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ATER ed occupazioni illegittime - TAR Lazio, Roma, sez.II-ter, sent. n. 7222 del 18.05.2015

Pubblico
Martedì, 19 Maggio, 2015 - 02:00

 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Ter), sentenza n.7222 del 18 maggio 2015: il TAR richiede ulteriori integrazioni su risarcimento danni occupazioni illegittime 
 
N. 07222/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 06754/2008 REG.RIC.           
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Seconda Ter)
 
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 6754 del 2008, proposto da:
 
Azienda ATER della Provincia di Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Di Pasquale, con domicilio eletto presso Luciano Di Pasquale in Roma, Via Adige, 43;
 
contro
Comune di Pomezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Pascone, Alessandro Onofri, con domicilio eletto presso Alessandro Onofri in Roma, Via Alfredo Casella, 37; 
per la condanna
del Comune di Pomezia al pagamento in favore dell’ATER della Provincia di Roma, dell’importo di euro 4.619.280,48, oltre euro 1.198.138,09 per interessi di mora (per un totale di euro 5.817.418,57), oltre rivalutazione monetaria, o per la diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, dovuta a titolo di risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima degli immobili di Edilizia Residenziale e Popolare (ERP), appartenenti all’ATER ricorrente, siti nel territorio del Comune di Pomezia, effettuata in esecuzione delle ordinanze di requisizione del Sindaco di Pomezia nn. 331/89 in data 27 aprile 1989, 138/90 in data 12 marzo 1990, 24/90 in data 12 gennaio 1990 e 101/90 in data 27 febbraio 1990, dichiarate illegittime ed annullate dal T.A.R. del Lazio con sentenze nn. 1476/2005 e 1568/2005.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pomezia;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Nell’odierno giudizio, l’ATER ricorrente chiede la condanna del Comune di Pomezia al risarcimento nei termini indicati in epigrafe, per l’occupazione degli alloggi meglio indicati in atti, mediante ordinanze di requisizione d’urgenza che sono state annullate da questo Tribunale con le sentenze pure richiamate in epigrafe.
La requisizione veniva a suo tempo disposta dal Sindaco del Comune di Pomezia con ordinanze nr. 331 del 27.4.1989 (66 alloggi popolari di proprietà dello IACP della Provincia di Roma), nr. 139 del 12.3.1990 e 24 del 26.1.1990 (3 nuovi alloggi non compresi tra quelli oggetto dell’ordinanza precedente), in favore di nuclei familiari sgomberati da altri siti ed immessi nel possesso dei medesimi alloggi.
Lo IACP di Roma impugnava le predette ordinanze di fronte a questo TAR e, sin dal mese di settembre 1992, chiedeva al Comune di Pomezia il pagamento dell’indennità di occupazione di ciascun alloggio secondo i criteri della legge 392/78 (equo canone), facendosi salva l’eventuale rivalsa da parte dell’Ente comunale sugli occupanti degli alloggi; l’indennità veniva quindi aggiornata a seguito dell’emanazione della LR n. 25/97 con importo aumentato del 25%, nonché a seguito della LR 12/99 e relativo regolamento di attuazione nr. 1/2000, per un importo elevato del 250% del canone calcolato in base alla l. 392/78.
Ai sensi della LR 30/2002, l’ATER subentrava nei rapporti già facenti capo all’IACP a decorrere dal 13.11.2003, costituendosi, tra l’altro, nei giudizi pendenti sui ricorsi proposti contro le ordinanze di requisizione, che si concludevano con le sentenze nn. 1476/2005 e 1568/2005, di accoglimento.
Con l’odierno ricorso, l’ATER chiede risarcirsi il danno “per la lesione dell’interesse legittimo dell’Istituto alla garanzia della piena legittimità dell’attività amministrativa compiuta da qualsiasi altra Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle proprie potestà, in relazione a beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell’Ente, destinato, secondo i modi di legge, al perseguimento del proprio fine istituzionale, costituito dal pubblico servizio dell’assistenza alloggiativa alle famiglie meno abbienti in stato di necessità alloggiativa, in possesso dei requisiti reddituali e familiari definiti ed accertati secondo le disposizioni di legge che determinano i poteri dell’Ente; oltre alla conseguente tutela dell’interesse dell’Istituto a veder comunque riconosciuta e garantita, a fronte dell’esercizio della potestà amministrativa di altre P.A., la legittima utilizzazione di tali beni”; “a decorrere dal momento della effettiva sottrazione degli immobili alla disponibilità dell’IACP per un importo complessivo pari alla somma delle indennità mensili di occupazione senza titolo, calcolate per ciascuno degli alloggi oggetto della illegittima requisizione sulla base dei corrispettivi di locazione che sarebbero stati dovuti da un qualsiasi privato cittadino ai sensi della l. 392/78 (equo canone)” per come successivamente aggiornato.
Secondo il Comune, l’ATER, pur vittorioso in sede giudiziaria, non avrebbe mai attivato alcuna procedura volta ad ottenere il rilascio degli immobili; l’Ente avrebbe peraltro “incamerato” dagli occupanti tutti i versamenti mensili dagli stessi effettuati a mezzo dei relativi bollettini, nonché, in alcuni casi, provvedendo alla loro regolarizzazione; non sarebbe mai stata sottoscritta la convenzione prevista dalla l. 865/71 relativamente alle aree in cui sorgono gli edifici con gli immobili occupati; ne conseguirebbe l’attuale doverosità del pagamento, da parte dell’IACP ed oggi dell’ATER, degli importi dovuti a titolo di indennità di superficie, oltre accessori e rivalutazione, ammontante ad euro 3.995.712, in mancanza della quale l’ATER decadrebbe dai diritti sulle aree ed acquisizione a favore del Comune degli edifici ai sensi dell’art. 936 cod. civ. (indennità riferite alle concessioni edilizie nn. 135/1978, n. 297/1980, e n. 647/1982, aggiornate di interessi e rivalutazione sino al 30.06.2008); l’ATER impugnava l’avviso di convocazione per la firma della sottoscrizione con ricorso nr. 12230/2008, tutt’ora pendente presso altra Sezione di questo Tribunale; le aree in argomento, già consegnate all’ATER, sono state a suo tempo oggetto di una procedura espropriativa, come da deliberazione della GM nr. 537 del 14.7.1977 di occupazione d’urgenza delle particelle nn. 1, 2 e 3 e 42 del foglio nr. 30 del catasto; ne deriverebbe la necessità di dedurre dall’ammontare del dovuto l’importo di quanto percepito dagli occupanti degli alloggi, di compensare le somme dovute dall’ATER a titolo di oneri concessori, nonché di considerare la condotta negligente dell’ATER ai sensi dell’art. 1277 del cod.civ.
Con sentenza parziale nr. 7687 del 29 luglio 2013, sono stati disposti adempimenti istruttori, solo in parte assolti dal Comune di Pomezia che, con propria memoria, ha dedotto che sarebbe ancora pendente il procedimento di stipula della convenzione ex art. 35 della l. 865/1971 relativamente alle aree sulle quali lo IACP aveva a suo tempo costruito gli alloggi della cui occupazione si tratta.
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ai fini del decidere è necessario reiterare l’ordine istruttorio di cui alla sentenza parziale nr. 7687/2013, altresì sollecitando le parti a meglio dedurre sugli aspetti indicati a seguire, approfondendo le rispettive tesi quanto ad alcuni profili d’interesse.
Va premesso che, in ordine alla domanda di risarcimento del danno conseguente all’illegittimità di provvedimenti amministrativi accertata in sede giurisdizionale con conseguente annullamento degli atti impugnati, la cognizione del giudice deve necessariamente estendersi agli elementi di fatto ed alle altre condizioni sostanziali della fattispecie, in quanto l’azione risarcitoria non possiede una connotazione sanzionatoria ma di ripristino di una situazione giuridica data, della quale vanno esaminate le caratteristiche costitutive.
Nell’odierna fattispecie, la domanda di parte ricorrente è intesa ad ottenere il risarcimento del danno per l’illegittima sottrazione dei beni costituiti dagli alloggi popolari sopra indicati conseguente all’ordine di requisizione annullato in sede giurisdizionale.
Dunque, nella prospettiva dell’Azienda ricorrente, sembrerebbe doversi ritenere che il presupposto del risarcimento andrebbe ricondotto alla materiale sottrazione dei beni immobili alla sua disponibilità, conseguente all’immissione di soggetti svantaggiati nel possesso degli stessi per effetto delle ordinanze di requisizione che sono state successivamente annullate.
Si tratterebbe dunque di un “danno alla funzione” istituzionale dell’ATERP che sarebbe stata privata della possibilità effettiva di utilizzare gli appartamenti per l’assegnazione a soggetti protetti aventi titolo.
In quest’ottica, dall’esame delle risultanze processuali, non risultano adeguatamente chiariti alcuni presupposti di fatto della domanda di parte ricorrente.
Attesa la natura di “danno alla funzione” che l’ATERP lamenta, andrebbe innanzitutto meglio chiarita da parte di quest’ultimo Ente il presupposto della consistenza economica dei danni che ha prospettato e di cui chiede il ristoro.
Secondo l’Azienda, i danni andrebbero equiparati ai canoni locativi per ogni singolo appartamento, calcolati secondo legge: ma ciò sembrerebbe presupporre l’imputabilità dell’occupazione al Comune non in termini funzionali (ovvero come conseguenza diretta ed immediata delle ordinanze di requisizione annullate), bensì in termini materiali (ovvero come se fosse l’Ente ad occupare effettivamente gli alloggi con i propri uffici), mentre risulta che gli immobili, con le ordinanze poi annullate, vennero assegnati a soggetti terzi rispetto al Comune, versanti in condizioni di emergenza abitativa.
Non è dunque chiaro a che titolo il Comune dovrebbe essere chiamato a corrispondere canoni di affitto da recuperare successivamente a carico degli assegnatari, che costituiscono i “beneficiari” diretti dell’azione illegittima del Comune e che non sono evocati nel presente giudizio.
Andrebbe inoltre meglio chiarita la circostanza allegata dalla difesa del Comune, secondo la quale l’ATERP avrebbe percepito dagli attuali occupanti degli alloggi il relativo canone, avendo anche provveduto in alcuni casi alla regolarizzazione degli occupanti medesimi.
Nello specifico andrebbe dunque chiarita la condizione soggettiva degli occupanti ai fini dell’eventuale concessione dell’alloggio, così da accertare se, in concreto, siano stati assegnati immobili a soggetti che comunque ne avrebbero avuto titolo (e di conseguenza il danno alla funzione si sia sostanziato solo nella violazione delle procedure di legge ad evidenza pubblica per l’assegnazione degli appartamenti, con pretermissione di altri interessati).
Su tutto quanto precede dovranno essere prodotti documentati chiarimenti, comprendenti una specifica relazione da parte dei responsabili degli uffici competenti dell’ATERP circa le condizioni degli attuali occupanti degli immobili con indicazione nominativa di ciascuno di essi (completa di ogni dato di rilievo, inclusi, in caso di variazione, i periodi di riferimento dell’occupazione stessa), nonché con una esplicita attestazione di quanto eventualmente percepito a titolo di occupazione da parte dell’ATERP da parte di ciascun occupante e nel tempo dei fatti di causa.
In secondo luogo, va ribadita la necessità di accertare il titolo dominicale di proprietà degli immobili di cui si tratta.
In merito, non è senza rilievo ai fini di causa l’accertamento circa l’effettiva proprietà degli alloggi, avendo riguardo alla circostanza che il mancato compimento degli espropri implica la perdurante sopravvivenza dell’originario diritto di proprietà dei titolari dei cespiti occupati e trasformati con la realizzazione dell’opera pubblica che, salvi gli effetti dell’usucapione se maturatasi, potrebbero rivendicarla in ogni tempo.
Inoltre, avendo il Comune richiesto di dedurre dalle somme eventualmente riconosciute in favore dell’ATERP i crediti vantati a titolo di oneri di urbanizzazione per la realizzazione degli stessi immobili di cui trattasi, la relativa eccezione (da qualificarsi in senso proprio) dovrà essere suffragata dalla necessaria documentazione attinente il calcolo degli oneri per la specifica quota parte riferibile ai soli alloggi di cui trattasi.
Le parti sono dunque invitate a dedurre sugli aspetti sin qui considerati, depositando le relative memorie ed i documenti richiesti nei termini di rito da calcolarsi in relazione alla pubblica udienza alla quale è rinviata la causa per il prosieguo della trattazione, e che viene fissata alla data del 19 novembre 2015, con riserva di ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), riservata ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 19 novembre 2015.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi,Presidente
Giuseppe Rotondo,Consigliere
Salvatore Gatto Costantino,Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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