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Proroga DPU - TAR Liguria, sez. I, sent. n. 78 del 13.01.2015

Pubblico
Martedì, 20 Gennaio, 2015 - 01:00

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, (Sezione Prima), sentenza n. 78 del 13 gennaio 2015, sulla proroga PU 
 
N. 00078/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 01249/2013 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2013, proposto da: 
Roby Moto S.n.c., Roby Moto 1 S.a.s., Vitality Fitness Club S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Penna, con domicilio eletto presso Francesco Penna in Genova, Via S. Vincenzo, 58/3; 
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, C.I.P.E., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane N. 2; R.F.I. Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Galli, con domicilio eletto presso Roberto Damonte in Genova, Via Corsica 10/4; Italferr S.p.A.; 
per l'annullamento
delibera di proroga del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di C.I.P.E. e di R.F.I. Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
- atteso che il ricorso, proposto dalle odierne ricorrenti nella qualità di soggetti passivi degli espropri necessari alla realizzazione della nuova stazione ferroviaria Porta di Genova, appare prima facie infondato in ordine a tutti e tre i profili di gravame nei termini in cui gli stessi sono stati dedotti, come già evidenziato in sede cautelare, con conseguente sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi di cui all’art. 74 cod proc amm;
- rilevato che in ordine al primo motivo, concernente la presunta violazione dell’art. 166 comma 4 bis d.lgs. 163\2006 derivante dalla tardività della proroga del vincolo preordinato all’esproprio, in linea di diritto la norma invocata dispone che “Il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE puo' disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell' articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327”;
- considerato che, alla luce di tale eccezionale disciplina dettata per le infrastrutture strategiche e produttive (quale è qualificata quella in contestazione), il peculiare potere di proroga va “disposto” entro il termine di efficacia della delibera del Cipe;
- atteso che la specialità della disciplina, evidenziata anche dall’espressa deroga alle regole generali in tema di espropri, ne impone un’applicazione piana e diretta nella materia de qua;
- rilevato che, in linea di fatto, dall’analisi della documentazione versata in atti nel caso de quo emerge come la proroga sia stata “disposta” dal Cipe con atto adottato in data 19\7\2013, rispetto ad una delibera del medesimo comitato divenuta efficace (con l’esito positivo del controllo della Corte dei Conti, all’esito della necessaria c.d. fase integrativa dell’efficacia) in data 12\9\2006;
- considerato che, in ogni caso, va evidenziata la genericità e superficialità della deduzione che emerge dalla circostanza che parte ricorrente non ha indicato nessun elemento al fine di correttamente qualificare il termine come perentorio, secondo il consolidato principio a mente del quale in assenza di contrarie indicazioni i termini procedimentali amministrativi vanno considerati come ordinatori (principio fondamentale tratto in generale dall’art. 2 l. 241\1990);
- rilevato che, al riguardo, costituisce jus receptum il principio generale per cui i termini stabiliti dalla legge ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo ossia, primi tra tutti, l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr. ad es. CdS 4828\2014), e nel caso de quo parte ricorrente non spende alcun rigo al fine di qualificare come perentorio nei termini potenzialmente indicati (ed in astratto ricavabili dalla norma laddove analizzata con attenzione) il termine invocato;
- atteso che, relativamente al secondo ordine di rilievi, concernente la lesione delle invocate garanzie partecipative, se per un verso il dovere di rispetto delle predette garanzie risulta adempiuto con il tempestivo invio della dovuta comunicazione di avvio del procedimento, per un altro verso il giorno di deliberazione è coinciso con l’ultimo giorno utile per le osservazioni (19\7\2013);
- rilevato che, a quest’ultimo proposito, risulta che neppure in tale data siano giunte le osservazioni (e ciò è di per sé già dirimente) che gli odierni ricorrenti sono stati messi in condizione di formulare sulla scorta dell’avvenuto rispetto dei principi dagli stessi invocati;
- atteso che, inoltre, l’eventuale vizio formale riscontrabile nel contestato comportamento è in ogni caso pacificamente qualificabile ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 secondo alinea legge 241\1990, in specie in quanto relativo anche al pieno dispiegarsi degli effetti dell’invocata comunicazione;
- ritenuto che, in materia, costituisce ragionevole insegnamento quello a mente del quale in base al principio della strumentalità delle forme, di cui agli artt. 21 octies e nonies, l. 241 cit., va escluso il carattere invalidante dei vizi formali allorchè il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato anche a seguito dell'apporto partecipativo dei soggetti interessati;
- atteso che ciò che rileva nella specie è che i soggetti, messi in condizione di interloquire, nulla hanno osservato, né in sede procedimentale né nella presente sede, in grado di sovvertire o mutare gli esiti del peculiare procedimento concernente l’approvazione e realizzazione di un’opera qualificata come strategica e produttiva per le esigenze e lo sviluppo del territorio, sulla scorta di valutazioni di merito neppure censurate da parte ricorrente;
- rilevato che infine, relativamente al terzo motivo di gravame concernente l’insussistenza dei presupposti di proroga (individuati dalla norma “per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni”), dall’analisi della documentazione versata in atti emerge in modo palese l’evidenziazione di elementi qualificabili in termini di giustificate ragioni;
- atteso che, in linea di diritto, la peculiarità delle opere ed il relativo specifico dettato normativo rendono evidente la natura discrezionale e la consistenza di merito delle relative valutazioni, il cui sindacato giurisdizionale – per i noti e consolidati principi - può fondarsi unicamente su travisamento di fatti o manifesta irragionevolezza della scelta;
- considerato che nel caso di specie parte ricorrente nulla ha dedotto in proposito, sia in termini di circostanze di fatto (non avendo smentito alcuno degli elementi posti a fondamento delle nuove esigenze progettuali ed esecutive), sia di presunta irragionevolezza della scelta;
- atteso che, sotto il primo profilo, mentre parte ricorrente si è limitata a desumere presunte (ed indimostrate) inadempienze nell’ambito di nuove e diverse valutazioni svolte in ordine ad un complesso snodo infrastrutturale, la difesa erariale ha puntualmente evidenziato i punti degli atti riepilogativi delle giustificate ragioni, ad esempio sia rispetto alla variazione delle modalità di affidamento (da contraente generale a tre distinti appalti), sia rispetto ad una diversa configurazione infrastrutturale e di architettura del nodo in realizzazione;
- considerato che la pretestuosità delle deduzioni di parte ricorrente trova conferma, sul punto in esame, dalla circostanza che la giurisprudenza invocata (CdS 4112\2008 e Tar Calabria 213\2001) ha ad oggetto una norma (art. 13 comma 5 dPR 327\2001) espressamente derogata dalla norma applicata dalla p.a. procedente e richiamata dalla stessa parte ricorrente;
- rilevato che, fra l’altro, la norma invocata ed applicata (art. 166 comma 4 bis) è stata introdotta in epoca (2011) successiva sia alla giurisprudenza citata da parte ricorrente in ricorso sia alla stessa originaria approvazione, trovando pacifica applicazione nella presente fattispecie in base al consolidato principio del tempus regit actum, per cui – fra le altre considerazioni - la p.a. è chiamata ad applicare la disciplina legislativa vigente all’epoca della fase procedimentale in essere;
- atteso che, in ogni caso, le eventuali (e comunque indimostrate) inadempienze risultano imputabili ad amministrazioni diverse (l’Autorità portuale) da quelle procedenti;
- rilevato che, sotto il secondo profilo, la genericità e parzialità delle deduzioni neppure sfiorano il merito della ragionevolezza delle delicate scelte compiute in sede procedimentale dalle pp.aa. coinvolte;
- atteso che va altresì evidenziato il comportamento processuale tenuto di parte ricorrente in termini non coincidenti col pieno rispetto del contraddittorio in quanto la stessa, lungi dal depositare memorie (né conclusive né di replica, come invece fatto dalle controparti conformemente all’art. 73 comma 1 cod proc amm), ha svolto tutte le difese conclusive solo in sede di discussione, reiterando peraltro il mero contenuto del gravame (in contrasto con il disposto del comma 2 del medesimo art. 73);
- considerato che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, liquidate per ciascuna in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba,Presidente
Paolo Peruggia,Consigliere
Davide Ponte,Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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