Mancata impugnazione atto presupposto in materia edilizia - TAR Latina, sez.I, sent. n.251 del 16.03.2015
Pubblico
Sabato, 20 Giugno, 2015 - 02:00
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 16 marzo 2015, n. 251, sulla mancata impugnazione atto presupposto in materia edilizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2009, proposto dalla sig.ra
L.D.L., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Addessi e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Palmieri, in Latina, via Petrarca, n. 70
contro
Comune di Sperlonga, non costituito in giudizio
per l'annullamento
- dell'atto di acquisizione, da parte del Comune di Sperlonga, di opere edilizie abusive e dell'area di sedime, con verbale di immissione in possesso, in data 16 settembre 2009, trasmesso con nota dello stesso Comune prot. n. 17844 del 23 settembre 2009, in pari data notificata;
- di tutti gli atti precedenti e conseguenti.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell'udienza pubblica del 5 febbraio 2015 il dott. Pietro De Berardinis;
Udito il difensore presente della parte costituita, come specificato nel verbale;
Visto l'art. 74 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe la sig.ra L.D.L. ha impugnato l'atto di acquisizione, da parte del Comune di Sperlonga, di opere edilizie abusive e dell'area di sedime, con verbale di immissione in possesso, in data 16 settembre 2009, trasmesso con nota del Comune prot. n. 17844 del 23 settembre 2009, chiedendone l'annullamento;
Considerato che con tale atto il Comune di Sperlonga, previo accertamento dell'inottemperanza, da parte della sig.ra D.L., all'ordinanza di demolizione di opere abusive n. 08 del 5 febbraio 2009, ha acquisito gratuitamente al proprio patrimonio, immettendosene nel possesso, le medesime opere, consistenti in un manufatto edilizio delle dimensioni di mt. 6,20 X 9,00 ed altezza di mt. 3,20, con strutture portanti rappresentate da pilastri in ferro IRE, sorreggenti la struttura di copertura del tetto in ferro con soprastante manto di copertura in onduline catramato, perimetralmente tamponato con blocchetti di calcestruzzo semipieni fino all'altezza di mt. 2,80;
Considerato che il Comune di Sperlonga ha acquisito gratuitamente al proprio patrimonio, altresì, la circostante area di sedime, in cui erano presenti n. 15 piante di ulivi coltivati;
Considerato che le opere oggetto dell'acquisizione gratuita, tutte di proprietà della ricorrente, sono ubicate in località Cese e distinte in catasto al fg. n. 4, mapp. n. 415;
Osservato che, in punto di fatto, la ricorrente espone:
- di aver presentato, per il manufatto abusivo in esame, istanza di condono edilizio ex art. 39 della L. n. 724 del 1994, respinta dal Comune di Sperlonga con ordinanza n. 10 del 25 gennaio 2000;
- che, conseguentemente, il Comune di Sperlonga ingiungeva la demolizione dell'opera abusiva con ordinanza n. 16 del 31 gennaio 2000;
- di aver impugnato dinanzi a questo Tribunale Amministrativo ambedue le ordinanze appena citate, con ricorso R.G. n. 500/2000, respinto con sentenza n. 513/2009 del 27 maggio 2009;
- che ha impugnato l'ora vista sentenza n. 513/2009 dinanzi al Consiglio di Stato e che il giudizio di appello (rubricato al n. 7338/2009 di R.G.) è tuttora pendente;
- di avere, nelle more dei fatti, presentato in data 31 marzo 2004 una nuova istanza di condono per il manufatto in discorso, ai sensi della L. n. 326 del 2003;
- che il Comune di Sperlonga respingeva la nuova istanza di condono con ordinanza n. 30/2007 del 15 maggio 2007, disponendo, conseguentemente, la demolizione dell'opera abusiva con ordinanza n. 08/2009 del 5 febbraio 2009, la cui inottemperanza ha indotto il medesimo Comune ad emettere l'atto di acquisizione gratuita in questa sede impugnato;
Considerato che, in punto di diritto, la sig.ra D.L. ha dedotto, con un unico motivo, le doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere;
Osservato, più in particolare, che la ricorrente lamenta come il Comune di Sperlonga abbia disposto l'atto di acquisizione sulla base della reiezione della domanda di sanatoria presentata ai sensi della L. n. 326 del 2003, senza tenere conto della perdurante validità ed operatività della precedente domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente in base alla L. n. 724 del 1994. Quest'ultima, infatti, seppur respinta formalmente, sarebbe tuttora sub judice ai fini dell'eventuale annullamento del rigetto del condono, vista la pendenza dinanzi al Consiglio di Stato dell'appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 513/2009 cit.. Conseguentemente, il Comune non avrebbe potuto disporre l'acquisizione dei beni, anche per il carattere cautelativo dell'istanza di condono ex L. n. 326 del 2003, presentata dalla sig.ra D.L. in subordine rispetto all'istanza ex L. n. 724 del 1994;
Considerato che il Comune di Sperlonga, ancorché ritualmente e tempestivamente evocato, non si è costituito in giudizio;
Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., in virtù della manifesta infondatezza del ricorso;
Considerato, infatti, che la palese infondatezza del gravame emerge dai seguenti elementi:
- l'atto di acquisizione rinviene il proprio antecedente nell'inottemperanza, da parte della ricorrente, all'ordinanza di demolizione n. 08/2009 del 5 febbraio 2009, la quale, a sua volta, assume a proprio presupposto il rigetto dell'istanza di sanatoria ex L. n. 326 del 2003, disposto dal Comune di Sperlonga con ordinanza n. 30/2007 del 15 maggio 2007 (richiamata dall'ordinanza di demolizione n. 08/2009 cit.);
- la sig.ra D.L. non ha comprovato di essersi gravata né contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di condono ex L. n. 326 del 2003, né contro la conseguente ordinanza di demolizione n. 08/2009. Siffatti provvedimenti sono, perciò, divenuti inoppugnabili;
- ancora, la ricorrente non ha comprovato che l'istanza di sanatoria ex L. n. 326 del 2003 avesse natura solo cautelativa e subordinata al mancato accoglimento della sanatoria ex L. n. 724 del 1994, viste anche le differenze di disciplina tra le due legislazioni condonistiche;
- l'atto di acquisizione gravato non rinviene, invece, in alcun modo il proprio presupposto negli atti concernenti l'istanza di condono ex L. n. 724 del 1994 ed in specie nell'ordinanza n. 10 del 25 gennaio 2000, recante rigetto della suddetta istanza di sanatoria, e nell'ordinanza n. 16 del 31 gennaio 2000, recante il consequenziale ordine di demolizione del manufatto abusivo. Il verbale di inottemperanza del 16 settembre 2009, contestuale all'atto di acquisizione gravato e da questo richiamato nelle sue premesse, fa, infatti, riferimento esclusivamente all'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 08/2009 cit., mentre non reca alcuna menzione dell'inottemperanza alla precedente ordinanza n. 16 del 31 gennaio 2000;
- in disparte, quindi, il costante insegnamento giurisprudenziale per cui nel processo amministrativo la mancata impugnazione di un atto presupposto, immediatamente lesivo, rende inammissibile, per originaria carenza di interesse, il ricorso proposto avverso gli atti conseguenziali o esecutivi (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 28 marzo 2014, n. 870; id., 13 marzo 2014, n. 754) - da cui si desumerebbe l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione delle ordinanze n. 30/2007 e n. 08/2009 citt. - è, comunque, pacifico che: a) l'ordine di demolizione non è stato ottemperato, b) l'atto di acquisizione è stato emanato sulla base di provvedimenti efficaci ed inoppugnabili (le citate ordinanze nn. 30/2007 e 08/2009). Donde la palese infondatezza del ricorso;
- mette conto, peraltro, aggiungere che gli atti relativi all'istanza di condono ex L. n. 724 del 1994 sono a propria volta tuttora validi ed efficaci, atteso che la sentenza di questa Sezione n. 513/2009 cit. ha respinto il relativo gravame e che avverso la stessa non risulta pronunciata in sede di appello alcuna ordinanza di sospensione;
Ritenuto in definitiva, alla luce di quanto si è esposto, di dover dichiarare il ricorso manifestamente infondato ai sensi dell'art. 74 c.p.a., in forza della palese infondatezza delle doglianze con lo stesso formulate;
Ritenuto, da ultimo, di non dover emettere pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Sperlonga
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015, con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller,Presidente FF
Davide Soricelli,Consigliere
Pietro De Berardinis,Consigliere, Estensore