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Istanza adozione 42-bis TUE ed obbligo di provvedere - TAR Lazio. Roma, sez. II bis, sent. n. 43 del 04.01.2016

Pubblico
Martedì, 5 Gennaio, 2016 - 01:00

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II BIS – sentenza 4 gennaio 2016 n. 43, su istanza di adozione art.42-bis ed obbligo di provvedere della PA
 
00043/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11733 del 2014, proposto da:
……., rappresentati e difesi dall’avv. Rocco Baldassini, con domicilio eletto presso Maria Cuozzo in Roma, viale Mazzini, 123 Int. 18;
contro
Comune di Monterotondo, rappresentato e difeso dagli avv. Emiliano Pepe, Clara Curreri, con domicilio eletto presso Alessio Malaspina in Roma, Via Fornovo, 3;
per l’annullamento
del silenzio illegittimamente serbato dal Comune intimato sulle istanze del 1° e del 6 agosto 2014, con le quali le ricorrenti chiedevano di procedere all’acquisizione sanante di aree edificabili in loro comproprietà, ex art. 42 bis del DPR 327/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Monterotondo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l’annullamento del silenzio sulla istanza dell’1.8.2014, assunta al protocollo del Comune in data 4.8.2014 al n. 32.148, con la quale i Signori … chiedevano di procedere alla acquisizione sanante ex art. 42 bis TU 327/2000; e sulla istanza del 6.8.2014, assunta al protocollo del Comune in data 6.8.2014 al n. 32.513, con la quale …… chiedeva di procedere alla acquisizione sanante ex art. 42 bis TU 327/2000.
Il Comune ha depositato memoria in data 16.10.2015.
In via preliminare, il Comune ha eccepito :
a). il parziale difetto di giurisdizione del GA limitatamente alle pretese di parte ricorrente di natura indennitaria, essendo invece la relativa cognitio riservata al GO;
b). l’inammissibilità e /o improcedibilità del ricorso in quanto ;
c). infondatezza nel merito.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
I). Il Tribunale preliminarmente ritiene infatti priva di fondamento l’eccezione d’inammissibilità per difetto di giurisdizione atteso che non si verte in via prioritaria sulla quantificazione dell’indennizzo per acquisizione sanante, ma sul preliminare obbligo della P.A. di pronunciarsi sull’istanza del privato volta ad ottenere una discrezionale pronuncia ex art. 42 bis già citato.
II). Sull’ulteriore problema della ammissibilità dell’impugnativa occorre richiamare – ancora in via preliminare – la giurisprudenza in materia.
Secondo un primo orientamento, va dichiarato inammissibile un ricorso tendente ad accertare l’illegittimità del silenzio serbato da una pubblica amministrazione su un’istanza con cui il proprietario di un fondo illecitamente occupato dalla stessa chiede l’emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis, d.p.r. 327/2001, in quanto non sussiste un obbligo, ma una facoltà di provvedere (in tal senso T.A.R. Toscana, I, 22 gennaio 2014, n. 124).
A tale orientamento si contrappone quello secondo il quale anche se l’art. 42 bis citato non prevede un avvio del procedimento ad istanza di parte, il privato può sollecitare l’Amministrazione espropriante sine titolo ad avviare il relativo procedimento con conseguente obbligo per la stessa di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale sua inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile di fronte al giudice amministrativo.
E’ stato, in particolare, affermato che l’obbligo giuridico di provvedere da parte della Amministrazione (positivizzato in via generale dall’art. 2, della l. 241/1990) sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, essendo il silenzio-rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell’Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento rinvenibile anche al di là di un’espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione (in tal senso Consiglio di Stato, IV, 15 settembre 2014, n. 4696 e n. 4014/2015).
Il Collegio, dopo attenta riflessione, ritiene di aderire al secondo orientamento e ritenere il ricorso ammissibile.
III). In relazione, poi, al mancato rispetto del termine dei 120 giorni, per la conclusione procedimentale, richiamato dal Comune, il Collegio ritiene superabile anche il predetto profilo.
In proposito, si aderisce a quella giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., IV, n. 990/2012) che ha affermato, con chiarezza, che “quando nel giudizio emerga l’esistenza di un termine più lungo di quello inizialmente ipotizzato non vi è ragione di negare la richiesta tutela ove, nel frattempo, il diverso termine sia comunque spirato senza che l’amministrazione abbia provveduto, atteso che l’inadempimento è oggettivamente esistente al momento della decisione e, al contempo, soddisfatta la condizione dell’azione ab origine carente”.
IV). In ordine poi all’eccezione di usucapione, opposta dalla P.A., il Collegio condivide gli assunti in replica della ricorrente facenti leva, tra l’altro, sulla assai dubbia applicabilità di tale istituto alla procedura espropriativa nata o divenuta illegittima ed, in ogni caso, sul rilievo per cui a tutto concedere il dies a quo non potrebbe che individuarsi a partire dall’entrata in vigore del DPR n. 327/2001 (cfr., da ultimo, CDS, IV, n. 4096/2015).
V). Dalla mancata definizione, quindi, del procedimento ablatorio deriva l’obbligo del Comune di riscontrare le istanze delle ricorrenti, adottando una determinazione espressa e, pertanto, decidendo se procedere all’acquisizione dei fondi ex art. 42 bis t.u. espropri ovvero alla restituzione degli stessi mediante rimessione in pristino oltre alle misure correlate.
In questi stretti limiti il ricorso deve essere accolto, con accertamento dell’illegittimità dell’inerzia tenuta dal Comune in proposito e con condanna dello stesso a pronunciarsi entro il termine di giorni novanta (90), in ragione della complessità delle determinazioni da assumere, dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, con l’avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, potrà essere nominato, ad istanza di parte, un commissario ad acta.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando :
Accoglie il ricorso specificato in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune di Monterotondo di assumere un provvedimento espresso sulle predette istanze presentate dai ricorrenti entro trenta novanta giorni (90) dalla data di comunicazione/notificazione della presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Lundini, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 04/01/2016.
 

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