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Occupazione d'urgenza illegittima - TAR Reggio Calabria, sent. n. 69 del 16.01.2015

Pubblico
Venerdì, 30 Gennaio, 2015 - 01:00

 

 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, sentenza n.69 del 16 gennaio 2015, sull'occupazione d'urgenza illegittima 
 
 
N. 00069/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 01642/1999 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
 
Sezione Staccata di Reggio Calabria
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1642 del 1999, proposto da: 
Multari Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Romina Rosana, con domicilio eletto presso Romina Rosana Avv. in Reggio Calabria, Via Pio Xi, 94/B; 
contro
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria; 
per
la declaratoria di illiceità del comportamento dell’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria in ordine all'occupazione temporanea d'urgenza posta in essere in virtù del decr. n. 3 8.01.1990 dall'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria sul fondo di proprietà del ricorrente ed il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione ed all'irreversibile trasformazione del fondo.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Ricorre il sig. Multari Giuseppe, proprietario di un fondo sito in agro di Canolo, accatastato al foglio 18, p.lla 390, limitante con la strada provinciale Agnana-Canolo, il quale riferisce che il proprio terreno veniva parzialmente occupato in via d’urgenza, previo contestuale verbale di consistenza, in data 30 ottobre 1990, in virtù di decreto n. 3 dell’9 gennaio 1990, da parte dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, al fine di eseguirvi un’opera pubblica.
Decorsi i relativi termini (tre mesi dalla data del decreto per l’esecuzione dell’occupazione, ex art. 20, comma 1 della l. 865/1971, e 48 mesi dalla data in cui ha avuto luogo per la conversione in occupazione definitiva, ovvero al 30 ottobre 1994), nessun ulteriore provvedimento veniva adottato dall’Amministrazione provinciale, nonostante i ripetuti solleciti della parte ricorrente (sollecitazione del 7.12.1995 e diffida del 20.03.1997).
Pertanto, il ricorrente con l’atto introduttivo del presente giudizio deduce l’illegittimità dell’occupazione del bene privato per assenza di legittimo decreto di esproprio, chiede il risarcimento del danno e la condanna al ripristino della situazione di legalità.
In punto di giurisdizione, invoca la cognizione del giudice amministrativo ex art. 34 del Dlgs 80/98.
Con successiva memoria precisa le proprie deduzioni, chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità dell’occupazione del fondo, previo annullamento degli atti relativi, sia condannata l’Amministrazione convenuta al risarcimento del danno a favore del proprietario del fondo, da determinarsi sul valore venale del fondo, con rivalutazione ed interessi legali, sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione all’esecuzione dei lavori necessari al ripristino del fondo, compreso un preesistente muro a secco, nonché delle colture già insistenti, o che se ne liquidi l’ammontare, e con condanna alle spese di lite (memorie conclusionali del 22.09.2007).
Con istanza del 14.09.2010 il ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione, così dando impulso al seguito del processo.
Nelle more del giudizio, si è costituita per la parte ricorrente l’Avv. Romina Rosana, presso il cui studio il ricorrente ha eletto domicilio, riportandosi alle deduzioni e censure già svolte e chiedendo l’accoglimento del gravame (memoria del 27 aprile 2012).
Con ordinanza collegiale nr. 376/13 del 5 giugno 2013, nel presupposto della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale intimata, sono stati disposti chiarimenti istruttori.
L’ordinanza collegiale non è stata ottemperata.
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Osserva il Collegio che, dagli atti processuali, si deve ritenere che si è verificato il presupposto in fatto dell’occupazione di un terreno del ricorrente e della sua irreversibile trasformazione a seguito della realizzazione di opera pubblica.
Risultano agli atti la copia del decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, Ufficio Espropri, n. 3 dell’8 gennaio 1990 (relativo all’opera di risanamento e recupero della strada Provinciale Siderno-Canolo, tratto ponte Agnana Canolo), il relativo avviso di accertamento della consistenza, notificato il 5 ottobre 1996, le copie delle note di sollecito e diffida del ricorrente.
Nonostante l’esplicito ordine istruttorio, l’Amministrazione Provinciale non ha fornito al Tribunale i chiarimenti richiesti, con la conseguenza che va ritenuta comprovata l’esposizione in fatto del ricorso, dovendosi quindi ritenere che il terreno del ricorrente è stato illegittimamente ablato.
Resta incerto l’esito della fattispecie a tutt’oggi, ovvero se siano stati adottati ulteriori provvedimenti e quali; e se l’opera pubblica sia stata effettivamente realizzata; resta ulteriormente incerto se il ricorrente ha mantenuto a tutt’oggi la proprietà del cespite.
Tuttavia, non v’è luogo a reiterare l’ istruttoria su tali aspetti, potendo il Tribunale avvalersi dei poteri conformativi riconosciuti al giudice amministrativo dall’art. 34 del c.p.a..
Va osservato che, con la recentissima sentenza nr. 265 del 17 giugno 2014 (alle cui motivazioni e riferimenti di giurisprudenza si rimanda), il TAR ha rimeditato il precedentemente orientamento, fino ad allora pacificamente osservato dalla Sezione, circa l’ammissibilità della c.d. “rinuncia abdicativa”, aderendo alla maggioritaria giurisprudenza formatasi sull’argomento, secondo la quale dall’illegittima ablazione di un immobile per effetto di un procedimento espropriativo non conclusosi con un regolare e tempestivo decreto di esproprio, sorge l’obbligo per l’Amministrazione di sanare la situazione di illecito venutasi a creare, o restituendo il terreno (con la corresponsione del risarcimento per il periodo di illegittima occupazione) o adottato il decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/01 (corrispondendo il relativo risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati).
Nella fattispecie all’odierno esame del Collegio, tale orientamento consente di apprestare idonea tutela al ricorrente, senza dilungare ulteriormente i tempi del processo, e senza precludere – nella fase di esecuzione del giudicato – l’emersione di sopravvenienze amministrative o relative alla titolarità del diritto che non siano state negligentemente dedotte in giudizio.
Invero, nell’odierno giudizio, la fattispecie all’esame del Collegio è caratterizzata da una vicenda espropriativa che ha riguardato un terreno del ricorrente, per il quale è necessario disporre che l’Amministrazione provveda, entro i termini e con le modalità meglio oltre indicate, a statuire circa la restituzione dei cespiti o la loro acquisizione al patrimonio.
In entrambi i casi, i parametri di riferimento dei relativi valori di risarcimento (illegittima occupazione oppure valore della monetizzazione del diritto di proprietà) saranno quelli del valore venale del suolo, da accertarsi in contraddittorio con il ricorrente (salvo accertamento in giudizio in sede di ottemperanza).
Pertanto, l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria va condannata a rinnovare, entro giorni 90 (novanta) dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente, la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’eventuale acquisizione del fondo per cui è causa, nell’estensione risultante agli atti o la maggiore o minore estensione che sarà accertata nel contraddittorio con il ricorrente.
In esito a siffatta rinnovata valutazione, l’Amministrazione dovrà adottare – entro l’ulteriore termine di giorni 90 (novanta) – un provvedimento con il quale il bene, in tutto od in parte:
a) venga acquisito non retroattivamente al patrimonio indisponibile provinciale;
b) ovvero, restituito in tutto od in parte ai legittimi proprietari, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione, entro 30 (trenta) giorni.
Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione:
- dovrà specificare l’attuale proprietà del fondo in capo all’odierno ricorrente;
- dovrà specificare se interessa l’intero compendio occupato o solo parte di esso, disponendo la restituzione del fondo rimanente entro 30 (trenta giorni), previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione;
- dovrà prevedere che, entro il termine di 30 (trenta) giorni, sia corrisposto il valore venale del bene al proprietario, nei termini che saranno determinati in contraddittorio con quest’ultimo, alla data della domanda, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale;
- dovrà recare l’indicazione delle circostanze che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;
- dovrà essere tempestivamente notificato al proprietario e comporterà il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 14, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
- sarà soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente;
- sarà trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
- sarà comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti, mediante trasmissione di copia integrale.
Resta inteso che i termini sopra esposti, in quanto disposti nell’interesse del ricorrente, potranno essere aumentati su autorizzazione scritta da parte di quest’ultimo e che tutte le questioni che dovessero insorgere nella fase di conformazione alla presente decisione potranno formare oggetto di incidente di esecuzione e risolte, se del caso, tramite commissario ad acta.
Sia nel caso a), che nel caso b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore del ricorrente, di una somma in denaro a titolo risarcitorio, pari all’applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell’intero bene occupato, come accertato in contraddittorio in riferimento alla data di scadenza del periodo di occupazione legittima e per tutto il periodo di occupazione illegittima (quindi con la necessaria rivalutazione della somma risultante dai valori dell’anno 1994 fino al soddisfo) e terminerà solo con l’acquisizione della proprietà da parte della Provincia ovvero con la riconsegna del bene.
In difetto della realizzazione dei sopradescritti adempimenti da parte della Provincia intimata entro il termine complessivo di 210 giorni (entro i quali dovrà essere stato restituito il bene oppure adottato il decreto di acquisizione sanante con le formalità indicate e versato ai ricorrenti l’importo del risarcimento per fabbricati e terreni), si insedierà senza indugio il Commissario ad acta che sin d’ora si nomina, ai sensi dell’art. 34 lett. “e” del c.p.a., nella persona di un funzionario della Prefettura di Reggio Calabria, da designarsi a cura del Prefetto con proprio atto formale da adottarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza a cura della Segreteria, il quale provvederà in luogo dell’Amministrazione comunale e con oneri a carico di quest’ultima entro il complessivo ed ulteriore termine di 210 giorni dall’insediamento.
In questi termini, il ricorso va dunque accolto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) condanna l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, a porre in essere gli adempimenti in motivazione indicati, nei termini ivi fissati.
2) condanna l’Amministrazione Provinciale a rifondere in favore del ricorrente le spese di giudizio che liquida nella misura complessiva di € 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00) oltre oneri e competenze del Commissario ad acta se dovuti per effetto del suo insediamento, nella misura che sarà liquidata con decreto del Presidente del Tribunale, oltre agli accessori di legge ed oltre alla restituzione del contributo unificato.
3) nomina sin d’ora, per il caso di totale o parziale inottemperanza alla sentenza, il Commissario ad acta nella persona di un funzionario della Prefettura di Reggio Calabria che sarà designato dal Prefetto nei termini di cui in parte motiva, il quale si sostituirà all’Amministrazione alle condizioni di cui pure in parte motiva e provvederà nei relativi termini.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia al sig. Prefetto di Reggio Calabria, per quanto di competenza ai fini della designazione del Commissario ad acta di cui alla parte motiva.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi,Presidente
Salvatore Gatto Costantino,Consigliere, Estensore
Francesca Romano,Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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