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Giurisdizione GO per occupazioni senza alcun titolo originario

Pubblico
Mercoledì, 13 Settembre, 2017 - 09:16

 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda), sentenza n.9279 del 9 agosto 2017, sulla giurisdizione del GO in caso di occupazioni senza alcun titolo originario
 
N. 09279/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05774/2004 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5774 del 2004, proposto da: 
OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Consulta, 50; 
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Rossi, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21; 
per il risarcimento del danno
ex artt. 34 e 35 d.lgs. n. 80 del 1998.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 
Visto che l’Istituto ricorrente (in seguito denominato anche ISC) espone quanto segue:
è proprietario della strada di via della Crescenza che, tuttavia, è normalmente aperta al transito di automezzi privati;
per la necessità di effettuare alcuni interventi di consolidamento del ponte sul Fosso del Poggio, che attraversa via della Crescenza, l’Ufficio Coordinamento dell’allora Circoscrizione XX, con nota dell’8 febbraio 2001, ha chiesto all’ISC l’autorizzazione a realizzare, sui terreni di sua proprietà, una viabilità provvisoria allo scopo di evitare l’interruzione del traffico in quel tratto molto intenso;
l’ISC, con delibera n. 949 del 9 febbraio 2001, ha concesso l’autorizzazione richiesta permettendo la temporanea occupazione dei terreni di sua proprietà, al solo fine di far eseguire le opere di consolidamento del ponte e sul presupposto dell’impegno al successivo ripristino dello stato dei luoghi da parte dell’amministrazione;
l’amministrazione comunale non avrebbe eseguito i lavori di consolidamento del ponte, ma anzi, avrebbe realizzato un nuovo ponte parallelo a quello esistente su area di proprietà esclusiva dell’ISC, senza alcuna autorizzazione da parte dell’Istituto e degli enti preposti al vincolo dell’Ente Parco di Veio ed al vincolo paesaggistico;
il ponte così realizzato, che doveva servire come viabilità provvisoria al solo fine di permettere gli interventi sul ponte già esistente, è ancora utilizzato, mentre nessuno degli interventi di consolidamento preannunciati è stato neppure avviato;
Visto che l’Istituto ricorrente - nel premettere che l’occupazione da parte dell’amministrazione comunale è stata realizzata in assenza di qualsivoglia provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità che abbia vincolato il terreno al fine della costruzione di un’opera pubblica, per cui l’amministrazione avrebbe posto in essere un comportamento illecito (l’irreversibile trasformazione del terreno di proprietà dell’ISC) fonte dell’obbligo del risarcimento del danno in favore del legittimo proprietario del bene illecitamente occupato – ha chiesto a questo Tribunale che sia accertata l’acquisizione da parte del Comune di Roma, per effetto dell’avvenuta irreversibile trasformazione, dell’immobile di proprietà dell’Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e che sia condannata l’amministrazione al risarcimento del danno subito oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Rilevato che il danno di cui è chiesto il risarcimento non è neppure mediatamente ricollegato ad atti amministrativi, essendo lamentata un'occupazione di fatto al di fuori di un procedimento di espropriazione ed in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, sicché la giurisdizione spetta al giudice ordinario (cfr. SS.UU. Corte di Cassazione, ordinanza 16 dicembre 2013, n. 27994);
Rilevato, infatti, che ancora più recentemente le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno posto in rilievo che, dopo le note pronunce della Corte Costituzionale nn. 204/04 e 191/06), hanno ripetutamente affermato che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, istituita dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 e ribadita dalla L. n. 104 del 2010, art. 133, lett. g), le occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano e tutte quelle in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo sia stato annullato dalla stessa autorità amministrativa che lo aveva emesso oppure dal giudice amministrativo (Cass. nn. 27994/13, 16093/09, 26798/08, 14794/07, 7256/07, 509/11, 1787/10, 14954/07, 3724/07, 2689/07), mentre appartiene alla giurisdizione ordinaria la cognizione dei "comportamenti" posti in essere in carenza di potere, ovvero in via di “mero fatto" (cfr. SS.UU. Corte di Cassazione, ordinanza 7 dicembre 2016, n. 25044);
Ritenuto che il principio di cui all’art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, non opera quando la norma che regola la giurisdizione è dichiarata costituzionalmente illegittima, attesa l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità della Corte Costituzionale, salve l’avvenuta formazione del giudicato e la presenza di preclusioni processuali già verificatesi;
Ritenuto, in altri termini, che la perpetuatio jurisdictionis non opera quando la norma che attribuisce la giurisdizione sia successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima;
Rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 204 del 2004, tra l’altro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia;
Ritenuto, pertanto, che nel caso di specie, trattandosi di meri comportamenti dell’amministrazione nemmeno mediatamente riconducibili all’esercizio di pubblici poteri, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe, con indicazione del giudice ordinario quale giudice fornito di giurisdizione e con onere della parte di riproporre il giudizio innanzi a tale giudice ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 104 del 2010.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Caponigro Antonino Savo Amodio
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

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