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La procedura ablativa - CGSA Sicilia, sez. riun. parere n. 855 del 03.09.2014

Pubblico
Lunedì, 3 Novembre, 2014 - 01:00

 
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, Adunanza delle Sezioni riunite del 8 aprile 2014
parere n. 855 del 3 settembre 2014, su atti del procedimento di esproprio
 
 
Numero 00855/2014 e data 03/09/2014
 
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REPUBBLICA ITALIANA
 
 
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
 
Adunanza delle Sezioni riunite del 8 aprile 2014
 
 
NUMERO AFFARE 00167/2003
 
NUMERO AFFARE 00570/2003
 
NUMERO AFFARE 00001/2004
 
OGGETTO:
Ufficio legislativo e legale.
 
Ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana proposti da Busacca Giombattista contro il comune di Vittoria, avverso gli atti relativi all'approvazione di piani espropriativi e provvedimenti consequenziali;
 
LA SEZIONE
 
Vista la nota 876/904.02.8-905.02.8-437.02.8 del 13 giugno 2014 con la quale la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;
 
Premesso in fatto e considerato in diritto;
 
 
 
1. Con la relazione in epigrafe indicata l’Ufficio legislativo e legale ha riferito sui ricorsi proposti rispettivamente il 25 giugno 2002 ed il 26 maggio 2003 da Busacca Giombattista per l'annullamento, previa sospensione cautelare, di atti relativi a procedure espropriative di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a servizio del piano di zona di contrada Cicchitto nel comune di Vittoria e per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata-agevolata.
 
In via generale l’Ufficio legislativo e legale premette che il «comune di Vittoria - approvati in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 71/78, i piani di zona di contrada Cicchitto — 1° stralcio, elaborati ai sensi della legge n. 167/62 - con delibere consiliari 30 novembre 1999, nn. 129-137, ratificate dalla G.M. con atto n. 61/2001, ha provveduto all'assegnazione definitiva delle aree per la realizzazione degli alloggi di edilizia convenzionata-agevolata alle cooperative edilizie incluse nel piano di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla l.r. n. 79/75.
 
Considerato che il piano di zona sarebbe stato sprovvisto delle opere di urbanizzazione primaria a servizio dei relativi programmi costruttivi, con deliberazione n. 140 del 30 novembre 1999, essa pure ratificata dalla G.M. con atto n. 61/2001, il Consiglio comunale ha assegnato in solido alle predette cooperative la superficie occorrente per la realizzazione delle opere e, previa acquisizione della stessa, le ha autorizzate ad eseguire le opere (la deliberazione consiliare n. 140/1999 è stata successivamente rettificata ed integrata con delibera di G.M. n. 405 del 4 aprile 2001, variando la superficie in essa indicata da mq. 29685,00 in mq. 29787,00)»
 
Busacca Giombattista, con il primo dei ricorsi proposti, ha impugnato in via straordinaria:
 
a) la deliberazione della G.M. di Vittoria 30 ottobre 2001, n. 1069, con cui sono stati approvati gli elaborati espropriativi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a servizio del Piano di Zona di contrada Cicchitto — 1° stralcio, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere;
 
b) la nota 1 agosto 2001, n. 33459, di comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo ai danti causa del ricorrente (i coniugi Agosta-Baglieri), intestatari catastali di una delle particelle interessate dal procedimento (particella originaria n. 173 del foglio di mappa 118, v. piano particellare di esproprio allegato alla deliberazione sub a);
 
c) la nota 5 dicembre 2001, n. 48253, con cui è stato dato avviso ai danti causa del ricorrente del deposito presso l'Ufficio Espropri del Comune degli atti espropriativi relativi al progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui trattasi;
 
d) la nota 5 dicembre 2001, di comunicazione ai coniugi Agosta-Baglieri della data in cui si sarebbe proceduto, mediante sopralluogo, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei beni occorrenti per l'esecuzione delle opere (particelle definitive 834 e 902 del foglio di mappa 118);
 
e) l'ordinanza 29 novembre 2001, n. 24/E, di occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere suddette;
 
f) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi i verbali di redazione dello stato di consistenza degli immobili e di immissione in possesso del 7 gennaio 2002;
 
g) "se occorra" le delibere consiliari del 30 novembre 1999, nn. 129-137 e n. 140 e le delibere di G.M. 24 gennaio 2001, n. 61 e 4 aprile 2001, n. 405.
 
Il ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno e la sospensione cautelare degli atti impugnati.
 
Col secondo ricorso l’interessato ha impugnato in via straordinaria:
 
a) la deliberazione della G.M. di Vittoria 15 gennaio 2002, n. 19, con cui sono stati approvati gli elaborati espropriativi per la realizzazione di n. 24 alloggi di tipo economico popolare nel Piano di Zona di contrada Cicchitto — 1° stralcio, lotto "A", con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere;
 
b) la deliberazione di G.M. 14 maggio 2002, n. 395, di convalida della deliberazione sub a);
 
c) la nota 7 dicembre 2001, n. 48589, di comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo per la realizzazione di n. 25 alloggi sociali nel Piano di Zona di contrada Cicchitto
 
stralcio, lotto "E", ai danti causa del ricorrente (i coniugi Agosta-Baglieri), intestatari catastali di una delle particelle interessate dal procedimento (particella originaria n. 173 del foglio di mappa 118, v. piano particellare di esproprio approvato con deliberazione di G.M. n. 100/2002);
 
d) la nota 1 marzo 2002, n. 8001, relativa al deposito degli atti del progetto di cui alla deliberazione n. 19/2002 (recte: con cui è stato dato avviso al ricorrente del deposito presso l'Ufficio Espropri del Comune degli atti espropriativi relativi al progetto per la realizzazione di n. 25 alloggi sociali nel Piano di Zona di contrada Cicchitto);
 
e) la nota 1 marzo 2002, n. 7986, di comunicazione al ricorrente della data in cui si sarebbe proceduto, mediante sopralluogo, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei beni occorrenti per l'esecuzione delle opere (particella definitiva 833 del foglio di mappa 118);
 
f) l'ordinanza 26 febbraio 2002, n. 4/E, di occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere;
 
g) i verbali di redazione dello stato di consistenza degli immobili e di immissione in possesso dell'l aprile 2002;
 
h) "se occorra" la delibera consiliare del 30 novembre 1999, n. 129 e la delibera di G.M. 24 gennaio 2001, n. 61;
 
i) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
 
Il ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno e la sospensione cautelare degli atti impugnati.
 
Infine, con il terzo ricorso l’interessato ha impugnato in via straordinaria gli atti già impugnati con il secondo ricorso nonché l'ordinanza 24 gennaio 2003, n. 2/E, con cui è stata pronunciata l'espropriazione e la definitiva occupazione in favore del comune di Vittoria dei suoli occorsi per la realizzazione di 25 alloggi di tipo economico-popolare nell'ambito del Piano di Zona di contrada Cicchitto — 1° stralcio, lotto "E", fra cui il terreno di proprietà del ricorrente.
 
2. L’ufficio legislativo e legale, pur esaminando in modo analitico e esaustivo le numerose censure proposte con i differenti ricorsi, ha concluso per l’irricevibilità del primo e l’inammissibilità del secondo e del terzo.
 
3. In punto di fatto, come già evidenziato dall’ufficio legislativo e legale, sebbene il ricorrente affermi di non aver avuto conoscenza degli atti impugnati prima del 5 giugno 2002, dai verbali di redazione dello stato di consistenza degli immobili interessati dalla procedura espropriativa di cui trattasi e di immissione in possesso si evince che alle operazioni svoltesi il 7 gennaio 2002, oltre ad Agosta Biagio, sui luoghi era presente anche la signora Di Caro Giuseppa.Come si evince dai suddetti verbali, la Di Caro ha dichiarato di essere proprietaria degli immobili "assieme al marito Busacca Giombattista" e si è riservata di produrre il relativo titolo di proprietà, titolo poi depositato agli atti del Comune il successivo 15 febbraio 2002.
 
Pertanto, poiché secondo la giurisprudenza la piena conoscenza di un atto può essere desunta da fatti da cui possa trarsi il ragionevole convincimento, secondo un giudizio di probabilità fondato su regole di comune esperienza, che l'interessato non potesse ignorare l'esistenza dell'atto di cui trattasi, in mancanza di prova contraria può ritenersi verosimile che “anche il ricorrente, marito convivente della signora Di Caro, abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ablativo in questione sin dal 7 gennaio 2002 (cfr. CGA, ss. rr., 3 giugno 2009, n. 173/09 e 5 aprile 2011, n. 41/11)” (si veda pagina 3 della relazione dell’ufficio legislativo e legale) e, dunque, il ricorso, proposto soltanto il 25 giugno 2002, è tardivo.
 
Passando ora al secondo ricorso, le doglianza proposte con il primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso, riguardanti le deliberazioni di G.M. n. 19/2002 e n. 395/2002, sono da dichiarare inammissibili.
 
Nel ricorso l’interessato afferma di essere proprietario di un terreno censito in catasto alla "particella 834 del foglio 118 in ordine al quale è stato promosso il procedimento di espropriazione di che trattasi (...)". Nondimeno come sostenuto dal comune nelle sue note difensive e dall’Ufficio legislativo e legale “La predetta particella, tuttavia, non risulta oggetto della procedura espropriativa per la realizzazione di n. 24 alloggi di tipo economico popolare nel Piano di Zona di contrada Cicchitto — 1° stralcio, lotto "A", i cui elaborati sono stati approvati con deliberazione di G.M. 15 gennaio 2002, n. 19, convalidata con successivo atto deliberativo 14 maggio 2002, n. 395 (v. piano particellare di esproprio approvato con deliberazione n. 19/2002). Piuttosto, la particella originaria n. 173 del foglio di mappa 118, in testa ai coniugi Agosta-Baglieri, figura fra le particelle da espropriare per la realizzazione di n. 25 alloggi sociali nel Piano di Zona di contrada Cicchitto — 1° stralcio, lotto "E", i cui elaborati sono stati approvati con deliberazione di G.M. 4 febbraio 2002, n. 100 (v. piano particellare di esproprio approvato con deliberazione n. 100/2002, allegato al "controricorso" del comune di Vittoria presentato con riferimento al ricorso straordinario classifica n. 437.03.8). In disparte il fatto che nei successivi atti della procedura la particella di cui trattasi viene individuata con il n. 833 del foglio di mappa 118, la cui proprietà catastale è riferita al ricorrente ed alla moglie Di Caro Giuseppa (v. nota 1 marzo 2002, n. 7986 e verbali di redazione dello stato di consistenza e di immissione in possesso degli immobili), ciò che occorre rilevare è che il ricorrente - pur essendo venuto a conoscenza della deliberazione n. 100/2002 sin dal 4 marzo 2002, quando con nota 1 marzo 2002, n. 7986, gli è stata notificata l'ordinanza di occupazione d'urgenza 26 febbraio 2002, n. 4/E e gli è stata comunicata la data in cui si sarebbe proceduto alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei beni occorrenti per l'esecuzione delle opere - non ha impugnato la predetta delibera, che pertanto si è consolidata” (si veda pagina 6-7 della relazione del 13 gennaio 2014).
 
Il quinto motivo di ricorso – tendente invece a censurare la legittimità del decreto di occupazione d’urgenza perché tale ultimo atto non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento – deve essere respinto nel merito. Per un verso, infatti, il ricorrente si limita a introdurre la doglianza senza però dimostrare quale apporto avrebbe dato all’azione amministrativa se fosse stato tempestivamente portato a conoscenza dell’atto adottando; per altro verso va ricordato che per la giurisprudenza è legittimamente omessa la comunicazione di avvio del procedimento per l'emanazione del decreto di occupazione di urgenza, trattandosi di atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che le garanzie procedimentali relative alla partecipazione sono proprie solo di quest'ultimo (Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2013 n. 4766).
 
Con il terzo ricorso, come prima esposto, sono stati impugnati il provvedimento di esproprio deducendo le medesime censure che erano state proposte avverso gli atti già impugnati con il secondo ricorso. Poiché le doglianze proposte si riferiscono essenzialmente agli atti impugnati con il secondo ricorso – atti questi che, come detto, si riferiscono a particella ‘estranea’ (prova ne è che nel decreto di esproprio viene indicata la delibera di g.m. 100/2002 e non anche la 19/2002) – anche il terzo ricorso va dichiarato inammissibile in relazione al primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso mentre va rigettato con riferimento al quinto motivo.
 
In conclusione il Consiglio di Giustizia Amministrativa, assorbita la domanda cautelare proposta, riuniti i ricorsi, esprime parere nel senso di dichiarare irricevibile il ricorso individuato dall’Ufficio legislativo e legale con il n. 904.02.8 nonché in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi individuati dall’Ufficio legislativo e legale con i nn. 905.02.8 e n. 437.03.8.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, assorbita la domanda cautelare proposta, riuniti i ricorsi, esprime parere nel senso di dichiarare irricevibile il ricorso individuato dall’Ufficio legislativo e legale con il n. 904.02.8 nonché in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi individuati dall’Ufficio legislativo e legale con i nn. 905.02.8 e n. 437.03.8.
 
 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Vincenzo NeriClaudio Zucchelli
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
Giuseppe Chiofalo
 

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