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Il TAR Lecce sull'art.42-bis TUE - TAR Lecce, sez. III, sent. n. 2971 del 01.12.2014

Pubblico
Martedì, 2 Dicembre, 2014 - 01:00

Il TAR Lecce affronta il tema dell’art.42-bis del TUE rimarcandone, in maniera diretta, l’obbligo di motivazione specifico.
 
 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce - Sezione Terza, sentenza n. 2971 del 1 dicembre 2014, sull’art.42-bis del d.P.R. n. 327/01 
 
N. 02971/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2013 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Lanzo Rosa Maria, Grottola Pierpaolo, Grottola Emidio e Grottola Alessandro, rappresentati e difesi dall'avv. Edoardo Acquaviva, con domicilio eletto presso Francesco Saullo in Lecce, via B. Martello, 58; 
contro
Comune di Leporano, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ruffo, con domicilio eletto presso Carlo Fumarola in Lecce, via Principi di Savoia, 67; 
per l'annullamento
del decreto n° 2013/2 dell’8 Gennaio 2013, notificato in data 24 Gennaio 2013, con cui il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Leporano ha disposto, ex art. 42-bis del D.P.R. n° 327/2001, di acquisire al patrimonio indisponibile comunale l’area di proprietà dei ricorrenti (distinta in catasto al foglio 14 particelle 6, 1143, 1153, 1154 e 1156) estesa 3.740 mq., contigua al Parco Archeologico del Promontorio di Saturo e destinata a parcheggio al servizio del Parco Archeologico;
di ogni altro atto connesso, tra cui la deliberazione del Consiglio Comunale di Leporano n° 8 del 24 Giugno 2012, avente ad oggetto “Indirizzo politico-amministrativo afferente la regolarizzazione della situazione giuridico-amministrativo delle aree incluse nel Parco Archeologico di Saturo e delle aree ad esso contigue, con acquisizione della titolarità delle stesse mediante l’utilizzo della procedura di cui all’art. 42-bis T.U. sugli espropri”.
 
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Leporano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 Ottobre 2014 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti Edoardo Acquaviva e Adriano Tolomeo, quest'ultimo in sostituzione di Mauro Ruffo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnano il decreto n° 2013/2 dell’8 Gennaio 2013, notificato in data 24 Gennaio 2013, con cui il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Leporano ha disposto, ex art. 42-bis del D.P.R. n° 327/2001, di acquisire al patrimonio indisponibile comunale l’area di loro proprietà (distinta in catasto al foglio 14 particelle 6, 1143, 1153, 1154 e 1156) estesa 3.740 mq., contigua al Parco Archeologico del Promontorio di Saturo e destinata a parcheggio al servizio del Parco Archeologico (caratterizzato, quest’ultimo, dalla presenza di due santuari greci, dai resti di una villa romana, da un ampio sistema teatrale e dall’acquedotto “Aqua Ninfalis” dell’età augustea), nonché ogni altro atto connesso, tra cui la deliberazione del Consiglio Comunale di Leporano n° 8 del 24 Giugno 2012, avente ad oggetto “Indirizzo politico-amministrativo afferente la regolarizzazione della situazione giuridico-amministrativo delle aree incluse nel Parco Archeologico di Saturo e delle aree ad esso contigue, con acquisizione della titolarità delle stesse mediante l’utilizzo della procedura di cui all’art. 42-bis T.U. sugli espropri”.
A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 42-bis del D.P.R. n° 327 del 2001, introdotto dall’art. 34 primo comma del Decreto Legge n° 98 del 2011, convertito in Legge 15 Luglio 2011 n° 111.
2) Violazione e/o errata applicazione sotto altro profilo dell’art. 42-bis del D.P.R. n° 327 del 2001, introdotto dall’art. 34 primo comma del Decreto Legge n° 98 del 2011, convertito in Legge 15 Luglio 2011 n° 111.
3) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 42-bis del D.P.R. n° 327 del 2001, introdotto dall’art. 34 primo comma del Decreto Legge n° 98 del 2011, convertito in Legge 15 Luglio 2011 n° 111 – Errore nella determinazione dell’indennizzo.
4) Violazione ed errata applicazione degli artt. 42, 48 e 107 T.U.E.L. Decreto Legislativo n° 267/2000 – Incompetenza (motivi aggiunti notificati in data 17 Luglio 2013).
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Leporano, depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni dei ricorrenti, concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 29 Ottobre 2014, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
Innanzitutto, è necessario rammentare che l’art. 42-bis del D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 327 (articolo aggiunto dall’art. 34 del Decreto Legge 6 Luglio 2011 n° 98, convertito dalla Legge 15 Luglio 2011 n° 111, in seguito alla sentenza della Consulta n° 293/2010 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del medesimo D.P.R. n° 327/2001) prevede che: “Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene ….. Il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell’atto è liquidato l’indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni….. … Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione…..”.
Va ancora, preliminarmente, ricordato che questo T.A.R., con sentenza n° 2804 del 9 Ottobre 2008 (resa “inter partes”), ha annullato, per difetto di motivazione, il precedente decreto di “acquisizione sanante” n° 13 adottato dal Comune di Leporano il 10 Maggio 2007 (in relazione alla predetta area di proprietà dei ricorrenti).
Tanto premesso, il Collegio osserva che tutte le censure formulate nel ricorso introduttivo del giudizio si rivelano infondate, ove si consideri – da un lato – che sussistono, nella fattispecie concreta de qua, tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 42-bis del D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 327 e ss.mm. (in particolare, emergendo “per tabulas” - vedi anche la menzionata sentenza n° 2804/2008 - che il terreno di proprietà dei ricorrenti è stato concretamente utilizzato per scopi di interesse pubblico e modificato dal Comune resistente a seguito dell’immissione in possesso avvenuta nel Giugno 1998, apparendo irrilevante il fatto che il possesso comunale abbia subìto delle temporanee interruzioni); e – dall’altro – risultando, adesso, adeguatamente e compiutamente esplicitato nei provvedimenti impugnati (con riferimento ai vari parametri indicati dal citato art. 42-bis) il presidio motivazionale giustificativo della decisione (ampiamente discrezionale) di acquisire il bene immobile al patrimonio indisponibile comunale, adottata all’esito della rinnovata valutazione degli interessi in conflitto (esistono e sono indicate le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano la decisione della P.A. ed è evidenziata l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione, tenuto conto che: il P.R.G. destina l’area di che trattasi a spazi di sosta da acquisire con esproprio; il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha inserito il Parco Archeologico del Promontorio di Saturo tra i “Poli Museali di eccellenza”; la Regione Puglia lo ha incluso nel Programma di intervento “Bollenti Spiriti” individuandolo come Parco ludico-didattico quale polo attrattivo per il turismo locale e nazionale; la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia ha esplicitamente prescritto “la necessità di una titolarità pubblica e di una gestione unitaria del comprensorio territoriale del Parco Archeologico e delle aree contigue di Saturo-Porto Perone per la complementarità funzionale delle aree interessate”), sicchè sono state colmate le lacune motivazionali stigmatizzate dalla sentenza n° 2804/2008 di questo T.A.R. (anche in ordine all’adeguatezza della superficie destinata a parcheggio al servizio del Parco Archeologico).
Inoltre, le ulteriori censure prospettate dai ricorrenti o sono prive di giuridico fondamento (nel procedimento ablatorio solo la mancanza della previsione dell’indennizzo determina un vizio del decreto di esproprio, nel mentre la contestazione del quantum di tale indennità deciso dalla P.A. non può incidere sulla validità dell’atto; l’art. 42-bis del D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 327 trova applicazione anche in relazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore e consente espressamente l’acquisizione coattiva sanante di un’area pur se in precedenza via sia stato un provvedimento di acquisizione annullato in via giurisdizionale) oppure impingono, inammissibilmente, nel merito delle scelte discrezionali riservate alla Pubblica Amministrazione, senza riuscire a dimostrare l’erroneità o l’illogicità delle stesse.
Infine, i motivi aggiunti notificati in data 17 Luglio 2013 sono palesemente irricevibili per tardività, perché proposti ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla piena conoscenza dei provvedimenti gravati (indubbiamente acquisita dai ricorrenti il 24 Gennaio 2013, posto che il decreto n° 2013/2 dell’8 Gennaio 2013 riporta testualmente i contenuti fondamentali della deliberazione del Consiglio Comunale di Leporano n° 8/2012), senza che l’ulteriore documentazione prodotta in giudizio dal Comune resistente abbia messo in luce circostanze rivelatrici di nuovi vizi di legittimità dei provvedimenti impugnati (non conoscibili al momento della presentazione del ricorso).
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, comunque, gravi ed eccezionali motivi (la complessità della vicenda oggetto della causa) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 29 Ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore
Antonella Lariccia, Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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