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Dichiarazione di pubblica utilità e termini - TAR Emilia Romagna, Emilia Romagna, sez. I, sent. n.1029 del 30.10.2014

Pubblico
Venerdì, 31 Ottobre, 2014 - 01:00

Procedura espropriativa - dichiarazione di pubblica utilità – termini – non necessari 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, (Sezione Prima), sentenza n.1029 del 30 ottobre 2014, sulla dichiarazione di pubblica utilità ed i termini 
 
La massima 
L’art. 13 L. 2359/1865 richiedeva fossero stabiliti i termini, entro i quali dovevano cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori, quando si dichiarava la pubblica utilità di un’opera.
 
Nella attuale legislazione sugli espropri i termini per procedere alla realizzazione delle procedure sono legati alla durata dei vincoli urbanistici aventi valore espropriativo.
 
La sentenza 
 
N. 01029/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2006 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2006, proposto da: 
Scurani Franco, Stefani Lina, rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Barbieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Lemonia 21; 
contro
Comune di Castelvetro, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Rando, con domicilio eletto presso l’avv. Nazzarena Zorzella in Bologna, via Caprarie, 7; 
nei confronti di
Agricola Torricelli S.r.l. non costituita in giudizio; 
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Castelvetro di Modena n. 31 del 20/03/2006 con la quale è stato approvato il piano particolareggiato di iniziativa pubblica Zona Omogenea D2 Manifatturiera-Sant'Eusebio;
della deliberazione del Consiglio Comunale di Castelvetro di Modena n. 5 del 30/3/2004 con la quale è stato adottato il medesimo Piano Particolareggiato;
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelvetro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO
I ricorrenti, titolari di diritti reali su un terreno con soprastante fabbricato sito in località Sant’Eusebio del Comune di Castelvetro, impugnavano l’atto di approvazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica con cui veniva normata sul piano urbanistico una Zona Omogenea D2 Manifatturiera in località Sant’Eusebio.
Il Comune resistente aveva provveduto in precedenza ad approvare una Variante specifica al P.R.G. per consolidare le struttura produttive esistenti, prevedendo anche la loro espansione; lo strumento attuativo regolato dalle N.T.A. agli art. 2 e 3 era appunto il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, oggetto di doglianza in questa sede.
Lo strumento attuativo era stato adottato a seguito di una vasta procedura partecipativa con gli imprenditori interessati e con i proprietari dei terreni ricompresi nell’area con successiva presentazione delle osservazioni anche da parte dei ricorrenti, accolte solo in parte, e definitiva approvazione.
Il primo dei sei motivi di ricorso contesta la violazione dell’art. 21, comma 5, L.R. 47/1978 poiché non sarebbe stati indicati i termini entro cui iniziare ed ultimare le espropriazioni, a nulla valendo il fatto che la durata complessiva del Piano è decennale e che pertanto i termini per le procedure ablatorie non possono che essere minori.
Il secondo motivo lamenta l’eccesso di potere per non essere stata accolta un’osservazione relativa all’accesso ai fabbricati di proprietà dei ricorrenti, così da costringerli a prevedere un’uscita diversa dall’entrata con creazione di uno stradello che andava a danneggiare gravemente la fruizione di un’area interna che non poteva che essere pedonale.
Il terzo motivo eccepisce sempre l’eccesso di potere per non aver consentito l’apertura di un secondo passo carraio come era stato permesso ad altri solamente perché avrebbe alterato le superfici destinate a parcheggio ed all’isola di raccolta dei rifiuti, mentre sarebbero state possibili soluzioni alternative.
Il quarto motivo censura l’eccesso di potere per contraddittorietà per non aver consentito che l’area a verde prevista nel lotto di proprietà dei ricorrenti fosse classificato come verde privato e non pubblico.
Il quinto motivo ritiene sussistente la violazione dell’art. 7 L.R. 20/2000 e del principio di perequazione urbanistica perché tutti gli insediamenti produttivi di tipo alimentare erano stati collocati nella porzione sud del comparto, senza tener conto che questo avrebbe comportato delle limitazioni e penalizzazioni nella commercializzazione della loro proprietà senza neanche provvedere ad un meccanismo di tipo compensativo.
Il sesto motivo si duole della violazione degl’artt. 21 e 22 L.R. 47/1978 per aver previsto nella convenzione urbanistica collegata al Piano particolareggiato la realizzazione di un’opera di pubblico interesse del valore di € 100.000 oltre alle opere di urbanizzazione già a carico dei privati.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castelvetro chiedendo il rigetto del ricorso, peraltro ritenendo inammissibili alcuni motivi del ricorso perché impinguenti il merito delle valutazioni urbanistiche.
In sede di memoria per l’udienza di merito il Comune faceva altresì presente che nelle more del ricorso era stata approvata una variante al Piano particolareggiato che aveva modificato anche delle parti che riguardavano le censure dei ricorrenti e che non era stata oggetto di impugnazione con motivi aggiunti.
I ricorrenti non presentavano una memoria per l’udienza di merito, limitandosi ad una comparsa di puro stile per dare atto della costituzione di un nuovo difensore.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso si fonda sull’espressa previsione dell’art. 21, comma 5, L.R. 47/1978 della indicazione dei termini per le procedure di esproprio.
Si tratta di una norma abrogata, ancora transitoriamente applicabile fino a quanto il Comune di Castelvetro non avrà sostituito il P.R.G. con il Piano Strutturale Comunale; ma se si esamina l’art 31 L.R. 20/2000 e cioè la previsione analoga all’art. 21 nella nuova legge urbanistica regionale, si potrà agevolmente verificare che è venuta meno ogni necessità di indicare i termini per le espropriazioni.
L’indicazione di siffatti termini nasceva dalla necessità di non esporre la proprietà privata per un tempo indefinito ai poteri ablatori dell’amministrazione in virtù di previsioni urbanistiche.
La norma antesignana in tal senso è l’art. 13 L. 2359/1865 che richiedeva fossero stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori, quando si dichiarava la pubblica utilità di un’opera.
Nella attuale legislazione sugli espropri i termini per procedere alla realizzazione delle procedure sono legati alla durata dei vincoli urbanistici aventi valore espropriativo; peraltro nel caso di specie si è trattato di un caso di edilizia concordata per la quale non sarà necessario procedere ad alcuna forma di esproprio essendo i rapporti tra i privati e l’amministrazione regolati da una convenzione allegata al Piano particolareggiato.
La mancanza di un’indicazione del termine previsto dall’art. 21, comma 5, L.R. 47/1978 non ha pertanto alcun rilievo nel caso di specie e non comporta alcuna illegittimità dello strumento urbanistico.
Quanto al secondo motivo, esso è parimenti infondato.
Nell’ambito del piano è prevista la realizzazione di una rotatoria per collegare la strada esistente di Sant’Eusebio alle strade realizzande dei sub comparti; l’attuale ingresso nella proprietà dei ricorrenti si trova sulla corsia di decelerazione della rotatoria ed è per questa ragione che si è prevista la possibilità di utilizzare l’accesso solo in entrata previo arretramento del cancello per ovvie ragioni di sicurezza stradale poiché diversamente l’autovettura dei ricorrenti ingombrerebbe la carreggiata durante il tempo necessario per consentire l’apertura del cancello.
L’uscita sulla corsia di decelerazione creerebbe intralcio alla circolazione poiché ostacolerebbe il flusso.
Non sussistono poi i problemi che ipotizzati per la realizzazione dello stradello per uscire sulla nuova viabilità ad est; l’indicazione sulla cartografia di piano è meramente esemplificativa e i ricorrenti trovandosi all’interno della loro proprietà la potranno realizzare nel modo più opportuno.
Il terzo motivo lamenta la mancata realizzazione di un secondo passo carraio.
Anche in questo caso, come nel secondo motivo, siamo di fronte a censure che rasentano il merito insindacabile delle scelte amministrative e che pertanto potrebbero anche essere dichiarate inammissibili.
In ogni caso si tratta di una doglianza priva di pregio perché il mancato accoglimento dell’osservazione presentata dai ricorrenti si giustifica con la necessità di non modificare l’assetto dei parcheggi che costituiscono uno degli standard urbanistici che devono caratterizzarsi per una certa uniformità tra i tre comparti che formano la Zona Omogenea.
Il quarto motivo vuole contestare la scelta di qualificare come verde pubblico la parte di proprietà dei ricorrenti che ha visto assegnarsi detta destinazione; in realtà non vi è nessuna disparità di trattamento perché tutte le aree verdi hanno avuto la qualificazione di verde pubblico tranne una strada di campagna a bassa intensità di traffico e collocata in una parte terminale del comparto.
La destinazione di verde pubblico protegge l’abitazione dei ricorrenti dagli effetti del traffico e contribuisce a mantenere un adeguato standard di verde.
Il quinto motivo desume la mancanza di perequazione urbanistica dall’aver assegnato al terzo comparto la presenza di insediamenti produttivi di tipo alimentare e non manifatturiero.
Infatti gli indici di edificabilità sono ben distribuiti tra i singoli comparti cosicché sotto questo profilo non vi è alcuna necessità di interventi perequativi.
Non vi è alcuna prova che la qualificazione specifica come alimentare del tipo di insediamento produttivo renderà più difficile trovare imprenditori interessati ad acquistare aree edificabili: è fatto notorio che la zona in cui gravita il Comune di Castelvetro è nota come distretto delle carni, per cui neanche sotto questo aspetto può ipotizzarsi una violazione dell’art. 7 L.R. 20/2000.
Infine anche il sesto motivo non può essere accolto in quanto l’opera da realizzare secondo la convenzione altro non è che un’opera di urbanizzazione primaria di arredo urbano, che sarà definita al momento dell’approvazione del progetto esecutivo proprio in ossequio a quanto previsto dall’ art. 22 L.R. 47/1978.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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