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Effetti del 42 bis su giudizio in corso

Pubblico
Sabato, 11 Febbraio, 2017 - 10:08

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima), sentenza n. 1375 del 27 gennaio 2017, sugli effetti di un provvedimento ex art.42 bis in caso di pendenza di giudizio

MASSIMA

La sopravvenienza del provvedimento di acquisizione sanante priva di rilievo giuridico la vicenda restitutorio-risarcitoria agitata con il ricorso, posto che l’art. 42-bis del T.U. espropriazioni trasferisce proprio sul ridetto provvedimento sia la definizione del profilo dell’appartenenza, sia il ristoro del pregiudizio subìto dai proprietari finché rimasti tali

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9052 del 2007, proposto da: OMISSIS tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Bellomia e Andrea Barletta con domicilio eletto presso il loro studio in Roma via Gradisca, 7;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono domiciliatari;
- il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Americo Ceccarelli ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura comunale in Via del Tempio di Giove n. 21;
- la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t, non costituita in giudizio;
per la condanna
in via principale, alla restituzione in favore dei ricorrenti del terreno sito in Roma, località La Pisana, distinto in catasto al foglio 42, particella 1108 (ex 56 parte) e dell’edificio sullo stesso realizzato oltre i danni per mancato godimento dei beni;
in via subordinata in difetto di restituzione, al risarcimento dei danni nella misura pari al valore venale attuale del terreno, aumentato del plusvalore apportato al terreno stesso dall’edificio pubblico sullo stesso costruito, incluso il costo di costruzione dell’edificio medesimo;
in via ulteriormente subordinata, al risarcimento del valore venale attuale del terreno, oltre una somma a titolo di mancato godimento del terreno dalla data di immissione in possesso (20 ottobre 1999) all’effettivo soddisfo; in ogni caso al danno morale. Con applicazione su tutti gli importi della rivalutazione monetaria e dei relativi interessi.Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Roma, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma e del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, in qualità di contitolari di un terreno sito in Roma in località La Pisana, distinto in catasto al foglio 42, particella 1108 (ex 56 parte), hanno fatto presente che con decreto prefettizio del 13 settembre 1999 l’area in questione era stata oggetto di una occupazione in via temporanea e d’urgenza per la realizzazione di un distaccamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Poiché la procedura ablatoria non era stata conclusa con un valido decreto di esproprio, hanno chiesto la condanna delle resistenti amministrazioni alla restituzione del suddetto terreno e dell'edificio sullo stesso realizzato, oltre i danni per il mancato godimento del bene. In via subordinata, in difetto di restituzione, hanno domandato la condanna al risarcimento dei danni nella misura pari al valore venale attuale del terreno, aumentato del plusvalore apportato al terreno stesso dall'edificio pubblico sullo stesso costruito, incluso il costo di costruzione dell'edificio medesimo; in via ulteriormente subordinata, il risarcimento del valore venale attuale del terreno, oltre una somma a titolo di mancato godimento del terreno dalla data di immissione in possesso (20.10.1999) all'effettivo soddisfo, nonché il risarcimento del danno morale.
2. Si sono costituite le intimate Amministrazioni statali chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Si è pure costituito il Comune di Roma eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
4. Con le ordinanze di questo Tribunale n. 274/2012 e 9244/2102 sono stati chiesti chiarimenti in via istruttoria al Ministero delle Infrastrutture circa eventuali atti di acquisizione sanante disposti sul terreno di proprietà dei ricorrenti a seguito della realizzazione sugli stessi di una caserma dei Vigili del fuoco.
5. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2013, la difesa erariale ha depositato il provvedimento di acquisizione sanante adottato in data 30 gennaio 2013 dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 sul terreno oggetto di controversia.
6. Alla successiva pubblica udienza dell’11 gennaio 2016, è stato dato avviso alle parti presenti della sussistenza di un profilo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, va disposta l’estromissione in giudizio del Comune di Roma, atteso che l’occupazione del terreno de quo è stata disposta in favore del Ministero dei Lavori Pubblici – Provveditorato Regionale alle opere pubbliche per il Lazio e l’ente comunale non ha preso parte alla procedura espropriativa illegittimamente conclusasi.
8. Tanto premesso, rileva il Collegio che, a seguito dell’adozione del provvedimento di acquisizione sanante sull’area oggetto di giudizio, è venuto meno l’interesse alla definizione della controversia.
9. Il ricorso, infatti, per un verso domandava la restituzione del bene illegittimamente occupato, e in subordine chiedeva il risarcimento del danno patito a causa della illegittima occupazione.
10. La sopravvenienza del provvedimento di acquisizione sanante priva di rilievo giuridico la vicenda restitutorio-risarcitoria agitata con il ricorso, posto che l’art. 42-bis del T.U. espropriazioni trasferisce proprio sul ridetto provvedimento sia la definizione del profilo dell’appartenenza, sia il ristoro del pregiudizio subìto dai proprietari finché rimasti tali.
11. Le spese del giudizio, atteso il complessivo iter della vicenda processuale, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dispone l’estromissione del Comune di Roma per carenza di legittimazione processuale;
- dichiara il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Lucia Maria Brancatelli        Carmine Volpe
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO

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