Tu sei qui

Sul piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili

Pubblico
Domenica, 6 Dicembre, 2020 - 18:45

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, (Sezione Seconda), sentenza n. 1456 del 28 luglio 2020, sul piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili

MASSIMA

La giurisprudenza amministrativa e il legislatore, anche sotto la spinta di istanze comunitarie, hanno chiarito che la pubblica amministrazione non è legittimata ad acquisire a titolo originario la proprietà di un'area di proprietà privata in assenza di un formale atto ablatorio: tali principi, per pacifica giurisprudenza, devono essere applicati anche alle occupazioni verificatesi in epoca anteriore al d.P.R. n. 327 del 2001 (Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5523 cit.), come nel caso di specie. A tale effetto può ostare solamente un giudicato che abbia riconosciuto l’acquisto a titolo di occupazione appropriativa da parte dell’amministrazione (in tal senso Corte Cost., 26 maggio 2017, n. 123).

SENTENZA

N. 01456/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00129/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 129 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Bastonini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Venezia, 35;

contro

Comune di Fino Mornasco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Italia, 8;

nei confronti

Bosetti Industria Serica - Società per Azioni in Liquidazione, Provincia di Como non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:

a) della D.C.C. n. 46 del 30.10.2012 del Comune di Fino Mornasco;

b) della D.C.C. n. 47 del 30.10.2012 del Comune di Fino Mornasco;

c) della D.C.C. n. 32 del 20.07.2012 recante adozione del PII denominato "Area ex Bosetti" in variante al PGT, nonché dell'allegata "bozza di convenzione";

d) della D.G.C. n. 86 del 16.05.2012;

e) del provvedimento del Comune di Fino Mornasco prot. N. 7040 del 15.06.2012;

f) del provvedimento del 26.06.2012 prot. n. 7368 a firma dell'autorità procedente per la VAS;

g) del provvedimento del Comune di Fino Mornasco prot. N. 8750 del 30.07.2012;

h) della nota del Comune di Fino Mornasco prot. N. 11928 del 25.10.2012 e della nota prot. 11929 del 25.10.2012;

i) della nota del Comune di Fino Mornasco prot. N. 11996 del 27/10/2012;

nonché per la condanna del Comune di Fino Mornasco alla restituzione ai ricorrenti dell'area di loro proprietà sita nel Comune di Fino Mornasco, identificata al -OMISSIS-, utilizzata come parcheggio pubblico.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fino Mornasco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Alberto Di Mario nell'udienza smaltimento del giorno 14 luglio 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, in qualità di comproprietari del compendio immobiliare sito nel comune di Fino Mornasco posto in fregio alla via -OMISSIS-, catastalmente distinto con il -OMISSIS-, sul quale è stato realizzato un parcheggio pubblico, affermando che il Comune non ha mai acquisito la proprietà della suddetta area, hanno impugnato il Piano delle alienazioni degli immobili comunali approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 46 del 30.10.2012 ed il P.I.I. definito "Area ex Bosetti” nella parte in cui riguardano anche l’area asseritamente di loro proprietà.

Contro i suddetti atti hanno sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione del diritto di proprietà sancito dall'art. 42 Cost.; violazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo; violazione e falsa applicazione dell'art. 58 dl 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6/08/2008 n. 133; eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a.

Secondo i ricorrenti l’integrazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6/08/2008 n. 133 e allegato al Bilancio di previsione 2012, con l’inserimento dell'area sopra identificata sarebbe illegittimo in quanto fondata sull'erroneo presupposto che essa sia divenuta di proprietà comunale. Infatti la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano n. 305/2011, depositata il 7/02/2011 non ha affatto accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà del terreno in questione da parte del Comune di Fino Mornasco per effetto della radicale trasformazione di esso con la costruzione del parcheggio in quanto la domanda e l’appello incidentale promosso dal Comune al fine di accertare l’avvenuto trasferimento della proprietà sono stati dichiarati inammissibili.

II) Violazione del principio di imparzialità della p.a. incompatibilità degli amministratori- violazione e falsa applicazione art. 78 D. LGS. 267/00 - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a.

Il P.I.I. sarebbe poi illegittimo per violazione dell'art. 78 del TUEL determinata dalla mancata astensione dalla discussione e dalla votazione delle deliberazioni e dei provvedimenti nei quali si è estrinsecato l'iter di formazione dello strumento urbanistico per cui è causa, da parte di un amministratore comunale che si trovava in condizioni di incompatibilità in quanto parente entro il 4° grado di soggetti incisi dal contenuto del P.I.I. medesimo.

III) Illegittimità derivata: violazione del diritto di proprietà sancito dall'art. 42 costituzione- violazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo. violazione e falsa applicazione dell'art. 58 dl 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla l. 6/08/2008 n. 133; eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta; violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. Secondo i ricorrenti il P.I.I. sarebbe illegittimo in via derivata in quanto avente per oggetto un’area che non è di proprietà dei promotori del piano né del Comune.

A ciò si aggiungerebbe l’illegittimità degli atti di approvazione del P.I.I. perché i ricorrenti, pur essendo comproprietari di una parte del compendio immobiliare interessato dal PII, non sono mai stati direttamente coinvolti né nella fase di predisposizione del piano né nel procedimento che ha portato alla sua approvazione.

2. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno reiterato i motivi di ricorso svolti nell'atto introduttivo nel confronti degli atti impugnati, con la precisazione per cui i lamentati profili di incompatibilità debbono essere riferiti al consigliere Sig. -OMISSIS- e non già al Sig.

-OMISSIS-.

In sede cautelare questa Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS- ha respinto la domanda restitutoria in quanto il Giudice Ordinario, da ultimo con sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 305/2011, ha respinto una domanda di risarcimento danni formulata dai ricorrenti nei confronti del Comune di Fino Mornasco, ritenendo realizzata in favore di quest’ultimo la fattispecie dell’occupazione appropriativa in relazione all’area oggetto della presente controversia.

Con memoria depositata in data 11/06/20 il Comune ha eccepito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire dei ricorrenti per non essere i medesimi i proprietari delle aree per cui ricorrono. In subordine chiede la reiezione dei ricorsi perché il Tribunale di Como e la Corte d’Appello di Milano, nel dichiarare la prescrizione dell’azione risarcitoria proposta dai ricorrenti hanno affermato che la proprietà dell’area era stata trasferita al Comune per effetto di occupazione appropriativa. In merito al secondo motivo sostiene che non sussisterebbe il denunciato conflitto di interessi.

Con memoria depositata in data 12/06/20 i ricorrenti ribadiscono che non sarebbe mai intervenuta inter partes una pronuncia giurisdizionale, con efficacia di giudicato, che abbia dichiarato il verificarsi dell’effetto traslativo – acquisitivo della proprietà a favore della civica Amministrazione

All’udienza del 14 luglio 2020 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso introduttivo è fondato nel primo e nel terzo motivo.

La giurisprudenza amministrativa e il legislatore, anche sotto la spinta di istanze comunitarie, hanno chiarito che la pubblica amministrazione non è legittimata ad acquisire a titolo originario la proprietà di un'area di proprietà privata in assenza di un formale atto ablatorio: tali principi, per pacifica giurisprudenza, devono essere applicati anche alle occupazioni verificatesi in epoca anteriore al d.P.R. n. 327 del 2001 (Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5523 cit.), come nel caso di specie. A tale effetto può ostare solamente un giudicato che abbia riconosciuto l’acquisto a titolo di occupazione appropriativa da parte dell’amministrazione (in tal senso Corte Cost., 26 maggio 2017, n. 123).

Nel caso di specie la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 305/2011 ha così motivato: “Con il suo appello, incidentale, il Comune di Fino Mornasco lamenta che il primo Giudice erroneamente non abbia accertato e dichiarato proprietà del terreno in questione per effetto della radicale trasformazione di esso con la costruzione del parcheggio pubblico, e non abbia ordinato la trascrizione della Sentenza al competente Conservatore dei Registri Immobiliari. In realtà la domanda, che era stata formulata in primo grado dal convenuto con la comparsa di risposta, non è stata riproposta in sede di precisazione finale in primo grado delle conclusioni, che peraltro sono indicate in modo analitico. Detta omissione rende adesso inammissibile la stessa domanda ed il medesimo appello incidentale”.

Se quindi da una parte il giudizio d’appello si è concluso con la reiezione della domanda risarcitoria presentata dai ricorrenti per avvenuta prescrizione del diritto di credito, dall’altra neppure la domanda di trasferimento della proprietà al Comune è stata accolta dal giudice civile.

Né tale accertamento può ritenersi implicito nella pronuncia di prescrizione del diritto di credito al risarcimento dei danni.

Infatti la giurisprudenza civile ha chiarito che “il giudicato sostanziale – che in quanto riflesso di quello formale, fa stato ad ogni effetto tra le parti relativamente all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che costituiscono le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia” (Cass., ordinanza n. 656/19).

Nel caso di specie la pronuncia espressa nei confronti della domanda di trasferimento della proprietà, nel senso della sua inammissibilità, preclude la formazione di un giudicato implicito sul trasferimento della proprietà a favore del Comune.

A ciò si aggiunge che, essendo la prescrizione del diritto di credito una questione preliminare di merito per giurisprudenza pacifica, non può ritenersi che il giudicato si estenda anche all’accertamento dell’esistenza del diritto oggetto di prescrizione.

Quand’anche voglia sostenersi il contrario, poi, resta il fatto che il giudicato implicito nella pronuncia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può estendersi anche all’accertamento della proprietà, in quanto non ne costituisce una premessa necessaria. Infatti il diritto al risarcimento del danno può nascere anche dalla perdita del possesso, per cui il riconoscimento effettuato dalla sentenza civile dell’avvenuta occupazione appropriativa non può costituire, anche sotto tale punto di vista, oggetto di giudicato implicito.

Ne consegue che, non avendo il Comune dato prova di avere un titulus adquirendi (contratto, sentenza o atto amministrativo) della proprietà dell’area oggetto di ricorso trasformata in parcheggio, gli atti impugnati debbono essere annullati e l’area dev’essere a loro restituita in conformità alla domanda.

3. L’accoglimento del ricorso introduttivo giustifica l’assorbimento dell’esame del ricorso per motivi aggiunti, in quanto dal suo esame i ricorrenti non potrebbero trarre ulteriori benefici.

4. La diversità delle valutazioni espresse dal Tribunale in sede cautelare e di merito giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Assorbe il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020 , tenutasi mediante collegamento da remoto in audioconferenza, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

Laura Patelli, Referendario

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Alberto Di Mario

 

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Inserire un indirizzo e-mail valido, al quale il sistema invierà tutte le comunicazioni. L'indirizzo e-mail non sarà pubblico.
Inserisci in entrambi i campi una password per il nuovo profilo.
I tuoi dati
Newsletter

La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede legale in Via Strampelli, 4 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575, email: info@dirittoamministrazioni.it, PEC: dirittoamministrazioni@pec.it, in qualità di soggetto giuridico Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 (in seguito, "GDPR"), che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi di tipo anagrafico (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, email, codice fiscale, data di nascita, foto - in seguito, "dati personali" o anche "dati") da Lei comunicati in occasione: della richiesta di informazioni e/o preventivi; per la conclusione di contratti per i Servizi del Titolare; per l'eventuale valutazione di CV spontaneamente inviati; della iscrizione alla newsletter o della registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it.
- dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web dirittoamministrazioni.it, acquisiti nel corso del loro normale esercizio, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet e che non sono raccolti per essere associati a interessati identificati ma che, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati, rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Per qualsiasi accesso al sito, quindi, indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrate le seguenti informazioni: tipo di browser (es. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.), sistema operativo (es. Linux, Windows, iOS, ecc.), l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito suddetto.
La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it utilizza il servizio di hosting GDPR Compliant “Aruba S.p.A.”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni all’indirizzo: https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeo-privacy.aspx
La informiamo, inoltre, che la funzionalità di iscrizione alla Newsletter utilizza il servizio GDPR Compliant offerto dalla società francese “Brevo SAS”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni agli indirizzi: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy e https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360001005510-Data-storage-location.
Per quanto inerente alle disposizioni relative ai cookie, La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it installa cookie tecnici e cookie analitici di terze parti (Matomo Analytics con IP anonimizzato negli ultimi due ottetti, server in UE: https://matomo.org/gdpr-analytics) al fine di visualizzare, in modo aggregato, le visite eseguite sulle pagine del sito web suddetto. Eventuali cookie di profilazione di terze parti, vengono installati solo dopo il consenso esplicito ed informato dell’utente. La invitiamo, tuttavia, ad approfondire l'argomento leggendo attentamente le specifiche Cookie Policy pubblicata online sull’indirizzo web https://www.dirittoamministrazioni.it/cookie-policy.html.

2. FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

A) Per le seguenti Finalità di Servizio:

  1. elaborare preventivi o quotazioni in relazione ai Servizi del Titolare;
  2. avviare contatti telefonici e/o via email finalizzati alla eventuale conclusione di rapporti contrattuali e/o collaborativi con l'azienda Diritto Amministrazioni s.r.l.s. nell'ambito dei servizi da questa offerti e per i quali è stata contattata tramite telefono, email e finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (ad es. acquisizione di informazioni precontrattuali per dare esecuzione ai servizi richiesti).
  3. concludere contratti per i Servizi del Titolare ed offrire servizi informativi e divulgativi in materia giuridica agli utenti iscritti sul sito web dirittoamministrazioni.it; tramite registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it o iscrizione online alla newsletter;
  4. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
  5. visionare curriculum vitae spontaneamente inviati al fine di selezionare, in caso di posizioni aperte, eventuali figure professionali per l'avvio di rapporti di lavoro e/o collaborazioni;
  6. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine delle Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio) o Organi di vigilanza;
  7. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, i diritto di difesa in giudizio.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera A) è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova le sue basi legali di trattamento, per i punti da I a VII, nella gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali o nella gestione di obblighi di natura legale.

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti Finalità di Marketing:

  1. marketing diretto: inviarLe, via email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali, auguri in occasione di ricorrenze e/o materiale promozionale sui servizi offerti dal Titolare.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera B) non è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova la sua base legale di trattamento nel consenso libero ed informato conferito dall'interessato.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
In relazione alle indicate finalità, i dati da Lei forniti per mezzo di supporti cartacei e/o telefonicamente e/o telematicamente (anche mediante la compilazione dei moduli/webform predisposte online), saranno oggetto di trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il trattamento dei dati avverrà sempre in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la riservatezza.
I dati potranno essere trattati solo da operatori autorizzati, precedentemente nominati in qualità di incaricati al trattamento, che vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza dell'utente.

4. DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti in occasione della stipula di contratti o l'avvio di rapporti di servizio con i clienti, saranno conservati per il tempo necessario per adempiere le finalità relative e, comunque, per un tempo non superiore alle tempistiche connesse agli obblighi legali di conservazione delle scritture contabili (attualmente stabiliti in n. 10 anni).
I dati personali raccolti per finalità di marketing diretto, saranno trattati per non oltre 2 anni dalla raccolta.
I dati personali raccolti e trattati ai fini di elaborare preventivi, offerte o proposte commerciali che non abbiano condotto all'instaurazione di un rapporto contrattuale o di servizio, saranno conservati per un periodo max di 12 mesi dall'invio dell'ultima proposta o revisione dell'offerta.
I curriculum vitae ricevuti, via posta o via email, sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletazione delle eventuali procedure di selezione. I CV spontaneamente ricevuti in periodi nei quali non sono aperte procedure di selezione, non verranno ne' visionati, ne' archiviati, ne' conservati in alcun modo ma cancellati o distrutti immediatamente dopo la loro ricezione.
Come riportato dall’Informativa Privacy di Aruba S.p.A., provider del sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo che i dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web suddetto “saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti tenendo in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui il Titolare opera. I Dati necessari per assolvere ad obblighi fiscali e contabili sono conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale (art. 2220 c.c.). I Dati relativi alle richieste di ordini non pagati o annullati o non conclusi sono conservati per 3 mesi. In caso di Servizi di Posta o Connettività i dati di traffico telematico sono conservati per 6 anni. Decorsi i termini così stabiliti, i Dati sono cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.” (Fonte: www.aruba.it/documents/tc-files/it/11_it_privacy_policy_aruba_spa.aspx).
Come riportato dall’Informativa Privacy della società “Brevo SAS”, provider del servizio di newsletter presente sul sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo, che “i dati personali raccolti da Brevo riguardanti le informazioni di identità e contatto dei suoi Utenti sono archiviati per un periodo massimo di due anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale per i clienti Utenti, o dopo la loro raccolta da parte del responsabile del trattamento o dall’ultimo contatto dell’Utente prospect per i dati relativi a questi ultimi. La cessazione del rapporto contrattuale si intende come la risoluzione espressa da parte dell’Utente o il non utilizzo del servizio Brevo per un periodo di cinque anni.” (Fonte: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy).

5. ACCESSO AI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all'art. 2, anche a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, ecc.), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento con i quali il Titolare conferma di aver stipulato apposito contratti che regolamentano l’utilizzo, la protezione e la riservatezza dei dati personali trasferiti.

6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché, a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I dati personali sono conservati su supporti cartacei e/o elettronici presso la sede del Titolare situata in Rieti, Via Strampelli, 4.
I dati tecnici raccolti attraverso il sito web dirittoamministrazioni.it, sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del registrar Aruba S.p.A. che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
I dati tecnici raccolti attraverso ile servizio di newsletter sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del provider Brevo SAS che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s. non trasferisce dati personali in Paesi extra-UE.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di servizio di cui all'art. 2. A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell'azienda.

Il conferimento dei dati per le finalità di marketing diretto di cui all'art. 2. B) è, invece, facoltativo. 
Può, pertanto, decidere di non conferire alcun dato o di negare, successivamente, la possibilità di trattare dati già forniti, nel qual caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerente ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà, comunque, ad avere diritto ai servizi offerti dall'azienda.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la informiamo che ha i diritti di cui agli art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di:

  • ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili;
  • ottenere: a) l'aggiornamento, la limitazione, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  • ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; c) sia tecnicamente fattibile;
  • opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale diverso da quanto necessario per l’espletamento del servizio (es. pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea);
  • proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i suoi diritti, inviando:

  • una raccomandata A/R all'indirizzo Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti;
  • una email all'indirizzo email info@dirittoamministrazioni.it o alla casella PEC: dirittoamministrazioni@pec.it.

Se ha domande o desidera semplicemente avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, può inviare una e-mail all’indirizzo info@dirittoamministrazioni.it.
Prima che la Diritto Amministrazioni s.r.l.s. possa fornirvi o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la vostra identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto e, comunque, non oltre 30gg dalla sua ricezione.

10. TITOLARE, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede in Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili e incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per conoscere la lista aggiornata, è possibile inviare, in qualunque momento, un’email alla casella info@dirittoamministrazioni.it.