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Annullamento del decreto di determinazione indennità di esproprio

Pubblico
Sabato, 13 Aprile, 2019 - 11:00

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, (Sezione Prima), sentenza n. 205 del 10 aprile 2019, sulla richiesta di annullamento del decreto di determinazione indennità di esproprio

N. 00205/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00111/2019 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2019, proposto da: OMISSIS rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrice Desauvage e Pamela Montanari, con domicilio eletto presso lo studio Fabrice Desauvage in Recanati, via Campo dei Fiori 15/A e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia; 

contro

Val di Chienti S.c.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Grasso, Gabriele Gaggioli e Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Ancona, Via Matteotti n. 9 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia; 
OMISSISI. non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

- del decreto di rideterminazione dell'indennità di esproprio, emesso dal Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni, 1133/2019 – Muccia – N.P.P. L1-52, del 6 marzo 2019, notificato in data 9 marzo 2019;

- di ogni atto connesso e sottostante con il quale veniva rideterminata l'indennità di espropriazione nella misura dell'importo di €. 26.996,67 (come dall'allegata scheda di calcolo) e disposto il recupero dell'importo di €. 188.728,08, in quanto indebitamente percepito dai ricorrenti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Val di Chienti S.c.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugna il decreto n. 1133/2019 del 6 marzo 2019 con cui il dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni di Val di Chienti S.c.p.A. ha provveduto alla rideterminazione dell'indennità di esproprio. Con detto provvedimento è stata rideterminata l’indennità dovuta ai ricorrenti (in precedenza stimata e liquidata nella misura € 215.724,75) in relazione all’espropriazione della loro proprietà nell’ambito della realizzazione del Maxilotto 1 del progetto Quadrilatero Marche-Umbria.

La rideterminazione dell’indennità, con contestuale richiesta di restituzione dell’indebito, è motivata con la ritenuta natura abusiva di un edificio esistente sulla proprietà.

Si è costituita OMISSIS, resistendo al ricorso.

1 Sussistono i presupposti per la decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il ricorso è infatti inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come eccepito dalla resistente (la questione è stata peraltro anticipata dal decreto cautelare n. 51 del 2019, con il quale è stata respinta la richiesta di tutela cautelare monocratica).

1.1 Difatti, l’art. 53, comma 2, del DPR 8 giugno 2001, n. 327, prevede che "resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa".

1.2 Ciò a fronte di quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., il quale (modificando ed integrando il comma 1 dell'art. 53 cit.) dispone che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa".

1.3 In sostanza, le controversie che abbiano comunque ad oggetto determinazione e corresponsione dell'indennità di espropriazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte in cui si discute della quantificazione dell'importo dovuto, secondo quella che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione definisce una "regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità" (Cass. Civ. Sez. Un, 12 giugno 2018, n. 15343; id., 20 novembre 2017, n. 27442; in senso conforme, Cons. Stato, IV, 14 marzo 2016, n. 987; 15 novembre 2018, n. 6433).

1.4 Il provvedimento in epigrafe ha per oggetto la rideterminazione dell’indennità di espropriazione dovuta ai ricorrenti e rientra pienamente della definizione di cui al punto precedente.

1.5 Non muta l’oggetto del provvedimento l’affermata natura discrezionale e provvedimentale dell’atto impugnato. Allo stesso modo non è conferente la sentenza di questo Tribunale n. 834 del 2018, citata da parte ricorrente a sostegno della giurisdizione del giudice amministrativo. Difatti, la sentenza riguarda l’impugnazione di un decreto di esproprio e non, come nella fattispecie in esame, quella di un atto di (ri)determinazione dell’indennità definitiva dovuta.

2 Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che va declinata in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.

2.1 La particolarità del procedimento di rideterminazione dell’indennità spettante ai ricorrenti giustifica la piena compensazione delle spese di lite per la presente fase di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che viene declinata in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del c.p.a.

Compensa interamente tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

 

 
 

 

 
 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Ruiu

 

Maddalena Filippi

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO

 

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