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Delitti PA e falso in Bilancio

Pubblico
Martedì, 16 Giugno, 2015 - 02:00

LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 

Disposizioni   in   materia   di   delitti   contro    la    pubblica
amministrazione, di associazioni  di  tipo  mafioso  e  di  falso  in
bilancio. (15G00083) 

(GU n.124 del 30-5-2015)

 Vigente al: 14-6-2015  
 

Capo I Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonche' ulteriori
modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di
attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti  contro
                     la pubblica amministrazione 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  32-ter,  secondo  comma,  la  parola:  «tre»  e'
sostituita dalla seguente: «cinque»; 
    b) all'articolo 32-quinquies,  la  parola:  «tre»  e'  sostituita
dalla seguente: «due»; 
    c) all'articolo 35, secondo comma, le parole:  «quindici  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le  parole:  «due  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; 
    d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a  dieci
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e
sei mesi»; 
    e) all'articolo 318, le parole:  «da  uno  a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»; 
    f) all'articolo 319, le parole: «da quattro  a  otto  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»; 
    g) all'articolo 319-ter: 
      1) al primo comma, le parole: «da quattro a  dieci  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»; 
      2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e  le  parole:
«da sei a venti anni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  otto  a
venti anni»; 
    h) all'articolo 319-quater, primo comma, le  parole:  «da  tre  a
otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci  anni
e sei mesi»; 
    i) all'articolo 323-bis: 
      1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        «Per i delitti previsti dagli  articoli  318,  319,  319-ter,
319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per  chi  si  sia  efficacemente
adoperato per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a
conseguenze ulteriori, per  assicurare  le  prove  dei  reati  e  per
l'individuazione degli altri responsabili  ovvero  per  il  sequestro
delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita  da  un
terzo a due terzi»; 
      2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Circostanze
attenuanti». 
                               Art. 2 
 
 
Modifica  all'articolo  165  del  codice  penale,   in   materia   di
                 sospensione condizionale della pena 
 
  1. Dopo il terzo comma  dell'articolo  165  del  codice  penale  e'
inserito il seguente: 
  «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317,
318,  319,  319-ter,  319-quater,  320  e  322-bis,  la   sospensione
condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento  di  una
somma equivalente al  profitto  del  reato  ovvero  all'ammontare  di
quanto   indebitamente   percepito   dal   pubblico    ufficiale    o
dall'incaricato di un pubblico  servizio,  a  titolo  di  riparazione
pecunaria in favore  dell'amministrazione  lesa  dalla  condotta  del
pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero,
nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore  dell'amministrazione
della giustizia, fermo restando il  diritto  all'ulteriore  eventuale
risarcimento del danno». 
                               Art. 3 
 
 
Modifica  dell'articolo  317  del  codice  penale,  in   materia   di
                             concussione 
 
  1. L'articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato  di
un pubblico servizio che, abusando della  sua  qualita'  o  dei  suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o
a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la  reclusione  da
sei a dodici anni». 
                               Art. 4 
 
 
Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale,  in  materia
                      di riparazione pecuniaria 
 
  1. Dopo  l'articolo  322-ter  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). -  Con  la  sentenza  di
condanna per i reati previsti dagli  articoli  314,  317,  318,  319,
319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e' sempre ordinato  il  pagamento
di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto  dal
pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo
di riparazione  pecuniaria  in  favore  dell'amministrazione  cui  il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene,
ovvero,  nel  caso   di   cui   all'articolo   319-ter,   in   favore
dell'amministrazione  della  giustizia,  restando  impregiudicato  il
diritto al risarcimento del danno». 
                               Art. 5 
 
 
            Associazioni di tipo mafioso, anche straniere 
 
  1.  All'articolo  416-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma,  le  parole:  «da  sette  a  dodici  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»; 
  b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»; 
  c) al quarto comma, le parole:  «da  nove  a  quindici  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole:  «da
dodici a ventiquattro  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da
quindici a ventisei anni». 
                               Art. 6 
 
 
Integrazione dell'articolo 444 del codice  di  procedura  penale,  in
  materia di applicazione della pena su richiesta delle parti 
 
  1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo  il  comma
1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314,
317, 318, 319, 319-ter,  319-quater  e  322-bis  del  codice  penale,
l'ammissibilita' della richiesta di cui al  comma  1  e'  subordinata
alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato». 
                               Art. 7 
 
 
Informazione  sull'esercizio  dell'azione  penale  per  i  fatti   di
                             corruzione 
 
  1. All'articolo  129,  comma  3,  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i  delitti  di
cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  319-quater,  320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353  e  353-bis  del  codice  penale,  il
pubblico ministero informa  il  presidente  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione, dando notizia dell'imputazione». 
                               Art. 8 
 
 
            Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre  2012,  n.  190,
dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
    «f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui
agli articoli  17  e  seguenti  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163». 
  2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012,  n.  190,
dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Le   stazioni
appaltanti  sono  tenute   altresi'   a   trasmettere   le   predette
informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2». 
  3. All'articolo 1 della legge 6 novembre  2012,  n.  190,  dopo  il
comma 32 e' inserito il seguente: 
    «32-bis. Nelle controversie concernenti  le  materie  di  cui  al
comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato
1  al  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  il   giudice
amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia
rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche  in  esito  a  una
sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti  contrastanti
con le regole della trasparenza». 

Capo II Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi 

                               Art. 9 
 
 
            Modifica dell'articolo 2621 del codice civile 
 
  1. L'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti
dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i  sindaci
e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o  per  altri
un ingiusto profitto, nei bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle  altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,  previste  dalla
legge,  consapevolmente  espongono  fatti  materiali  rilevanti   non
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la  cui
comunicazione e' imposta  dalla  legge  sulla  situazione  economica,
patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo  al  quale  la
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre  altri  in
errore, sono puniti con la pena della  reclusione  da  uno  a  cinque
anni. 
  La stessa pena si applica anche  se  le  falsita'  o  le  omissioni
riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto  di
terzi». 
                               Art. 10 
 
 
  Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  2621-bis  (Fatti  di   lieve   entita').   -   Salvo   che
costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a  tre
anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di  lieve
entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della  societa'
e delle modalita' o degli effetti della condotta. 
    Salvo che costituiscano piu' grave reato, si  applica  la  stessa
pena di cui al comma precedente quando i fatti  di  cui  all'articolo
2621 riguardano societa' che  non  superano  i  limiti  indicati  dal
secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.
267. In  tale  caso,  il  delitto  e'  procedibile  a  querela  della
societa', dei soci, dei creditori o  degli  altri  destinatari  della
comunicazione sociale. 
    Art. 2621-ter (Non punibilita' per particolare  tenuita').  -  Ai
fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui
all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice  valuta,  in  modo
prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato  alla  societa',
ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621
e 2621-bis». 
                               Art. 11 
 
 
            Modifica dell'articolo 2622 del codice civile 
 
  1. L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle societa' quotate).  -
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti  preposti  alla
redazione  dei  documenti  contabili  societari,  i   sindaci   e   i
liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari  ammessi  alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o  di  altro  Paese
dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire  per  se'  o  per
altri un ingiusto profitto, nei  bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle
altre  comunicazioni  sociali  dirette  ai   soci   o   al   pubblico
consapevolmente espongono fatti materiali  non  rispondenti  al  vero
ovvero omettono fatti materiali rilevanti  la  cui  comunicazione  e'
imposta  dalla  legge  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  o
finanziaria  della  societa'  o  del  gruppo  al  quale   la   stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in  errore,
sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. 
  Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate: 
  1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e'  stata
presentata una  richiesta  di  ammissione  alla  negoziazione  in  un
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 
  2)  le  societa'  emittenti  strumenti  finanziari   ammessi   alla
negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 
  3)  le  societa'  che  controllano  societa'  emittenti   strumenti
finanziari ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato  regolamentato
italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 
  4) le societa' che  fanno  appello  al  pubblico  risparmio  o  che
comunque lo gestiscono. 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le
falsita' o le omissioni  riguardano  beni  posseduti  o  amministrati
dalla societa' per conto di terzi». 
                               Art. 12 
 
 
Modifiche  alle  disposizioni  sulla  responsabilita'  amministrativa
             degli enti in relazione ai reati societari 
 
  1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo  8  giugno
2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «In relazione ai  reati  in
materia societaria previsti dal codice civile, si applicano  all'ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:»; 
  b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a)  per  il  delitto  di  false  comunicazioni  sociali   previsto
dall'articolo 2621 del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da
duecento a quattrocento quote»; 
  c) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) per il delitto  di  false  comunicazioni  sociali  previsto
dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione  pecuniaria  da
cento a duecento quote»; 
  d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b)  per  il  delitto  di  false  comunicazioni  sociali   previsto
dall'articolo 2622 del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da
quattrocento a seicento quote»; 
  e) la lettera c) e' abrogata. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 27 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

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I dati personali raccolti e trattati ai fini di elaborare preventivi, offerte o proposte commerciali che non abbiano condotto all'instaurazione di un rapporto contrattuale o di servizio, saranno conservati per un periodo max di 12 mesi dall'invio dell'ultima proposta o revisione dell'offerta.
I curriculum vitae ricevuti, via posta o via email, sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletazione delle eventuali procedure di selezione. I CV spontaneamente ricevuti in periodi nei quali non sono aperte procedure di selezione, non verranno ne' visionati, ne' archiviati, ne' conservati in alcun modo ma cancellati o distrutti immediatamente dopo la loro ricezione.
Come riportato dall’Informativa Privacy di Aruba S.p.A., provider del sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo che i dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web suddetto “saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti tenendo in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui il Titolare opera. I Dati necessari per assolvere ad obblighi fiscali e contabili sono conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale (art. 2220 c.c.). I Dati relativi alle richieste di ordini non pagati o annullati o non conclusi sono conservati per 3 mesi. In caso di Servizi di Posta o Connettività i dati di traffico telematico sono conservati per 6 anni. Decorsi i termini così stabiliti, i Dati sono cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.” (Fonte: www.aruba.it/documents/tc-files/it/11_it_privacy_policy_aruba_spa.aspx).
Come riportato dall’Informativa Privacy della società “Brevo SAS”, provider del servizio di newsletter presente sul sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo, che “i dati personali raccolti da Brevo riguardanti le informazioni di identità e contatto dei suoi Utenti sono archiviati per un periodo massimo di due anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale per i clienti Utenti, o dopo la loro raccolta da parte del responsabile del trattamento o dall’ultimo contatto dell’Utente prospect per i dati relativi a questi ultimi. La cessazione del rapporto contrattuale si intende come la risoluzione espressa da parte dell’Utente o il non utilizzo del servizio Brevo per un periodo di cinque anni.” (Fonte: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy).

5. ACCESSO AI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all'art. 2, anche a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, ecc.), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento con i quali il Titolare conferma di aver stipulato apposito contratti che regolamentano l’utilizzo, la protezione e la riservatezza dei dati personali trasferiti.

6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché, a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I dati personali sono conservati su supporti cartacei e/o elettronici presso la sede del Titolare situata in Rieti, Via Strampelli, 4.
I dati tecnici raccolti attraverso il sito web dirittoamministrazioni.it, sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del registrar Aruba S.p.A. che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
I dati tecnici raccolti attraverso ile servizio di newsletter sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del provider Brevo SAS che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s. non trasferisce dati personali in Paesi extra-UE.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di servizio di cui all'art. 2. A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell'azienda.

Il conferimento dei dati per le finalità di marketing diretto di cui all'art. 2. B) è, invece, facoltativo. 
Può, pertanto, decidere di non conferire alcun dato o di negare, successivamente, la possibilità di trattare dati già forniti, nel qual caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerente ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà, comunque, ad avere diritto ai servizi offerti dall'azienda.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la informiamo che ha i diritti di cui agli art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di:

  • ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili;
  • ottenere: a) l'aggiornamento, la limitazione, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  • ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; c) sia tecnicamente fattibile;
  • opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale diverso da quanto necessario per l’espletamento del servizio (es. pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea);
  • proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i suoi diritti, inviando:

  • una raccomandata A/R all'indirizzo Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti;
  • una email all'indirizzo email info@dirittoamministrazioni.it o alla casella PEC: dirittoamministrazioni@pec.it.

Se ha domande o desidera semplicemente avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, può inviare una e-mail all’indirizzo info@dirittoamministrazioni.it.
Prima che la Diritto Amministrazioni s.r.l.s. possa fornirvi o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la vostra identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto e, comunque, non oltre 30gg dalla sua ricezione.

10. TITOLARE, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede in Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili e incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per conoscere la lista aggiornata, è possibile inviare, in qualunque momento, un’email alla casella info@dirittoamministrazioni.it.