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Recupero indennità esproprio da cooperative edilizie - Cassazione 22 giugno 2017

Pubblico
Giovedì, 13 Luglio, 2017 - 16:42

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con
ordinanza n. 572/2016 depositata il 30/03/2016 nella causa tra:
 
COMUNE DI LAMEZIA TERME;
- ricorrente non costituitosi in questa fase -
contro
ALDA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.;
Civile Ord. Sez. U Num. 15635 Anno 2017
 
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Data pubblicazione: 22/06/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- resistente non costituitasi in questa fase -
 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
Immacolata Zeno, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del
giudice ordinario.
La Corte,
Rilevato che:
Il Comune di Lamezia Terme ha agito davanti al Tribunale di Lamezia
Terme nei confronti di Alda Cooperativa edilizia a responsabilità
limitata, per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della
somma complessiva di euro 168.033,11 ( di cui euro 61.636,48 per
capitale ed euro 76.517,05 per interessi legali sono alla domanda ed
euro 29879,58 per rivalutazione monetaria), oltre accessori, che il
Comune aveva versato a titolo di indennità di esproprio a favore dei
proprietari dei terreni sui quali la Cooperativa aveva costruito edifici
di edilizia sociale, a seguito della sentenza di condanna del Tribunale
di Lamezia, n. 45/1989; in subordine, il Comune chiedeva la
condanna della Cooperativa a titolo di arricchimento senza causa.
Il Tribunale, con sentenza del 25 maggio 2010, ha dichiarato il difetto
di giurisdizione, in favore del Giudice amministrativo, fissando il
termine di mesi sei per la riassunzione.
Con ordinanza depositata il 30 marzo 2016, il Tar Calabria ha
sollevato conflitto di giurisdizione, ai sensi dell'art.11, comma 3, del
cod. proc. amm., richiamando la pronuncia Cass. Sez. U. 26 marzo
2014, n. 7170, resa in analoga vicenda, ritenendo la pretesa del
Comune basata sulla convenzione oltre che sul disposto di cui
all'art.10 della I. 167 del 1962, senza intervento di alcun potere
discrezionale della pubblica amministrazione e in assenza, comunque,
di poteri di carattere autoritativo.
Ric. 2016 n. 09671 sez. SU - ud. 23-05-2017 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il P.G. ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice
ordinario.
Le parti non hanno svolto difese.
Considerato che:
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Come affermato nella pronuncia Sez.U. 26/3/2014, n. 7170 la
giurisdizione per «principio consolidato della Corte di legittimità (v.
ad es. Cass. ord. 11.10.2011 n. 20902 - si determina sulla base della
domanda con la specificazione che, ai fini del riparto della
giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva, non
già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum
sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in
funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto,
soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca
natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice
con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale tali fatti
costituiscono manifestazione (v. anche Cass. ord. 25.6.2010
n. 15323). Nella specie, la domanda ha ad oggetto il pagamento del
conguaglio del corrispettivo dovuto dalla Cooperativa Kronos al
Comune di Lamezia Terme per la concessione del diritto di superficie;
e ciò sulla base della convenzione intercorsa fra le parti, senza
l'intervento di alcun potere discrezionale della pubblica
amministrazione (v. anche S.U. 10.8.2011 N. 17142)...».
Detto principio è specificamente richiamabile nella specie, avendo
fatto valere il Comune il titolo costituito dalla convenzione, art.10,
senza alcuna incidenza in via diretta dei poteri autoritativi o
discrezionali della Pubblica Amministrazione.
P.Q.M.
Ric. 2016 n. 09671 sez. SU - ud. 23-05-2017 -3-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
La Corte cassa la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 25
maggio 2010 e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, avanti
al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, in data 23 maggio 2017
 

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