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Proroga dei termini di pubblica utilità. NON MASSIMATA - Tar Campania

Pubblico
Mercoledì, 7 Novembre, 2018 - 07:42

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Quinta), sentenza n. 414 del 18 gennaio 2018, sulla proroga termini di pubblica utilità. 
 
 
N. 00414/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01382/2017 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2017, proposto da: 
OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Intilisano, con domicilio eletto – ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a), del c.p.a. - presso la Segreteria del T.a.r. della Campania in Napoli, piazza Municipio; 
contro
Comune di Frattamaggiore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Parisi, Agnese Grassia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Gennaro Danzeca in Napoli, Rione Sirignano n. 10; 
nei confronti di
Società Cooperativa Edilizia OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pezone, Giovanni Capasso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Alessio Piccirillo in Napoli, via del Poggio di Capodimonte n. 33; 
per l'annullamento
a) della comunicazione di avvio del procedimento ad oggetto lavori di attuazione del piano per l'edilizia economica e popolare del Comune di Frattamaggiore del 5 dicembre 2012 prot. 32830;
b) del decreto di occupazione temporanea e di urgenza delle aree occorrenti per i lavori di realizzazione delle opere riguardanti il piano di edilizia economica e popolare (decreto 7884 del 18.04.2012 a firma Dirigente IV Settore Espropri del Comune di Frattamaggiore);
c) del verbale di immissione in possesso del 31.05.2012;
d) del verbale di consegna aree del 13.09.2012;
e) della delibera di G.M. n. 246 del 29.12.2016, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 12.01.2017 al 27.01.2017, con la quale si dispone di prorogare i termini di completamento delle procedure di espropriative al 09/01/2019;
f) del provvedimento del 5 gennaio 2017 (prot. 529 del 05.01.2017), pubblicato dal 09.01.2017 al 10.02.2017, con cui il Dirigente del Comune di Frattamaggiore dispone la proroga dei termini sino al 9 gennaio 2019;
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Frattamaggiore e della Società Cooperativa Edilizia Luce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2017 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti - proprietari delle porzioni residue di un terreno sito nel Comune di Frattamaggiore, censite in catasto al foglio 6, particella 1590 (di mq 750) e particella 94 (di mq 305) - sostengono di aver appreso occasionalmente che i terreni in questione sono stati occupati per l’esecuzione di lavori edili e di essere venuti a conoscenza successivamente della esistenza di un atto di cessione, avente ad oggetto i predetti terreni, trascritto dal Comune di Frattamaggiore in favore della Cooperativa Edilizia OMISSIS.
Tanto premesso, hanno impugnato sia gli atti della procedura espropriativa avviata nel 2011 sia la delibera di G.M. n. 246 del 29 dicembre 2016, con la quale il Comune di Frattamaggiore ha disposto di prorogare i termini di completamento delle procedure di espropriative al 09/01/2019 nonché il provvedimento del 5 gennaio 2017 (prot. 529), con cui il Dirigente del Comune di Frattamaggiore ha disposto la proroga dei termini sino al 9 gennaio 2019.
I ricorrenti deducono:
- Violazione degli artt. 3, comma 2, e 11, comma 2, del d.p.r. 327/2001 per aver omesso l’autorità espropriante di comunicare ad essi ricorrenti, effettivi proprietari dell’esproprianda particella n. 1590, estesa per mq. 750, gli atti della procedura espropriativa, compreso l’avviso di avvio del medesimo procedimento espropriativo;
- Violazione dell’art. 13, comma 5, di detto d.P.R. n. 327/2001, per difettare nella specie i presupposti della forza maggiore e di altre valide ragioni giustificative in ordine alla disposta proroga dei termini espropriativi; in particolare, i ricorrenti lamentano l’assoluta carenza della forza maggiore presupposta dall’art. 13, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001 e contestano la fondatezza della addotta ragione giustificativa del provvedimento di proroga.
Si è costituito in giudizio il Comune di Frattamaggiore, eccependo in via preliminare la nullità dell’atto di costituzione dei ricorrenti in giudizio, in quanto il ricorso notificato per mezzo del servizio postale e la procura sarebbero entrambi in formato analogico e con sottoscrizione autografa. I ricorrenti sarebbero incorsi nella violazione delle prescrizioni che disciplinano il processo amministrativo telematico in vigore dal 1° gennaio 2017, in base alle quali, salvo diversa espressa previsione, gli atti processuali delle parti, ivi inclusi il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale e i motivi aggiunti vanno redatti in formato di documento informatico e devono essere sottoscritti con firma digitale conforme ai requisiti di cui all’art. 24 del d. lgs. n. 82/2005 (art. 136, comma 2-bis, del c.p.a.; art. 13, comma 1 ter, delle norme di attuazione del c.p.a.; art. 9, comma 1, del D.P.C.M. n. 40/2016).
Né rileverebbe in contrario la disposizione di cui all’art. 136, comma 2-ter, del c.p.a., laddove è ammessa la possibilità di depositare con modalità telematiche, previa asseverazione ex art. 22, comma 2, del d. lgs. n. 82/2005, la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, poiché detto comma 2-ter si applica soltanto al deposito di atti precedenti alla piena operatività del p.a.t. legittimamente formati in analogico. Identica conclusione si imporrebbe anche per la procura alle liti, priva di firma digitale, per violazione dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M. n. 40/2016, secondo cui >.
Il Comune di Frattamaggiore ha eccepito, inoltre, l’irricevibilità del ricorso per tardività. A tale riguardo, evidenzia che il vincolo espropriativo è sorto, ai sensi dell’art. 9 di detto d.P.R. n. 327/2001, dall’avvenuta approvazione della variante al p.r.g. per la localizzazione delle aree p.e.e.p., con decreto del presidente della Provincia di Napoli n. 1480 del 05.10.2004, pubblicato sul B.u.r.c. n. 52 dell’8.11.2004.
A giudizio dell’amministrazione comunale resistente, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare le disposizioni contenute nell’approvata variante, contenenti vincoli preordinati all’esproprio, direttamente ed immediatamente lesivi degli interessi dei proprietari interessati, a decorrere dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali, trovando applicazione la disciplina urbanistica regolatrice delle fasi di adozione ed approvazione della stessa variante generale.
Essendo comunque sorto il pregiudizio per i ricorrenti all’atto dell’approvazione del p.e.e.p. con annessa dichiarazione di pubblica utilità (art. 12, comma 1, lett. b, d.p.r. 327/2001) ed essendosi curate le relative legali formalità di pubblicazione (sui quotidiani ‘Roma’ e ‘Corriere del Mezzogiorno ed. Campania’ in data 07.04.2005 nonché con la pubblicazione del decreto esecutivo dell’approvato p.e.e.p. sul B.u.r.c. n. 13 del 13.03.2006), i ricorrenti avrebbero dovuto insorgere entro i prescritti termini decadenziali dalla conoscenza legale dei provvedimenti, ai sensi dell’art. 41 c.p.a.
In ogni caso, i ricorrenti avrebbero avuto conoscenza legale dell’attivato presupposto procedimento espropriativo quanto meno con la pubblicazione sul B.u.r.c. n. 28 del 07.05.2012 del decreto di occupazione d’urgenza n. 7884/2012, ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2, lett. b), del d.p.r. n. 327/2001, indicante, tra le particelle oggetto di occupazione, anche la particella catastale n. 1590 del fg. 6.
Nel merito, l’amministrazione ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto conseguentemente la reiezione.
Si è costituita in giudizio anche la Società Cooperativa Edilizia OMISSIS, evidenziando che la voltura catastale della particella di proprietà dei ricorrenti deve attribuirsi ad un errore in cui sarebbe incorsa l’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Napoli, escludendo comunque la sussistenza di una responsabilità della Cooperativa rispetto alla vicenda dedotta in giudizio. Ha evidenziato che i lavori sono pressoché ultimati, con la conseguenza che non sarebbe praticabile la soluzione di restituire le aree occupate ai ricorrenti.
Ha evidenziato, inoltre, i costi sostenuti sia per il pagamento delle indennità di esproprio che per l’esecuzione dei lavori e si è riservata di agire nei confronti del Comune di Frattamaggiore nel caso in cui la domanda di annullamento degli atti impugnati e quella di restituzione, previa rimessione in pristino, dovessero essere accolte.
Con memoria depositata in data 5 maggio 2017, i ricorrenti hanno evidenziato che il ricorso è redatto in forma digitale e firmato digitalmente; per l’atto notificato in forma cartacea è stata depositata dichiarazione di conformità; hanno contestato la fondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso, in quanto ricorrenti non hanno in alcun modo censurato l’imposizione del vincolo destinato all’esproprio del loro terreno, ma il procedimento finalizzato all’occupazione d’urgenza del terreno e al futuro esproprio.
Hanno evidenziato inoltre che, se è possibile, nell’ipotesi in cui il numero degli espropriandi sia superiore a 50, effettuare la comunicazione di avvio del procedimento attraverso la pubblicazione sul B.u.r.c. (art. 22 bis, comma 2, lett. b, del d.P.R. 327/2001), tale pubblicazione per essere sostitutiva della notifica ai singoli proprietari avrebbe dovuto contenere l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, …. i beni da occupare e la determinazione dell'indennità da offrire in via provvisoria; nel caso di specie, la pubblicazione non recherebbe tutti i predetti dati (in particolare, mancherebbero i nominativi dei proprietari e l’indennità offerta in via provvisoria) e, quindi, non può ritenersi equipollente a quella prevista dal medesimo articolo 22 bis, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001.
All’udienza pubblica del 21 dicembre 2017, su richiesta delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni sollevate dal Comune di Frattamaggiore.
Il Collegio rileva che il ricorso è stato notificato sia in formato cartaceo (spedito a mezzo del servizio postale in data 23 marzo 2017) che a mezzo pec (in data 6 aprile 2017), ai sensi della legge n. 53/1994.
Il ricorso depositato in data 11 aprile 2017 è redatto in formato digitale con firma digitale.
Con riguardo al ricorso notificato in forma cartacea, è stata depositata dichiarazione di conformità della copia informatica (sia del ricorso che delle notifiche) all’originale.
Ritiene conseguentemente il Collegio che il difetto originario di forma del ricorso (consistente nella sua redazione in formato analogico, anziché digitale) sia stato sostanzialmente sanato dalla successiva attività processuale della parte ricorrente, con la conseguenza che il ricorso non può essere considerato inammissibile, conformemente ai principi enunciati recentemente dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 4 aprile 2017 n. 1541.
Del pari, non può essere condivisa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività della impugnativa.
I ricorrenti non contestano la legittimità degli atti impositivi del vincolo espropriativo, quanto piuttosto la legittimità degli atti della procedura espropriativa avviata in esecuzione di un piano p.e.e.p. nonché (la legittimità) della delibera di G.M. n. 246 del 29 dicembre 2016, con la quale il Comune di Frattamaggiore ha disposto di prorogare i termini di completamento delle procedure espropriative al 09/01/2019, e del provvedimento del 5 gennaio 2017 (prot. 529), con cui il Dirigente del Comune di Frattamaggiore ha disposto la proroga dei termini sino al 9 gennaio 2019.
Rispetto a tali atti il ricorso non può considerarsi intempestivo, in quanto negli atti impugnati non figura il nominativo dei ricorrenti, con la conseguenza che non può ritenersi perfezionata la conoscenza legale degli atti impugnati e, quindi, alcuna decadenza può ritenersi maturata.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Dalla documentazione in atti risulta che la comunicazione di avvio del procedimento per l’attuazione del progetto di edilizia economica e popolare è stata effettuata, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 7 della l. n. 241/1990, dal Comune di Frattamaggiore nei confronti della Società Cooperativa Edilizia OMISSIS e non nei confronti dei proprietari del terreno espropriando (censito al catasto al foglio 6, particella 1590).
Orbene, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non può essere superata dal fatto che la predetta Cooperativa sia l’intestataria catastale della predetta particella, atteso che la medesima amministrazione resistente riconosce che la trascrizione dell’atto di cessione in favore della predetta Cooperativa e la conseguente volturazione catastale della particella in questione sono avvenuti per errore (nell’atto di cessione l’effetto traslativo della proprietà in favore della Cooperativa era differito, ai sensi dell’art. 1478 c.c.).
Del pari, è fondata la censura relativa alla dedotta violazione dell’art. 13, comma 5, d.P.R. n. 327/2001 rispetto alla proroga al 9 gennaio 2019 dei termini per il completamento delle procedure espropriative. A tale riguardo, nella relazione dirigenziale che accompagna la deliberazione G.M. n. 246/2016, vengono allegati i seguenti elementi:
- il fatto che alcune cooperative assegnatarie abbiano rinunciato ad alcuni sub – lotti;
- l’assestamento delle superfici occupate, a seguito di frazionamenti catastali e la variazione delle aree ricomprese nel progetto esecutivo delle urbanizzazioni primarie.
L’art. 13, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001 dispone: “L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni.”
Orbene, le ragioni addotte dalla amministrazione non sembrano configurare “casi di forza maggiore” o le “altre giustificate ragioni” richieste dalla norma.
Stando così le cose il ricorso va accolto con l’annullamento (in parte qua) degli atti impugnati.
Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo in favore dei ricorrenti, sono poste a carico del Comune di Frattamaggiore; sono compensate nei confronti della società Cooperativa Edilizia Luce.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla (in parte qua) gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Frattamaggiore al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti della società Cooperativa Edilizia OMISSIS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Diana Caminiti, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Marotta Santino Scudeller
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

 

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