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Martedì, 28 Luglio, 2015 - 02:00

 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 giugno 2015 
Modalita' di emissione e caratteristiche  dello  speciale  ordine  di
pagamento informatico rivolto al tesoriere per il pagamento di  somme
dovute in esecuzione  di  provvedimenti  giurisdizionali  e  di  lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva. (15A05686) 
(GU n.172 del 27-7-2015)
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31  dicembre  1996,  n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.
30, come modificato dall'art. 147 della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, e dall'art. 44 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che demanda ad un decreto del Ministro del tesoro  la  determinazione
delle  modalita'  di  emissione,  nonche'  le  caratteristiche  dello
speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere per il pagamento di
somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva; 
  Visti il regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  riguardante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  che
ha approvato il relativo regolamento; 
  Vista la  legge  17  agosto  1960,  n.  908,  sull'estensione  alle
amministrazioni  periferiche  dello  Stato  della   possibilita'   di
utilizzare    talune    forme    di    pagamento    gia'    esclusive
dell'amministrazione centrale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, di emanazione  del  regolamento  recante  la  semplificazione  e
l'accelerazione  delle  procedure  di  spesa  e   contabili   e,   in
particolare, l'art. 1 secondo il quale i pagamenti dello  Stato  sono
effettuati, di regola, con titoli informatici; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il protocollo d'intesa quadro per  lo  sviluppo  del  Sistema
informatizzato dei pagamenti della pubblica  amministrazione  (SIPA),
sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica  amministrazione,  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, la Corte dei conti e la Banca d'Italia; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  novembre  2002,
n. 275, e recante  modalita'  di  emissione  nonche'  caratteristiche
dello speciale ordine  di  pagamento  rivolto  al  tesoriere  per  il
pagamento  di  somme  dovute   in   applicazione   di   provvedimenti
giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Viste le istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato approvate
con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  29  maggio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  supplemento  ordinario  n.
160 del 16 luglio 2007; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituente  la  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente la
riforma dei controlli di regolarita'  amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa; 
  Visto l'art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, che stabilisce che le operazioni di  pagamento  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici,  con  l'obbligo  per  le
pubbliche amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; 
  Considerata  la  necessita'  di   semplificare   e   informatizzare
l'emissione dello speciale ordine di  pagamento,  dematerializzandone
il titolo e le relative procedure; 
  Sentita la Banca d'Italia in qualita' di istituto che  gestisce  il
servizio di tesoreria statale. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche, le  modalita'
e  le  procedure  di  emissione,  di  controllo,  di  pagamento,   di
sistemazione e di rendicontazione dello speciale ordine di pagamento,
di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.
30, mediante sistemi informatici. 
  2. Ai fini dell'attuazione del  presente  decreto  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia  provvedono
con  un  protocollo  d'intesa  a  definire  le  regole  tecniche,  le
modalita' di trasmissione  dei  flussi  telematici  e  le  specifiche
informazioni previste nelle operazioni di emissione e rendicontazione
dello speciale ordine di pagamento informatico. 
  3. La presente disciplina si applica alle amministrazioni  centrali
e periferiche dello Stato nonche' ai funzionari delegati dell'Agenzia
delle entrate, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, relativamente ai  capitoli  del  bilancio  dello  Stato
gestiti dalle medesime Agenzie. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto si intendono per: 
  a) «amministrazione»: amministrazione  o  ufficio  legittimati,  al
ricorrere dei  presupposti  previsti  dalla  legge,  ad  emettere  lo
speciale ordine di pagamento informatico; 
  b) «CIG»: codice identificativo di gara, previsto dall'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  c) «CUP»: codice unico progetto,  contemplato  dall'art.  11  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
  d) «funzionario delegato»: ordinatore secondario di spesa; 
  e) «I.GE.P.A.»: Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni, unita' organizzativa di livello generale nell'ambito
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
  f) «I.S.T.»: Istruzioni  sul  Servizio  di  Tesoreria  dello  Stato
approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  29
maggio  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta   ufficiale   supplemento
ordinario n. 160 del 16 luglio 2007; 
  g) «registro SOP  informatici»:  archivio  costituito  sui  sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato
contenente i dati degli speciali ordini di pagamento emessi  mediante
sistemi informatici nonche'  le  informazioni  di  rendicontazione  e
quelle relative alla sistemazione contabile; 
  h) «RGS»: il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato
incardinato nel Ministero dell'economia e delle finanze; 
  i) «RTS»: Ragioneria territoriale o Ragionerie  territoriali  dello
Stato, uffici periferici della RGS; 
  l) «SICOGE»: Sistema per la gestione integrata  della  contabilita'
economica e finanziaria, gestito dalla RGS; 
  m) «sistema delle ragionerie»: rete costituita,  nell'ambito  della
RGS, dall'insieme degli Uffici centrali del bilancio e delle RTS; 
  n) «sistema per  la  gestione  delle  spese»:  sistema  informativo
utilizzato dagli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie; 
  o) «SOP informatico»: speciale ordine di pagamento emesso  mediante
sistemi informatici; 
  p) «UCB»: Ufficio centrale o Uffici centrali del  bilancio,  uffici
di controllo presso le amministrazioni centrali dello Stato e facenti
capo alla RGS; 
  q) «ufficio di controllo»: ufficio appartenente  al  sistema  delle
ragionerie. 
                               Art. 3 
 
 
                    Emissione del SOP informatico 
 
  1. Le amministrazioni a cui sia stato notificato  un  provvedimento
giurisdizionale  o  un  lodo  arbitrale  aventi  efficacia  esecutiva
comportante l'obbligo al pagamento di una somma di denaro, in assenza
di disponibilita' finanziarie  nel  pertinente  capitolo,  provvedono
alla relativa esecuzione mediante l'emissione di un  SOP  informatico
firmato digitalmente. 
  2. Il SOP  informatico  e'  individuale.  Per  l'esecuzione  di  un
medesimo provvedimento giurisdizionale  avente  efficacia  esecutiva,
possono essere emessi, ove necessario, piu' SOP informatici. 
  3. L'ordinatore primario  di  spesa,  il  funzionario  delegato  di
contabilita' ordinaria o  il  funzionario  delegato  di  contabilita'
speciale,  a  seconda  dei  casi,  emettono   il   SOP   informatico,
utilizzando le apposite funzionalita' del SICOGE. Il  commissario  ad
acta agisce in luogo dell'amministrazione sostituita. 
  4. Il SOP informatico contiene i seguenti dati: 
  a) amministrazione emittente; 
  b) numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario e  ufficio
di controllo; 
  c) esercizio finanziario; 
  d) capitolo di bilancio e piano gestionale; 
  e) codice  del  funzionario  delegato,  se  emesso  da  funzionario
delegato di contabilita' ordinaria o di contabilita' speciale; 
  f) numero  di  contabilita'  speciale,  se  emesso  da  funzionario
delegato di contabilita' speciale; 
  g) importo; 
  h) generalita' complete o la denominazione del creditore nonche' il
relativo codice fiscale e, se posseduto, il numero di partita IVA; 
  i)   oggetto   della   spesa,   riferimenti    del    provvedimento
giurisdizionale o  del  lodo  arbitrale  aventi  efficacia  esecutiva
nonche', secondo la normativa vigente, del CIG; 
  l) data emissione; 
  m) firma digitale; 
  n) modalita' di estinzione e relativi elementi; 
  o) codice gestionale  della  spesa  e  CUP,  secondo  la  normativa
vigente; 
  p)  ulteriori  elementi  eventualmente  previsti   dal   protocollo
d'intesa di cui all'art. 1, comma 2. 
  5. Il SOP informatico e'  contabilizzato  in  conto  sospeso  dalla
Banca d'Italia. L'emissione del SOP  informatico  e'  automaticamente
annotata sull'apposito registro SOP informatici. 
  6.  L'amministrazione,  emesso  il  SOP  informatico,  ne   informa
contestualmente la RGS,  al  fine  di  consentire  il  reintegro  del
capitolo interessato attraverso l'utilizzo delle  disponibilita'  sul
Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'art.  26  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                               Art. 4 
 
 
                              Controllo 
 
  1. Il SOP informatico e'  inviato  dall'amministrazione  emittente,
con flusso  telematico,  all'UCB  o  alla  RTS  competente,  al  fine
dell'attivazione della fase di controllo preventivo a norma dell'art.
5 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
  2.   L'ufficio   di   controllo,   riscontrata    la    regolarita'
amministrativa e contabile del SOP  informatico,  provvede  alla  sua
validazione, firmandolo digitalmente. 
  3. La RGS, in qualita' di soggetto  erogatore  e  responsabile  del
SICOGE,  assicura  la   provenienza   dei   SOP   informatici   dalle
amministrazioni emittenti e cura la trasmissione alla Banca  d'Italia
dei relativi flussi  telematici,  secondo  modalita'  che  assicurano
l'intangibilita' e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia
effettua esclusivamente i controlli  di  natura  informatica  atti  a
garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso, nonche' gli altri
controlli secondo le specifiche concordate nel protocollo d'intesa di
cui all'art. 1, comma 2. 
                               Art. 5 
 
 
                              Pagamento 
 
  1. La Banca d'Italia effettua il pagamento del  SOP  informatico  a
favore del beneficiario con le tempistiche  previste  nel  protocollo
d'intesa di cui all'art.  1,  comma  2,  in  relazione  alle  diverse
modalita' di estinzione. 
  2. I SOP informatici sono estinti: 
  a) in via ordinaria, mediante  accreditamento  sui  conti  correnti
bancari o postali dei soggetti cui sono intestati i titoli di spesa; 
  b) per quelli da pagare in contanti, con la riscossione,  entro  il
secondo mese successivo  a  quello  di  esigibilita',  da  parte  dei
beneficiari presso gli uffici postali e gli altri uffici abilitati; 
  c) a mezzo commutazione in vaglia cambiario non trasferibile  della
Banca d'Italia a favore dell'intestatario del titolo; 
  d) a mezzo versamento su conti aperti presso la tesoreria statale o
su capitoli di entrata del bilancio dello Stato. 
  3. Il sistema  SICOGE,  intervenuto  il  pagamento,  acquisisce  la
rendicontazione e aggiorna il registro SOP informatici. 
                               Art. 6 
 
 
                  Pagamento non andato a buon fine 
 
  1. Le somme restituite a  fronte  di  bonifici  bancari  e  postali
nonche' di vaglia cambiari non  andati  a  buon  fine  per  qualsiasi
motivo sono versate provvisoriamente sul conto corrente aperto presso
la Tesoreria centrale  intestato  all'I.GE.P.A.,  per  consentire  il
rinnovo del pagamento a favore del creditore. 
  2. Gli uffici pagatori di  cui  all'art.  5,  comma  2,  lett.  b),
restituiscono alla Banca d'Italia, mediante storni di  bonifico,  gli
importi dei SOP informatici non riscossi alla  scadenza  del  termine
indicato nella medesima lett. b). Tali importi sono versati sul conto
corrente indicato al comma 1. 
  3. Le informazioni relative al  singolo  SOP  informatico,  il  cui
importo e' stato accreditato sul conto corrente di cui  al  comma  1,
sono fornite dalla  Banca  d'Italia  con  flusso  telematico  e  rese
disponibili sul SICOGE. 
  4. Il rinnovo del pagamento e' disposto dall'I.GE.P.A.  con  ordine
di prelevamento  dal  conto  corrente  di  cui  al  comma  1,  dietro
richiesta del competente ufficio  di  controllo  e  previa  rimozione
delle cause che hanno impedito l'esecuzione del pagamento originario. 
  5. Le somme di cui al comma 1 rimangono depositate sul conto aperto
presso  la  Tesoreria  centrale,  intestato  all'I.GE.P.A.,  fino  al
termine dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sullo
stesso conto.  Scaduto  detto  termine,  ai  sensi  del  comma  2-bis
dell'art. 96  delle  I.S.T.,  le  somme  riferite  ai  pagamenti  non
rinnovati sono versate: 
  a) sul conto corrente intestato all'amministrazione e di  cui  agli
articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per
i pagamenti originariamente disposti dalla stessa; 
  b) sulle contabilita' speciali intestate ai funzionari delegati per
i pagamenti originariamente disposti dagli stessi; 
  c) all'entrata del bilancio dello Stato, negli altri casi. 
                               Art. 7 
 
 
                      Sistemazione del sospeso 
 
  1. L'ordinatore primario di spesa  o  il  funzionario  delegato  di
contabilita' ordinaria, a seconda dei casi, provvede ad emettere  sul
SICOGE  un  titolo  di  spesa  associato  al  SOP  informatico,   con
l'indicazione  della  partita  da  ripianare.  Il   SICOGE   aggiorna
automaticamente  il  registro  SOP   informatici.   A   ciascun   SOP
informatico  puo'  essere  associato  un  solo  titolo  di  spesa   a
sistemazione. 
  2. Il funzionario delegato di contabilita' speciale regolarizza  il
sospeso con l'emissione di un  ordinativo  di  pagamento  informatico
associato al SOP informatico e,  nelle  more  del  completamento  del
processo  di  dematerializzazione  dei   titoli   di   pagamento   di
contabilita' speciale, con un ordinativo in forma cartacea. 
  3.  La  sistemazione  contabile  del  sospeso   e'   ordinariamente
perfezionata  entro  sei  mesi  dall'emissione   del   relativo   SOP
informatico, compatibilmente con le risorse disponibili. 
  4. I funzionari  delegati  di  contabilita'  ordinaria  e  speciale
allegano  ai   rispettivi   rendiconti   la   idonea   documentazione
giustificativa del titolo di spesa emesso per la sistemazione del SOP
informatico. 
                               Art. 8 
 
 
                           Rendicontazione 
 
  1. La Banca  d'Italia  giornalmente  trasmette  alla  RGS  per  via
telematica flussi informativi  firmati  digitalmente,  contenenti  la
rendicontazione dei SOP informatici estinti, con l'indicazione  della
partita  del  sospeso  da  ripianare,  e  dei  titoli  di  pagamento,
ugualmente estinti, emessi a sistemazione dei SOP informatici. 
  2. Il sistema per la  gestione  delle  spese,  sulla  scorta  della
rendicontazione ricevuta dalla Banca d'Italia, provvede ad aggiornare
il registro SOP informatici in evidenza agli uffici  appartenenti  al
sistema delle ragionerie. 
                               Art. 9 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. La RGS e la Banca  d'Italia  fissano  la  data  di  avvio  della
procedura di  emissione  dei  SOP  informatici  di  cui  al  presente
decreto. 
  2. I SOP emessi prima della data di cui al comma  1  devono  essere
estinti entro i successivi tre mesi. Decorso tale  periodo  la  Banca
d'Italia non procedera' al pagamento di speciali ordini di  pagamento
emessi su  supporto  cartaceo,  secondo  le  modalita'  previste  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2002, e
restituira' i titoli all'Amministrazione emittente. 
  3. Relativamente alla sistemazione contabile degli speciali  ordini
di pagamento emessi su supporto cartaceo, continua ad  applicarsi  la
disciplina prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 1° ottobre 2002. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si  applicano,  per  quanto
compatibili,  anche  alle  amministrazioni  dello  Stato  dotate   di
autonomia amministrativa e contabile per  le  quali  vigono  appositi
regolamenti in materia di amministrazione e contabilita'. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 giugno 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
 
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
2112 
 

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I dati potranno essere trattati solo da operatori autorizzati, precedentemente nominati in qualità di incaricati al trattamento, che vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza dell'utente.

4. DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti in occasione della stipula di contratti o l'avvio di rapporti di servizio con i clienti, saranno conservati per il tempo necessario per adempiere le finalità relative e, comunque, per un tempo non superiore alle tempistiche connesse agli obblighi legali di conservazione delle scritture contabili (attualmente stabiliti in n. 10 anni).
I dati personali raccolti per finalità di marketing diretto, saranno trattati per non oltre 2 anni dalla raccolta.
I dati personali raccolti e trattati ai fini di elaborare preventivi, offerte o proposte commerciali che non abbiano condotto all'instaurazione di un rapporto contrattuale o di servizio, saranno conservati per un periodo max di 12 mesi dall'invio dell'ultima proposta o revisione dell'offerta.
I curriculum vitae ricevuti, via posta o via email, sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletazione delle eventuali procedure di selezione. I CV spontaneamente ricevuti in periodi nei quali non sono aperte procedure di selezione, non verranno ne' visionati, ne' archiviati, ne' conservati in alcun modo ma cancellati o distrutti immediatamente dopo la loro ricezione.
Come riportato dall’Informativa Privacy di Aruba S.p.A., provider del sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo che i dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web suddetto “saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti tenendo in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui il Titolare opera. I Dati necessari per assolvere ad obblighi fiscali e contabili sono conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale (art. 2220 c.c.). I Dati relativi alle richieste di ordini non pagati o annullati o non conclusi sono conservati per 3 mesi. In caso di Servizi di Posta o Connettività i dati di traffico telematico sono conservati per 6 anni. Decorsi i termini così stabiliti, i Dati sono cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.” (Fonte: www.aruba.it/documents/tc-files/it/11_it_privacy_policy_aruba_spa.aspx).
Come riportato dall’Informativa Privacy della società “Brevo SAS”, provider del servizio di newsletter presente sul sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo, che “i dati personali raccolti da Brevo riguardanti le informazioni di identità e contatto dei suoi Utenti sono archiviati per un periodo massimo di due anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale per i clienti Utenti, o dopo la loro raccolta da parte del responsabile del trattamento o dall’ultimo contatto dell’Utente prospect per i dati relativi a questi ultimi. La cessazione del rapporto contrattuale si intende come la risoluzione espressa da parte dell’Utente o il non utilizzo del servizio Brevo per un periodo di cinque anni.” (Fonte: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy).

5. ACCESSO AI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all'art. 2, anche a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, ecc.), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento con i quali il Titolare conferma di aver stipulato apposito contratti che regolamentano l’utilizzo, la protezione e la riservatezza dei dati personali trasferiti.

6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché, a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I dati personali sono conservati su supporti cartacei e/o elettronici presso la sede del Titolare situata in Rieti, Via Strampelli, 4.
I dati tecnici raccolti attraverso il sito web dirittoamministrazioni.it, sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del registrar Aruba S.p.A. che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
I dati tecnici raccolti attraverso ile servizio di newsletter sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del provider Brevo SAS che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s. non trasferisce dati personali in Paesi extra-UE.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di servizio di cui all'art. 2. A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell'azienda.

Il conferimento dei dati per le finalità di marketing diretto di cui all'art. 2. B) è, invece, facoltativo. 
Può, pertanto, decidere di non conferire alcun dato o di negare, successivamente, la possibilità di trattare dati già forniti, nel qual caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerente ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà, comunque, ad avere diritto ai servizi offerti dall'azienda.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la informiamo che ha i diritti di cui agli art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di:

  • ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili;
  • ottenere: a) l'aggiornamento, la limitazione, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  • ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; c) sia tecnicamente fattibile;
  • opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale diverso da quanto necessario per l’espletamento del servizio (es. pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea);
  • proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i suoi diritti, inviando:

  • una raccomandata A/R all'indirizzo Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti;
  • una email all'indirizzo email info@dirittoamministrazioni.it o alla casella PEC: dirittoamministrazioni@pec.it.

Se ha domande o desidera semplicemente avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, può inviare una e-mail all’indirizzo info@dirittoamministrazioni.it.
Prima che la Diritto Amministrazioni s.r.l.s. possa fornirvi o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la vostra identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto e, comunque, non oltre 30gg dalla sua ricezione.

10. TITOLARE, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede in Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili e incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per conoscere la lista aggiornata, è possibile inviare, in qualunque momento, un’email alla casella info@dirittoamministrazioni.it.