Tu sei qui

Procedimenti espropriativi

Privato
Sabato, 29 Agosto, 2020 - 11:45

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, (Sezione Unica), sentenza n. 30 del 24 febbraio 2020

MASSIMA

N. 00030/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00107/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 107 del 2019, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianpiero Luongo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Serafini n. 9, presso lo studio del predetto avvocato Luongo;

contro

Comune di Trento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Deflorian, dell’Avvocatura Comunale di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché con domicilio eletto in Trento, via Belenzani, n. 19, presso la sede dell’Avvocatura Comunale.

nei confronti

OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Suffragio n. 122, presso lo studio del predetto avvocato D’Amato;

per l’accertamento,

- dell’inesistenza, allo stato, del diritto e/o del potere in capo al Comune di Trento e, comunque, dell’insussistenza dei presupposti per escutere ed incamerare la fideiussione assicurativa n. 1674.00.27.2799665746 dd. 23.03.2015 rilasciata da Sace BT s.p.a. (e per essa da ACC Marchesi s.r.l. in persona del procuratore in carica signor Nicola Marchesi) per l’importo di € 215.527,91 (euro duecentoquindicimilacinquecentoventisette/91) a garanzia dell’adempimento degli impegni assunti nella convenzione urbanistica n. 714 dd. 04.06.2015, avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione (marciapiede e allargamento tratto finale della strada comunale via delle Laste p.f. 1843/1 C.C. Cognola) ed accessiva al permesso di costruire n. 100059 dd. 12.05.2016, relativo alla costruzione di un albergo garnì sulle attigue pp.ff. 18/1 e 19 C.C. Cognola;

nonché per l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia e/o nullità

- del provvedimento del servizio attività edilizia – ufficio edilizia privata del Comune di Trento prot. n. 171152 dd. 28.06.2019, notificato in data 04.07.2019, con il quale ha richiesto alla Sace BT s.p.a., “visto l’articolo 15 della convenzione di data 04.06.2015 n. 714 … il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente della somma di Euro 215.527,91” di cui alla predetta polizza fideiussoria;

- di ogni atto presupposto, connesso, infraprocedimentale e/o consequenziale, quale anche la nota di avvio del relativo procedimento n. prot. 296600 dd. 20.11.2018 per “la diffida ad intervenire per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi in ottemperanza agli obblighi contrattuali di cui alla convenzione … e conseguente messa in mora”, nonché delle successive note prot. n. 31644 dd. 01.02.2019 e prot. n. 72046 dd. 13.03.2019 che hanno concesso termine sino al 28.03.2019 per i richiesti adempimenti, pena “l’attivazione della procedura di escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia del corretto adempimento degli obblighi convenzionali”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Trento;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del controinteressato signor Adriano Decarli;

Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per la parte ricorrente l’avvocato Gianpiero Luongo, per il Comune di Trento l’avvocato Gianfranco Deflorian e per il controinteressato l’avvocato Sergio D’Amato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. Al fine di ottenere il titolo edilizio per la realizzazione di un albergo-garnì sulle pp.ff. 18/1 e 19 C.C. Cognola, essendo l’area interessata sprovvista di idonee opere di urbanizzazione primaria e non essendo prevista la loro esecuzione da parte del Comune entro limiti di tempo compatibili, il signor OMISSIS, odierno ricorrente, il 4 giugno 2015 ha sottoscritto con il Comune di Trento, ai sensi degli artt. 90 e 106 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, la convenzione accessiva al titolo n. 714 Rep. Con la suddetta convenzione il richiedente il titolo si è impegnato a realizzare, secondo il progetto definitivo allegato e assumendo a proprio carico gli oneri di esecuzione pari a euro 196.786,35, l’allargamento del tratto finale della strada pubblica denominata via delle Laste (p.f. 1843/1 C.C. Cognola) per una lunghezza di circa m 100 portando la sezione della carreggiata da m 3,50 – 4 a m 6, nonché un marciapiede di m 1,50 sul lato interessato dall’intervento edilizio.

2. Non essendo l’area interessata dalle opere di urbanizzazione totalmente di proprietà del richiedente, precedentemente, con la incontestata deliberazione n. 135 del 23 giugno 2014, la Giunta comunale, nell’approvare il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione e lo schema di convenzione, aveva altresì promosso la procedura espropriativa per acquisire le aree “non in proprietà” identificate nella neocostituita p.f. 1955 C.C. Cognola (cfr. tipo di frazionamento n. 324/2014), mentre aveva previsto la cessione immediata e gratuita al Comune delle aree “in proprietà”, corrispondenti alla neocostituita p.f. 1966 C.C. Cognola (cfr. tipo di frazionamento n. 1096/2013). Le aree “non in proprietà” del richiedente risultano di proprietà del signor OMISSIS, odierno controinteressato. La d.g.c. n. 135 del 2014 ed, analogamente, la convenzione n. 714 del 2015, hanno disposto la compartecipazione del richiedente al 50%, pari a euro 39.725,85, dei costi dell’esproprio stimato in complessivi euro 78.551,70, nonché la riduzione, in relazione al costo, pari a euro 196.786,35, sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, ai sensi degli artt. 90 e 106 della l.p. n. 22 del 1991, del contributo di concessione. Nelle aree di proprietà dell’odierno controinteressato, sempre la d.g.c. n. 135 del 2014 (cfr. allegata Relazione alle osservazioni giugno 2014) e così la convenzione (cfr. progetto ivi allegato), hanno previsto il rifacimento - a titolo di “indennizzo in forma specifica”, in luogo di un indennizzo espropriativo economico – di una preesistente “vecchia vasca privata di raccolta delle acque”.

3. La convenzione n. 714 del 2015 contiene, in particolare, all’art. 15 la costituzione a favore del Comune di Trento a garanzia finanziaria degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa, di una cauzione di euro 215.527,91 che il contraente ha prestato giusta polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799665746 del 23 marzo 2015 della Sace BT s.p.a. Tale garanzia fideiussoria assumeva efficacia fino all’avvenuto accertamento da parte del Comune di Trento del regolare assolvimento degli obblighi assunti da parte del signor Marino Burlon con la convenzione (cfr. appendice alla polizza “..il Comune di Trento provvede a disporre la liberazione della fideiussione stessa mediante restituzione dell’originale dell’atto con l’allegata apposita dichiarazione di svincolo” e art. 15.6 convenzione “La cauzione viene svincolata ad avvenuto e compiuto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nella presente convenzione”). La medesima convenzione (art. 8.1) stabiliva, inoltre, in tre anni dalla data di emissione della determinazione di autorizzazione all’esecuzione del piano degli espropri, il termine per completare tutti i lavori e, quindi, anche le opere di urbanizzazione, previsti dal progetto allegato alla domanda di titolo edilizio e in novanta giorni dall’ultimazione dei lavori (art. 10.1) il termine per il conseguimento del certificato di collaudo amministrativo.

4. Con la determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica della Provincia autonoma di Trento n. 100 del 26 febbraio 2016 le opere di urbanizzazione sono state dichiarate di pubblica utilità, il Comune di Trento è stato autorizzato all’esecuzione del piano delle espropriazioni ed è stato previsto un termine di tre anni per l’ultimazione dei lavori. Avverso la determinazione dell’indennità espropriativa pure recata da tale provvedimento dirigenziale il controinteressato ha proposto ricorso alla commissione provinciale per le espropriazioni.

5. In data 12 maggio 2016 è stato, poi, rilasciato al richiedente il permesso n. 100059 per la costruzione dell’albergo-garnì sulle pp.ff. 18/1 e 19 C.C. Cognola e l’allargamento stradale secondo il progetto allegato. Le opere di urbanizzazione sono state ultimate ad agosto 2017 e consegnate anticipatamente all’Amministrazione comunale.

6. Con la nota del 20 novembre 2018 il servizio attività edilizia del Comune di Trento, a seguito di segnalazione del signor OMISSIS, ha contestato al signor OMISSIS le seguenti difformità delle opere in concreto realizzate rispetto al progetto stradale allegato alla convenzione e al permesso di costruire: occupazione della proprietà OMISSIS oltre la nuova linea di confine siccome assunta in sede espropriativa per la presenza sia di parte del “dente di fondazione del muro di sostegno della strada”, sia di una porzione di “muro in calcestruzzo” in prossimità dell’accesso Decarli “non previsto negli elaborati approvati dall’amministrazione comunale e allegati alla convenzione”; innalzamento della “quota del piano stradale” (da 10 a 30 cm.) in corrispondenza del tratto finale di via delle Laste; diverso posizionamento e dimensioni della “vasca (privata) di presa”; incremento della pendenza della “rampa (privata) di accesso” al fondo OMISSIS. Mediante la nota suddetta, costituente formale messa in mora e fatta salva la possibilità di regolarizzazione delle difformità a mezzo di S.C.I.A. – variante in corso d’opera, è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi entro trenta giorni, avvertendo che scaduto tale termine (poi prorogato al 26.2.2019 e, infine, al 28.3.2019) e perdurando le difformità si sarebbe proceduto ad escutere la cauzione a termini degli artt. 8.7 e 15 della convenzione. Le trattative svoltesi nel frattempo tra il ricorrente e il controinteressato per addivenire ad un accordo non hanno condotto alla risoluzione della controversia per cui il ricorrente, il 27 giugno 2019, ha presentato al Comune sia domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 135 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 con riferimento al diverso posizionamento e alle differenti dimensioni della vasca privata di raccolta delle acque realizzata sulle pp.ff. 23/1 e 1876/10 di proprietà del controinteressato, sia domanda di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 quanto alle difformità concernenti il dente di fondazione del muro di sostegno e il tratto finale del muro di contenimento. Peraltro il Servizio attività edilizia del Comune di Trento, non essendo stato acquisito il titolo idoneo a regolarizzare le difformità, non essendo intervenuto il ripristino (e neppure essendo stata presentata la documentazione amministrativa finale relativa alle opere di urbanizzazione primaria), ha chiesto alla Sace BT s.p.a., con la nota del 28 giugno 2019, il pagamento dell’importo di cui alla polizza fideiussoria precisando, in particolare, che tale somma ex art. 15.4 della convenzione sarebbe stata utilizzata per eseguire d’ufficio i lavori necessari a rendere conformi le opere oggetto della convenzione.

7. Il signor OMISSIS ha pertanto proposto il ricorso in epigrafe ritenendo la controversia riconducibile nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1 lettera a) n. 2 nonché comma 1 lettera f), cod. proc. amm. Il gravame, con cui viene chiesto l’accertamento dell’inesistenza, allo stato, del diritto e/o del potere in capo al Comune di Trento e, comunque, dell’insussistenza dei presupposti per escutere ed incamerare la fideiussione e l’annullamento dello stesso provvedimento di escussione della cauzione, è affidato al seguente motivo: “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 84 L.P. 15/2015 (già artt. 90 L.P. 22/1991 e 104 L.P. 1/2008), degli artt. 11 Lg. 241/1990 e 28 L.P. 23/1992 in relazione all’art. 1175 c.c., degli artt. 1936 – 1957 c.c. in relazione agli artt. 8.7 e 15.3 della convenzione urbanistica n. 714/2015; carenza di potere; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per travisamento della realtà e sviamento di potere, per manifesta contraddittorietà, ingiustizia, illogicità ed irragionevolezza, per violazione del principio di correttezza, di non aggravamento procedimentale, di proporzionalità e adeguatezza; omessa e comunque erronea motivazione”

8. Il ricorrente assume in particolare che l’intervento riguardante la vasca di raccolta delle acque non fa parte delle opere di urbanizzazione oggetto della convenzione, che in ogni caso il 27 giugno 2019 è stata presentata al riguardo domanda di sanatoria ex art. 135 della l.p. n. 1 del 2008 e che, quanto alle difformità concernenti le opere di urbanizzazione (dente di fondazione e porzione del muro in calcestruzzo), la regolarizzazione può avvenire con l’adozione, richiesta sempre il 27 giugno 2019, del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327 del 2001.

9. Si è costituito in giudizio il Comune di Trento depositando memoria e documenti, pregiudizialmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e diffusamente argomentando per l’infondatezza del ricorso.

10. Il controinteressato, parimenti costituitosi, ha insistito a sua volta per l’infondatezza del ricorso.

11. Con decreto presidenziale n. 38/2019 l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata accolta. A conferma di tale statuizione interinale adottata in sede monocratica il Collegio, con ordinanza n. 47 pubblicata il 12 settembre 2019, impregiudicata ogni definitiva statuizione in rito, ha accolto la domanda di sospensione cautelare avanzata dalla parte ricorrente quanto alla domanda di annullamento della nota comunale di escussione della fideiussione, e ciò anche con riguardo alla circostanza che l’eventuale declaratoria del difetto di giurisdizione di per sé non condiziona la pronuncia cautelare.

Va infatti in tal senso evidenziato che il ricorrente ha formulato due domande, volte l’una all’accertamento “dell’inesistenza, allo stato, del diritto e/o del potere in capo al Comune di Trento, e, comunque, dell’insussistenza dei presupposti, per escutere ed incamerare la fideiussione”, e l’altra – per l’appunto - all’annullamento della comunicazione di escussione della polizza fideiussoria. L’azione di accertamento proposta, sotto l’aspetto dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, è invero riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come ritagliata dall’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 cod. proc. amm., riguardante le controversie in materia di “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., n. 18368/2009; C.d.S., sez. IV, n. 214/2010; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, n. 1760/2011; id. n. 3134/2011). Diversamente, la domanda volta a conseguire annullamento dell’escussione della garanzia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, essendo rivolta avverso un atto, la comunicazione di escussione della polizza fideiussoria, privo di connotazione provvedimentale, avente natura privatistica e adottato dal Comune quale esercizio di un diritto potestativo nell’ambito del rapporto privatistico scaturente dal contratto di garanzia di cui alla polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799665746 del 23 marzo 2015. Il rapporto di garanzia, a maggior ragione nella fattispecie in esame ove la polizza reca le clausole “a semplice richiesta” e “senza opporre eccezione alcuna”, “rinunciando la società al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito” e “(pagabile) senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento medesimo”, si caratterizza al riguardo in termini di autonomia e astrattezza rispetto a quello principale derivante dalla convenzione, con la conseguenza che a tale rapporto di garanzia non può estendersi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di vicenda in ordine alla quale risulta del tutto assente l’esercizio, finanche “mediato”, del potere amministrativo (Cass. civ., sez. un., n. 10560/2017; Cass. civ., sez. un., n. 15666/2016; Cass. civ., sez. un., n. 4319/2010; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, n. 2426/2018; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, n. 1189/2018).

12. In vista della udienza di merito odierna il ricorrente, avendo definito un accordo transattivo con il Comune di Trento, ha depositato un atto di rinuncia, ritualmente notificato all’amministrazione resistente e al controinteressato, con il quale ha, altresì, chiesto la compensazione delle spese di causa; l’amministrazione comunale e il controinteressato non si sono opposti aderendo anche alla compensazione delle spese. Alla odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.

13. Tenuto conto della volontà di rinunciare al ricorso ritualmente espressa dal ricorrente, cui hanno aderito le controparti anche per quanto riguarda la compensazione delle spese, al Collegio non resta che dichiarare, ex art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’estinzione del giudizio per rinuncia a spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonia Tassinari

Fulvio Rocco

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Inserire un indirizzo e-mail valido, al quale il sistema invierà tutte le comunicazioni. L'indirizzo e-mail non sarà pubblico.
Inserisci in entrambi i campi una password per il nuovo profilo.
I tuoi dati
Newsletter

La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede legale in Via Strampelli, 4 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575, email: info@dirittoamministrazioni.it, PEC: dirittoamministrazioni@pec.it, in qualità di soggetto giuridico Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 (in seguito, "GDPR"), che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi di tipo anagrafico (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, email, codice fiscale, data di nascita, foto - in seguito, "dati personali" o anche "dati") da Lei comunicati in occasione: della richiesta di informazioni e/o preventivi; per la conclusione di contratti per i Servizi del Titolare; per l'eventuale valutazione di CV spontaneamente inviati; della iscrizione alla newsletter o della registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it.
- dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web dirittoamministrazioni.it, acquisiti nel corso del loro normale esercizio, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet e che non sono raccolti per essere associati a interessati identificati ma che, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati, rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Per qualsiasi accesso al sito, quindi, indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrate le seguenti informazioni: tipo di browser (es. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.), sistema operativo (es. Linux, Windows, iOS, ecc.), l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito suddetto.
La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it utilizza il servizio di hosting GDPR Compliant “Aruba S.p.A.”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni all’indirizzo: https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeo-privacy.aspx
La informiamo, inoltre, che la funzionalità di iscrizione alla Newsletter utilizza il servizio GDPR Compliant offerto dalla società francese “Brevo SAS”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni agli indirizzi: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy e https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360001005510-Data-storage-location.
Per quanto inerente alle disposizioni relative ai cookie, La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it installa cookie tecnici e cookie analitici di terze parti (Matomo Analytics con IP anonimizzato negli ultimi due ottetti, server in UE: https://matomo.org/gdpr-analytics) al fine di visualizzare, in modo aggregato, le visite eseguite sulle pagine del sito web suddetto. Eventuali cookie di profilazione di terze parti, vengono installati solo dopo il consenso esplicito ed informato dell’utente. La invitiamo, tuttavia, ad approfondire l'argomento leggendo attentamente le specifiche Cookie Policy pubblicata online sull’indirizzo web https://www.dirittoamministrazioni.it/cookie-policy.html.

2. FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

A) Per le seguenti Finalità di Servizio:

  1. elaborare preventivi o quotazioni in relazione ai Servizi del Titolare;
  2. avviare contatti telefonici e/o via email finalizzati alla eventuale conclusione di rapporti contrattuali e/o collaborativi con l'azienda Diritto Amministrazioni s.r.l.s. nell'ambito dei servizi da questa offerti e per i quali è stata contattata tramite telefono, email e finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (ad es. acquisizione di informazioni precontrattuali per dare esecuzione ai servizi richiesti).
  3. concludere contratti per i Servizi del Titolare ed offrire servizi informativi e divulgativi in materia giuridica agli utenti iscritti sul sito web dirittoamministrazioni.it; tramite registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it o iscrizione online alla newsletter;
  4. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
  5. visionare curriculum vitae spontaneamente inviati al fine di selezionare, in caso di posizioni aperte, eventuali figure professionali per l'avvio di rapporti di lavoro e/o collaborazioni;
  6. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine delle Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio) o Organi di vigilanza;
  7. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, i diritto di difesa in giudizio.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera A) è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova le sue basi legali di trattamento, per i punti da I a VII, nella gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali o nella gestione di obblighi di natura legale.

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti Finalità di Marketing:

  1. marketing diretto: inviarLe, via email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali, auguri in occasione di ricorrenze e/o materiale promozionale sui servizi offerti dal Titolare.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera B) non è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova la sua base legale di trattamento nel consenso libero ed informato conferito dall'interessato.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
In relazione alle indicate finalità, i dati da Lei forniti per mezzo di supporti cartacei e/o telefonicamente e/o telematicamente (anche mediante la compilazione dei moduli/webform predisposte online), saranno oggetto di trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il trattamento dei dati avverrà sempre in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la riservatezza.
I dati potranno essere trattati solo da operatori autorizzati, precedentemente nominati in qualità di incaricati al trattamento, che vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza dell'utente.

4. DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti in occasione della stipula di contratti o l'avvio di rapporti di servizio con i clienti, saranno conservati per il tempo necessario per adempiere le finalità relative e, comunque, per un tempo non superiore alle tempistiche connesse agli obblighi legali di conservazione delle scritture contabili (attualmente stabiliti in n. 10 anni).
I dati personali raccolti per finalità di marketing diretto, saranno trattati per non oltre 2 anni dalla raccolta.
I dati personali raccolti e trattati ai fini di elaborare preventivi, offerte o proposte commerciali che non abbiano condotto all'instaurazione di un rapporto contrattuale o di servizio, saranno conservati per un periodo max di 12 mesi dall'invio dell'ultima proposta o revisione dell'offerta.
I curriculum vitae ricevuti, via posta o via email, sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletazione delle eventuali procedure di selezione. I CV spontaneamente ricevuti in periodi nei quali non sono aperte procedure di selezione, non verranno ne' visionati, ne' archiviati, ne' conservati in alcun modo ma cancellati o distrutti immediatamente dopo la loro ricezione.
Come riportato dall’Informativa Privacy di Aruba S.p.A., provider del sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo che i dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web suddetto “saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti tenendo in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui il Titolare opera. I Dati necessari per assolvere ad obblighi fiscali e contabili sono conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale (art. 2220 c.c.). I Dati relativi alle richieste di ordini non pagati o annullati o non conclusi sono conservati per 3 mesi. In caso di Servizi di Posta o Connettività i dati di traffico telematico sono conservati per 6 anni. Decorsi i termini così stabiliti, i Dati sono cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.” (Fonte: www.aruba.it/documents/tc-files/it/11_it_privacy_policy_aruba_spa.aspx).
Come riportato dall’Informativa Privacy della società “Brevo SAS”, provider del servizio di newsletter presente sul sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo, che “i dati personali raccolti da Brevo riguardanti le informazioni di identità e contatto dei suoi Utenti sono archiviati per un periodo massimo di due anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale per i clienti Utenti, o dopo la loro raccolta da parte del responsabile del trattamento o dall’ultimo contatto dell’Utente prospect per i dati relativi a questi ultimi. La cessazione del rapporto contrattuale si intende come la risoluzione espressa da parte dell’Utente o il non utilizzo del servizio Brevo per un periodo di cinque anni.” (Fonte: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy).

5. ACCESSO AI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all'art. 2, anche a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, ecc.), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento con i quali il Titolare conferma di aver stipulato apposito contratti che regolamentano l’utilizzo, la protezione e la riservatezza dei dati personali trasferiti.

6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché, a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I dati personali sono conservati su supporti cartacei e/o elettronici presso la sede del Titolare situata in Rieti, Via Strampelli, 4.
I dati tecnici raccolti attraverso il sito web dirittoamministrazioni.it, sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del registrar Aruba S.p.A. che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
I dati tecnici raccolti attraverso ile servizio di newsletter sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del provider Brevo SAS che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s. non trasferisce dati personali in Paesi extra-UE.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di servizio di cui all'art. 2. A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell'azienda.

Il conferimento dei dati per le finalità di marketing diretto di cui all'art. 2. B) è, invece, facoltativo. 
Può, pertanto, decidere di non conferire alcun dato o di negare, successivamente, la possibilità di trattare dati già forniti, nel qual caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerente ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà, comunque, ad avere diritto ai servizi offerti dall'azienda.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la informiamo che ha i diritti di cui agli art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di:

  • ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili;
  • ottenere: a) l'aggiornamento, la limitazione, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  • ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; c) sia tecnicamente fattibile;
  • opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale diverso da quanto necessario per l’espletamento del servizio (es. pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea);
  • proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i suoi diritti, inviando:

  • una raccomandata A/R all'indirizzo Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti;
  • una email all'indirizzo email info@dirittoamministrazioni.it o alla casella PEC: dirittoamministrazioni@pec.it.

Se ha domande o desidera semplicemente avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, può inviare una e-mail all’indirizzo info@dirittoamministrazioni.it.
Prima che la Diritto Amministrazioni s.r.l.s. possa fornirvi o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la vostra identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto e, comunque, non oltre 30gg dalla sua ricezione.

10. TITOLARE, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede in Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili e incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per conoscere la lista aggiornata, è possibile inviare, in qualunque momento, un’email alla casella info@dirittoamministrazioni.it.