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PERFORMANCE PA - DECRETO

Pubblico
Martedì, 21 Giugno, 2016 - 02:00

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 
Regolamento di  disciplina  delle  funzioni  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in
materia  di  misurazione  e  valutazione  della   performance   delle
pubbliche amministrazioni. (16G00115) 
(GU n.140 del 17-6-2016)
  Vigente al: 2-7-2016   
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni»,   e
successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  recante
«Disposizioni recanti  attuazione  dell'articolo  2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, in materia di  adeguamento  ed  armonizzazione
dei sistemi contabili»; 
  Visto l'articolo 19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e,
in particolare, i commi 10 e 11; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
settembre 2012, recante «Definizione delle linee guida  generali  per
l'individuazione dei criteri e delle metodologie per  la  costruzione
di un sistema di indicatori ai fini della misurazione  dei  risultati
attesi dai programmi di  bilancio,  ai  sensi  dell'articolo  23  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 settembre 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
17 dicembre 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 gennaio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  19,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente regolamento  riordina
le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance
trasferite al Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12,  13
e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con  esclusione
di quelle di cui all'articolo 13, comma  6,  lettere  m)  e  p),  del
predetto decreto legislativo. 
  2. Restano ferme le funzioni di coordinamento  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia
di  valutazione  e   controllo   strategico   nei   confronti   delle
amministrazioni dello Stato. 
  3. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  legislativo  attuativo
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015,  n.
124, le disposizioni del presente  regolamento  trovano  applicazione
nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di  quanto
previsto dall'articolo 3, comma  4,  del  presente  decreto,  nonche'
dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato  decreto  legislativo
n. 150 del 2009. 
  4. Ai sensi dell'articolo 74, comma 5, del decreto  legislativo  n.
150 del 2009 le disposizioni del presente decreto si applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome  compatibilmente
con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle  relative
norme di attuazione. 
                               Art. 2 
 
 
Promozione  e  coordinamento  delle  attivita'   di   misurazione   e
                    valutazione della performance 
 
  1. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  (di  seguito  «Dipartimento»)  promuove   e
coordina le attivita' di valutazione e misurazione della  performance
delle  amministrazioni  pubbliche  in  conformita'  con  i   seguenti
criteri: 
  a) ridurre gli oneri informativi  a  carico  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  b)  promuovere  la  progressiva  integrazione   del   ciclo   della
performance e del ciclo di programmazione economico finanziaria; 
  c) supportare l'uso di indicatori nei  processi  di  misurazione  e
valutazione; 
  d) garantire l'accessibilita' e la comparabilita'  dei  sistemi  di
misurazione; 
  e) introdurre progressivamente elementi di valutazione anche su  un
orizzonte  temporale  pluriennale   e   promuovere   il   progressivo
avvicinamento dei sistemi di misurazione per amministrazioni operanti
nei medesimi settori; 
  f) differenziare i requisiti relativi al ciclo della performance in
ragione della dimensione, del tipo di amministrazione e della  natura
delle attivita' delle diverse amministrazioni  ed  introdurre  regimi
semplificati; 
  g) migliorare il raccordo tra ciclo della performance e il  sistema
dei controlli interni,  incluso  il  controllo  di  gestione,  e  gli
indirizzi espressi dall'Autorita' nazionale anticorruzione in materia
di trasparenza e prevenzione della corruzione; 
  h) accrescere l'indipendenza della valutazione della performance. 
                               Art. 3 
 
 
                 Le funzioni svolte dal Dipartimento 
 
  1.  Il  Dipartimento  assicura  le   funzioni   di   promozione   e
coordinamento delle attivita'  di  valutazione  e  misurazione  della
performance delle amministrazioni pubbliche, di cui  all'articolo  2,
attraverso: 
  a) il raccordo con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  al  fine  di
assicurare l'allineamento delle indicazioni metodologiche in tema  di
ciclo della performance con quelle relative alla predisposizione  dei
documenti di programmazione e rendicontazione economico  finanziaria,
anche con riferimento alle istruzioni tecniche per la predisposizione
del piano degli indicatori e dei  risultati  attesi  e  per  il  loro
monitoraggio, di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91; 
  b) l'individuazione  delle  caratteristiche  e  dei  contenuti  dei
documenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.  150  del
2009, anche mediante la previsione di modelli semplificati; 
  c) il monitoraggio del grado di attuazione dei propri indirizzi  da
parte delle amministrazioni dello Stato anche mediante l'analisi  dei
documenti di cui alla lettera b); 
  d) il sostegno all'attuazione e al miglioramento delle attivita' di
misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa  anche
mediante il progressivo sviluppo di linee  guida  che  tengano  conto
delle specificita' settoriali; 
  e) la promozione di interventi  di  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa  volti  ad  accrescere  l'efficacia  dei  sistemi   di
misurazione  e  valutazione  delle  performance,  nonche'   la   loro
integrazione con i sistemi di gestione del rischio; 
  f)  il   sostegno   alla   sperimentazione   di   buone   pratiche,
incoraggiando il confronto tra  amministrazioni,  anche  assumendo  a
riferimento esperienze nazionali ed internazionali  e  garantendo  la
diffusione dei risultati emersi; 
  g) l'accessibilita' alla piattaforma tecnologica  che  contiene  in
formato digitale i  documenti  e  i  dati  relativi  al  ciclo  della
performance  anche  nell'ottica  di  una   maggiore   trasparenza   e
partecipazione; 
  h) la predisposizione di una relazione periodica  sul  ciclo  della
performance delle amministrazioni centrali; 
  i) la valorizzazione,  nell'ambito  della  Rete  nazionale  per  la
valutazione delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  7,
delle  esperienze  di  valutazione  esterna   delle   amministrazioni
pubbliche e dei relativi impatti; 
  j)  l'acquisizione,  a  fini  informativi  e   ricognitivi,   delle
esperienze in materia di misurazione e valutazione della  performance
realizzate dalle regioni e  dagli  enti  locali,  coinvolgendoli  nel
confronto fra amministrazioni e nello sviluppo delle buone pratiche. 
  2. Le attivita' di cui alle lettere c) e  h)  sono  svolte  tenendo
conto degli indirizzi  adottati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  o  dall'Autorita'  politica  delegata  all'esercizio  delle
funzioni di coordinamento  in  materia  di  valutazione  e  controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato. 
  3. Con riferimento agli organismi indipendenti di  valutazione,  di
cui all'articolo 14 del decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  il
Dipartimento: 
  a) indirizza l'esercizio delle relative funzioni di valutazione; 
  b) tiene e  aggiorna  un  Elenco  nazionale  dei  componenti  degli
organismi  indipendenti  di  valutazione  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 6; 
  c) verifica l'operato degli organismi indipendenti  di  valutazione
anche promuovendo la valutazione fra pari; 
  d) promuove la razionalizzazione degli  organismi  indipendenti  di
valutazione al  fine  di  contenerne  il  numero  ed  accrescerne  la
funzionalita', attraverso indirizzi di comparto volti ad  assicurare:
specializzazione per contesti di attivita',  non  duplicazione  delle
funzioni, concentrazione a  livello  territoriale,  integrazione  tra
amministrazioni  in  ragione   delle   dipendenza   organizzativa   e
finanziaria, integrazione nel caso di gestioni associate; 
  e) elabora criteri e parametri  di  riferimento  per  definire  gli
importi  massimi  dei  compensi  dei   componenti   degli   organismi
indipendenti di valutazione, che  tengano  conto  della  complessita'
organizzativa delle amministrazioni, senza maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica e, comunque,  entro  i  limiti  delle  risorse
complessive   destinate   ai   compensi   dei   predetti   componenti
dall'insieme delle amministrazioni; 
  f) promuove e supporta iniziative di collaborazione  tra  organismi
indipendenti di valutazione; 
  g) indirizza e promuove, anche  in  collaborazione  con  la  Scuola
nazionale di amministrazione  (SNA),  attivita'  di  aggiornamento  e
formazione dei componenti gli organismi indipendenti di  valutazione,
nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. 
  4. Il Dipartimento identifica strumenti e modalita' di raccordo tra
l'esercizio  delle  proprie  funzioni  in  tema  di   misurazione   e
valutazione della performance delle pubbliche  amministrazioni  e  le
attivita' delle esistenti agenzie di valutazione. Mediante intesa tra
la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Associazione
nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione  delle  province  d'Italia
(UPI) e il Dipartimento della  funzione  pubblica,  sono  definiti  i
protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attivita'  di
cui al presente articolo per quanto  di  competenza  delle  Autonomie
territoriali. 
  5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 12,  secondo
periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2009  in  riferimento  al
sistema  di  valutazione   delle   attivita'   amministrative   delle
universita' e degli enti di ricerca di cui  al  Capo  I  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e alle relative funzioni svolte
dall'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei criteri di cui all'articolo  2
in quanto applicabili. 
                               Art. 4 
 
 
               Commissione tecnica per la performance 
 
  1. E' istituita presso il Dipartimento la Commissione  tecnica  per
la performance, di seguito denominata Commissione tecnica. 
  2. La Commissione tecnica e' organo consultivo del Dipartimento per
l'indirizzo  tecnico-metodologico  necessario  allo  sviluppo   delle
attivita'  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  nelle
amministrazioni pubbliche, coerenti con i criteri di cui all'articolo
2. 
  3. La  Commissione  tecnica  e'  costituita  da  cinque  componenti
nominati con  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica   amministrazione   scelti   tra   professori   o    docenti
universitari,  dirigenti  di  amministrazioni  pubbliche  ed  esperti
provenienti  dal  settore  delle  imprese,  dotati  di  requisiti  di
competenza, esperienza e integrita'. I componenti  durano  in  carica
per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta. 
  4. Non possono far parte della Commissione  tecnica  componenti  in
carica di Organismi  indipendenti  di  valutazione,  di  collegi  dei
revisori dei conti o di altri organismi  di  controllo  interni  alle
amministrazioni. Non possono, altresi', far parte  della  Commissione
tecnica soggetti deputati allo svolgimento di funzioni  di  controllo
esterno alle  amministrazioni,  inclusi  i  magistrati  contabili.  I
componenti non  possono  essere  scelti  tra  persone  che  rivestono
incarichi pubblici elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in
organizzazioni sindacali o che abbiano  rivestito  tali  incarichi  e
cariche nei tre anni precedenti alla nomina. I  componenti,  in  ogni
caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni della Commissione tecnica. 
  5.  La  Commissione  tecnica  opera  assicurando   stabilmente   il
coinvolgimento  dei  soggetti  rilevanti  nei  diversi  territori   e
comparti della pubblica amministrazione. 
  6.  Ai  componenti  della  Commissione   non   spettano   compensi,
indennita' o gettoni di presenza.  Le  eventuali  spese  di  viaggio,
vitto e alloggio dei componenti non residenti sono posti a carico del
pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento. 
                               Art. 5 
 
 
                       Dotazione di personale 
 
  1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento
e a  supporto  delle  attivita'  della  Commissione  tecnica  di  cui
all'articolo  4,  il  Dipartimento  si  avvale  del  contingente   di
personale previsto dall'articolo 19, comma 11, del  decreto-legge  n.
90 del 2014, in posizione di fuori  ruolo  o  di  comando,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferma
restando la dotazione organica della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. Il contingente e' composto da  un  massimo  di  venticinque
unita' di personale, delle quali cinque  con  qualifica  dirigenziale
non generale e  venti  unita'  con  qualifica  non  dirigenziale.  Al
personale dirigenziale non generale, proveniente da ministeri  e,  in
misura non superiore a due unita', da altre amministrazioni pubbliche
sono conferiti incarichi ai sensi dell'articolo  19,  comma  10,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Il  personale   non
dirigenziale e' proveniente dai ministeri e, in misura non  superiore
a sette, da altre amministrazioni pubbliche. 
  2. Al personale di cui al comma  1  e'  attribuito  il  trattamento
economico accessorio previsto  per  il  corrispondente  personale  di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3. Il Dipartimento puo' avvalersi anche di  personale  assunto  con
contratto  a  tempo  determinato  e  di  esperti  nei  limiti   delle
disponibilita' finanziarie  previste  per  i  progetti  assegnati  al
Dipartimento, sulla base dell'accordo di cui all'articolo  19,  comma
9, del decreto-legge n. 90  del  2014,  nonche'  di  altri  eventuali
progetti. 
  4.  All'attuazione  dei  commi  1  e  2  e  alle  altre  spese   di
funzionamento, pari a euro 1.134.375,00 per  l'anno  2016  e  a  euro
1.512.500,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si  provvede  mediante
utilizzo, per un  ammontare  corrispondente,  delle  risorse  di  cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15. 
                               Art. 6 
 
 
        Valutazione indipendente e revisione della disciplina 
             degli Organismi indipendenti di valutazione 
 
  1. La valutazione indipendente della performance e'  assicurata  in
ogni  amministrazione   pubblica   dall'organismo   indipendente   di
valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del
2009. 
  2. L'organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e  le
attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.  150  del
2009  con  l'obiettivo  di  supportare  l'amministrazione  sul  piano
metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione,
monitoraggio,  valutazione  e   rendicontazione   della   performance
organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l'amministrazione
realizzi nell'ambito  del  ciclo  della  performance  un'integrazione
sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione
strategico-gestionale. Ai fini della  valutazione  della  performance
organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione  dei
risultati derivanti dalle  attivita'  di  valutazione  esterna  delle
amministrazioni e dei relativi impatti. 
  3. L'Organismo indipendente di  valutazione  e'  costituito  da  un
organo monocratico ovvero collegiale  composto  da  3  componenti.  I
componenti dell'organismo indipendente di valutazione  sono  nominati
da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata,  tra
i  soggetti  iscritti  all'Elenco  nazionale  dei  componenti   degli
organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento. 
  4.  Possono  chiedere  di  essere  iscritti  all'Elenco   nazionale
soggetti,  dotati  dei  requisiti  di   competenza,   esperienza   ed
integrita'  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delegato  per  la
semplificazione e  la  pubblica  amministrazione  da  emanarsi  entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore  del  presente  regolamento,
con il quale sono stabiliti anche i limiti relativi  all'appartenenza
a piu' organismi indipendenti di valutazione. 
  5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi degli organismi
indipendenti di valutazione successivi alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 4.  I  componenti  degli  organismi  gia'
nominati  rimangono  in  carica  fino  alla  naturale  scadenza   dei
rispettivi mandati. 
                               Art. 7 
 
 
                  Rete nazionale per la valutazione 
                   delle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Il Dipartimento promuove la costituzione di una  Rete  nazionale
per la valutazione delle amministrazioni pubbliche (di seguito  «Rete
Nazionale») al fine  di  valorizzare  le  esperienze  di  valutazione
esterna delle pubbliche amministrazioni e dei  relativi  impatti  che
vengono  condotte  in  specifici  ambiti  e  settori,   favorire   la
condivisione di tali esperienze e definire metodologie di valutazione
comuni. 
  2. Con l'obiettivo di favorire  la  comunicazione  tra  i  soggetti
coinvolti nella Rete nazionale e garantire la massima  trasparenza  e
conoscibilita' delle loro  attivita',  il  Dipartimento  sviluppa  le
funzionalita' del  Portale  della  performance,  gia'  Portale  della
Trasparenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19,  comma  9,
del decreto-legge n. 90 del 2014. 
                               Art. 8 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Al decreto legislativo n. 150 del 2009 sono abrogati: 
  a) l'articolo 7, comma 3; 
  b) l'articolo 10, commi 2, 3 e 4; 
  c) l'articolo 13, comma 5 e comma 6, lettere a), b),  c),  d),  f),
g), h), i), l), n), o); 
  d) l'articolo 14, commi 3, 5 e 7. 
  2. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle leggi  regionali
e dei regolamenti  adottati  dagli  enti  locali  in  attuazione  dei
principi recati dalle norme di cui al comma 1. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 9 maggio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1576 
 

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Per quanto inerente alle disposizioni relative ai cookie, La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it installa cookie tecnici e cookie analitici di terze parti (Matomo Analytics con IP anonimizzato negli ultimi due ottetti, server in UE: https://matomo.org/gdpr-analytics) al fine di visualizzare, in modo aggregato, le visite eseguite sulle pagine del sito web suddetto. Eventuali cookie di profilazione di terze parti, vengono installati solo dopo il consenso esplicito ed informato dell’utente. La invitiamo, tuttavia, ad approfondire l'argomento leggendo attentamente le specifiche Cookie Policy pubblicata online sull’indirizzo web https://www.dirittoamministrazioni.it/cookie-policy.html.

2. FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

A) Per le seguenti Finalità di Servizio:

  1. elaborare preventivi o quotazioni in relazione ai Servizi del Titolare;
  2. avviare contatti telefonici e/o via email finalizzati alla eventuale conclusione di rapporti contrattuali e/o collaborativi con l'azienda Diritto Amministrazioni s.r.l.s. nell'ambito dei servizi da questa offerti e per i quali è stata contattata tramite telefono, email e finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (ad es. acquisizione di informazioni precontrattuali per dare esecuzione ai servizi richiesti).
  3. concludere contratti per i Servizi del Titolare ed offrire servizi informativi e divulgativi in materia giuridica agli utenti iscritti sul sito web dirittoamministrazioni.it; tramite registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it o iscrizione online alla newsletter;
  4. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
  5. visionare curriculum vitae spontaneamente inviati al fine di selezionare, in caso di posizioni aperte, eventuali figure professionali per l'avvio di rapporti di lavoro e/o collaborazioni;
  6. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine delle Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio) o Organi di vigilanza;
  7. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, i diritto di difesa in giudizio.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera A) è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova le sue basi legali di trattamento, per i punti da I a VII, nella gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali o nella gestione di obblighi di natura legale.

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti Finalità di Marketing:

  1. marketing diretto: inviarLe, via email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali, auguri in occasione di ricorrenze e/o materiale promozionale sui servizi offerti dal Titolare.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera B) non è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova la sua base legale di trattamento nel consenso libero ed informato conferito dall'interessato.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
In relazione alle indicate finalità, i dati da Lei forniti per mezzo di supporti cartacei e/o telefonicamente e/o telematicamente (anche mediante la compilazione dei moduli/webform predisposte online), saranno oggetto di trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il trattamento dei dati avverrà sempre in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la riservatezza.
I dati potranno essere trattati solo da operatori autorizzati, precedentemente nominati in qualità di incaricati al trattamento, che vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza dell'utente.

4. DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti in occasione della stipula di contratti o l'avvio di rapporti di servizio con i clienti, saranno conservati per il tempo necessario per adempiere le finalità relative e, comunque, per un tempo non superiore alle tempistiche connesse agli obblighi legali di conservazione delle scritture contabili (attualmente stabiliti in n. 10 anni).
I dati personali raccolti per finalità di marketing diretto, saranno trattati per non oltre 2 anni dalla raccolta.
I dati personali raccolti e trattati ai fini di elaborare preventivi, offerte o proposte commerciali che non abbiano condotto all'instaurazione di un rapporto contrattuale o di servizio, saranno conservati per un periodo max di 12 mesi dall'invio dell'ultima proposta o revisione dell'offerta.
I curriculum vitae ricevuti, via posta o via email, sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletazione delle eventuali procedure di selezione. I CV spontaneamente ricevuti in periodi nei quali non sono aperte procedure di selezione, non verranno ne' visionati, ne' archiviati, ne' conservati in alcun modo ma cancellati o distrutti immediatamente dopo la loro ricezione.
Come riportato dall’Informativa Privacy di Aruba S.p.A., provider del sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo che i dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web suddetto “saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti tenendo in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui il Titolare opera. I Dati necessari per assolvere ad obblighi fiscali e contabili sono conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale (art. 2220 c.c.). I Dati relativi alle richieste di ordini non pagati o annullati o non conclusi sono conservati per 3 mesi. In caso di Servizi di Posta o Connettività i dati di traffico telematico sono conservati per 6 anni. Decorsi i termini così stabiliti, i Dati sono cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.” (Fonte: www.aruba.it/documents/tc-files/it/11_it_privacy_policy_aruba_spa.aspx).
Come riportato dall’Informativa Privacy della società “Brevo SAS”, provider del servizio di newsletter presente sul sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo, che “i dati personali raccolti da Brevo riguardanti le informazioni di identità e contatto dei suoi Utenti sono archiviati per un periodo massimo di due anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale per i clienti Utenti, o dopo la loro raccolta da parte del responsabile del trattamento o dall’ultimo contatto dell’Utente prospect per i dati relativi a questi ultimi. La cessazione del rapporto contrattuale si intende come la risoluzione espressa da parte dell’Utente o il non utilizzo del servizio Brevo per un periodo di cinque anni.” (Fonte: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy).

5. ACCESSO AI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all'art. 2, anche a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, ecc.), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento con i quali il Titolare conferma di aver stipulato apposito contratti che regolamentano l’utilizzo, la protezione e la riservatezza dei dati personali trasferiti.

6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché, a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I dati personali sono conservati su supporti cartacei e/o elettronici presso la sede del Titolare situata in Rieti, Via Strampelli, 4.
I dati tecnici raccolti attraverso il sito web dirittoamministrazioni.it, sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del registrar Aruba S.p.A. che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
I dati tecnici raccolti attraverso ile servizio di newsletter sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del provider Brevo SAS che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s. non trasferisce dati personali in Paesi extra-UE.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di servizio di cui all'art. 2. A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell'azienda.

Il conferimento dei dati per le finalità di marketing diretto di cui all'art. 2. B) è, invece, facoltativo. 
Può, pertanto, decidere di non conferire alcun dato o di negare, successivamente, la possibilità di trattare dati già forniti, nel qual caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerente ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà, comunque, ad avere diritto ai servizi offerti dall'azienda.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la informiamo che ha i diritti di cui agli art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di:

  • ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili;
  • ottenere: a) l'aggiornamento, la limitazione, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  • ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; c) sia tecnicamente fattibile;
  • opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale diverso da quanto necessario per l’espletamento del servizio (es. pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea);
  • proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i suoi diritti, inviando:

  • una raccomandata A/R all'indirizzo Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti;
  • una email all'indirizzo email info@dirittoamministrazioni.it o alla casella PEC: dirittoamministrazioni@pec.it.

Se ha domande o desidera semplicemente avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, può inviare una e-mail all’indirizzo info@dirittoamministrazioni.it.
Prima che la Diritto Amministrazioni s.r.l.s. possa fornirvi o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la vostra identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto e, comunque, non oltre 30gg dalla sua ricezione.

10. TITOLARE, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede in Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili e incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per conoscere la lista aggiornata, è possibile inviare, in qualunque momento, un’email alla casella info@dirittoamministrazioni.it.