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Decadenza vincoli espropriativi - TAR Palermo

Pubblico
Lunedì, 9 Ottobre, 2017 - 12:17

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, (Sezione Terza), sentenza n. 1837 del 13 luglio 2017, sui vincoli espropriativi
 
La decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi (o che comunque privano la proprietà del suo valore economico), per decorso del termine quinquennale d'efficacia, comporta l’obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area resa “zona bianca” (art. 9 d.P.R. n. 380/2001).
 
 
N. 01837/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2017 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2017, proposto da: 
OMISSIS., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero Di Stefano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Raffaello Mondini N. 21; 
contro
il Comune di Cinisi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; 
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio formatosi a seguito della notifica in data 3-6/10/2016 di atto extragiudiziario di diffida e messa in mora con il quale l'odierna ricorrente ha invitato l'Amministrazione Comunale a dotare il fondo di sua proprietà di apposita disciplina pianificatoria, in conseguenza della decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;
Udito nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2017 il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., la società istante ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria dell’obbligo del Comune di Cinisi di emanare un provvedimento conclusivo espresso sull’istanza, presentata dalla predetta il 6 ottobre 2016, al fine di ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica dell’area di sua proprietà.
Espone, al riguardo, di essere proprietaria dell’immobile urbano, sito in Cinisi, via dell’Arco n. 63, costituito da un corpo di fabbrica con annessa corte esclusiva, estesa circa metri quadrati 913 e con annesso piccolo locale di sgombero, censito al catasto fabbricati del Comune di Cinisi, f.m. 15, particella 2806, categoria A/7, cl. 2, vani 6; immobile che ricade, in base al P.R.G. approvato dall’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente con decreto del 20 dicembre 2006, in parte in zona contraddistinta con ZTO B1; e in parte, per quanto attiene alla corte di circa mq 559, in zona classificata come verde pubblico attrezzato, con conseguente vincolo preordinato all’espropriazione.
Una volta decaduto il vincolo in argomento, la ricorrente ha chiesto, con il citato atto – notificato quale atto di diffida il 6 ottobre 2016 - l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica dell’area, senza ottenere alcun riscontro.
Con il ricorso in esame ha, pertanto, impugnato il silenzio serbato dall’amministrazione comunale ed ha conseguentemente chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di Cinisi di concludere il procedimento con un provvedimento di “reintegrazione”, con una nuova pianificazione, della disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto, deducendo la violazione degli artt. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e 9 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Il Comune di Cinisi, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 19 giugno 2017 la trattazione della causa è stata rinviata alla successiva udienza, al fine di verificare la completezza della documentazione; con conseguente deposito, da parte della ricorrente, del su citato atto di diffida inviato al Comune.
Quindi, alla camera di consiglio del giorno 3 luglio 2017, presente il difensore di parte ricorrente, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è fondato nei sensi e limiti che saranno appresso precisati.
Deve preliminarmente darsi conto della natura effettivamente espropriativa dei vincoli esistenti sull’immobile in interesse, sia con riferimento alla porzione di terreno destinata a “verde privato”; sia con riferimento a quella destinata a “verde pubblico attrezzato”.
Per quanto attiene alla prima (verde privato), viene in rilievo un semplice vincolo conformativo, tenuto conto delle prescrizioni del P.R.G. (v. art. 37 N.T.A., all. b), richiamate dal certificato di destinazione urbanistica (in atti), che impongono solo di conservare le alberature esistenti e consentono nuove piantumazioni e le relative sistemazioni del verde tipico del paesaggio urbano ed agricolo da salvaguardare (v., per una fattispecie analoga, contro lo stesso ente locale: T.A.R. Sicilia, Sez. II, 19 settembre 2016, n. 2202).
Quanto alla destinazione a “verde pubblico attrezzato” ritiene, invece, il Collegio di dover riconoscere che il relativo vincolo presenta carattere espropriativo, tenuto conto delle citate prescrizioni del P.R.G. relative proprio al verde pubblico attrezzato (v. art. 31 N.T.A., all. a), anch’esse richiamate dal certificato di destinazione urbanistica, a norma delle quali: “la destinazione a verde attrezzato riguarda la costituzione di aree, per spazi pubblici o di uso pubblico, attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport. La destinazione ammessa è quella a giardino; per la migliore utilizzazione del verde è consentita la realizzazione di attrezzature sportive, spazi attrezzati per il gioco dei bambini, chioschi (max 50 mq. di superficie utile), bar (max 60 mq di superficie utile), impianti tecnici e servizi igienici, purchè resti dominante la destinazione a verde per piantumazione in piena terra”.
Il grado di compressione del diritto di proprietà che si evince dal contenuto del riportato art. 31 delle N.T.A. fa ritenere, pertanto, il relativo vincolo di natura sostanzialmente espropriativa (v. in fattispecie analoga sul verde pubblico attrezzato, contro lo stesso ente locale: T.A.R. Sicilia, Sez. III, 5 aprile 2013, n. 768, che rinvia a C.G.A. in sede giurisd., 27 febbraio 2012, n. 212; v. anche T.A.R. Sicilia, Sez. II, 20 ottobre 2015, n. 2588).
Ciò detto quanto alla natura dei vincoli, osserva il Collegio che, per giurisprudenza costante, la decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi (o che comunque privano la proprietà del suo valore economico), per decorso del termine quinquennale d'efficacia, comporta l’obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area resa “zona bianca” (art. 9 d.P.R. n. 380/2001).
Nel caso di specie, a seguito della scadenza del vincolo espropriativo impresso sull’immobile della ricorrente – per la parte destinata a “verde pubblico attrezzato”, come documentato in atti (v. certificato di destinazione urbanistica) - il Comune di Cinisi avrebbe dovuto dettare una nuova disciplina urbanistica per tale immobile, rimasto privo di regolazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei limiti su indicati e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Comune di Cinisi di riscontrare l’istanza presentata dalla ricorrente e ricevuta il 6 ottobre 2016, adottando una determinazione espressa limitatamente alla parte di immobile su cui grava il vincolo espropriativo decaduto (destinazione a “verde pubblico attrezzato”) e tenendo conto comunque dei persistenti vincoli aeroportuale e sismico (v. certificato di destinazione urbanistica, in atti); adempimento che dovrà essere effettuato entro novanta giorni dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza.
Per l’ipotesi d’inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, l’Ing. Tommaso Noto, il quale, come si evince dalla sentenza di questo T.A.R. n. 2202/2016, è stato nominato Commissario ad acta dalla Regione per la rielaborazione del P.R.G. del Comune di Cinisi (in sentenza, si citano il “d.a. n. 14/GAB del 20/1/2016 e d.a. n. 172/GAB del 6/5/2016”): il Commissario, su istanza dell’interessata, provvederà in via sostitutiva a riscontrare l’istanza nell’ulteriore termine di giorni novanta; con oneri da liquidarsi con separato provvedimento presidenziale a carico del Comune di Cinisi.
Il ricorso deve pertanto essere accolto nei sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Cinisi di concludere il procedimento di cui in motivazione con le modalità e nei termini ivi indicati.
Dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Cinisi al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Cappellano Solveig Cogliani
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

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