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La dpu è un atto autonomo e plurimo - TAR Toscanza, Firenze, sez. I, sent. n. 431 del 05.03.2014

Pubblico
Venerdì, 21 Novembre, 2014 - 01:00

Pubblica utilità – atto plurimo – atto autonomo – diretta impugnazione – immissione in possesso – stato di consistenza – decreto esproprio 
 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, (Sezione Prima), sen-tenza  n.431 del 5 marzo 2014, sulla dichiarazione di pubblica utilità, sulla immissione in possesso e sul decreto finale 
 
La massima 
 
La dichiarazione di pubblica utilità non può essere considerata un atto meramente preparatorio del procedimento espropriativo e del conclusivo decreto di espropriazione, in particolare costituendo, invece, un atto presupposto dotato di autonoma lesività e, quindi, da impugnarsi immediatamente, con la conseguenza che la sua mancata tempestiva impugnazione determina la preclusione a dedurre, in sede di impugnativa del decreto di esproprio, motivi attinenti ad asseriti vizi della dichiarazione stessa. 
 
La dichiarazione di pubblica utilità appartiene alla categoria degli atti amministrativi plurimi, riguardanti cioè una pluralità di soggetti individuati in relazione all'appartenenza a ciascuno di essi dei vari beni vincolati, e titolari di distinte posizioni singole di diritto e interesse. La caducazione della dichiarazione di pubblica utilità in forza di annullamento giurisdizionale o rimozione in autotutela pronunciati nei confronti di uno o alcuni dei titolari del beni coinvolti non sortisce effetti nei confronti degli altri.
 
La redazione dello stato di consistenza afferisce alla fase dell’esecuzione del decreto di esproprio, la quale, a norma dell’art. 24 D.P.R. n. 327/2001, ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. Lo stesso art. 24 prevede poi che lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, purché senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.
 
L’art. 24 TUE che al comma terzo, tutela i proprietari interessati da possibili abusi dell’amministrazione procedente in sede di redazione dello stato di consistenza, oltre che dell’immissione in possesso, attraverso la previsione del necessario contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto di questi, attraverso la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione.
 
Le garanzie partecipative nel procedimento espropriativo debbano essere assicurate agli interessati, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, nelle fasi che precedono l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, fasi al cui interno si esplica e si esaurisce ogni possibile apporto collaborativo ad opera del proprietario sottoposto all’espropriazione; mentre non è prevista la comunicazione di avvio del procedimento che si conclude con l’adozione del decreto di esproprio, atto meramente esecutivo e vincolato, ovvero del procedimento per l’approvazione del progetto esecutivo, salvo che non sia questa a contenere la dichiarazione di pubblica utilità. 
 
La sentenza 
 
N. 00431/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00995/2008 REG.RIC.
N. 00996/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2008, proposto dalla sig.ra Malvina Malvicini Fontana, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco D'Addario e Massimo Miniati Paoli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Fra' D. Buonvicini 21; 
contro
Comune di Calenzano, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Stolzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via Masaccio 183; 
 
 
 
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2008, proposto dalla sig.ra Dianora Malvicini Fontana, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco D'Addario e Massimo Miniati Paoli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Fra' D. Buonvicini 21; 
contro
Comune di Calenzano, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Stolzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via Masaccio 183; 
per l'annullamento,
quanto ad entrambi i ricorsi:
a) del decreto n. 66 del 9/4/2008 del Responsabile dell'Area Infra-struttura del Comune di Calenzano, successivamente notificato alla ri-corrente, con il quale e stato disposto l'esproprio delle aree di sua pro-prietà per la realizzazione del parco territoriale di Travalle - 1° lotto; b) della comunicazione n. prot. 7672 del 9/4/2008 del Responsabile del Servizio Espropri del Comune di Calenzano con la quale è stato co-municato alla ricorrente il decreto di esproprio n. 68/2008, si è data informazione dell'immissione in possesso per il 23/4/2008 e si è ri-chiesta l'eventuale disponibilità ad avvalersi del procedimento ex art. 21 D.P.R. 327/2001; c) della del. della Giunta Comunale di Calenzano in data 19/12/2006 n. 144 con la quale si è approvato il progetto defi-nitivo del parco di Travalle 1° lotto; d) della nota n. prot. 740 dell'11/1/ 2007 con la quale è stata rivolta alla ricorrente l'offerta di indennità provvisoria per l'esproprio dei terreni interessati dalla realiz-zazione del parco territoriale di Travalle; e) della del. G.M. di Calenza-no del 27/1/ 2003 n. 14 con la quale si è approvato il quadro conosci-tivo ed il progetto preliminare per la realizzazione del parco territoriale di Travalle; f) della del. della G.M. di Calenzano n. 112 del30/9/2002 con la quale si è approvato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche ex L. n. 109/94 per il Comune di Calenzano; g) del verbale di consistenza ed immissione in possesso in data 23/4/2008; h) della nota in data 9/8/2006 n. prot. 19236 del Resp. ServizioEspropri e Patrimonio del Comune di Calenzano; i) della nota in data 18/7/2007 n. prot. 16513 del Resp. Servizio Espropri e Patrimonio del Comune di Calenzano; 1) della del. G.M. del Comune di Calenzano n. 143 in data 28/12/2006 con la quale si è approvato il Regolamento Urbanistico Comunale; m) della del. G.M. di Calenzano n. 11 del 20/1/2003 con la quale si è approvato il quadro conoscitivo ed il progetto preliminare del parco territoriale dei Travalle; n) della del. C.C. Regionale Toscano n. 67 del 23/3/1999 con la quale si è approvato la variante generale al P.R.G.C. del Comune di Ca¬lenzano ed individuata la zona del Parco di Travalle; o) della determinazione del Responsabile Area Infrastrutture del Comune di Calenzano n.123/INFR del 1277/2007; p) della del. G.M. di Calenzano n. 27 del 4/3/2008; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, pur se di estremi sconosciuti alla ricorrente, e per il risarcimento del danno arrecato alle ricorrenti dell'illegittima adozione dei provvedimenti impugnati.
 
 
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Calenzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2014 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO
Con separati ricorsi, iscritti rispettivamente ai nn. 995 e 996 R.G. 2008, le signore Malvina e Dianora Malvicini Fontana esponevano che, con delibera del 19 dicembre 2006, il Comune di Calenzano aveva appro-vato il progetto definitivo per la realizzazione del primo lotto del par-co territoriale di Travalle, contestualmente dichiarandone la pubblica utilità, previo rigetto delle osservazioni dei proprietari interessati dai connessi espropri, fra i quali le stesse ricorrenti. Successivamente, il Comune aveva comunicato loro l’avvio del procedimento espropriativo e determinato l’indennità provvisoria ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 327/2001, informandole della possibilità di proporre osservazioni in merito. Con ulteriore comunicazione del 12 gennaio 2007, l’amministrazione aveva trasmesso l’offerta di un’indennità aggiuntiva per i terreni di loro proprietà, nel era stato approvato il Regolamento urbanistico comunale che, in parziale accoglimento di un’osservazione da loro formulata, riconosceva come l’art. 52 co. 2 delle relative norme di attuazione non facesse divieto di conduzione dell’attività agricola nell’area del parco di Travalle, ma contenesse linee di indirizzo per la stesura di una disciplina di tutela dell’assetto paesaggistico, ambientale agricolo e forestale del parco. Il 9 aprile 2008 era infine pervenuta la notificazione del decreto di esproprio, inerente i terreni distinti in cata-sto come particelle 77 e 79 del foglio 49, e il 23 aprile aveva avuto luo-go l’immissione in possesso del Comune nelle aree espropriate, at-tualmente destinate a viabilità ciclo pedonale.
Tanto premesso in fatto, le ricorrenti deducevano l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla scorta di sei, identici motivi in diritto, ed, intimata dinanzi a questo tribunale l’amministrazione procedente, concludevano per l’annullamento del decreto di esproprio e degli altri atti e provvedimenti in epigrafe, nonché per il risarcimento dei danni.
Costituitosi in entrambi i ricorsi il Comune di Calenzano, che resisteva alle domande avversarie, le cause venivano discusse congiuntamente e trattenute per la decisione nella pubblica udienza del 10 gennaio 2014, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.
DIRITTO
Come riferito in narrativa, le ricorrenti Malvina e Dianora Malvicini Fontana impugnano separatamente gli atti della procedura espropriati-va promossa nei loro confronti dal Comune di Calenzano e conclusasi con l’adozione del decreto n. 66 del 9 aprile 2008, avente ad oggetto i terreni catastalmente individuati al foglio 49, particelle 77 e 79, dei quali esse ricorrenti sono comproprietarie. L’identità degli atti e prov-vedimenti impugnati, nonché dei motivi di gravame articolati nell’una e nell’altra controversia, riflette la palese connessione delle controversie e ne rende opportuna la riunione.
Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, le signore Malvicini Fontana denunciano l’erroneità e le inesattezze delle indicazioni contenute nel decreto di esproprio ai fini dell’individuazione delle particelle da e-spropriare e della relativa estensione, in violazione dell’onere gravante sull’amministrazione di indicare esattamente le porzioni di area da oc-cupare. Né le lacune del decreto impugnato potrebbero essere colmate dal rinvio al piano particellare di esproprio, elemento insufficiente a garantire la certezza in ordine alla effettiva entità ed estensione della superficie da espropriare, essendo peraltro mancata la preventiva for-mazione dello stato di consistenza.
Le censure sono infondate.
Il decreto di esproprio n. 66 del 9 aprile 2008, al punto 9. dell’elenco dei terreni interessati dalla procedura, indica i fondi di proprietà delle ricorrenti distinti in catasto al foglio 49 come particella 77 di mq 935 e particella 79 di mq 440, le quali costituiscono altresì l’oggetto dello sta-to di consistenza e dell’immissione in possesso di cui è verbale in data 23 aprile 2008. Dalla documentazione prodotta si ricava poi come dette particelle originino dal frazionamento, eseguito nel marzo 2008, delle preesistenti particelle 48 e 45 (si veda la visura storica in atti), men-zionate nelle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo risalenti all’agosto del 2006 e indirizzate alle odierne ricorrenti e alla loro dante causa signora Caterina Ganucci Cancellieri, ove l’indicazione della superficie esproprianda – ben superiore a quella poi effettivamente espropriata – era in effetti di gran lunga inferiore a quella complessiva delle particelle medesime, come da corrispondente piano particellare del luglio 2006 (1.100 mq da espropriare per la particella 48, di 36.760 mq, e 700 mq da espropriare per la particella 45, di 14.430 mq). Il piano particellare allegato al progetto definitivo ha quindi ridotto a 860 mq per la particella 48 ed a 360 mq per la particella 45 le superfici da espropriare, che, come detto, il successivo decreto di esproprio individua con gli identificativi derivanti dal frazionamento frattanto eseguito. Nessuna incertezza è pertanto ravvisabile nella identificazione dei beni espropriati, non potendosi attribuire alcun rilievo, in tale senso, alla lieve discrasia fra le superfici indicate nel decreto di esproprio e quelle indicate nel piano particellare definitivo del dicembre 2006, giacché è sufficiente raffrontare gli estratti dei fogli di mappa catastali allegati a quest’ultimo con la planimetria catastale susseguente al frazionamento del 2008 per verificare ictu oculi che le superfici oggetto della dichiarazione di pubblica utilità coincidono perfettamente con quelle delle particelle 77 e 79 ricavate, appunto, dal frazionamento, ed alle quali il decreto di esproprio si riferisce.
Con il secondo motivo, ciascuna delle ricorrenti lamenta che la delibera del 19 dicembre 2006, con la quale il Comune ha approvato il progetto relativo al solo primo lotto del parco di Travalle, presenterebbe una motivazione inadeguata, limitandosi ad una mera previsione pro-grammatica quanto alla realizzazione dei lotti residui.
La doglianza è irricevibile, dovendosi accogliere sul punto l’eccezione sollevata dalla difesa comunale.
Per giurisprudenza consolidata, la dichiarazione di pubblica utilità non può infatti essere considerata un atto meramente preparato-rio del procedimento espropriativo e del conclusivo decreto di espropriazione, in particolare costituendo, invece, un atto pre-supposto dotato di autonoma lesività e, quindi, da impugnarsi immediatamente, con la conseguenza che la sua mancata tem-pestiva impugnazione determina la preclusione a dedurre, in se-de di impugnativa del decreto di esproprio, motivi attinenti ad asseriti vizi della dichiarazione stessa (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2013, n. 1483; id., sez. VI, 18 febbraio 2011, n. 1042). Ne discende, nella specie, la tardività del motivo volto a far valere il vizio della delibera di approvazione del progetto definitivo inerente il primo lotto del parco di Travalle, implicante la dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento, la cui pubblicazione risale al 22 dicem-bre 2006.
Con il terzo motivo le ricorrenti affermano che, in seguito alla parziale revoca della delibera di approvazione del progetto del primo lotto del parco di Travalle, con stralcio dalla previsione progettuale del par-cheggio previsto in località S. Angelo, l’intera procedura espropriativa dovrebbe considerarsi viziata per l’inidoneità delle formalità pregresse a garantire il rispetto delle esigenze di partecipazione degli interessati (la partecipazione al procedimento avrebbe avuto ad oggetto una di-chiarazione di pubblica utilità oramai venuta meno).
Il motivo è infondato.
È noto che la dichiarazione di pubblica utilità appartiene alla ca-tegoria degli atti amministrativi plurimi, riguardanti cioè una pluralità di soggetti individuati in relazione all'appartenenza a ciascuno di essi dei vari beni vincolati, e titolari di distinte posi-zioni singole di diritto e interesse. La caducazione della dichia-razione di pubblica utilità in forza di annullamento giurisdizio-nale o rimozione in autotutela pronunciati nei confronti di uno o alcuni dei titolari del beni coinvolti non sortisce effetti nei con-fronti degli altri (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2003, n. 4239; id., 8 luglio 2003, n. 4040), di talché le ricorrenti non hanno titolo a giovarsi della revoca della deliberazione n. 144/2006 per una parte del progetto che risulta perfettamente scindibile dagli altri interventi costituenti il medesimo primo lotto e, in particolare, da quelli riguardanti la proprie-tà Malvicini Fontana.
Con il quarto motivo, i due ricorsi censurano lo stato di consistenza, che sarebbe affetto da incompetenza perché redatto dal responsabile del Servizio espropri del Comune di Calenzano, anziché, sembra di presumere dal tenore della doglianze, da un soggetto terzo rispetto all’amministrazione procedente.
Al riguardo, osserva il collegio che la redazione dello stato di consi-stenza afferisce alla fase dell’esecuzione del decreto di esproprio, la quale, a norma dell’art. 24 D.P.R. n. 327/2001 (applicabi-le ratione temporis alla procedura per cui è causa), ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. Lo stesso art. 24 prevede poi che lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla re-dazione del verbale di immissione in possesso, purché senza ri-tardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.
Se dunque, nel sistema delineato dal legislatore, l’esecuzione del decre-to di esproprio appartiene alla stessa autorità espropriante, non può dubitarsi del fatto che alla medesima autorità competa anche la reda-zione dello stato di consistenza dei beni espropriati, a maggior ragione nell’ipotesi in cui questa sia contestuale, come nel caso in esame, all’immissione in possesso. Del resto, è ancora una volta l’art. 24 cit. che al comma terzo, tutela i proprietari interessati da possibili abusi dell’amministrazione procedente in sede di redazione dello stato di consistenza, oltre che dell’immissione in possesso, at-traverso la previsione del necessario contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto di questi, attraver-so la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione (nella specie, il verbale del 23 aprile 2008 conferma la presenza, alle operazioni esecutive, di un rap-presentate delle ricorrenti, il quale formulò in quella sede una richiesta di rinvio del procedimento).
Con il quinto motivo è dedotta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 con riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera, in-tervenuta con delibera di Giunta del 4 marzo 2008. E con il sesto mo-tivo, le ricorrenti lamentano analogamente di non aver avuto alcuna comunicazione preventiva dell’adozione del decreto di esproprio.
In contrario, sia sufficiente rilevare come le garanzie partecipative nel procedimento espropriativo debbano essere assicurate agli interessati, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, nelle fasi che precedono l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, fasi al cui in-terno si esplica e si esaurisce ogni possibile apporto collaborati-vo ad opera del proprietario sottoposto all’espropriazione; mentre non è prevista la comunicazione di avvio del procedimento che si conclude con l’adozione del decreto di esproprio, atto meramente esecutivo e vincolato, ovvero del procedimento per l’approvazione del progetto esecutivo, salvo che non sia questa a contenere la dichiarazione di pubblica utilità (ed è proprio in rela-zione alla diversa ipotesi di approvazione di progetto esecutivo impli-cante dichiarazione di pubblica utilità che si è pronunciata la giurispru-denza invocata dalle ricorrenti).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, le impugnative riu-nite non possono trovare accoglimento e vanno respinte unitamente alle domande accessorie di risarcimento dei danni (per inciso, la do-manda di risarcimento in forma specifica formulata dalle ricorrenti per la prima volta con la memoria del 30 dicembre 2013 è addirittura i-nammissibile, in quanto contenuta in atto non notificato alla contro-parte).
Le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi e li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrati-va.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Alessandro Cacciari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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