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ART. 42 BIS E GIUDICATO - IL TAR CATANZARO TORNA SUL TEMA

Pubblico
Martedì, 23 Maggio, 2017 - 15:51

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, (Sezione Seconda), sentenza n. 852 del 22 maggio 2017, su provvedimento ex art.42 bis a seguito ottemperanza 
 
N. 00852/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01355/2015 REG.RIC.
N. 00142/2016 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1355 del 2015, proposto da: 
OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Colaci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Virgilio Conte in Catanzaro, via Bausan, 20; 
contro
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 
 
 
 
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2016, proposto da: 
OMISSIS rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Colaci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Virgilio Conte in Catanzaro, via Bausan, 20; 
contro
A.N.A.S. Spa Compartimento Viabilità per la Calabria, in persona del l.r.p.t., non costituita in giudizio;
A.N.A.S. Spa Roma, in persona del l.r.p.t,, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 
quanto al ricorso n. 1355 del 2015:
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n 655/14 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria;
quanto al ricorso n. 142 del 2016:
per l'annullamento
del decreto n.ccz - 0040294/15 con cui è stato disposto a favore dell'Anas l'acquisizione sanante dei beni di proprietà dei ricorrenti.
 
 
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A. e di A.N.A.S. Spa Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO
1. I ricorrenti hanno esposto, in fatto, che:
a) in accoglimento di precedente ricorso proposto dagli stessi (n.1141/2012), volto ad ottenere l’annullamento del decreto di esproprio definitivo dell’Anas, con sentenza n.655 del 7 maggio 2014, questo T.A.R. così statuiva: “.... Ai sensi dell'art. 34, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., è, pertanto, opportuno disporre che l' Amministrazione proceda, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, alla restituzione delle aree in questione oppure, entro il medesimo termine, emetta provvedimento ex art.42-bis e che l'eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato ai proprietari e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti. Resta inteso che i predetti termini, disposti nell’esclusivo interesse dei ricorrenti, potranno essere aumentati su autorizzazione scritta da parte loro”;
b) a fronte dell’inadempimento dell’Anas, i ricorrenti, con il ricorso n.1335/2015, assegnato alla seconda sezione di questo Tribunale, hanno chiesto l’ottemperanza forzata alla citata sentenza n. 655/2014, avanzando le seguenti domande: "Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito ordinare all'Anas S.P.A., in persona del legale rappresentante, l’adozione degli atti necessari per la piena e puntuale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in premessa. Voglia, comunque, nominare un commissario ad acta che provveda a predisporre tutte le attività occorrenti per: 1) la restituzione ai ricorrenti dei beni interessati dagli atti espropriativi annullati con la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza; 2) il risarcimento dei danni causati ai ricorrenti nel periodo di occupazione illegittima fino all’effettiva restituzione dei beni; 3) il pagamento delle somme riconosciute ai ricorrenti a titolo di spese legali";
c) successivamente all’instaurazione di tale giudizio, con decreto prot. n. CCZ-0040294-l del 16 dicembre 2015, notificato in data 31 dicembre 2015, l’Anas ha disposto l'acquisizione sanante dei beni de quibus cd ha quantificato l'indennizzo complessivo spettante ai proprietari espropriati in euro 13.948.31;
d) i ricorrenti, a fronte di questo sopravvenuto decreto, quindi:
- da un lato, hanno presentato un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presso la Corte di Appello di Catanzaro, onde ottenere la liquidazione del giusto ed equo indennizzo per il caso in cui questo TAR non dovesse annullare il decreto di acquisizione sanante;
- dall'altro lato, hanno impugnato il decreto dinanzi a questo T.A.R. con il ricorso n.142/2016 assegnato alla prima sezione, chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti impugnati.
2. Nei due giudizi (n.1355/2015 per l’ottemperanza e n.142/2016 avverso il provvedimento di acquisizione sanante) si è costituita l’amministrazione intimata per resistere al giudizio.
3. Con ordinanza cautelare n.76 del 17 febbraio 2016, resa nell’ambito del ricorso n.142/2016, il T.A.R. Calabria, sez. prima, ha rigettato l’istanza di sospensione per mancanza del pregiudizio.
4. Successivamente, alla camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016, fissata per la trattazione del ricorso per ottemperanza presso la seconda sezione, la discussione è stata rinviata alla pubblica udienza del 17 maggio 2017, per riunione al ricorso n.142/2016, già iscritto a ruolo a tale udienza.
5. Alla pubblica udienza del 17 maggio 2017, a seguito di trattazione congiunta dei due ricorsi in epigrafe, gli stessi sono stati posti in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene di procedere alla riunione dei ricorsi in questione attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva.
2. I ricorsi riuniti possono, inoltre, essere trattati, in parte, congiuntamente in considerazione della circostanza che la decisione di entrambi è legata, in via preliminare, alla soluzione della questione concernente la possibilità o meno per l’amministrazione, condannata con sentenza a restituire l’immobile e pagare le somme dovute oppure, in alternativa, ad emettere il decreto di acquisizione sanante ex art.42-bis, di emettere il detto decreto una volta scaduto il termine fissato in sentenza.
2.1. Parte ricorrente ritiene che, scaduto tale termine, l’amministrazione avrebbe perso il potere di emettere il decreto di cui all’art.42-bis, che pertanto sarebbe nullo.
Tale assunto non può essere condiviso per le ragioni che seguono.
Ricordato che, in presenza di un giudicato esclusivamente restitutorio il provvedimento di acquisizione sanante non può essere emanato, nel caso in questione, invece, viene in considerazione un giudicato in cui si pone all’Anas l’alternativa di restituire il terreno de quo oppure di procedere all’acquisizione dell’immobile tramite lo strumento di cui all’art.42-bis d.p.r. n.327/2000.
A fronte di tale sentenza, su cui si è formato il giudicato (che quindi copre l’obbligo di restituire l’immobile e di corrispondere le somme come determinate o in alternativa di emettere decreto ex art.42-bis), il Collegio ritiene di uniformarsi a quanto di recente stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n.2/2016) nel caso in cui si sia innanzi a sentenze di tal fatta; secondo l’Adunanza Plenaria, in tali casi, “non vi è ragione di discostarsi dai principi recentemente enucleati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. sentenza 15 gennaio 2013, n. 2), in sintonia con la Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. sentenza 18 novembre 2004, Zazanis), alla stregua dei quali l’effettività delle tutela giurisdizionale e il carattere poliforme del giudicato amministrativo, impongono di darvi esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla definizione stabile del contenzioso e del contesto procedimentale: in tali casi, la totale inerzia dell’autorità o l’attività elusiva di carattere soprassessorio posta in essere da quest’ultima, consentiranno al giudice adito in sede di ottemperanza di intervenire, secondo lo schema disegnato dagli artt. 112 e ss. c.p.a., direttamente o (più normalmente) di nominare un commissario ad acta che procederà, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti dianzi illustrati, a valutare se esistono le eccezionali condizioni legittimanti l’acquisizione coattiva del bene ex art. 42-bis”.
Sulla base di tali principi, il Collegio ritiene di potere trarre le seguenti conseguenze:
a) a fronte di un giudicato alternativo, quale quello in questione, in caso di inadempienza dell’amministrazione, parte ricorrente potrà ricorrere allo strumento del ricorso per l’ottemperanza e, in tal caso, il commissario, se nominato dal giudice a mente dell’art.114, co 3, lett. d) c.p.a. ed insediatosi a seguito della persistenza dell’inottemperanza, darà esecuzione al giudicato e pertanto potrà emanare anche il provvedimento di acquisizione coattiva, in quanto previsto in sentenza;
b) la circostanza che in sentenza sia stato previsto un termine entro il quale restituire l’immobile e corrispondere le somme dovute oppure emanare il decreto di acquisizione coattiva non esclude la legittimità del provvedimento ex art.42-bis cit. emesso successivamente, ove tale adempimento costituisca pur sempre esecuzione secondo buona fede della sentenza e non frustri la legittima aspettativa del privato alla definizione stabile del contenzioso e del contesto procedimentale, come ritenuto nel presente caso;
c) l’amministrazione, condannata in via alternativa, perde il potere di emanare il provvedimento di acquisizione ex art.42-bis cit. solo se, a seguito dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza (volto all’esecuzione del giudicato nella sua interezza), nella persistenza dell’inadempienza, si insedi il commissario ad acta nominato a provvedere in sua sostituzione.
2.2. Conclusivamente, ritiene il Collegio che persista il potere dell’amministrazione a emanare il provvedimento ex art.42-bis del d.P.R. n.327/2000 anche successivamente al termine fissato in sentenza, nella sussistenza dei presupposti di cui si è detto.
Nel caso, a concedere che l’amministrazione abbia avuto conoscenza della prima sentenza in data 12 novembre 2015 (data di protocollazione della nota dell’Avvocatura distrettuale del 30 ottobre 2014) e che i 120 giorni previsti in sentenza scadessero in data 12 aprile 2015, il provvedimento di acquisizione sanante - che comunque importa “sofisticate valutazioni sulla ricorrenza delle circostanze eccezionali che giustificano l’acquisizione coattiva, cui si possono eventualmente riconnettere gravi ricadute in termini di responsabilità erariale” (cfr. Ad. Pl. Cons. St. n.2/2016) - risulta essere stato emesso in data 16 dicembre 2015, in tempi non irragionevoli e quando il giudizio di ottemperanza non si era ancora definitivo con sentenza.
Né può condurre a diversa valutazione la circostanza che la sentenza specificasse che il termine era posto nell’esclusivo interesse della parte ricorrente; tale precisazione non si pone in contrasto con quanto sopra, volendo solo indicare che, scaduto tale termine, i ricorrenti avrebbero potuto agire con gli ordinari strumenti a tutela delle loro pretese oppure concedere ulteriore termine, essendo quest’ultimo, per l’appunto, posto nel loro interesse.
2.3. La persistenza del potere dell’amministrazione, per come sopra acclarata, e la conseguente esecuzione della sentenza n.655/2014, rendono improcedibile il ricorso per ottemperanza n.1355/2015.
3. Quanto al ricorso n.142/2016, con esso si contesta la legittimità del detto provvedimento, oltre che sotto il profilo già esaminato ed alle cui decisioni in merito si rinvia, per violazione dell’art.7 della legge n.241 del 1990, difetto di istruttoria e di motivazione.
In particolare, parte ricorrente lamenta che l’Anas non avrebbe preso in considerazione le deduzioni della stessa a seguito di comunicazione dell’avvio di procedimento e non si sarebbe pronunciata sulla persistenza del potere ad emettere il provvedimento oltre i 120 giorni, persistenza contestata dalla stessa.
3.1. Tali ulteriori motivi sono parimenti infondati.
Sul punto la giurisprudenza, anche di questo T.A.R., ha così statuito: “Va rilevato, innanzi tutto, che, secondo un orientamento che può definirsi costante, l’obbligo di esaminare le memorie ed i documenti difensivi presentati in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non impone all’amministrazione l’analitica confutazione di ogni argomento esposto, essendo sufficiente una motivazione che esponga le ragioni del mancato adeguamento alle deduzioni dei soggetti interessati (per tutte, di recente, Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2015 n. 2019)” (T.A.R. di Catanzaro, sez. I, 19 febbraio 2016, n. 333; cfr. anche T.A.R. Perugia – Umbria, sez. I 19 febbraio 2016, n. 124).
Nel caso di specie, l’ANAS s.p.a. nel decreto di acquisizione sanante impugnato ha riportato ampiamente e chiaramente le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare il decreto ex art. 42 bis T.U. Espropri ed ha dato atto dell’avvio di procedimento, delle deduzioni e del loro vaglio da parte dell’ANAS.
3.2. In conclusione, il ricorso n.142/2016 va respinto in quanto infondato.
4. Le spese di entrambi i giudizi possono essere, in via d’eccezione, compensate tra le parti, in considerazione della complessità e peculiarità della fattispecie esaminata e del complessivo esito dei due giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
con riferimento al ricorso n.1355 del 2015:
- lo dichiara improcedibile;
con riferimento al ricorso n.142 del 2016:
- lo respinge.
Spese di entrambi i giudizi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente FF
Emiliano Raganella, Primo Referendario
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppina Alessandra Sidoti Nicola Durante
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

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