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TAR Lazio, Sez. II bis, sent. n.4041 del 04.04.2016

Pubblico
Sabato, 28 Maggio, 2016 - 02:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n.4041 del 4 aprile 2016, sul 42-bis e giurisdizione indennizzo
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Seconda Bis)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14833 del 2015, proposto da: 
Quinto Carucci, Paola Carucci e Sabrina Carucci, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Tarullo, con domicilio eletto presso Stefano Tarullo in Roma, viale dell'Aeronautica n. 11; 
contro
Comune di Manziana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Pietro, con domicilio eletto presso Giuseppe Di Pietro in Roma, via Livio Andronico n.25; 
Acea S.p.A., in qualità di mandataria dell’Acea ATO 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gioia Vaccari, con domicilio eletto presso Gioia Vaccari in Roma, viale Gioacchino Rossini n. 18; 
per l'annullamento,
previa sospensione,
- della delibera del Consiglio Comunale di Manziana n. 44 del 30 ottobre 2015, con la quale viene approvata la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Acquisizione al patrimonio indisponibile di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico in assenza di valido efficace provvedimento di esproprio ai sensi dell'art 42/bis del D.P.R. 327/2001 - area emungimento pozzi servizio idrico - Località La Dolce - realizzato su terreni privati”;
- della nota dell’Ufficio Tributi prot. 13627 del 10 agosto 2015, attinente alla quantificazione dell’indennizzo, citata nel deliberato impugnato;
- di ogni altro atto comunque connesso;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Manziana e Acea Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
 
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 dicembre 2015 e depositato il successivo 12 dicembre 2015, i ricorrenti – in qualità di “comproprietari quali eredi del Sig. Carucci Giuseppe (e le Sig.re Sabrina e Paola Carucci, ulteriormente, quali eredi del Sig. Carucci Alberto), unitamente ad altri parenti,” di “terreni sito in parte nel Comune di Manziana .. ed in parte nel Comune di Bracciano” – impugnano il provvedimento con cui, in data 30 ottobre 2015, il Consiglio Comunale del Comune di Manziana ha approvato la proposta di deliberazione avente per oggetto l’acquisizione al patrimonio indisponibile dei su indicati terreni “ai sensi dell’art. 42/bis del D.P.R. 327/2001” ed i relativi atti presupposti, chiedendone l’annullamento;
- a tale fine i ricorrenti denunciando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, inerenti, tra l’altro, alla determinazione dell’ammontare della somma liquidata a titolo di indennizzo;
- con atto depositato in data 19 gennaio 2016 si è costituita la società ACEA S.p.A., “mandataria della Società ACEA ATO 2 S.p.A.”, la quale – dopo aver evidenziato che quest’ultima è “il gestore del Servizio Idrico Integrato dei Comuni della Provincia di Roma” dal 2002, e, dunque, anche del Comune di Manziana, avente in carico, a tali fini, 7 pozzi denominati “Fonte della Dolce” e le “relative opere di emungimento”, ricadenti in parte sul territorio di quest’ultimo e in parte sul territorio di Bracciano – ha, nel contempo, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a controversie che investano la quantificazione dell’indennizzo dovuto per “l’acquisizione sanante” e, ancora, sostenuto la correttezza dell’operato del Comune intimato;
- con atto depositato il successivo 12 febbraio 2016 si è, altresì, costituito il Comune di Manziana, confutando le censure formulate e, pertanto, chiedendo di respingere il ricorso;
- alla camera di consiglio del 16 marzo 2016 – previo accertamento dei presupposti prescritti dalla legge nonché “sentite sul punto le parti costituite”, ai sensi dell’art. 60 del c.pr.amm. – il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto – in via preliminare – che l’eccezione di inammissibilità del ricorso nella parte in cui investe la determinazione dell’indennizzo riportata nel provvedimento impugnato e, ancora, la presupposta nota prot. 13627 del 10 agosto 2015 dell’Ufficio Tributi, sollevata da ACEA S.p.a., sia fondata e, dunque, vada accolta, tenuto conto che, con la recente ordinanza n. 22096 del 29 ottobre 2015, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di affermare che l’indennizzo previsto dal legislatore per il pregiudizio derivante dalla perdita della proprietà di un bene ha “natura non già risarcitoria ma indennitaria, con l’ulteriore corollario che le controversie aventi ad oggetto la domanda di determinazione o di corresponsione dell’indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, quale è quella in esame, “sono attribuite al Giudice Ordinario”;
Ritenuto, ancora, che – ai fini dell’esame dei motivi di diritto inerenti precipuamente all’esercizio del potere poi sfociato nell’adozione della delibera impugnata – sussista la possibilità di soprassedere sulla istanza formulata dall’Acea s.p.a., riguardante sostanzialmente la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che, in esito alle vicende “successorie” che hanno interessato i terreni di cui si discute, risultano proprietari “pro indiviso” di quest’ultimi, tenuto conto che - sotto tale specifico profilo - il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto atteso che:
- secondo il tenore letterale dell’art. 42 bis, 1^comma, del D.P.R. n. 327/2001, la competenza ad adottare il provvedimento di “acquisizione sanante” spetta all’“autorità che utilizza” il bene immobile, con la conseguenza che, nel caso di specie, la stessa non può che essere attribuita al Comune di Manziana (stante la presenza “nel terreno dell’impianto di approvvigionamento idrico” di quest’ultimo), senza, peraltro, che ad una diversa conclusione possa condurre la circostanza che il provvedimento de quo investa anche “aree” che ricadono “nei confini di altro Comune” e, precipuamente, del Comune Bracciano;
- in tal senso ha avuto modo, del resto, di orientarsi anche la giurisprudenza del giudice amministrativo, affermando la particolare rilevanza dell’“utilizzo” poiché assumente la veste non solo di presupposto dell’adozione del provvedimento di cui si discute ma anche di criterio di attribuzione della competenza (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 1514 del 2015), in piena sintonia, peraltro, oltre che con criteri di ragionevolezza giuridica, anche con le più volte affermate e riconosciute esigenze di semplificazione procedimentale, tanto più ove si tenga conto che si tratta di un provvedimento atto a modificare esclusivamente la “titolarità” del diritto di proprietà del bene e, quindi, per nulla incidente sul perimetro che delimita gli ambiti territoriali dei singoli, distinti Comuni eventualmente coinvolti (ossia, sui confini di quest’ultimi);
- per quanto attiene alla violazione dei principi fissati dalla legge n. 241 del 1990 in materia di partecipazione del procedimento, appare, peraltro, doveroso convenire con le controparti circa la possibilità di invocare l’effetto inibitorio dell’annullamento di cui al disposto dell’art. 21 octies, comma 2, della medesima legge, atteso che risulta adeguatamente dimostrato “in giudizio” dalle predette che “il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;
- come risulta dalla documentazione agli atti ma anche rappresentato dalle parti costituite, sul terreno oggetto di acquisizione, avente un’estensione pari a 6.796,43 mq., sono stati realizzati 7 pozzi e le relative opere accessorie e di emungimento, comportanti, tra l’altro, precise misure di salvaguardia e, precipuamente, il divieto di qualsiasi attività nel raggio di 200 metri. Ciò detto, non risulta possibile negare che il terreno di cui si discute abbia effettivamente subito un’irreversibile trasformazione “per scopi di interesse pubblico”;
- in ultimo, non può essere sottaciuto che – come più volte riconosciuto in giurisprudenza – il potere di disporre l’acquisizione ex art. 42 bis “è espressione del più generale potere di amministrazione attiva che compete agli enti pubblici cui il giudice amministrativo non può sostituirsi al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito”, sicché “la valutazione degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all’acquisizione o alla restituzione rimane quindi nella sfera di discrezionalità dell’Amministrazione” (cfr., tra le altre, C.d.S., 11 settembre 2014, n. 4696). Premesso tale assunto, sussistono valide ragioni per affermare che decisioni di tal genere sono soggette al sindacato giurisdizionale entro precisi limiti, quali l’illogicità, l’irragionevolezza e/o il travisamento dei fatti . Ciò detto, non può che prendersi atto che la decisione assunta dal Comune di Manziana risulta immune dai vizi in evidenza, specie ove si consideri che – a fronte del contenuto del provvedimento, rivelatore dell’avvenuta valutazione da parte dell’Amministrazione dei diversi elementi di rilevanza ai sensi di legge - i ricorrenti si sono astenuti dal produrre elementi oggettivi e concreti, atti precipuamente a dimostrare che – mediante l’adozione da parte dell’Amministrazione di soluzioni alternative (quale l’apprensione dell’area per un’estensione inferiore o, ancora, la costituzione di una servitù) – la predetta Amministrazione avrebbe, comunque, conseguito il risultato perseguito, garantendo – nel contempo – un proficuo utilizzo o, meglio, un valido impiego dei beni medesimi;
Ritenuto che, per le ragioni illustrate, il ricorso in parte vada dichiarato inammissibile e in parte vada respinto;
Ritenuto, peraltro, che – in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso 14833/2015, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Lundini,Presidente
Solveig Cogliani,Consigliere
Antonella Mangia,Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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