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Esecuzione sentenza condanna accordo in sanatoria

Pubblico
Venerdì, 5 Gennaio, 2018 - 09:35

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria, (Sezione Prima), sentenza n. 15 del 3 gennaio 2018, sulla esecuzione di una sentenza di condanna al raggiungimento di un accordo per superare l’occupazione illegittima

Il risarcimento del danno per equivalente va determinato alla luce del valore di mercato attuale, cioè del momento dell’accordo transattivo con effetto traslativo, senza tenere conto del deprezzamento conseguente alla realizzazione dell’opera pubblica e della diminuzione del valore di mercato attuale della proprietà privata residua, detratto quanto corrisposto a titolo di indennità di occupazione, e tenendo conto dell’esatta destinazione urbanistica dei terreni, con la conseguenza che non è possibile valutare ambiti eccedenti

N. 00015/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2012 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
omissis, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Rossi, con domicilio eletto presso l’avv. Riccardo Rossi in Perugia, Via XIV Settembre, 67;
contro
Comune di Fossato di Vico, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Galli, con domicilio eletto presso l’avv. Laura Modena in Perugia, Via Alessi, 32;
Comune di Gualdo Tadino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigina Matteucci, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Provinciale in Perugia, Via Palermo s.n.c.;
per l’esecuzione
della sentenza n. 229/2011 emessa dal TAR Umbria il 20.4.2011, depositata il 27.7.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fossato di Vico e del Comune di Gualdo Tadino;
Viste le memorie difensive;
Vista la sentenza non definitiva 5 aprile 2013, n. 219;
Vista l’ordinanza interlocutoria 27 gennaio 2016, n. 68.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Azienda Agricola omissis chiede l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza 27 luglio 2011, n. 229 di questo Tribunale Amministrativo, che, previa declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso, con riguardo all’ambito della c.d. accessione invertita, ha accolto la domanda risarcitoria svolta dalla stessa ricorrente nei confronti del Comune di Fossato di Vico e del Comune di Gualdo Tadino, assegnando ai medesimi, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del cod. proc. amm., un termine di trenta giorni per proporre il pagamento di una somma di denaro sulla base dei criteri determinati, tenendo conto dell’esatta destinazione urbanistica dei terreni nel primo caso, ed in particolare, per quanto riguarda il Comune di Gualdo, nella misura equitativamente determinata del 10 per cento del valore venale del fondo.
Il giudicato è originato da una controversia conseguente alla perdita, da parte dell’azienda ricorrente, della proprietà su aree fatte oggetto di occupazione d’urgenza, cui non ha fatto seguito l’espropriazione, ma la trasformazione irreversibile del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica, rappresentata dal depuratore per l’attuazione di un progetto di disinquinamento del fiume Chiascio.
Espone che il Comune di Fossato, con nota prot. n. 7487 del 25 agosto 2011, ha offerto un importo pari ad euro 24.537,21, applicando il valore agricolo medio per il tipo di coltura seminativo ad una superficie totale occupata di mq. 18.783 (per euro 16.358,11) con un’aggiunta del 5% annuo a titolo di risarcimento per occupazione illegittima (per un importo totale di euro 8.179,10).
Il Comune di Gualdo, da parte sua, ha proposto all’azienda omissis, a titolo di indennizzo per l’illegittima occupazione dei terreni ricadenti sul territorio comunale (per mq. 2.930), finalizzata alla costituzione di una servitù di passaggio per l’allocazione di condotte fognanti interrate, una somma complessiva di euro 322,30 pari al 10% del valore venale stimato (su dati storici di terreni analoghi) in euro 1,00/mq., incrementato del 10%.
Contesta le offerte provenienti da entrambe le Amministrazioni comunali risultate soccombenti, ritenendole non rispondenti ai criteri individuati nella sentenza e neppure a quelli di cui all’art. 34 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98.
Con riguardo al Comune di Fossato, deduce che l’Amministrazione ha tenuto in considerazione una superficie inferiore rispetto a quella effettivamente occupata, pari a complessivi mq. 31.753; aggiunge inoltre che il valore delle aree non è stato determinato al prezzo di mercato esistente al momento dell’accordo transattivo con effetto traslativo, come statuito dalla sentenza, ma sulla base dei valori agricoli medi (come se il fondo fosse attualmente classificato agricolo dallo strumento urbanistico); in realtà la zona è classificata con destinazione ZPT (zona produttiva commerciale in trasformazione) e TDN (zona industriale di nuovo impianto).
Per quanto concerne l’indennizzo proposto dal Comune di Gualdo Tadino, si assume che è stata considerata una superficie (pari a mq. 2930) inferiore a quella effettivamente occupata (pari a mq. 106.435), ed un valore venale (di euro 1,00 m/q) differente da quello reale (pari ad euro 3,00 m/q).
Si è costituito in giudizio il Comune di Fossato di Vico, eccependo l’inammissibilità delle richieste di danni esulanti dalla stretta ottemperanza (desumibili dalla relazione tecnica a firma dell’arch. Valle), e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso per ottemperanza, avendo dato attuazione al giudicato mediante l’offerta indirizzata alla ricorrente.
Si è costituito in giudizio anche il Comune di Gualdo Tadino, che ha allegato di avere dato corretta esecuzione alla sentenza mediante l’offerta proposta alla omissis con nota prot. n. 19895 del 29 luglio 2011 e poi con nota prot. n. 3017 del 7 febbraio 2012, escludendo comunque che la rata di terreno distinta al foglio 5, particella 124, sia stata oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza della cui esecuzione si tratta.
Con sentenza non definitiva 5 aprile 2013, n. 219 questo Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso, e, per l’effetto ordinato alle Amministrazioni comunali di dare ottemperanza alla sentenza n. 299 del 2011, corrispondendo alla ricorrente, a titolo di risarcimento, la somma dovuta in conformità della stima effettuata dal commissario ad acta, nominato nella persona del direttore dell’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio di Perugia, autorizzato ad avvalersi di un funzionario delegato.
Il nominato commissario ad acta ha depositato in data 6 febbraio 2014 la propria relazione di stima.
A seguito delle contestazioni di parte ricorrente in ordine alla perizia di stima, sia sotto il profilo della quantificazione della superficie interessata, questione, peraltro, coperta dal giudicato, sia in ordine alle modalità di quantificazione economica del risarcimento dovuto, il Collegio, con ordinanza interlocutoria 27 gennaio 2016, n. 68, ha chiesto al commissario ad acta di integrare la propria relazione tenendo conto, mediante adeguata motivazione, delle osservazioni di parte ricorrente, contenute negli scritti difensivi e nelle allegazioni tecniche (in specie in quelle redatte dal geom. Passeri, datate 25 giugno 2014).
In esito a quanto disposto con la suddetta ordinanza interlocutoria, il commissario ad acta, con perizia depositata in data 22 dicembre 2016, ha integrato la propria precedente relazione secondo le indicazioni ricevute dall’intestato Tribunale.
Infine, nella camera di consiglio del 21 novembre 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. - Il presente ricorso consegue al mancato raggiungimento di un accordo sulla sentenza che ha dettato i criteri di risarcimento del danno, come previsto dall’art. 34, comma 4, del cod. proc. amm.
L’accertamento contenuto nella sentenza, per quanto rileva in questa sede, si snoda nei seguenti passaggi: a) il risarcimento del danno per equivalente va determinato alla luce del valore di mercato attuale, cioè del momento dell’accordo transattivo con effetto traslativo, senza tenere conto del deprezzamento conseguente alla realizzazione dell’opera pubblica e della diminuzione del valore di mercato attuale della proprietà privata residua, detratto quanto corrisposto a titolo di indennità di occupazione, e tenendo conto dell’esatta destinazione urbanistica dei terreni; b) gli interessi e la rivalutazione spettano dalla data di accettazione della proposta e fino al pagamento effettivo; c) il risarcimento da occupazione senza titolo, e dunque per la mancata utilizzazione dell’immobile nel periodo di illegittimo spossessamento, può essere equitativamente determinato nella misura del 5 per cento annuo sul valore di mercato; d) per l’installazione della fognatura, determinante l’imposizione di una servitù, il risarcimento va determinato nella misura del 10 per cento del valore venale del fondo.
Nei limiti oggettivi dell’accertamento vi è anche il riferimento alle dimensioni dell’area, di proprietà della ricorrente, occupata nel Comune di Fossato di Vico, pari a mq. 24.983, e nel Comune di Gualdo, pari a mq. 2.930.
Così delimitato l’ambito oggettivo del giudicato, la “proposta risarcitoria” presentata dalle Amministrazioni resistenti è stata contestata dalla ricorrente con riguardo sia al valore dell’area, e quindi alla sua destinazione urbanistica, che all’estensione della medesima.
2. - La valutazione (perizia di stima) effettuata dal Commissario ad acta, che si è resa necessaria in relazione al mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, secondo il sistema attualmente disciplinato dall’art. 34, comma 4, del cod. proc. amm., e dunque al fine di determinare l’importo dovuto a parte ricorrente, è pervenuta a tale esito : a) con riguardo alla servitù di passaggio ricadente nel Comune di Gualdo Tadino il valore dell’indennità è stato determinato in euro 4.755,00; b) con riguardo all’occupazione dell’area sita nel Comune di Fossato di Vico il valore è stato determinato in euro 101.270,00, mentre l’importo del risarcimento da occupazione illegittima è stato indicato in euro 5063,48 all’anno, per un totale di euro 88.610,00.
La perizia di stima è stata contestata da parte ricorrente sia sotto il profilo della quantificazione della superficie interessata, questione, peraltro, coperta dal giudicato, sia in ordine alle modalità di quantificazione economica del risarcimento dovuto, essenzialmente con la memoria in data 21 luglio 2014 e con le osservazioni tecniche del geom. Passeri, versate in atti dalla stessa ricorrente.
Stante la significativa discrasia delle valutazioni effettuate, il Collegio ha disposto, con ordinanza interlocutoria 27 gennaio 2016, n. 68, l’integrazione della relazione del commissario acta tenendo conto, mediante adeguata motivazione, delle osservazioni di parte ricorrente, contenute negli scritti difensivi e nelle allegazioni tecniche (in specie in quelle redatte dal geom. Passeri, datate 25 giugno 2014).
3. - In esito a quanto disposto con la suddetta ordinanza interlocutoria, il commissario ad acta, con perizia depositata in data 22 dicembre 2016, ha integrato la propria precedente relazione secondo le indicazioni ricevute dall’intestato Tribunale.
In particolare, nella succitata perizia è stato osservato che l’elemento su cui principalmente si fonda la discrasia rilevata da parte ricorrente, consiste nel fatto che, per quanto riguarda l’area sita nel Comune di Vico, dovrebbe considerarsi “oggetto di trasferimento una superficie di mq 45578, per un importo di € 730.435”, mentre il commissario ad acta si è riferito “all’ambito del giudicato consistente in un’area di mq 24.983, riconoscendo per la stessa un’indennità di 101269.5 mq.”; inoltre, nella perizia di parte, si “calcola una superficie suppletiva soggetta ad asservimento, non contemplata dalla sentenza e pertanto non valutata dal commissario ad acta, richiedendo per la stessa un risarcimento di € 15.600”.
Ritiene sotto questo profilo il Collegio, di dover aderire alle osservazioni del commissario ad acta, risultando le dimensioni delle aree espropriate, (pari ad una superficie di mq. 24,983 occupata dal Comune di Vico e pari a mq 2.930 occupata dal Comune di Gualdo) coperte da giudicato e dunque non contestabili in sede di ottemperanza.
3.1. – Per quanto concerne, invece, le modalità di quantificazione economica del risarcimento dovuto, anch’esse coperte da giudicato, deve osservarsi che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione ha stabilito che il risarcimento del danno per equivalente va determinato alla luce del valore di mercato attuale, cioè del momento dell’accordo transattivo con effetto traslativo, senza tenere conto del deprezzamento conseguente alla realizzazione dell’opera pubblica e della diminuzione del valore di mercato attuale della proprietà privata residua, detratto quanto corrisposto a titolo di indennità di occupazione, e tenendo conto dell’esatta destinazione urbanistica dei terreni, con la conseguenza che non è possibile valutare ambiti eccedenti, come invece chiesto da parte ricorrente.
4. – Per quanto precede, il presente ricorso deve essere accolto nei limiti e secondo le indicazioni di cui alle perizie del commissario ad acta depositate in atti e, per l’effetto, i comuni intimati sono condannati a corrispondere alla società ricorrente quanto dovuto in forza delle suindicate perizie, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, fatte salve le somme eventualmente già versate a tal titolo.
5. – Tenuto conto dell’andamento e della complessità della fattispecie controversa, si rinvengono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti in causa le spese del presente giudizio, compreso il compenso in favore del commissario ad acta, come dal medesimo determinato nella scheda di rimborso costi dimessa agli atti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto ordina gli adempimenti di cui in motivazione.
Compensa tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio dei giorni 21 novembre e 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Enrico Mattei        Raffaele Potenza
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO

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