanda formulata in giudizio, da qualificarsi come azione risarcitoria per affidamento incolpevole ingenerato dall’adozione di provvedimenti favorevoli ma riconosciuti in giudizio illegittimi, esula infatti - a prescindere dall’entità del risarcimento a tale titolo richiesto - dalla giurisdizione del giudice amministrativo per le ragioni che seguono.
Per un primo profilo l’interesse legittimo pretensivo, che vale a radicare la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, si identifica - come situazione giuridica soggettiva - con l’interesse ad ottenere uno o più provvedimenti favorevoli (ovvero alla rimozione di quelli sfavorevoli), e non già con il mero interesse a che l’amministrazione provveda sulle istanze del privato adottando provvedimenti legittimi, e peraltro - nella fattispecie - l’interesse pretensivo si è ormai esaurito con l’avvenuto accoglimento da parte dell’amministrazione delle domande inoltrate dagli interessati.
Per un secondo aspetto, la medesima domanda non può neppure venir ricompresa nella giurisdizione esclusiva, estesa quindi alla tutela di diritti soggettivi, di cui all’art. 133, co.1 lett. f, del c.p.a. (“controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia”).
La questione in esame, infatti, non riguarda più gli atti e i provvedimenti (già) adottati in materia, e neppure l’esercizio del potere amministrativo, espletatosi con l’approvazione del piano di lottizzazione e con il rilascio delle concessioni edilizie, e dalla cui illegittimità - definitivamente accertata con le decisioni emesse in sede giurisdizionale - consegue pure che non sussiste più alcuna controversia al riguardo.
La domanda formulata in giudizio, diversamente, concerne l’attitudine del pregresso esercizio del potere amministrativo - sfociato nei provvedimenti illegittimi - a determinare come conseguenza causale l’insorgenza di un incolpevole affidamento nella permanenza della situazione di vantaggio ottenuta, talché la questione, involgendo l’apprezzamento del comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. SU, ord. 4.9.2015 n. 17586; idem 22.1.2015 n. 1162, 3.5.2013 n. 10305 e 23.3.2011 n. 6594).
Ciò posto, alla luce del costante insegnamento espresso dal giudice del riparto della giurisdizione, questo Tribunale deve declinare la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario, cui appartiene la cognizione della presente causa e avanti il quale il giudizio potrà essere riassunto, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda formulata in questa sede, ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato dell’odierna sentenza.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe dichiara, ex art. 11 c.p.a., il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Primiero San Martino di Castrozza le spese di giudizio nella misura di Euro 1.000,00 (mille/00) oltre al rimborso forfetario del 15 % per spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Vigotti, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Paolo Devigili, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Devigili Roberta Vigotti
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

Pubblicato in: Urbanistica » Giurisprudenza

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