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Improcedibile ricorso per sopravvenuta inefficacia p.u. - TAR Piemonte, sez. I, sent. n.2073 del 19.12.2014

Pubblico
Sabato, 20 Dicembre, 2014 - 01:00

Improcedibile il ricorso se spirano i termini della p.u. in sua pendenza senza ulteriori atti della procedura
 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, (Sezione Prima), sentenza n. 2073 del 19 dicembre 2014, sui termini procedura espropriativa e ricorsi pendenti. 
 
N. 02073/2014 REG.PROV.COLL.
 
N. 00812/2005 REG.RIC.
 
N. 00679/2006 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sui ricorsi riuniti, recanti numero di registro generale 812 del 2005 e 679 del 2006, proposti da: 
Societa' Semplice Alfit di Laguzzi Alma e C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Ingicco e Riccardo Montanaro, con domicilio eletto presso il primo in Torino, Via del Carmine, 2; 
contro
Comune Beinasco, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio eletto presso l’avv.to Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio, 68; 
Regione Piemonte, Ente Gestione Aree Protette Fascia del Po-Tratto Torinese; 
 
 
 
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 812 del 2005:
del decreto di esproprio ex art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. n. 1/05 in data 10.5.2005, a firma del Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni di Beinasco, notificato in data 7.6.2005, relativo ad aree di proprietà della ricorrente site in Comune di Beinasco;
dell’avviso di esecuzione del decreto di esproprio prot. 12981 in data 6.6.2005, notificato in data 7.6.2005;
della deliberazione C.C. n. 37 del 4.5.2005, avente ad oggetto “Approvazione progetto definitivo del Parco del Sangone 1° lotto e contestuale variante semplificata al Piano Regolatore Generale Comunale (artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001)”, mai comunicata da parte del Comune, di cui si fa menzione nel decreto di esproprio,
nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, con particolare riferimento a:
atto del Dirigente dell’Ufficio Espropri del Comune di Beinasco prot. 9037 in data 21.4.2005, avente ad oggetto. “DOCUP obiettivo 2-2000/2006. Sistema Corona Verde. Valorizzazione della programmazione integrata d’area. Sviluppo locale e valorizzazione del territorio. Avvio del procedimento. Controdeduzioni alle osservazioni presentate in data 23 marzo 2005 prot. 6955”;
deliberazione G.C. 10.11.2003 n. 198 del Comune di Beinasco, di approvazione del progetto preliminare denominato “Corona Verde” lotto 1 e lotto 2;
avviso di avvio del procedimento ex artt. 10-11-16 comma 4 D.P.R. 327/2001, prot. n. 4077 in data 22.2.2005 del Comune di Beinasco, avente ad oggetto “Riqualificazione di tratto di sponda sinistra del Torrente Sangone a valle del ponte sulla ex provinciale n. 6 per Pinerolo. Approvazione progetto definitivo denominato “Corona Verde” lotto 1, e vincolo preordinato all’esproprio”;
“Proposta alla Giunta Comunale di deliberazione da parte del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione”, avente ad oggetto “Docup Ob. 2, Misura 3.1.b 2000/2006. Sistema della Corona Verde. Approvazione progetto definitivo denominato “Il Parco del Sangone – Corona Verde”;
nonché tutti gli atti citati nei provvedimenti impugnati..
quanto al ricorso n. 679 del 2006:
della delibera del Consiglio Comunale di Beinasco n. 21 in data 9.3.2006, avente ad oggetto: "Variante semplificata al Piano Regolatore Generale Comunale - articoli 10 e 19 del D.P.R. 327/2001. Progetto definitivo - Parco del Sangone 1° lotto. Determinazione di efficacia ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001" pubblicata per 15 giorni dal 14.3.2006;
della comunicazione del Responsabile del procedimento prot. 10233 in data 8.5.2006 relativa alla delibera C.C. 21/2006;
della delibera C.C. n. 37 del 4.5.2005, già impugnata con ricorso R.G. 812/2005;
dell'atto del Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Beinasco prot. 9037 in data 21.4.2005;
della delibera G.C. 10.11.2003 n. 198 del Comune di Beinasco;
dell'avviso di avvio del procedimento ex artt. 10-11-16 comma 4 D.P.R. 327/2001, prot. n. 4077 in data 22.2.2005 del Comune di Beinasco;
nonchè di tutti gli atti citati nei provvedimenti impugnati non conosciuti dalla ricorrente;.
 
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Beinasco e di Comune Beinasco;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. Gli atti impugnati con i due ricorsi qui riuniti, iscritti rispettivamente ai nn. di r.g. 812/2005 e 679/2006, concernono l'attivazione di un procedimento espropriativo finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica consistente nella riqualificazione del tratto di sponda sinistra del Torrente Sangone, denominata "Il Parco del Sangone- Corona Verde- lotto l e 2".
2. La ricorrente, proprietaria di fondi rientranti nelle aree soggette al procedimento espropriativo, distinti al C.T. F. 11, mapp. 11 e 12, con il primo dei due ricorsi sopra menzionati ha impugnato il decreto di esproprio 1/01 del 10 maggio 2005, ottenendone la sospensione dell’esecuzione con decreto cautelare presidenziale, n. 387/05 del 22 maggio 2005.
3. Successivamente, il Comune di Beinasco, con decreto dirigenziale n. 2/05 del 29 giugno 2005, prima della celebrazione della camera di consiglio deputata alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare, ha annullato d'ufficio il decreto e sospeso "tutte le operazioni inerenti l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera pubblica".
4. In data 9 marzo 2006 il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 21 avente ad oggetto "Variante semplificata al Piano Regolatore generale Comunale - articoli 10 e 19 del D.P.R. 327/2001. Progetto Definitivo - Parco del Sangone 1° lotto. Determinazione di efficacia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del D.P.R. 327/2001".
5. La delibera è stata gravata con il secondo ricorso (R.G. 679/2006).
6. In entrambi i giudizi si è costituito il Comune di Beinasco, per opporsi alle istanze avversarie.
7. Nella pendenza delle liti, la procedura espropriativa non ha avuto ulteriore corso, sicché i relativi atti sono divenuti inefficaci.
Difatti, ai sensi dell'art. 9 DPR 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata massima di cinque anni entro i quali dev'essere dichiarata la pubblica utilità dell' opera; nel contempo, ai sensi dell' art. 13 DPR 327/2001, l'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità dell'opera perdura per cinque anni entro i quali dev'essere emanato il decreto d'espropriazione, decorsi i quali la stessa diviene inefficace (comma 6 art. 13).
8. Nel caso di specie, tutti i termini suddetti sono ampiamente decorsi, in quanto l'ultimo atto emanato dal Comune è la delibera del 9 marzo 2006 n. 21. Nel senso della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo d’esproprio e della conseguente improcedibilità del giudizio, per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla sua definizione, concordano entrambe le parti in causa.
9. Restano da regolamentare le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Sul punto è sufficiente rilevare la manifesta fondatezza sia del primo ricorso (R.G. 812/2005), articolato su profili di illegittimità del decreto d’esproprio riconosciuti dalla stessa amministrazione resistente nella successiva fase di annullamento in autotutela; sia con riferimento al secondo ricorso (R.G. 679/2006), attesi i plurimi profili di violazione di legge (art. 19 DPR 327/2001) ai quali si espongono gli atti ivi impugnati - sotto gli specifici profili della loro contraddittorietà e carenza di motivazione - in alcun modo confutati dalla parte resistente in sede di controdeduzioni difensive.
10. Nondimeno, l’intervenuta autotutela tempestivamente operata dalla parte resistente sul decreto d’esproprio giustifica una parziale compensazione delle spese di lite che, pertanto, vengono poste a carico della stessa nella misura di ½ e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposto, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la parte resistente a rifondere in favore della parte ricorrente nella misura di ½ le spese di lite, liquidandole in detta misura in €. 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paola Malanetto,Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,Primo Referendario
Giovanni Pescatore,Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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