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Mancata Impugnazione dpu e non impugnabilità atti successivi - TAR Brescia, sez. II, sent. n.154 del 11.02.2014

Pubblico
Lunedì, 10 Novembre, 2014 - 01:00

 

Dpu – impugnazione – assenza – inammissibili censure successive 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sentenza n.154 del 11 febbraio 2014, sulla mancata impugnazione dpu
 
La massima 
 
La mancata impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità non impedisce di per sé l’impugnazione degli atti successivi presupponenti la stessa, “ma rende inammissibili tutte le censure relative alle scelte progettuali operate e, quindi correlate alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera così come progettata, con la conseguenza che l’approvazione del progetto, divenuta inoppugnabile, rende automaticamente legittimi tutti gli atti successivi, attuativi delle scelte progettuali contenute nel progetto dichiarato di pubblica utilità.
 
Una volta divenuta inoppugnabile la deliberazione di approvazione del progetto definitivo – atto presupposto della sequenza procedimentale – i suoi eventuali vizi non possono essere fatti valere censurando i provvedimenti applicativi che ad esso si richiamano.
 
Non può essere valorizzata la formula di stile con la quale si estende l'impugnazione a "tutti gli atti presupposti e consequenziali", la quale è priva di qualsiasi valore processuale in quanto inidonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa.
 
E’ inammissibile il ricorso teso all'annullamento di un atto applicativo viziato da invalidità derivata quando non risulti tempestivamente impugnato l'atto “a monte”, non essendo consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidenter tantum di un atto presupposto non avente natura normativa. 
 
 
La sentenza
 
N. 00154/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00979/2012 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2012, proposto da: 
Agricor Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Beltrani e Alessandra Levito Negrini, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, Via Solferino n. 20/C; 
contro
Società di Progetto Brebemi Spa, rappresentata e difesa dall’avv.to Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via XX Settembre n. 8;
Terna Spa, rappresentata e difesa dagli Mario Sanino, Filomena Passeggio e Giuliana Moroni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Cesare Carmignani in Brescia, Via Gramsci n. 14;
Cal - Concessioni Autostradali Lombarde Spa, rappresentata e difesa dall’avv.to Fabrizio Magrì, con domicilio ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3;
Consorzio Bbm; 
per l'annullamento
DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA EMESSO DA BREBEMI IN DATA 18/5/2012.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società di Progetto Brebemi Spa e di Terna Spa e di Cal - Concessioni Autostradali Lombarde Spa;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO
La Società ricorrente – che esercita attività agricola e di intermediazione immobiliare – è proprietaria di un’ampia area a Ospitaletto (pari a 155.725 mq.) e riferisce di aver ricevuto il provvedimento gravato il 12/6/2012, recante l’occupazione d’urgenza e la determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio. Lamenta la ricorrente che il Consorzio Brebemi ha effettuato comunicazioni che diffidavano a non intralciare la presa in possesso dei luoghi, minacciando l’intervento delle Forze di Polizia.
Il 24/7/2012 il Comune di Ospitaletto trasmetteva una comunicazione al Consorzio Brebemi, alla Provincia di Brescia e alla Soprintendenza, evidenziando di aver appreso soltanto il 20/7/2012 del progetto esecutivo di risoluzione delle interferenze redatto da Terna Rete Italia, che contempla due elettrodotti da 380 Kw e 132 Kw con tralicci alti più di 30 metri interessanti la proprietà comunale, un parco pubblico e le adiacenze di una chiesa (Santa Maria di Lovernato), senza la previsione di opere di mitigazione.
Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:
a) Violazione dell’art. 17 del D.P.R. n. 327 del 8/6/2001, dell’art. 7 della L. 241/90, eccesso di potere per totale difetto dei presupposti di legge, violazione del principio del giusto procedimento e carenza di istruttoria, poiché è mancata del tutto la comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo, che ha reso impossibile prendere visione degli atti infra-procedimentali e verificare la dichiarazione di pubblica utilità su 155.000 mq. di terreni destinati ad esproprio per posizionare tralicci dell’alta tensione;
b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 22-bis del D.P.R. 327/2001, eccesso di potere, visto che nemmeno il Comune di Ospitaletto ha ricevuto il progetto esecutivo di risoluzione interferenze (consegnato brevi manu solo in data 20/7/12): si prevedono tralicci di 30 metri su un’area per bambini e lo stravolgimento di un bene sottoposto a vincoli storici ed architettonici; si precisa che le linee elettriche potevano essere interrate ovvero posizionate lungo il tracciato autostradale, e che Agricor è titolare di una concessione edilizia per ristrutturare una cascina, ma l’intervento verrebbe vanificato con l’istallazione di tralicci a pochi metri dalle abitazioni.
La ricorrente chiede il risarcimento del danno in forma specifica con restituzione del bene illegittimamente appreso: in subordine formula richiesta risarcitoria per equivalente per conseguire il danno emergente e il lucro cessante.
Si sono costituite in giudizio Brebemi, Terna e Concessioni Autostradali Lombarde, formulando eccezioni in rito e chiedendo nel merito la reiezione del gravame.
Brebemi ha evidenziato in fatto che:
• l’autostrada in progetto è un’infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale (delibera CIPE n. 42/2009);
• la costruzione dell’opera impone lo spostamento delle reti pubbliche in conflitto geografico con il nuovo impianto stradale;
• l’elettrodotto di cui è causa è divenuto incompatibile con le nuove esigenze (cfr. doc. 2), perché in detta zona il progetto definitivo del CIPE ha previsto la realizzazione del raccordo della tangenziale sud (doc. 3), destinato a interconnettersi con la nuova arteria e la ex S.S. 501; per eliminare l’interferenza l’autorità ha deciso di spostare la tratta denominata C-D (demolita) e realizzare la E-F-G (doc. 4).
Con ordinanza n. 404, depositata il 5/9/2012, il Tribunale ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 19/12/2013 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
La ricorrente censura il decreto di occupazione d’urgenza adottato da Brebemi Spa il 18/5/2012 e riguardante terreni di sua proprietà.
1. Terna ha eccepito preliminarmente l’incompetenza funzionale di questo TAR ai sensi dell’art. 135 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 104/2010, trattandosi di materia concernente il tracciato di un elettrodotto facente parte della rete di trasmissione nazionale.
1.1 La prospettazione non merita condivisione, poiché la previsione invocata investe le controversie riguardanti in via principale e immediata la produzione di energia, mentre nella fattispecie il thema decidendum investe la legittimità degli atti della procedura espropriativa che ha investito i beni immobili di proprietà della ricorrente. La nuova ubicazione dell’elettrodotto è soltanto uno degli elementi di fatto (seppur rilevante) che connotano una controversia incentrata sul mancato rispetto della partecipazione procedimentale.
1.2 Né può essere ravvisata la competenza del T.A.R. Lombardia sede di Milano, in quanto il provvedimento è impugnato dalla ricorrente per la parte recante alla stessa pregiudizio, ossia nella frazione in cui incide sui beni di sua proprietà (secondo il Piano particellare di esproprio), che insistono nella circoscrizione territoriale della Sezione staccata di Brescia del T.A.R. Lombardia.
2. Passando all’esame delle ulteriori eccezioni in rito, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per omessa impugnazione degli atti presupposti autenticamente lesivi.
2.1 La mancata impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità non impedisce di per sé l’impugnazione degli atti successivi presupponenti la stessa, “ma rende inammissibili tutte le censure relative alle scelte progettuali operate e, quindi correlate alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera così come progettata, con la conseguenza che l’approvazione del progetto, divenuta inoppugnabile, rende automaticamente legittimi tutti gli atti successivi, attuativi delle scelte progettuali contenute nel progetto dichiarato di pubblica utilità” (cfr. sentenza Sezione 3/12/2013 n. 1060). In buona sostanza, una volta divenuta inoppugnabile la deliberazione di approvazione del progetto definitivo – atto presupposto della sequenza procedimentale – i suoi eventuali vizi non possono essere fatti valere censurando i provvedimenti applicativi che ad esso si richiamano.
2.2 La Società ricorrente non ha impugnato nel termine perentorio breve (60 giorni) il progetto definitivo – approvato con deliberazione del CIPE in data 26/9/2009 n. 42 – né con autonomo gravame né con il ricorso introduttivo del presente giudizio, pur avendo avuto notizia del relativo provvedimento fin dal 5/10/2010 (cfr. doc. 5 Brebemi, con avviso di ricevimento della raccomandata). La ricorrente ha altresì ricevuto puntuale notizia – con nota pervenuta nella sua sfera di conoscenza il 18/5/2012 (doc. 6 Brebemi) dell’approvazione del progetto esecutivo avvenuta il 23/4/2012. Non può essere valorizzata la formula di stile con la quale si estende l'impugnazione a "tutti gli atti presupposti e consequenziali", la quale è priva di qualsiasi valore processuale in quanto inidonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa.
2.3 E’ inammissibile il ricorso teso all'annullamento di un atto applicativo viziato da invalidità derivata quando non risulti tempestivamente impugnato l'atto “a monte”, non essendo consentita al giudice amministrativo la disapplicazioneincidenter tantum di un atto presupposto non avente natura normativa (sentenza T.A.R. Brescia 22/3/2005 n. 183 che richiama Consiglio Stato, sez. IV – 7/11/2001 n. 5723; sez. IV – 21/6/2001 n. 3346; sez. IV – 12/12/2000 n. 6594).
2.4 E’ vero che parte ricorrente espone vizi che valorizzano l’omessa comunicazione dell’approvazione del progetto definitivo, e tuttavia detta asserzione è smentita in fatto dalla documentazione versata in atti di cui si è dato conto al punto 2.2. In aggiunta si può osservare:
- che la ricorrente è del tutto priva di interesse a far valere la mancata trasmissione degli elaborati progettuali al Comune di Ospitaletto;
- che la stessa nota 20/7/2012 della Società Agricor (doc. 9 Brebemi) lascia trasparire la piena conoscenza delle scelte progettuali, in virtù dell’esplicito riferimento “al regolare svolgimento delle attività connesse agli espropri di cui alla delibera CIPE n. 42/2009”.
2.5 Le doglianze proposte con l’introdotto gravame, oltre a denunciare i vizi partecipativi, si riferiscono a lacune proprie del progetto definitivo (non tempestivamente impugnato, come già si è detto) al quale erano allegati i progetti di risoluzione delle interferenze: la loro diretta lesività è pacifica assumendo lo stesso progetto valore di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori.
3. Il ricorso è, peraltro, infondato nel merito, alla luce delle diffuse relazioni tecniche delle interferenze allegate al progetto esecutivo (doc. 10 e 11 Concessioni Autostradali Lombarde), che danno ampiamente conto delle alternative percorribili e delle ragioni sottese alle scelte effettuate.
4. Non incide sul presente giudizio l’ordinanza contingibile e urgente del Comune di Ospitaletto 1/8/2013 – depositata in giudizio dalla ricorrente – sospesa dal T.A.R. Lazio con ordinanza n. 4808/2013. Il provvedimento amministrativo da ultimo richiamato, infatti, interviene per prevenire il rischio sanitario legato all’esposizione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento degli elettrodotti, mentre il presente gravame riguarda la correttezza della procedura espropriativa che ha coinvolto i terreni di un soggetto privato.
In conclusione l’anzidetto ricorso deve essere dichiarato inammissibile e infondato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente a corrispondere a ciascuna parte resistente costituita la somma di 2.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica (oltre a oneri di legge) per la somma complessiva di 7.500 € (oltre a oneri di legge).
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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