Tu sei qui

STRADE PUBBLICHE : REQUISITI E RESPONSABILITA'

Pubblico
Martedì, 6 Giugno, 2017 - 16:53

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 12-01-2017, n. 316, sulle strade pubbliche e di uso pubblico - obblighi
 
La massima 
Come chiarito dalla giurisprudenza, anche di questo TAR (Cons. Stato 2 marzo 2001, n. 1155; Tar Campania, sez. VI, 3 marzo 2016, n. 4013), l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune e come tale non necessita di autonoma impugnazione.
Affinché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, devono sussistere tre presupposti:
a) il passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
b) la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze d'interesse generale;
c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile (Cons Stato 1155/2001 citato).
Alla luce del tuttora vigente (in forza dell'art. 1, comma 1 del Dlg 1 dicembre 2009, n. 179) art. 51, comma 1, della l. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F), "... la riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse...". Sicché per esse l'onere di loro manutenzione (e più in generale, dei lavori che le interessino) non è posto a carico del Comune, salvo quanto dipenda dalla costituzione di un consorzio o nei limiti d'una compartecipazione da parte di esso.
Fermo il principio vigente nell'ordinamento circa l'obbligo del soggetto cui la strada appartiene in materia di oneri manutentivi, non sussiste in capo al Comune la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione d'una strada vicinale privata. Invero, ai soli fini della definizione di "strada", ai sensi dell'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 285/1992 - come sopra ampiamente illustrato - rileva la destinazione all'uso pubblico d'una data superficie e non anche la sua proprietà (la quale può esser pubblica o privata: cfr., p. es., Cass., II, 25 giugno 2008 n. 17350); pertanto, al di là dei compiti di vigilanza e polizia spettanti al Comune su dette strade per ragioni di sicurezza collettiva, ai sensi dell'art. 14 del menzionato D.Lgs. n. 285 del 1992 (p.es., di polizia stradale, d'apposizione cartelli, di eseguire opere di ripristino a spese degli interessati, ecc.), non implicano anche l'obbligo di provvedere a quella manutenzione, facente carico in primo luogo ai proprietari interessati e, se del caso e nei limiti di cui all'art. 3 del D.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, anche al Comune.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2139 del 2010, proposto da:
G.S., B.C., rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Buonajuto C.F. (...) e Nicola Mainelli C.F. (...), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo De Luca in Napoli, via F. Giordani n. 42;
contro
Comune di San Sebastiano al Vesuvio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Barone C.F. (...), con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, p.zza Sannazzaro n. 71;
per l'annullamento:
1) del provvedimento prot. n. (...) del 29 gennaio 2010 del dirigente del Settore Assetto del Territorio del comune di Sebastiano al Vesuvio recante il diniego di rilascio di autorizzazione o permesso all'installazione di una sbarra di ferro all'ingresso della strada Masseria Monaco Aniello di proprietà dei ricorrenti;
2) ove necessario, della nota prot. n. (...) del 15 settembre 2009, comunicata il successivo 17, del dirigente del Settore Assetto del Territorio del comune di San Sebastiano al Vesuvio, recante il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241 del 1990.
3) della delibera di Consiglio comunale n. 185 del 13 settembre 1984, recante l'approvazione dello stradario comunale di San Sebastiano e disponente l'inserimento della strada privata Masseria Monaco Aniello nell'elenco delle strade pubbliche comunali di San Sebastiano al Vesuvio
4) della Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 15 gennaio 1988, recante l'approvazione della toponomastica di alcune strade inserite nello stradario comunale di San Sebastiano al Vesuvio e disponente l'inserimento nella toponomastica al n. 26 della strada privata Masseria Monaco Aniello.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Svolgimento del processo
 
Riferiscono i ricorrenti, G.S. e B.C., di essere rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuaria di un appezzamento di terreno con annessa, limitrofa porzione di fabbricato rurale di estensione pari a circa mq 1.000, facente parte del fondo denominato Monaco Aniello, nel comune di San Sebastiano al Vesuvio, riportato in catasto terreni al Fl. 8, p.lla (...), avente accesso alla strada pubblica sia attraverso strada vicinale via Masseria Monaco Aiello sia, in relazione al versante meridionale dello stesso fondo, con la strada pubblica denominata via degli Astronauti.
A seguito dell'intervenuta esecuzione su parte di tale terreno costituente accesso alla Masseria Monaco Aiello di opere infrastrutturali, costituite dalla bitumatura e da posizione di collettore fognario nonché d'impianto d'illuminazione privata, realizzate a loro cura e spese, la strada di accesso, stante la posizione intermedia tra via degli Astronauti e la strada vicinale Monaco Aiello, ha rappresentato negli ultimi periodi e benché recante un tracciato notevolmente curvilineo, di ristrette dimensioni e larghezza, una via di fuga e scorciatoia per gli automobilisti estranei alla predetta proprietà privata, che volessero raggiungere la via degli Astronauti senza percorrere il tratto di strada pubblica che, a monte, ricongiunge la strada vicinale Monaco Aiello alla stessa via degli Astronauti.
I ricorrenti, assumendo il pericolo per l'incolumità dei residenti, privati e proprietari e comunque l'illiceità del passaggio di autoveicoli, appartenenti a soggetti estranei alla proprietà privata, hanno inoltrato in data 2 settembre 2009, al comune di San Sebastiano al Vesuvio, domanda prot. n. (...) per essere autorizzati ad installare una sbarra di ferro da posizione all'ingresso della proprietà privata dei ricorrenti, come localizzata all'ingresso di via Monaco Aiello, lato via degli Astronauti.
Con nota prot. n. (...) del 15 settembre 2009, recante il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241 del 1990 e successivamente con la nota prot. n. (...) del 29 gennaio 2010, notificato ai ricorrenti, il successivo 8 febbraio, l'amministrazione comunale ha respinto la domanda.
Per l'annullamento della suddetta nota, G.S. e B.C. hanno presentato l'odierno ricorso, notificato il 29 marzo 2010 e depositato il successivo 22.
Si è costituito il comune di San Sebastiano al Vesuvio che, con memoria, depositata il 7 luglio 2010 ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con atto, notificato il 15 aprile e depositato il successivo 19, parte ricorrente ha manifestato il permanere dell'interesse alla trattazione del ricorso.
In data 14 settembre 2016, ha quindi depositato relazione tecnica asseverata di parte.
Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2016, la causa è stata introitata per la decisione.
 
Motivi della decisione
 
1.- I ricorrenti, con i due articolati motivi di ricorso, hanno dedotto le seguenti censure:
violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 19990, in relazione all'art. 2, comma 2, lett. d) ed f) D.Lgs. n. 285 del 1992; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, perplessità, carente motivazione, carenza assoluta di idonea, istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento.
1.1.- Deducono in particolare che il difetto di istruttoria preordinata ad acquisire ogni utile elemento in fatto ed in diritto, posto che ai fini dell'individuazione della natura pubblica di una strada, non sarebbe sufficiente il mero inserimento della stessa nell'elencazione di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 285 del 1992, che ha modificato l'art. 8 L. n. 126 del 1958.
Nel caso di specie, come rilevabile dall'allegata perizia tecnica asseverata, redatta nell'interesse dei ricorrenti, si evince che Via Masseria Monaco Aiello potrebbe costituire idoneo accesso e sarebbe ad esclusivo servizio delle sole unità immobiliari ricomprese nel fabbricato masseria Monaco Aiello, in quanto tracciato stradale costituito da un'unica carreggiata che, per la sua limitata larghezza, potrebbe essere percorsa solo da veicoli a senso unico, la cui velocità, peraltro, andrebbe notevolmente limitata, attesa la forma ad "U" del tracciato stradale, pena grave pericolo per l'incolumità dei residenti.
A ciò va aggiunto che, come da perizia asseverata di parte, l'ulteriore restringimento della carreggiata nel tratto finale del tracciato stradale, posto a ridosso di via Degli Astronauti, lato sud, finirebbe con l'attribuire a siffatta arteria viaria un ruolo del tutto marginale rispetto alla viabilità locale.
La natura privata dell'arteria stradale emergerebbe anche dal fatto che tutte le opere infrastrutturali connesse, quali il collettore fognario e l'illuminazione e bitumatura della stessa, sono state realizzate ad opera ed a spese dei ricorrenti.
1.2.- Sotto ulteriore profilo, i ricorrenti evidenziano l'illegittimità della stessa deliberazione consiliare n. 185 del 13 settembre 1984, recante l'approvazione dello stradario comunale di San Sebastiano al Vesuvio e disponente l'inserimento della strada privata Masseria Monaco Aiello nell'elenco delle strade pubbliche comunali, costituente unico presupposto del provvedimento negativo di autorizzazione o permesso.
Dalla perizia asseverata si rileverebbe al contrario l'insussistenza della destinazione ad uso pubblico della suindicata strada privata, attesa la carenza di un titolo valido a sorreggere l'uso pubblico ovvero la possibilità di ricondurre la stessa al demanio stradale comunale nonché l'inadeguatezza a soddisfare le esigenze di transito pubblico.
2.- Le censure di parte ricorrente non sono accoglibili ed il ricorso appare fondato.
2.1.- Come chiarito dalla giurisprudenza, anche di questo TAR (Cons. Stato 2 marzo 2001, n. 1155; Tar Campania, sez. VI, 3 marzo 2016, n. 4013), l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune e come tale non necessita di autonoma impugnazione.
Su questo punto, pertanto, pur condividendo le premesse delle argomentazioni di parte ricorrente, tuttavia, il Collegio ritiene di dovere pervenire a conclusioni del tutto opposte; fermo restando peraltro che la questione sulla sussistenza e delimitazione dei rispettivi diritti rientra nella giurisdizione del giudice civile (cfr. Cass. Ss.uu., 17/3/2010, n. 6406) e può essere conosciuta dal giudice amministrativo solo incidenter tantum, nella misura in cui è necessario per decidere la domanda di annullamento dell'atto impugnato.
2.2.- Affinché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, devono sussistere tre presupposti:
a) il passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
b) la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze d'interesse generale;
c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile (Cons Stato 1155/2001 citato).
2.3.- Come chiarito inoltre dalla Suprema Corte (Cass civ., sez. II, 9 novembre 2009, n. 23705), l'appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 cod. civ.. A tal fine non può considerarsi elemento da solo sufficiente, l'inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco, previsto dall'art. 8 della L. n. 126 del 1958, posta la sua natura meramente dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui all'art. 22 della L. n. 2248 del 1865, all. F) (in quella fattispecie, la Suprema Corte aveva confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ad una strada la natura comunale in forza di plurime circostanze e, segnatamente, della sua inclusione nelle mappe catastali, dalla classificazione come comunale da parte del Consiglio dell'ente territoriale, dall'attività di manutenzione effettuata dall'ente, dall'inclusione nella toponomastica cittadina con attribuzione di numerazione civica e, infine, dalla mancanza di elementi validi a sostegno del contrario assunto sulla natura privata della strada medesima).
3.- Ciò chiarito, nel caso controverso, Via Masseria Monaco Aiello è una piccola strada vicinale esistente almeno dal 1956 la quale, pur essendo di proprietà privata, collega di fatto le terre coltivate del Comune di S. Giorgio a Cremano con il territorio del Comune di Ercolano, con transito nella parte posta di fronte alla Masseria Monaco Aiello, da cui prende il nome, e con doppio senso di circolazione.
3.1.- Circa l'uso pubblico indiscriminato depongono i seguenti fattori:
1) la strada è inclusa nei toponimi attribuiti alle piazze, vie, viali, vialetti e rampe dello stradario di San Sebastiano al Vesuvio, approvato con delibera consiliare n. 185 del 13 settembre 1984 e confermato dalla delibera consiliare n. 13 del 15 gennaio 1988, le quali, quantunque assumano carattere meramente dichiarativo e non costitutivo, valenza che il Collegio non mette in dubbio, dimostrano tuttavia, con presunzione iuris tantum, la presenza di un passaggio pubblico indifferenziato;
2) come chiarisce la stessa relazione tecnica asseverata di parte e come emerge dalle fotografie planimetriche della zona, nel 1956 via degli Astronauti, la strada comunale di collegamento, non esisteva ancora, sicché Via Masseria Monaco Aiello costituiva di fatto l'unico mezzo necessitato per consentire il collegamento tra le terre coltivate del Comune di S. Giorgio a Cremano ed il Comune di Ercolano.
3.2.- Quanto sopra, sebbene non sottragga la strada vicinale della qualifica di proprietà privata, non esclude ed anzi conferma che la stessa sia soggetta ad un'indifferenziata destinazione pubblica, risalente ad un tempo indeterminato ed, in quanto tale, fondante le premesse per costituire una servitù di uso pubblico.
La circostanza della destinazione pubblica non è smentita dai ricorrenti, i quali non solo non adducono alcun elemento di prova in senso contrario ma anzi finiscono col confermarla, tant'è che l'istanza rivolta al comune di apporre una sbarra di ferro all'ingresso di Via Monaco Aiello lato Via Astronauti ha come intento proprio quello di impedire la circolazione di veicoli indeterminati.
4.- Né può costituire circostanza significativa che si oppone all'esistenza della servitù pubblica di passaggio, il fatto che i ricorrenti si siano accollati le spese per realizzare talune opere (collettore fognario, illuminazione e bitumatura della strada a fini manutentivi) nonché, in negativo, l'assenza di una segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
4.1.- Le opere realizzate attestano soltanto che, a fronte dell'inadempienza dell'amministrazione comunale di attendere a determinati compiti ad essa parzialmente spettanti in virtù dell'uso pubblico indeterminato della strada, i proprietari si sono fatti carico in proprio di effettuarle.
D'altronde come chiarito dalla giurisprudenza (cfr., Cons. St., V, 23 maggio 2005 n. 2584; id., 19 aprile 2013 n. 2218, id., 21 settembre 2015, n. 4398) la destinazione delle strade vicinali ad un uso pubblico, indicata dal Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), implica necessariamente il loro coinvolgimento in un transito generalizzato e, dunque, a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze, il Comune può vantare sulle predette strade, ai sensi dell'art. 825 c.c., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa.
4.2.- Del pari, già alla luce del tuttora vigente (in forza dell'art. 1, comma 1 del Dlg 1 dicembre 2009, n. 179) art. 51, comma 1, della l. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F), "... la riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse...". Sicché per esse l'onere di loro manutenzione (e più in generale, dei lavori che le interessino) non è posto a carico del Comune, salvo quanto dipenda dalla costituzione di un consorzio o nei limiti d'una compartecipazione da parte di esso.
4.3.- A ciò fa eco la giurisprudenza civile (cfr., p. es., Cass. civ, III, 25 febbraio 2009 n. 4480), secondo cui, fermo il principio vigente nell'ordinamento circa l'obbligo del soggetto cui la strada appartiene in materia di oneri manutentivi, non sussiste in capo al Comune la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione d'una strada vicinale privata. Invero, ai soli fini della definizione di "strada", ai sensi dell'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 285/1992 - come sopra ampiamente illustrato - rileva la destinazione all'uso pubblico d'una data superficie e non anche la sua proprietà (la quale può esser pubblica o privata: cfr., p. es., Cass., II, 25 giugno 2008 n. 17350); pertanto, al di là dei compiti di vigilanza e polizia spettanti al Comune su dette strade per ragioni di sicurezza collettiva, ai sensi dell'art. 14 del menzionato D.Lgs. n. 285 del 1992 (p.es., di polizia stradale, d'apposizione cartelli, di eseguire opere di ripristino a spese degli interessati, ecc.), non implicano anche l'obbligo di provvedere a quella manutenzione, facente carico in primo luogo ai proprietari interessati e, se del caso e nei limiti di cui all'art. 3 del D.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, anche al Comune.
5.- Per quanto sopra il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi e 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Giuseppe Esposito, Consigliere
 

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Inserire un indirizzo e-mail valido, al quale il sistema invierà tutte le comunicazioni. L'indirizzo e-mail non sarà pubblico.
Inserisci in entrambi i campi una password per il nuovo profilo.
I tuoi dati
Newsletter

La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede legale in Via Strampelli, 4 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575, email: info@dirittoamministrazioni.it, PEC: dirittoamministrazioni@pec.it, in qualità di soggetto giuridico Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 (in seguito, "GDPR"), che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi di tipo anagrafico (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, email, codice fiscale, data di nascita, foto - in seguito, "dati personali" o anche "dati") da Lei comunicati in occasione: della richiesta di informazioni e/o preventivi; per la conclusione di contratti per i Servizi del Titolare; per l'eventuale valutazione di CV spontaneamente inviati; della iscrizione alla newsletter o della registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it.
- dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web dirittoamministrazioni.it, acquisiti nel corso del loro normale esercizio, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet e che non sono raccolti per essere associati a interessati identificati ma che, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati, rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Per qualsiasi accesso al sito, quindi, indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrate le seguenti informazioni: tipo di browser (es. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.), sistema operativo (es. Linux, Windows, iOS, ecc.), l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito suddetto.
La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it utilizza il servizio di hosting GDPR Compliant “Aruba S.p.A.”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni all’indirizzo: https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeo-privacy.aspx
La informiamo, inoltre, che la funzionalità di iscrizione alla Newsletter utilizza il servizio GDPR Compliant offerto dalla società francese “Brevo SAS”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni agli indirizzi: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy e https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360001005510-Data-storage-location.
Per quanto inerente alle disposizioni relative ai cookie, La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it installa cookie tecnici e cookie analitici di terze parti (Matomo Analytics con IP anonimizzato negli ultimi due ottetti, server in UE: https://matomo.org/gdpr-analytics) al fine di visualizzare, in modo aggregato, le visite eseguite sulle pagine del sito web suddetto. Eventuali cookie di profilazione di terze parti, vengono installati solo dopo il consenso esplicito ed informato dell’utente. La invitiamo, tuttavia, ad approfondire l'argomento leggendo attentamente le specifiche Cookie Policy pubblicata online sull’indirizzo web https://www.dirittoamministrazioni.it/cookie-policy.html.

2. FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

A) Per le seguenti Finalità di Servizio:

  1. elaborare preventivi o quotazioni in relazione ai Servizi del Titolare;
  2. avviare contatti telefonici e/o via email finalizzati alla eventuale conclusione di rapporti contrattuali e/o collaborativi con l'azienda Diritto Amministrazioni s.r.l.s. nell'ambito dei servizi da questa offerti e per i quali è stata contattata tramite telefono, email e finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (ad es. acquisizione di informazioni precontrattuali per dare esecuzione ai servizi richiesti).
  3. concludere contratti per i Servizi del Titolare ed offrire servizi informativi e divulgativi in materia giuridica agli utenti iscritti sul sito web dirittoamministrazioni.it; tramite registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it o iscrizione online alla newsletter;
  4. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
  5. visionare curriculum vitae spontaneamente inviati al fine di selezionare, in caso di posizioni aperte, eventuali figure professionali per l'avvio di rapporti di lavoro e/o collaborazioni;
  6. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine delle Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio) o Organi di vigilanza;
  7. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, i diritto di difesa in giudizio.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera A) è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova le sue basi legali di trattamento, per i punti da I a VII, nella gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali o nella gestione di obblighi di natura legale.

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti Finalità di Marketing:

  1. marketing diretto: inviarLe, via email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali, auguri in occasione di ricorrenze e/o materiale promozionale sui servizi offerti dal Titolare.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera B) non è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova la sua base legale di trattamento nel consenso libero ed informato conferito dall'interessato.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
In relazione alle indicate finalità, i dati da Lei forniti per mezzo di supporti cartacei e/o telefonicamente e/o telematicamente (anche mediante la compilazione dei moduli/webform predisposte online), saranno oggetto di trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il trattamento dei dati avverrà sempre in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la riservatezza.
I dati potranno essere trattati solo da operatori autorizzati, precedentemente nominati in qualità di incaricati al trattamento, che vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza dell'utente.

4. DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti in occasione della stipula di contratti o l'avvio di rapporti di servizio con i clienti, saranno conservati per il tempo necessario per adempiere le finalità relative e, comunque, per un tempo non superiore alle tempistiche connesse agli obblighi legali di conservazione delle scritture contabili (attualmente stabiliti in n. 10 anni).
I dati personali raccolti per finalità di marketing diretto, saranno trattati per non oltre 2 anni dalla raccolta.
I dati personali raccolti e trattati ai fini di elaborare preventivi, offerte o proposte commerciali che non abbiano condotto all'instaurazione di un rapporto contrattuale o di servizio, saranno conservati per un periodo max di 12 mesi dall'invio dell'ultima proposta o revisione dell'offerta.
I curriculum vitae ricevuti, via posta o via email, sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletazione delle eventuali procedure di selezione. I CV spontaneamente ricevuti in periodi nei quali non sono aperte procedure di selezione, non verranno ne' visionati, ne' archiviati, ne' conservati in alcun modo ma cancellati o distrutti immediatamente dopo la loro ricezione.
Come riportato dall’Informativa Privacy di Aruba S.p.A., provider del sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo che i dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web suddetto “saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti tenendo in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui il Titolare opera. I Dati necessari per assolvere ad obblighi fiscali e contabili sono conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale (art. 2220 c.c.). I Dati relativi alle richieste di ordini non pagati o annullati o non conclusi sono conservati per 3 mesi. In caso di Servizi di Posta o Connettività i dati di traffico telematico sono conservati per 6 anni. Decorsi i termini così stabiliti, i Dati sono cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.” (Fonte: www.aruba.it/documents/tc-files/it/11_it_privacy_policy_aruba_spa.aspx).
Come riportato dall’Informativa Privacy della società “Brevo SAS”, provider del servizio di newsletter presente sul sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo, che “i dati personali raccolti da Brevo riguardanti le informazioni di identità e contatto dei suoi Utenti sono archiviati per un periodo massimo di due anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale per i clienti Utenti, o dopo la loro raccolta da parte del responsabile del trattamento o dall’ultimo contatto dell’Utente prospect per i dati relativi a questi ultimi. La cessazione del rapporto contrattuale si intende come la risoluzione espressa da parte dell’Utente o il non utilizzo del servizio Brevo per un periodo di cinque anni.” (Fonte: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy).

5. ACCESSO AI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all'art. 2, anche a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, ecc.), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento con i quali il Titolare conferma di aver stipulato apposito contratti che regolamentano l’utilizzo, la protezione e la riservatezza dei dati personali trasferiti.

6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché, a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I dati personali sono conservati su supporti cartacei e/o elettronici presso la sede del Titolare situata in Rieti, Via Strampelli, 4.
I dati tecnici raccolti attraverso il sito web dirittoamministrazioni.it, sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del registrar Aruba S.p.A. che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
I dati tecnici raccolti attraverso ile servizio di newsletter sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del provider Brevo SAS che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s. non trasferisce dati personali in Paesi extra-UE.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di servizio di cui all'art. 2. A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell'azienda.

Il conferimento dei dati per le finalità di marketing diretto di cui all'art. 2. B) è, invece, facoltativo. 
Può, pertanto, decidere di non conferire alcun dato o di negare, successivamente, la possibilità di trattare dati già forniti, nel qual caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerente ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà, comunque, ad avere diritto ai servizi offerti dall'azienda.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la informiamo che ha i diritti di cui agli art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di:

  • ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili;
  • ottenere: a) l'aggiornamento, la limitazione, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  • ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; c) sia tecnicamente fattibile;
  • opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale diverso da quanto necessario per l’espletamento del servizio (es. pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea);
  • proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i suoi diritti, inviando:

  • una raccomandata A/R all'indirizzo Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti;
  • una email all'indirizzo email info@dirittoamministrazioni.it o alla casella PEC: dirittoamministrazioni@pec.it.

Se ha domande o desidera semplicemente avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, può inviare una e-mail all’indirizzo info@dirittoamministrazioni.it.
Prima che la Diritto Amministrazioni s.r.l.s. possa fornirvi o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la vostra identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto e, comunque, non oltre 30gg dalla sua ricezione.

10. TITOLARE, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede in Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili e incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per conoscere la lista aggiornata, è possibile inviare, in qualunque momento, un’email alla casella info@dirittoamministrazioni.it.