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Onere impugnazione decreto esproprio - TAR Sicilia, sez. I, sent. n.185 del 22.01.2015

Pubblico
Mercoledì, 4 Febbraio, 2015 - 01:00

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, (Sezione Prima), sentenza n.185 del 22 gennaio 2015, onere di impugnazione del decreto di esproprio a pena di improcedibilità del ricorso
 
L’effetto ablativo cui è funzionalmente preordinato il procedimento espropriativo consegue al (solo) decreto di esproprio, atto che determina, con carattere unilaterale ed imperativo, l’estinzione del diritto dominicale del soggetto espropriando e, specularmente, la traslazione autoritativa dello stesso nel patrimonio del soggetto espropriante: la definitiva ed irreparabile lesione che tale atto determina nella sfera giuridica del soggetto inciso rende prima facie evidente l’onere della relativa impugnazione con motivi aggiunti laddove, come nella specie, siano già stati giudizialmente contrastati precedenti atti endo-procedimentali della sequenza tesa all’esplicazione del potere ablatorio. 
 
N. 00185/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00739/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2010, proposto da GRM di Marchese Ragona Giuseppe S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Ivan Maravigna, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Palermo, Largo Villaura n. 27; 
contro
Empedocle S.C.P.A., quale titolare del potere espropriativo conferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma VIII, D.P.R. 327/2001, rappresentata e difesa dagli avv. Caterina Piraino e Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Palermo, Via N. Morello n. 40; 
C.I.P.E - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Economia e delle Finanze, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, sono ope legis domiciliati; 
A.N.A.S. S.p.A.; 
per l'annullamento, previa sospensione
quanto al ricorso,
- del decreto di occupazione anticipata e avviso di immissione in possesso n. 271 del 06.04.2010, adottato dal responsabile dell'Ufficio Espropridella Empedocle s.c.p.a., Contraente Generale delegato all'esercizio del potere espropriativo ex art. 6 comma 8 del DPR 327/2001, comprensivo del foglio particellare descrittivo nonché della relativa planimetria;
- dell'avviso di immissione in possesso della particella n. 609 FI. 144 in Comune di Agrigento;
- del progetto esecutivo approvato dall'ANAS del quale si sconoscono gli estremi in quanto mai comunicato alla ricorrente, nella parte in cui risultano apportate sostanziali modifiche all'opera da realizzare, nonché nella parte in cui si procede altresì ad una modifica del piano particellare di esproprio;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del decreto di occupazione anticipata e avviso di immissione in possesso n. 271 del 06.04.2010, adottato dal responsabile dell'Ufficio Espropridella Empedocle s.c.p.a.. Contraente Generale delegato all'esercizio del potere espropriativo ex art. 6 comma 8 del DPR 327/2001, comprensivo del foglio particellare descrittivo nonché della relativa planimetria;
- dell'avviso di immissione in possesso della particella n. 609, FI. 144 in Comune di Agrigento;con il quale si dispone l'occupazione anticipata e l'immissione in possesso in data 19.06.2010;
- del progetto esecutivo approvato dall'ANAS del quale si sconoscono gli estremi in quanto mai comunicato alla ricorrente, nella parte in cui risultano apportate sostanziali modifiche all'opera da realizzare, nonché nella parte in cui si procede altresì ad una modifica del piano particellare di esproprio;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Empedocle S.C.P.A., del C.I.P.E - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 il dott. Luca Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è proprietaria di un’area (identificata al N.C.T. del Comune di Agrigento al foglio 144, mappale 609) contigua al tracciato della S.S. 640 e su cui sorge un impianto di distribuzione di carburanti dalla stessa gestito; in tale veste impugna il decreto di occupazione ed il coevo avviso di immissione in possesso emessi da Empedocle S.C.p.A. nella qualità di contraente generale, delegato all’esercizio del potere espropriativo, dei lavori di adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 dal km 9+800 al km 44+400, nonché il progetto esecutivo del mentovato adeguamento della Strada, in tesi mai comunicato. Chiede, inoltre, il risarcimento degli assunti danni.
Censura, in particolare: la mancanza della comunicazione di avvio; la distonia del progetto esecutivo rispetto a quello definitivo in punto di allocazione delle carreggiate; la violazione del vincolo idrogeologico; la mancata considerazione dell’interesse pubblico alla distribuzione del carburante; la mancata previsione di soluzioni che consentano alla ricorrente la prosecuzione dell’attività produttiva, eventualmente anche in altro sito; la violazione della norma che regolamenta le strade extraurbane principali, sancendo l’obbligatoria dotazione di aree di servizio.
Si sono costituiti con atto di mera forma e con produzioni documentali i Ministeri resistenti ed il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; il contraente generale, invece, si è costituito con memoria difensiva, instando per la reiezione del ricorso.
In particolare, Empedocle S.C.p.A. eccepisce: che per le opere strategiche di cui alla L. 443/2001 (quale quella per cui è causa), la comunicazione di avvio del procedimento volto all’approvazione del progetto definitivo e, quindi, alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera si fa, ex art. 166 D. Lgs. 163/2006, non individualmente ma collettivamente, con procedure indicate dalla legge, nella specie debitamente rispettate; che la progettazione delle opere strategiche differisce rispetto a quelle “ordinarie” in quanto sconosce la progettazione esecutiva, la delibera di approvazione del progetto definitivo consentendo già ex se la realizzazione dell’opera; che, nella fase esecutiva, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 163/2006 possono, poi, apportarsi le modifiche necessarie a garantire il rispetto delle direttive emanate dal C.I.P.E., come avvenuto nel caso di specie, in cui le modifiche hanno interessato la viabilità complanare, necessaria per ottemperare alla sesta prescrizione C.I.P.E. relativa alla “bretella” di Agrigento; che non consta alcuna violazione del vincolo idrogeologico, del resto ex adverso genericamente dedotta; che la realizzazione della strada soddisfa un bisogno pubblico generale ed il bisogno (ictu oculi secondario) di disponibilità di impianti di distribuzione di carburante può ben essere soddisfatto mediante diversa allocazione degli stessi rispetto alla situazione precedente; che, del resto, nel disciplinare che regola il rapporto concessorio fra l’allora Ente A.N.A.S. ed il soggetto gestore dell’impianto di distribuzione è scritto che, in caso di lavori di adeguamento della strada che impongano la manomissione o la demolizione delle strutture dell’impianto, il concessionario è senz’altro tenuto a provvedervi entro dieci giorni dalla comunicazione; che, comunque, il ricorso è inammissibile perché non è stato impugnato il decreto di approvazione del progetto definitivo, comunicato al ricorrente nelle forme di legge (ossia tramite raccomandata A/R).
Alla camera di consiglio del giorno 21 maggio 2010 l’anelata cautela è stata negata per carenza del requisito del fumus boni juris, “avuto altresì riguardo alle difese in giudizio del contraente generale” e fatta salva, comunque, “l’eventuale tutela per equivalente in ipotesi di fondatezza delle censure proposte”.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, quindi, la società ricorrente ha impugnato il decreto di immissione in possesso e di occupazione anticipata nuovamente notificati dal contraente generale, ribadendo le censure già delineate ab initio.
Il contraente generale ha, con memoria, sostenuto l’inammissibilità dei motivi aggiunti, sia perché notificati alla parte personalmente e non al procuratore (già) costituito, sia perché non rivolti verso atti nuovi né recanti censure diverse da quelle formulate (o, comunque, ex ante formulabili) con l’originario ricorso.
Alla successiva camera di consiglio del giorno 16 luglio 2010 la ricorrente ha rinunciato alla cautela chiesta nel ricorso per motivi aggiunti.
In vista dell’udienza di discussione la società ricorrente ed il contraente generale hanno depositato memorie difensive.
In particolare, il contraente generale evidenzia: che in data 7 novembre 2014 è stato notificato alla ricorrente il decreto di esproprio n. 2002 del 19 maggio 2014, relativo all’area già oggetto di occupazione; che, inoltre, il 5 dicembre 2010 A.N.A.S. S.p.A. ha revocato la concessione relativa agli accessi carrabili a servizio dell’impianto e, con antecedente decreto n. 2609/8.3/461AG dell’8 ottobre 2010, l’Assessorato Regionale alle attività produttive ha revocato la concessione relativa alla gestione dell’impianto di distribuzione carburanti. Poiché questi atti non sono stati impugnati, si invoca pronuncia di improcedibilità del ricorso.
La stessa ricorrente, per vero, dà atto nella propria memoria dell’intervenuto decreto di esproprio ma osserva, nondimeno, di avere ancora interesse alla dichiarazione di illegittimità degli atti impugnati a fini risarcitori.
In esito alla rituale discussione, avvenuta all’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014, il ricorso è stato, quindi, introitato per la decisione.
Il Collegio ravvisa l’improcedibilità del ricorso e del successivo ricorso per motivi aggiunti per mancata impugnazione del sopravvenuto decreto di esproprio ed anche, invero, dei decreti di A.N.A.S. S.p.A. e dell’Assessorato Regionale menzionati dal contraente generale.
Come noto, l’effetto ablativo cui è funzionalmente preordinato il procedimento espropriativo consegue al (solo) decreto di esproprio, atto che determina, con carattere unilaterale ed imperativo, l’estinzione del diritto dominicale del soggetto espropriando e, specularmente, la traslazione autoritativa dello stesso nel patrimonio del soggetto espropriante: la definitiva ed irreparabile lesione che tale atto determina nella sfera giuridica del soggetto inciso rende prima facie evidente l’onere della relativa impugnazione con motivi aggiunti laddove, come nella specie, siano già stati giudizialmente contrastati precedenti atti endo-procedimentali della sequenza tesa all’esplicazione del potere ablatorio.
Rilevante è, inoltre, nel caso di specie, l’omessa impugnativa dei menzionati decreti dell’A.N.A.S. S.p.A. e dell’Assessorato Regionale, risalenti addirittura al 2010, posto che la società ricorrente agisce avverso le determinazioni ablatorie per tutelare non tanto la propria posizione dominicale, quanto piuttosto la propria dimensione imprenditoriale di gestore di un impianto di carburanti.
Peraltro, soggiunge il Collegio, il ricorso pare pure infondato nel merito: come già ventilato in sede cautelare, infatti, le modulazioni difensive articolate dal contraente generale colgono nel segno e lumeggiano la fragilità concettuale e giuridica delle censure elaborate dalla società ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi come in dispositivo a favore del contraente generale, mentre possono compensarsi con riguardo al C.I.P.E - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, considerata l’assenza di difese scritte da parte dell’Avvocatura dello Stato.
Nulla sulle spese quanto ad A.N.A.S. S.p.A., non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore di Empedocle S.C.P.A., complessivamente liquidate in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge.
Compensa le spese fra la società ricorrente, da un lato, ed il C.I.P.E - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall’altro.
Nulla sulle spese con riguardo ad A.N.A.S. S.p.A., non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente FF
Federica Cabrini, Consigliere
Luca Lamberti, Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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