Tu sei qui

Riassunzione giudizio interrotto

Pubblico
Mercoledì, 20 Aprile, 2016 - 02:00

 
 
Cass. civ. Sez. III, Sent., 04 febbraio 2016, n. 2174, sulla riassunzione del giudizio interrotto 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
 
sentenza
sul ricorso 6938/2013 proposto da:
SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentata e difesa per legge;
- ricorrente -
contro
G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DEL CARAVAGGIO 14, presso lo studio dell'avvocato MARCOSIGNORI FEDERICO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALMIERI FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SECONDA UNIVERSITA' STUDI NAPOLI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 836/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l'08/03/2012, R.6.N. 1078/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
 
Svolgimento del processo
 
1. - Con sentenza del gennaio 2005, il Tribunale di Napoli accolse la domanda proposta da G.E.M. nei confronti della Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli e della Seconda Università degli Studi di Napoli e dichiarò che l'attore aveva diritto "a disporre del reperto anatomopatologico prelevatogli a seguito dell'intervento chirurgico al quale fu sottoposto in data 6.6.1988 per il tempo occorrente a far eseguire ulteriori analisi anatomopatologiche presso strutture di propria scelta", altresì condannando le parti convenute al risarcimento dei danni patiti dal G., quantificati nella misura di Euro 10.000,00, oltre interessi legali.
2. - Avverso tale decisione interponevano appello sia la Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli, che la Seconda Università degli Studi di Napoli, adducendo l'infondatezza della domanda attorea e la carenza di legittimazione passiva della Seconda Università.
2.1. - Si costituiva nel giudizio di appello G.E.M. che instava per la reiezione del gravame.
2.2. - All'udienza del 12 ottobre 2010 il processo veniva interrotto a seguito del decesso del G., dichiarato dal proprio procuratore.
2.3. - La Seconda Università degli Studi di Napoli provvedeva alla riassunzione del giudizio con ricorso depositato in data 21 ottobre 2010 e notificato il 3 febbraio 2011 all'Azienda Ospedaliera Universitaria, nonchè collettivamente ed impersonalmente agli "eredi del defunto dr. G.E.M. domiciliati presso l'ultimo domicilio del defunto in (OMISSIS)", altresì notificato il 18 febbraio 2011 agli "eredi del dr. G. E.M. presso l'ultimo domicilio eletto da quest'ultimo presso lo studio dell'avv. Francesco Palmieri".
Si costituiva, quindi, l'Azienda Ospedaliera della Seconda Università degli Studi di Napoli, nonchè G.L., quale coerede del figlio G.E.M., "eccependo preliminarmente la inesistenza della notifica dell'atto riassuntivo, in quanto effettuata oltre l'anno della morte impersonalmente e collettivamente agli eredi di G.E.M. deceduto sin dal (OMISSIS), con conseguente nullità del ricorso riassuntivo", concludendo, pertanto, "per la declaratoria della nullità della riassunzione per inesistenza assoluta della notifica con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado", altresì istando, in subordine, per la reiezione dell'appello.
2.4. - Con sentenza resa pubblica l'8 marzo 2012, la Corte di appello di Napoli dichiarava estinto il giudizio di appello, compensando interamente le spese del grado.
2.4.1. - La Corte territoriale reputava fondata, anzitutto, l'eccezione di inesistenza della notificazione effettuata (il 3 febbraio 2011) dalla Seconda Università degli Studi di Napoli oltre l'anno della morte di G.E.M. (avvenuta in data (OMISSIS)) impersonalmente e collettivamente ai suoi eredi ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ., osservando che il defunto aveva lasciato eredi soltanto i propri genitori, G.L. e P.L. (giacchè i fratelli del de cuius avevano rinunciato all'eredità in data 18 ottobre 2010).
Inesistenza della notificazione che sussisteva "ancorchè il ricorso sia stato depositato nel termine", nè essendo sanabile con la costituzione di un solo coerede "che intenda eccepire pregiudizialmente l'avvenuta estinzione del giudizio, come avvenuto nella fattispecie in esame".
Ciò in quanto la disposizione dell'art. 303 c.p.c., comma 2, è da reputarsi derogatoria sia del combinato disposto dell'art. 125 disp. att. c.p.c. (applicabile, per quanto compatibile, anche alla riassunzione a seguito di interruzione) e art. 163 c.p.c. - i quali prevedono la specifica individuazione della parte destinataria anche dell'atto di riassunzione -, sia dell'art. 139 c.p.c. e ss. - in relazione al luogo della notificazione di detto atto processuale -, conseguendone la nullità dell'atto di riassunzione e, per l'appunto, l'inesistenza della notificazione "per la mancata individuazione delle parti destinatarie di essa".
Di qui, pertanto, la "estinzione del processo, per il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 305, senza possibilità di rinnovazione della notifica" inesistente e, dunque, non sanabile a seguito della costituzione del solo coerede G.L., "che ha pregiudizialmente e sostanzialmente eccepito in definitiva l'avvenuta estinzione del giudizio", da dichiararsi ai sensi dell'art. 307 c.p.c., "con conseguente conferma della sentenza di primo grado".
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Seconda Università degli Studi di Napoli sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso G.L..
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata Azienda Ospedaliera della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Il G. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
 
Motivi della decisione
 
1. - Con l'unico mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 160, 162, 291, 303 e 307 c.p.c., ed "erroneità della motivazione".
La Corte territoriale avrebbe dichiarato l'estinzione del giudizio unicamente in base alla ritenuta inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi di G.E.M., ai sensi dell'art. 303 c.p.c., comma 2, oltre l'anno dalla morte dell'attore, essendosi costituito nel giudizio di appello un solo erede - G. L. - "il quale si è limitato ad eccepire tale inesistenza".
La decisione contrasterebbe con gli artt. 160 e 161 c.p.c., dovendosi ritenere nulla e non già inesistente la notificazione cosi effettuata ad opera della Seconda Università degli Studi di Napoli, che ha provveduto a riassumere il giudizio in termini, con ricorso depositato il 21 ottobre 2010 (dopo nove giorni dalla dichiarazione di interruzione), cui è seguita la relativa notificazione "entro il termine fissato nell'ordinanza presidenziale sia nei confronti degli eredi del dr. G.E.M., sia presso il domicilio precedentemente eletto da quest'ultimo".
Si tratterebbe, dunque, di ipotesi di nullità della notificazione (come affermato da Cass. n. 9432 del 1998), là dove, poi, la giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello (Cass. n. 228 del 1994; Cass. n. 7275 del 1995; Cass. n. 3979 del 1998) avrebbe "affermato l'inesistenza della notificazione per effetto della costituzione dell'erede che abbia eccepito l'estinzione, deducendo esplicitamente la tardività della riassunzione", mentre nel caso di specie "l'unico erede costituitosi ( G.L.) si è limitato ad eccepire l'inesistenza della notificazione", a fronte, del resto, di una riassunzione tempestiva.
Peraltro, lo stesso G.L. si era costituito con il patrocinio dello stesso difensore (avv. Francesco Palmieri) al quale era stato notificato l'atto di riassunzione nel domicilio eletto, non potendosi ritenere inesistente, bensì nulla, la "notificazione dell'atto di riassunzione al codifensore della parte presso lo studio del domiciliatario", non essendo esso ed il luogo di notificazioni estranei "rispetto al destinatario della notificazione medesima".
In ogni caso, essendo stato il ricorso per riassunzione depositato in termini, nonostante la notificazione ai sensi dell'art. 303 c.p.c., comma 2, oltre l'anno dalla morte della parte, il giudice del gravame avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio ex art. 291 c.p.c..
2. - Il motivo è fondato.
2.1. - Come risulta dalla stessa sentenza impugnata - in consonanza con quanto allegato in ricorso - il giudizio di appello, instaurato a seguito di gravame della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell'Azienda Ospedaliera della Seconda Università degli Studi di Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del gennaio 2005 e nei confronti dell'appellato G.E.M., è stato interrotto a seguito di dichiarazione resa all'udienza del 12 ottobre 2010 dal difensore del G. circa il decesso del proprio assistito, avvenuto il (OMISSIS).
Il medesimo giudizio di appello è stato, quindi, riassunto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli con ricorso depositato il 21 ottobre 2010 e poi notificato il 3 febbraio 2011 (per quanto interessa) impersonalmente e collettivamente agli eredi del G. appellato, dunque oltre l'anno dalla morte della parte.
La Corte partenopea - pur osservando (p. 3 della sentenza di appello) che il ricorso per riassunzione fosse "stato depositato nel termine" (ossia entro il termine di sei mesi cui all'art. 305 c.p.c., nella formulazione applicabile rations temporis nella fattispecie) - ha dichiarato l'estinzione del giudizio di impugnazione sul presupposto che la notificazione, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., comma 2, eseguita oltre l'anno dalla morte della parte, fosse inesistente e, dunque, insanabile, cosi come fosse nullo l'atto in riassunzione per "mancata individuazione dei destinatari dell'atto" e anch'esso non suscettibile di sanatoria se non con la costituzione di tutti gli eredi (nella specie, non avvenuta, essendosi costituito in appello, per eccepire la tardività della riassunzione, un solo coerede).
2.2. - Tuttavia, cosi opinando, il giudice di secondo grado si è discostato dal principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ed enunciato anche in fattispecie concernenti l'applicazione del citato art. 303 c.p.c., comma 2: Cass., 20 maggio 2011, n. 11260, ma già in precedenza Cass., 3 gennaio 2001, n. 37), secondo cui, in tema di interruzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando l'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire.
Va, difatti, osservato che la disciplina della riassunzione a seguito di interruzione del processo si compendia nell'onere della parte interessata - in mancanza di prosecuzione ai sensi dell'art. 302 c.p.c. - di riassumere il processo, ossia, alla stregua di quanto disposto dall'art. 303 cod. proc. civ., di chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo, verificandosi altrimenti - in caso di mancata riassunzione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data in cui le parti abbiano avuto conoscenza dell'interruzione - l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 305 c.p.c..
Tali modalità procedimentali sono ben distinte da quelle generalmente previste per le ipotesi di riassunzione della causa (per le quali l'art. 125 disp. att. c.p.c., prescrive la notifica di una comparsa) e configurano l'assolvimento dell'onere di riassunzione in una mera vocatio judicis, da attuare mediante il deposito nella cancelleria del giudice precedentemente adito di un ricorso contenente la richiesta di fissazione dell'udienza (Cass., 20 marzo 2008, n. 7611; Cass., 6 maggio 2011, n. 10016).
Ne consegue che il termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., non svolge alcun ruolo nella successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, che è volta unicamente ad assicurare il corretto ripristino del contraddittorio ed il rispetto delle regole proprie della vocatio in jus, ivi compresa quella relativa alla regolarità della dichiarazione di contumacia (Cass., 29 luglio 2009, n. 17679).
Sicchè, il giudice, ove la notifica sia viziata o inesistente (Cass., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14854; Cass., 6 settembre 2007, n. 18713; Cass. n. 10016 del 2011, cit.), ovvero sia del tutto mancata (Cass., 15 aprile 2015, n. 7661) o, comunque, non sia stata correttamente compiuta in ragione di un'erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, deve ordinarne la rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo (Cass. n. 7611 del 2008, cit.).
Nè, peraltro, potrebbe avere rilievo la circostanza che il giudice abbia omesso di ripristinare il contraddittorio nei confronti del successore universale, non influendo ciò, "in alcun modo, sul perfezionamento della riassunzione del giudizio, la cui tempestività deve essere accertata, come suesposto, con riguardo alla data di deposito del ricorso per riassunzione nella cancelleria del giudice competente" (Cass., 24 settembre 2013, n. 21869).
2.3. - La Corte territoriale ha, dunque, errato a dichiarare l'estinzione del giudizio di appello senza disporre la rinnovazione, nel termine da essa fissato ex art. 291 c.p.c., della notificazione dell'atto di riassunzione - tempestivamente depositato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli - nei confronti degli eredi dell'appellato G.E.M..
3. - Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà provvedere in conformità al principio sopra enunciato, nonchè alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
 
P.Q.M.
 
LA CORTE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2015, Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2016
 

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Inserire un indirizzo e-mail valido, al quale il sistema invierà tutte le comunicazioni. L'indirizzo e-mail non sarà pubblico.
Inserisci in entrambi i campi una password per il nuovo profilo.
I tuoi dati
Newsletter

La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede legale in Via Strampelli, 4 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575, email: info@dirittoamministrazioni.it, PEC: dirittoamministrazioni@pec.it, in qualità di soggetto giuridico Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 (in seguito, "GDPR"), che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi di tipo anagrafico (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, email, codice fiscale, data di nascita, foto - in seguito, "dati personali" o anche "dati") da Lei comunicati in occasione: della richiesta di informazioni e/o preventivi; per la conclusione di contratti per i Servizi del Titolare; per l'eventuale valutazione di CV spontaneamente inviati; della iscrizione alla newsletter o della registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it.
- dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web dirittoamministrazioni.it, acquisiti nel corso del loro normale esercizio, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet e che non sono raccolti per essere associati a interessati identificati ma che, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati, rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Per qualsiasi accesso al sito, quindi, indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrate le seguenti informazioni: tipo di browser (es. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.), sistema operativo (es. Linux, Windows, iOS, ecc.), l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito suddetto.
La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it utilizza il servizio di hosting GDPR Compliant “Aruba S.p.A.”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni all’indirizzo: https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeo-privacy.aspx
La informiamo, inoltre, che la funzionalità di iscrizione alla Newsletter utilizza il servizio GDPR Compliant offerto dalla società francese “Brevo SAS”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni agli indirizzi: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy e https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360001005510-Data-storage-location.
Per quanto inerente alle disposizioni relative ai cookie, La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it installa cookie tecnici e cookie analitici di terze parti (Matomo Analytics con IP anonimizzato negli ultimi due ottetti, server in UE: https://matomo.org/gdpr-analytics) al fine di visualizzare, in modo aggregato, le visite eseguite sulle pagine del sito web suddetto. Eventuali cookie di profilazione di terze parti, vengono installati solo dopo il consenso esplicito ed informato dell’utente. La invitiamo, tuttavia, ad approfondire l'argomento leggendo attentamente le specifiche Cookie Policy pubblicata online sull’indirizzo web https://www.dirittoamministrazioni.it/cookie-policy.html.

2. FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

A) Per le seguenti Finalità di Servizio:

  1. elaborare preventivi o quotazioni in relazione ai Servizi del Titolare;
  2. avviare contatti telefonici e/o via email finalizzati alla eventuale conclusione di rapporti contrattuali e/o collaborativi con l'azienda Diritto Amministrazioni s.r.l.s. nell'ambito dei servizi da questa offerti e per i quali è stata contattata tramite telefono, email e finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (ad es. acquisizione di informazioni precontrattuali per dare esecuzione ai servizi richiesti).
  3. concludere contratti per i Servizi del Titolare ed offrire servizi informativi e divulgativi in materia giuridica agli utenti iscritti sul sito web dirittoamministrazioni.it; tramite registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it o iscrizione online alla newsletter;
  4. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
  5. visionare curriculum vitae spontaneamente inviati al fine di selezionare, in caso di posizioni aperte, eventuali figure professionali per l'avvio di rapporti di lavoro e/o collaborazioni;
  6. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine delle Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio) o Organi di vigilanza;
  7. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, i diritto di difesa in giudizio.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera A) è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova le sue basi legali di trattamento, per i punti da I a VII, nella gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali o nella gestione di obblighi di natura legale.

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti Finalità di Marketing:

  1. marketing diretto: inviarLe, via email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali, auguri in occasione di ricorrenze e/o materiale promozionale sui servizi offerti dal Titolare.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera B) non è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova la sua base legale di trattamento nel consenso libero ed informato conferito dall'interessato.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
In relazione alle indicate finalità, i dati da Lei forniti per mezzo di supporti cartacei e/o telefonicamente e/o telematicamente (anche mediante la compilazione dei moduli/webform predisposte online), saranno oggetto di trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il trattamento dei dati avverrà sempre in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la riservatezza.
I dati potranno essere trattati solo da operatori autorizzati, precedentemente nominati in qualità di incaricati al trattamento, che vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza dell'utente.

4. DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti in occasione della stipula di contratti o l'avvio di rapporti di servizio con i clienti, saranno conservati per il tempo necessario per adempiere le finalità relative e, comunque, per un tempo non superiore alle tempistiche connesse agli obblighi legali di conservazione delle scritture contabili (attualmente stabiliti in n. 10 anni).
I dati personali raccolti per finalità di marketing diretto, saranno trattati per non oltre 2 anni dalla raccolta.
I dati personali raccolti e trattati ai fini di elaborare preventivi, offerte o proposte commerciali che non abbiano condotto all'instaurazione di un rapporto contrattuale o di servizio, saranno conservati per un periodo max di 12 mesi dall'invio dell'ultima proposta o revisione dell'offerta.
I curriculum vitae ricevuti, via posta o via email, sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletazione delle eventuali procedure di selezione. I CV spontaneamente ricevuti in periodi nei quali non sono aperte procedure di selezione, non verranno ne' visionati, ne' archiviati, ne' conservati in alcun modo ma cancellati o distrutti immediatamente dopo la loro ricezione.
Come riportato dall’Informativa Privacy di Aruba S.p.A., provider del sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo che i dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web suddetto “saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti tenendo in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui il Titolare opera. I Dati necessari per assolvere ad obblighi fiscali e contabili sono conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale (art. 2220 c.c.). I Dati relativi alle richieste di ordini non pagati o annullati o non conclusi sono conservati per 3 mesi. In caso di Servizi di Posta o Connettività i dati di traffico telematico sono conservati per 6 anni. Decorsi i termini così stabiliti, i Dati sono cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.” (Fonte: www.aruba.it/documents/tc-files/it/11_it_privacy_policy_aruba_spa.aspx).
Come riportato dall’Informativa Privacy della società “Brevo SAS”, provider del servizio di newsletter presente sul sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo, che “i dati personali raccolti da Brevo riguardanti le informazioni di identità e contatto dei suoi Utenti sono archiviati per un periodo massimo di due anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale per i clienti Utenti, o dopo la loro raccolta da parte del responsabile del trattamento o dall’ultimo contatto dell’Utente prospect per i dati relativi a questi ultimi. La cessazione del rapporto contrattuale si intende come la risoluzione espressa da parte dell’Utente o il non utilizzo del servizio Brevo per un periodo di cinque anni.” (Fonte: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy).

5. ACCESSO AI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all'art. 2, anche a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, ecc.), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento con i quali il Titolare conferma di aver stipulato apposito contratti che regolamentano l’utilizzo, la protezione e la riservatezza dei dati personali trasferiti.

6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché, a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I dati personali sono conservati su supporti cartacei e/o elettronici presso la sede del Titolare situata in Rieti, Via Strampelli, 4.
I dati tecnici raccolti attraverso il sito web dirittoamministrazioni.it, sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del registrar Aruba S.p.A. che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
I dati tecnici raccolti attraverso ile servizio di newsletter sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del provider Brevo SAS che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s. non trasferisce dati personali in Paesi extra-UE.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di servizio di cui all'art. 2. A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell'azienda.

Il conferimento dei dati per le finalità di marketing diretto di cui all'art. 2. B) è, invece, facoltativo. 
Può, pertanto, decidere di non conferire alcun dato o di negare, successivamente, la possibilità di trattare dati già forniti, nel qual caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerente ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà, comunque, ad avere diritto ai servizi offerti dall'azienda.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la informiamo che ha i diritti di cui agli art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di:

  • ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili;
  • ottenere: a) l'aggiornamento, la limitazione, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  • ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; c) sia tecnicamente fattibile;
  • opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale diverso da quanto necessario per l’espletamento del servizio (es. pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea);
  • proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i suoi diritti, inviando:

  • una raccomandata A/R all'indirizzo Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti;
  • una email all'indirizzo email info@dirittoamministrazioni.it o alla casella PEC: dirittoamministrazioni@pec.it.

Se ha domande o desidera semplicemente avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, può inviare una e-mail all’indirizzo info@dirittoamministrazioni.it.
Prima che la Diritto Amministrazioni s.r.l.s. possa fornirvi o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la vostra identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto e, comunque, non oltre 30gg dalla sua ricezione.

10. TITOLARE, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede in Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili e incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per conoscere la lista aggiornata, è possibile inviare, in qualunque momento, un’email alla casella info@dirittoamministrazioni.it.