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RICORSO ELETTORALE CONDIZIONI - TAR LAZIO GENNAIO 2017

Pubblico
Martedì, 4 Luglio, 2017 - 13:41

 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n. 621 del 13 gennaio 2017, sulle operazioni elettorali 
 
 
N. 00621/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08373/2016 REG.RIC.
Massima 
 
Deve essere confermato il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. I, 28 ottobre 2010 n. 2648) per cui nei giudizi elettorali la legittimazione passiva spetta all'Amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite e non all'Amministrazione Statale o agli organi (ufficio elettorale) che abbiano svolto compiti, anche di primaria importanza, nel procedimento elettorale, ma che sono destinati a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti e non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti.
Nel giudizio elettorale, l’onere della allegazione di un principio di prova della sussistenza di un fatto impeditivo dell’accertamento del diritto della controparte alla correzione del risultato grava sulla parte che eccepisce tale fatto. In difetto di un principio di prova, il giudice non può supplire alla carenza di parte mediante l’esperimento di un consulenza tecnica d’ufficio.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. V, 25 gennaio 2016 n. 221; Consiglio di Stato, sez. V, 18 marzo 2016 n. 1119; Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2016 n. 1557) per cui la presentazione, innanzi al giudice ordinario, di una querela di falso rispetto ad atti impugnati in un processo amministrativo comporta la sospensione necessaria del giudizio solo se la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità e se non appaia manifestamente infondata o dilatoria.
Nel giudizio elettorale, al fine di sollecitare i poteri istruttori del giudice, puramente integrativi dell'onere probatorio insito nell'azione, il ricorrente che richieda l'ammissione della prova testimoniale è tenuto a fornire almeno un principio di prova delle circostanze di fatto che pone a fondamento delle censure prospettate, non essendo consentito al giudice di supplire all'inerzia probatoria delle parti in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (Cfr. T.A.R. Marche, 28 ottobre 2003 n. 1276).
 
Sentenza 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8373 del 2016, proposto da: 
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Rinascimento, 11; 
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pier Ludovico Patriarca, domiciliata presso l’Avvocatura comunale in Roma, via Tempio di Giove, 21; 
Ministero Interno, Prefettura di Roma, non costituito in giudizio; 
nei confronti di
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Mosca e Nicoletta Gervasi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, corso d'Italia, 102; 
per l'annullamento
del verbale dell'ufficio centrale per l'elezione diretta del presidente e del consiglio del municipio Roma VIII per le elezioni amministrative 2016 nonché dei verbali delle operazioni delle sezioni n. 1240, 1259 1472 e 2512 nella parte in cui non hanno proclamato alla carica di consigliere del municipio VIII di Roma il ricorrente;
nonché per la correzione del risultato elettorale e per la proclamazione del ricorrente alla carica di consigliere del Municipio VIII di Roma in luogo del controinteressato sig. Umberto Sposato;
 
 
Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Umberto Sposato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2017 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO
Con il ricorso principale, relativo alle operazioni per l’elezione del consiglio del Municipio Roma VIII, svoltesi il 5 e il 9 giugno 2016, il candidato numero 15, OMISSIS, presentatosi nella lista numero 10, Partito democratico - Giachetti sindaco, chiede la correzione del risultato e la proclamazione a consigliere municipale.
Il ricorso è notificato a Roma Capitale, al Ministero dell’Interno e al controinteressato OMISSIS.
Il ricorrente espone di aver ottenuto 437 voti di preferenza, mentre l’ultimo candidato eletto, OMISSIS ha riportato 441 voti di preferenza.
Il risultato sarebbe illegittimo per la sottrazione al ricorrente di alcuni voti di preferenza, decisivi per l’esito della competizione.
Il ricorrente contesta l’attribuzione delle preferenze nelle seguenti sezioni:
1. Sezione 1240:
In questa sezione al ricorrente sono stati riconosciuti zero voti di preferenza; eppure il rappresentante di lista avrebbe dichiarato che i dati riportati nel verbale di sezione e nella tabella di scrutinio non sono conformi a quanto registrato dai rappresentanti di lista durante lo scrutinio; in particolare, per quanto riguarda il candidato numero 15, al momento dello scrutinio sarebbero stati rilevati 8 voti di preferenza, mentre il candidato numero 16 non ne avrebbe ottenuto alcuno; dalla tabella di scrutinio e dal verbale, invece, risulterebbero 0 voti di preferenza per il candidato numero 15 e 8 voti di preferenza al candidato numero 16; la dichiarazione del rappresentante di lista è allegata al ricorso, unitamente alla dichiarazione di un elettore che, avendo assistito a una parte dello spoglio delle schede nella predetta sezione, riferisce l’attribuzione di 8 voti di preferenza a favore del candidato numero 15 OMISSIS.
2. Sezione numero 1259:
Per questa sezione, così come per altre, è agli atti un documento dell’Ufficio elettorale centrale da cui risulta l’acquisizione della copia del verbale depositata presso il Comune, a causa della mancanza del verbale originale di sezione o della incompletezza dei relativi risultati; comunque, per quanto riguarda il ricorrente, sarebbe rilevante considerare che un rappresentante di lista ha contestato i voti di preferenza attribuiti, in quanto i dati presenti nel verbale e nelle tabelle di scrutinio non corrisponderebbero a quanto rilevato dallo stesso rappresentante di lista; l’Ufficio elettorale non avrebbe tenuto conto delle contestazioni, ritenendo concordanti i dati riportati dai verbali; eppure il rappresentante di lista, in particolare, contesta il dato, riportato nel verbale, secondo cui sarebbero state espresse, nell’intera sezione, solo 2 preferenze per i candidati della lista “Partito democratico”, avendo preso nota di ben 36 voti di preferenza espressi dagli elettori, di cui 4 al ricorrente candidato numero 15 e i restanti distribuiti tra altri candidati, ma nessuno al candidato numero 23, il controinteressato OMISSIS al quale, quindi, giustamente, non sarebbe stata attribuita alcuna preferenza.
3. Sezione numero 1472:
Né nel verbale depositato presso l’Ufficio elettorale centrale, né nella copia del verbale consegnata al Comune risultano indicati voti di preferenza, per cui l’Ufficio elettorale centrale ha proceduto ad acquisire i dati riportati dalle tabelle di scrutinio; alla fine, comunque, non risulta attribuita nessuna preferenza per la lista numero 10; questo risultato viene contestato dal ricorrente che sostiene di aver riportato almeno un voto di preferenza.
4. Sezione numero 2512:
Per questa sezione l’Ufficio elettorale centrale, in mancanza della indicazione delle preferenze nel verbale consegnato all’Ufficio, ha acquisito il verbale depositato presso il Comune che sarebbe risultato completo; infine, non è stata attribuita alcuna preferenza ad alcun candidato della lista numero 10; i rappresentanti delle liste numero 8, numero 9 e numero 10 contestano i dati che non sarebbero conformi a quanto rilevato durante lo scrutinio; il ricorrente afferma la sottrazione di almeno 4 voti di preferenza.
In conclusione, il ricorrente principale chiede la correzione delle risultanze elettorali e la proclamazione alla carica di consigliere municipale in luogo del controinteressato.
Quest’ultimo si costituisce per resistere al ricorso principale e deposita un ricorso incidentale, ritualmente notificato, con cui contesta a sua volta il risultato dello spoglio.
Con il ricorso incidentale, il candidato eletto alla carica di consigliere municipale OMISSIS, che ha riportato 441 voti di preferenza contro i 437 attribuiti al ricorrente principale, lamenta la sottrazione di 50 voti di preferenza.
I voti gli sarebbero stati sottratti nelle sezioni numero 1515, 1516, 1528, 1472, 2512 e 2537.
Inoltre, egli deduce l’erronea attribuzione al ricorrente principale di preferenze non espresse dagli elettori.
Con il 1° motivo, in particolare, il ricorrente incidentale deduce le seguenti censure:
1. Innanzitutto, l’errata attribuzione al ricorrente principale di 5 voti di preferenza nella sezione numero 1254, laddove dal verbale dell’Ufficio elettorale della sezione risulterebbero solo 4 voti di preferenza attribuiti al candidato OMISSIS.
2. Nella sezione numero 1499 il ricorrente principale OMISSIS avrebbe ottenuto 39 voti di preferenza, corretti in 60, risultanti dal verbale di sezione, ma l’Ufficio elettorale centrale, interpretando erroneamente una correzione apportata sul verbale, gli ha riconosciuto 59 voti di preferenza, 20 in più rispetto a quelli effettivamente conseguiti.
3. Nella sezione numero 1482 i voti di preferenza attribuiti al ricorrente principale OMISSIS erano 3, ma il verbale risulta corretto in 4 voti.
4. Nella sezione numero 1257, dal verbale risultano espressi 5 voti a favore del ricorrente principale OMISSIS, ma questi voti sono stati corretti in 6 voti di preferenza.
Ne deriverebbe l’inammissibilità del ricorso principale che non supererebbe la prova di resistenza.
Con il 2º motivo, il ricorrente incidentale deduce:
5. Erronea attribuzione di voti al ricorrente incidentale nelle sezioni numero 1515, 1516 e 1528:
Dal verbale dell’ufficio elettorale centrale risulta che il ricorrente incidentale OMISSIS ha ottenuto, nella sezione numero 1515, 11 voti di preferenza, ma i voti sarebbero in realtà 22.
Analogamente, nella sezione numero 1516, gli sono stati attribuiti solo 7 voti di preferenza invece dei 15 effettivamente espressi.
Nello stesso senso, nella sezione numero 1528, le 37 preferenze riconosciute al ricorrente incidentale OMISSIS sarebbero inferiori alle preferenze realmente ottenute, pari a 48.
Le deduzioni del ricorrente incidentale sarebbero fondate su prova testimoniale di cui viene richiesta l’ammissione.
Con il 3º motivo, il ricorrente incidentale deduce:
6. Nelle sezioni numero 1472, 2512 e 2537 non sono state completate le operazioni di scrutinio e, di conseguenza, non sono stati attribuiti voti di preferenza a nessun candidato.
Il fatto sarebbe confermato dall’Ufficio elettorale centrale nel verbale in cui si dichiara che, in mancanza dei dati, si è proceduto all’acquisizione delle tabelle di scrutinio; nella sezione 2512, in particolare, i rappresentanti delle liste hanno rilevato la non conformità dei dati riportati nel verbale rispetto a quanto rilevato dai rappresentanti di lista al momento dello scrutinio; il ricorrente incidentale sostiene di aver riportato 8 voti di preferenza nella sezione numero 1472, 5 voti di preferenza nella sezione 2512 e 6 voti di preferenza nella sezione 2537.
Roma Capitale si costituisce depositando documentazione e rimettendo al Tribunale adito ogni valutazione.
L’Amministrazione statale intimata, non costituita formalmente, deposita documentazione da cui si desumerebbe il difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza istruttoria n. 11613 del 16.11.2016 il T.A.R. dispone una verificazione, incaricando l’Ufficio Elettorale della Prefettura di Roma, nel termine di 30 giorni dal deposito dell’ordinanza, di acquisire, presso gli Uffici depositari, l’originale dei verbali delle operazioni elettorali, compreso il prospetto delle preferenze, delle schede elettorali e delle tabelle di scrutinio, con riferimento alle sezioni 1240, 1259 e 1254 e di accertare, in contraddittorio con le parti e previa verifica dell’integrità dei plichi sigillati: nelle sezioni n. 1240 e n. 1259, quale sia il numero delle preferenze conseguite dal candidato OMISSIS, risultante dall’esame delle schede elettorali posto a confronto con le tabelle di scrutinio di tali sezioni, i verbali delle operazioni elettorali, il prospetto dei voti di preferenza di tutte le sezioni del Municipio; nella sezione 1254, quale sia il numero delle preferenze conseguite dal candidato OMISSIS, risultante dall’esame delle schede elettorali posto a confronto con le tabelle di scrutinio di tale sezione, il verbale delle operazioni elettorali, il prospetto dei voti di preferenza di tutte le sezioni del Municipio.
In adempimento dell’ordinanza istruttoria, la verificazione viene eseguita in contraddittorio con le parti dal Vice prefetto Mascolo in data 30 novembre 2016.
I risultati sono i seguenti:
Per la sezione 1240:
Le tabelle di scrutinio riportano 0 voti di preferenza per OMISSIS; stesso risultato è riportato nel verbale dell’ufficio elettorale di sezione e nel prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni.
Dall’esame delle schede, invece, risultano 7 voti di preferenza per OMISSIS.
Inoltre, in una scheda è espressa la preferenza per OMISSIS con il voto alla lista “RomatornaRoma - Giachetti sindaco”.
Per la sezione 1254:
Le tabelle di scrutinio riportano 4 voti di preferenza per il candidato n. 15 OMISSIS; stesso risultato è riportato nel verbale dell’ufficio elettorale di sezione.
Invece, nel prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni risultano 5 preferenze per il candidato OMISSIS.
Dall’esame delle schede risultano espressi 4 voti di preferenza per OMISSIS.
Per la sezione 1259:
Le tabelle di scrutinio riportano 0 voti di preferenza per OMISSIS; stesso risultato è riportato nel verbale dell’ufficio elettorale di sezione e nel prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni.
Dall’esame delle schede, invece, risultano 4 voti di preferenza per OMISSIS.
Preso atto dell’esito dell’istruttoria, il ricorrente principale insiste nelle conclusioni proposte con il ricorso introduttivo.
Il ricorrente incidentale, invece, eccepisce la probabile riconducibilità ad una sola mano delle schede rinvenute dal verificatore con preferenza a favore del candidato OMISSIS; le preferenze espresse presenterebbero molte similitudini, come se il nome del candidato fosse stato scritto da un’unica persona; inoltre, non sarebbe plausibile la mancata annotazione di 12 voti di preferenza nelle tabelle di scrutinio; pertanto, il ricorrente incidentale chiede l’espletamento di una C.T.U. per una perizia calligrafica; in alternativa, chiede la fissazione di un termine per proporre querela di falso.
Il ricorrente principale replica opponendosi alle richieste di controparte.
All’udienza pubblica del 9 gennaio 2017 i ricorsi sono trattati e posti in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, deve essere confermato il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. I, 28 ottobre 2010 n. 2648) per cui nei giudizi elettorali la legittimazione passiva spetta all'Amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite e non all'Amministrazione Statale o agli organi (ufficio elettorale) che abbiano svolto compiti, anche di primaria importanza, nel procedimento elettorale, ma che sono destinati a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti e non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti.
Conseguentemente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione dell’Interno, con estromissione della stessa dal giudizio.
Ancora in sede preliminare, deve essere respinta la richiesta di una perizia calligrafica sulle schede rinvenute in fase di verificazione, riportanti il nome del candidato OMISSIS come espressione di voto di preferenza.
A giudizio del Collegio, non vi è alcun elemento concreto che possa far ritenere falsificate le espressioni di voto in questione.
Al riguardo, il ricorrente incidentale non allega indizi, circostanze di fatto o incongruenze che renderebbero plausibile la eccepita falsificazione delle schede.
Anche nel giudizio elettorale, l’onere della allegazione di un principio di prova della sussistenza di un fatto impeditivo dell’accertamento del diritto della controparte alla correzione del risultato grava sulla parte che eccepisce tale fatto.
In difetto di un principio di prova, il giudice non può supplire alla carenza di parte mediante l’esperimento di un consulenza tecnica d’ufficio.
Per la stessa ragione, si ritiene inutile la fissazione di un termine per consentire al ricorrente incidentale la preannunciata querela di falso.
Al riguardo, tenuto conto delle esigenze di sollecita definizione dei processi elettorali, si condivide, in linea di principio, il consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. V, 25 gennaio 2016 n. 221; Consiglio di Stato, sez. V, 18 marzo 2016 n. 1119; Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2016 n. 1557) per cui la presentazione, innanzi al giudice ordinario, di una querela di falso rispetto ad atti impugnati in un processo amministrativo comporta la sospensione necessaria del giudizio solo se la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità e se non appaia manifestamente infondata o dilatoria.
Nella fattispecie, la questione di falso che si intenderebbe sollevare, seppure pregiudiziale alla decisione del ricorso, non essendo sorretta da alcun elemento indiziario appare, in ultima analisi, dilatoria, per cui il termine al riguardo richiesto dal ricorrente incidentale non può essere concesso.
Nel merito, la definizione del giudizio deve iniziare dall’esame del ricorso incidentale, tendente a far dichiarare inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso principale.
Con il ricorso incidentale, infatti, il candidato eletto alla carica di consigliere municipale OMISSIS, che ha riportato 441 voti di preferenza contro i 437 attribuiti al ricorrente principale, lamenta la sottrazione di 50 voti di preferenza e, inoltre, deduce l’attribuzione al ricorrente principale di voti in eccesso.
Qualora fondate, le censure renderebbero inutile lo scrutinio del ricorso principale, perché lo scarto tra i voti ottenuti dai contrapposti candidati resterebbe incolmabile anche nell’ipotesi di integrale accoglimento dei motivi del ricorso principale.
Con il 1° motivo, il ricorrente incidentale deduce le seguenti censure:
1. Nella sezione 1254, al ricorrente principale sarebbero stati illegittimamente riconosciuti 5 voti di preferenza, laddove dal verbale dell’ufficio elettorale della sezione risulterebbero solo 4 voti di preferenza attribuiti al candidato OMISSIS.
La censura è fondata.
Il contrasto tra il verbale di sezione (riportante 4 preferenze a favore di OMISSIS) e il riepilogo delle preferenze riportate nel verbale dell’ufficio centrale (dove sono riconosciute 5 preferenze per OMISSIS nella sezione 1254) ha indotto il Collegio a disporre la verificazione delle schede.
Dall’esame delle schede risultano espressi solo 4 voti di preferenza per OMISSIS.
Ne deriva la necessità di una prima correzione al risultato elettorale del candidato OMISSIS, mediante la sottrazione di un voto di preferenza.
2. Nella sezione numero 1499 il ricorrente principale OMISSIS avrebbe ottenuto 39 voti di preferenza, corretti in 60, così come risultanti dal verbale di sezione, ma l’Ufficio elettorale centrale, interpretando erroneamente una correzione apportata sul verbale, gli ha riconosciuto 59 voti di preferenza, 20 in più rispetto a quelli effettivamente conseguiti.
La censura è inammissibile.
In realtà nel verbale di sezione sono riportate 60 preferenze espresse a favore di OMISSIS, chiaramente indicate mediante correzione di errore materiale, mentre il verbale dell’Ufficio elettorale centrale gliene riconosce solo 59.
L’errore, semmai commesso dall’Ufficio elettorale centrale, consiste nella sottrazione a OMISSIS di un voto di preferenza, per cui il ricorrente incidentale non può dolersene.
Ne deriva che la censura è inammissibile per difetto di interesse.
3. Nella sezione numero 1482 i voti di preferenza attribuiti al ricorrente principale OMISSIS sarebbero stati 3, ma il verbale risulta corretto in 4 voti.
La censura è infondata perché nel verbale di sezione la correzione da 3 a 4 dei voti di preferenza iscritti a favore di OMISSIS è talmente chiara e inequivoca da non poter indurre a dubitare della genuinità del risultato.
4. Nella sezione numero 1257, nel verbale risulterebbero 5 voti a favore del ricorrente principale OMISSIS, ma questi voti sarebbero stati illegittimamente corretti in 6 voti di preferenza.
Anche questa correzione è chiara e inequivocabile, per cui la censura è infondata.
In conclusione, il 1° motivo è solo in parte fondato, nella misura in cui si deduce l’illegittima attribuzione al ricorrente principale di un voto di preferenza in più, rispetto a quelli realmente ottenuti nella sezione 1254.
Con il 2º motivo, il ricorrente incidentale deduce la erronea sottrazione di numerosi voti da lui riportati nelle sezioni numero 1515, 1516 e 1528: a suo avviso, sebbene dal verbale dell’Ufficio elettorale centrale risulta che il candidato OMISSIS ha ottenuto, nella sezione numero 1515, 11 voti di preferenza, i voti sarebbero stati, in realtà, 22.
Analogamente, nella sezione numero 1516, gli sono stati attribuiti solo 7 voti di preferenza invece dei 15 effettivamente espressi.
Nello stesso senso, nella sezione numero 1528, le 37 preferenze riconosciute al ricorrente incidentale OMISSIS sarebbero inferiori alle preferenze realmente espresse, pari a 48.
Le deduzioni del ricorrente incidentale sarebbero fondate su prova testimoniale di cui viene richiesta l’ammissione.
A giudizio del Collegio, non ci sono elementi concreti a fondamento delle censure dedotte con il 2° motivo, a parte le testimonianze che sarebbero da acquisire.
Anche se sono indicate le sezioni e il numero delle schede contestate, difetta la allegazione di indizi che rendano plausibile la asserita sottrazione di voti validi al candidato ricorrente incidentale. Nel giudizio elettorale, al fine di sollecitare i poteri istruttori del giudice, puramente integrativi dell'onere probatorio insito nell'azione, il ricorrente che richieda l'ammissione della prova testimoniale è tenuto a fornire almeno un principio di prova delle circostanze di fatto che pone a fondamento delle censure prospettate, non essendo consentito al giudice di supplire all'inerzia probatoria delle parti in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (Cfr. T.A.R. Marche, 28 ottobre 2003 n. 1276).
Ne derivano l’inammissibilità delle istanze istruttorie e l’infondatezza del motivo, non assistito da alcun principio di prova.
Con il 3º motivo, il ricorrente incidentale deduce che nelle sezioni numero 1472, 2512 e 2537 non sono state completate le operazioni di scrutinio e, di conseguenza, non sono stati attribuiti voti di preferenza a nessun candidato.
Il fatto sarebbe confermato dall’Ufficio elettorale centrale nel verbale in cui si dichiara che, in mancanza dei dati, si è proceduto all’acquisizione delle tabelle di scrutinio; nella sezione 2512, in particolare, i rappresentanti delle liste hanno rilevato la non conformità dei dati riportati nel verbale rispetto a quanto rilevato dai rappresentanti di lista al momento dello scrutinio; il ricorrente incidentale sostiene di aver riportato 8 voti di preferenza nella sezione numero 1472, 5 voti di preferenza nella sezione 2512 e 6 voti di preferenza nella sezione 2537, ma non fornisce alcun principio di prova al riguardo.
Si tratta di un motivo sostanzialmente esplorativo, sprovvisto di qualsiasi principio di prova, pertanto infondato, se non addirittura inammissibile per genericità.
In conclusione, il ricorso incidentale deve essere accolto solo nella parte in cui è stata censurata l’illegittima attribuzione al ricorrente principale di un voto di preferenza in più, rispetto a quelli realmente ottenuti nella sezione 1254.
Per l’effetto, lo scarto di voti tra il ricorrente incidentale e quello principale si accresce da 4 a 5 voti, differenza superabile in caso di accertamento della fondatezza di tutte le censure dedotte dal ricorrente principale.
Essendo superata la prova di resistenza, il ricorso principale può essere deciso nel merito.
Con il 1° motivo, relativo alla Sezione 1240, il ricorrente contesta il risultato con cui gli sono stati riconosciuti zero voti di preferenza; deduce, al riguardo, che il rappresentante di lista avrebbe dichiarato che i dati riportati nel verbale di sezione e nella tabella di scrutinio non sono conformi a quanto registrato dai rappresentanti di lista durante lo scrutinio; in particolare, per quanto riguarda il candidato numero 15, al momento dello scrutinio sarebbero stati rilevati 8 voti di preferenza, mentre il candidato numero 16 non ne avrebbe ottenuto alcuno; dalla tabella di scrutinio e dal verbale, invece, risulterebbero 0 voti di preferenza per il candidato numero 15 e 8 voti di preferenza al candidato numero 16; la dichiarazione del rappresentante di lista è allegata al ricorso, unitamente alla dichiarazione di un elettore che, avendo assistito a una parte dello spoglio delle schede nella predetta sezione, riferisce l’attribuzione di 8 voti di preferenza a favore del candidato numero 15 OMISSIS.
Il motivo è stato ritenuto sufficientemente preciso da giustificare la verificazione delle schede che, condotta dalla Prefettura di Roma in contraddittorio con le parti, ha determinato il rinvenimento di 7 schede contenenti voti di preferenza validamente espressi per il candidato OMISSIS.
Inoltre, in una scheda è stata espressa la preferenza per OMISSIS con il voto alla lista “RomatornaRoma-Giachetti sindaco”.
Tale voto di preferenza non è valido, prevalendo, nel contrasto tra il voto di lista e il voto di preferenza per un candidato non appartenente alla lista votata, il primo voto.
Il motivo, dunque, è parzialmente fondato e, per l’effetto, si rende necessaria una seconda correzione al risultato elettorale del candidato OMISSIS, mediante la addizione di 7 voti di preferenza.
Con il 2° motivo, il ricorrente principale censura il risultato elettorale riportato nella Sezione 1259; per questa sezione, così come per altre, è agli atti un documento dell’Ufficio elettorale centrale da cui risulta l’acquisizione della copia del verbale depositata presso il Comune, a causa della mancanza del verbale originale di sezione o della incompletezza dei relativi risultati; comunque, per quanto riguarda il ricorrente, sarebbe rilevante considerare che un rappresentante di lista ha contestato i voti di preferenza attribuiti, in quanto i dati presenti nel verbale e nelle tabelle di scrutinio non corrisponderebbero a quanto rilevato dallo stesso rappresentante di lista; l’Ufficio elettorale non avrebbe tenuto conto delle contestazioni, ritenendo concordanti i dati riportati dai verbali; eppure il rappresentante di lista, in particolare, contesta il dato, riportato nel verbale, secondo cui sarebbero state espresse, nell’intera sezione, solo 2 preferenze per i candidati della lista “Partito democratico”, avendo preso nota di ben 36 voti di preferenza espressi dagli elettori, di cui 4 a favore del ricorrente candidato numero 15 e i restanti distribuiti tra altri candidati, ma nessuno al candidato numero 23, il controinteressato OMISSIS, al quale quindi, giustamente, non sarebbe stata attribuita alcuna preferenza.
Anche questa censura è stata ritenuta sufficientemente precisa da giustificare la verificazione delle schede che, condotta dalla Prefettura in contraddittorio con le parti, ha determinato il rinvenimento di 4 schede contenenti voti di preferenza validamente espressi per il candidato OMISSIS.
Il motivo, dunque, è fondato e, per l’effetto, si rende necessaria una terza correzione al risultato elettorale del candidato OMISSIS, mediante la addizione di 4 voti di preferenza.
Con il 3° motivo, il ricorrente principale censura il risultato elettorale riportato nella Sezione numero 1472; né nel verbale depositato presso l’Ufficio elettorale centrale, né nella copia del verbale consegnata al Comune risultano indicati voti di preferenza, per cui l’Ufficio elettorale centrale ha proceduto ad acquisire i dati riportati dalle tabelle di scrutinio; alla fine, comunque, non risulta attribuita nessuna preferenza per la lista numero 10; questo risultato viene contestato dal ricorrente, ma va considerato che il rappresentante di lista non ha rilevato alcuna irregolarità.
Il ricorrente, invece, sostiene di aver riportato almeno un voto di preferenza.
La censura appare esplorativa, tendendo alla ricerca di eventuali voti di preferenza non registrati, ma è fondata solo sul fatto che nessun candidato si è visto attribuire preferenze; per contro, non viene fornito alcun elemento concreto per dimostrare la lesione della posizione del ricorrente.
Il motivo, quindi, è da ritenersi inammissibile in quanto contenente una censura meramente esplorativa.
Con il 4° motivo, infine, il ricorrente principale censura il risultato elettorale riportato nella Sezione numero 2512; per questa sezione, l’ufficio elettorale centrale, in mancanza della indicazione delle preferenze nel verbale consegnato all’ufficio, ha acquisito il verbale depositato presso il Comune che sarebbe risultato completo; infine, non è stata attribuita alcuna preferenza ad alcun candidato della lista numero 10; i rappresentanti delle liste numero 8, numero 9 e numero 10 contestano i dati che non sarebbero conformi a quanto rilevato durante lo scrutinio.
Il rappresentante della lista n. 10, peraltro, non lamenta la sottrazione di alcuna preferenza al ricorrente.
Il ricorrente afferma la sottrazione di almeno 4 voti di preferenza, ma non fornisce alcun elemento concreto, alcun principio di prova a fondamento della sua pretesa.
Ne deriva l’inammissibilità anche di questo motivo, in quanto viene dedotta una censura meramente esplorativa.
In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, in parte, nei limiti in cui è stata censurata l’illegittima sottrazione al ricorrente di 7 voti di preferenza nella sezione 1240 e di 4 voti di preferenza nella sezione 1259.
Per effetto del combinato accoglimento parziale dei ricorsi incidentale e principale, il risultato elettorale del ricorrente principale deve essere corretto mediante l’addizione di 10 voti di preferenza.
Risultato sufficiente a determinare l’elezione del ricorrente principale alla carica di consigliere municipale, avendo lo stesso riportato 447 voti di preferenza rispetto ai 441 voti di preferenza conseguiti dal ricorrente incidentale.
In conclusione, gli atti impugnati devono essere annullati nella parte in cui è stato proclamato eletto alla carica di consigliere del Municipio VIII di Roma il candidato OMISSIS, in sostituzione del quale deve essere proclamato eletto il ricorrente principale, OMISSIS.
Le spese processuali, tenuto conto della complessità della vicenda, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.
Il costo della verificazione, da liquidare con successiva ordinanza, deve essere posto a carico dell’Amministrazione resistente, cui sono imputabili gli errori compiuti nello spoglio delle schede.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Estromette dal processo l’Amministrazione dell’Interno.
Accoglie, in parte, il ricorso incidentale e, per l’effetto, corregge il risultato elettorale riportato dal candidato OMISSIS mediante la sottrazione di un voto di preferenza nella sezione n. 1254.
Accoglie, in parte, il ricorso principale e, per l’effetto, corregge il risultato elettorale riportato dal candidato OMISSIS mediante la addizione di 7 voti di preferenza nella sezione 1240 e di 4 voti di preferenza nella sezione 1259.
Annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui è stato proclamato eletto alla carica di consigliere del Municipio VIII di Roma il candidato OMISSIS.
Proclama eletto alla carica di consigliere del Municipio VIII di Roma il sig. OMISSIS
Compensa le spese processuali, riservandosi di liquidare, con distinto provvedimento, il compenso spettante al verificatore, da porre a carico dell’Amministrazione di Roma Capitale.
Manda alla Segreteria l’immediata trasmissione della sentenza, in copia, al Sindaco di Roma Capitale, al Presidente del consiglio del Municipio VIII e al Prefetto di Roma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Andolfi Elena Stanizzi
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

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1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi di tipo anagrafico (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, email, codice fiscale, data di nascita, foto - in seguito, "dati personali" o anche "dati") da Lei comunicati in occasione: della richiesta di informazioni e/o preventivi; per la conclusione di contratti per i Servizi del Titolare; per l'eventuale valutazione di CV spontaneamente inviati; della iscrizione alla newsletter o della registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it.
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2. FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

A) Per le seguenti Finalità di Servizio:

  1. elaborare preventivi o quotazioni in relazione ai Servizi del Titolare;
  2. avviare contatti telefonici e/o via email finalizzati alla eventuale conclusione di rapporti contrattuali e/o collaborativi con l'azienda Diritto Amministrazioni s.r.l.s. nell'ambito dei servizi da questa offerti e per i quali è stata contattata tramite telefono, email e finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (ad es. acquisizione di informazioni precontrattuali per dare esecuzione ai servizi richiesti).
  3. concludere contratti per i Servizi del Titolare ed offrire servizi informativi e divulgativi in materia giuridica agli utenti iscritti sul sito web dirittoamministrazioni.it; tramite registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it o iscrizione online alla newsletter;
  4. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
  5. visionare curriculum vitae spontaneamente inviati al fine di selezionare, in caso di posizioni aperte, eventuali figure professionali per l'avvio di rapporti di lavoro e/o collaborazioni;
  6. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine delle Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio) o Organi di vigilanza;
  7. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, i diritto di difesa in giudizio.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera A) è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova le sue basi legali di trattamento, per i punti da I a VII, nella gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali o nella gestione di obblighi di natura legale.

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti Finalità di Marketing:

  1. marketing diretto: inviarLe, via email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali, auguri in occasione di ricorrenze e/o materiale promozionale sui servizi offerti dal Titolare.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera B) non è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova la sua base legale di trattamento nel consenso libero ed informato conferito dall'interessato.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
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I dati potranno essere trattati solo da operatori autorizzati, precedentemente nominati in qualità di incaricati al trattamento, che vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza dell'utente.

4. DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti in occasione della stipula di contratti o l'avvio di rapporti di servizio con i clienti, saranno conservati per il tempo necessario per adempiere le finalità relative e, comunque, per un tempo non superiore alle tempistiche connesse agli obblighi legali di conservazione delle scritture contabili (attualmente stabiliti in n. 10 anni).
I dati personali raccolti per finalità di marketing diretto, saranno trattati per non oltre 2 anni dalla raccolta.
I dati personali raccolti e trattati ai fini di elaborare preventivi, offerte o proposte commerciali che non abbiano condotto all'instaurazione di un rapporto contrattuale o di servizio, saranno conservati per un periodo max di 12 mesi dall'invio dell'ultima proposta o revisione dell'offerta.
I curriculum vitae ricevuti, via posta o via email, sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletazione delle eventuali procedure di selezione. I CV spontaneamente ricevuti in periodi nei quali non sono aperte procedure di selezione, non verranno ne' visionati, ne' archiviati, ne' conservati in alcun modo ma cancellati o distrutti immediatamente dopo la loro ricezione.
Come riportato dall’Informativa Privacy di Aruba S.p.A., provider del sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo che i dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web suddetto “saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti tenendo in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui il Titolare opera. I Dati necessari per assolvere ad obblighi fiscali e contabili sono conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale (art. 2220 c.c.). I Dati relativi alle richieste di ordini non pagati o annullati o non conclusi sono conservati per 3 mesi. In caso di Servizi di Posta o Connettività i dati di traffico telematico sono conservati per 6 anni. Decorsi i termini così stabiliti, i Dati sono cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.” (Fonte: www.aruba.it/documents/tc-files/it/11_it_privacy_policy_aruba_spa.aspx).
Come riportato dall’Informativa Privacy della società “Brevo SAS”, provider del servizio di newsletter presente sul sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo, che “i dati personali raccolti da Brevo riguardanti le informazioni di identità e contatto dei suoi Utenti sono archiviati per un periodo massimo di due anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale per i clienti Utenti, o dopo la loro raccolta da parte del responsabile del trattamento o dall’ultimo contatto dell’Utente prospect per i dati relativi a questi ultimi. La cessazione del rapporto contrattuale si intende come la risoluzione espressa da parte dell’Utente o il non utilizzo del servizio Brevo per un periodo di cinque anni.” (Fonte: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy).

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6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché, a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I dati personali sono conservati su supporti cartacei e/o elettronici presso la sede del Titolare situata in Rieti, Via Strampelli, 4.
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I dati tecnici raccolti attraverso ile servizio di newsletter sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del provider Brevo SAS che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s. non trasferisce dati personali in Paesi extra-UE.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di servizio di cui all'art. 2. A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell'azienda.

Il conferimento dei dati per le finalità di marketing diretto di cui all'art. 2. B) è, invece, facoltativo. 
Può, pertanto, decidere di non conferire alcun dato o di negare, successivamente, la possibilità di trattare dati già forniti, nel qual caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerente ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà, comunque, ad avere diritto ai servizi offerti dall'azienda.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la informiamo che ha i diritti di cui agli art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di:

  • ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili;
  • ottenere: a) l'aggiornamento, la limitazione, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  • ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; c) sia tecnicamente fattibile;
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  • proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i suoi diritti, inviando:

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  • una email all'indirizzo email info@dirittoamministrazioni.it o alla casella PEC: dirittoamministrazioni@pec.it.

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Prima che la Diritto Amministrazioni s.r.l.s. possa fornirvi o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la vostra identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto e, comunque, non oltre 30gg dalla sua ricezione.

10. TITOLARE, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede in Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili e incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per conoscere la lista aggiornata, è possibile inviare, in qualunque momento, un’email alla casella info@dirittoamministrazioni.it.