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Progettazione definitiva e PU

Pubblico
Lunedì, 9 Novembre, 2020 - 09:15

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n. 6514 del 26 Ottobre 2020, sulla modificabilità del progetto definitivo relativo a procedura ablativa.

MASSIMA

Nell’ambito del procedimento espropriativo,  mentre il progetto definitivo, la cui approvazione reca implicitamente la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e possiede i caratteri complessivi non più modificabili dell’opera, al punto che sulla base di esso può già essere emesso il decreto di esproprio, il successivo livello di progettazione esecutiva costituisce invece una fase accessoria e irrilevante ai fini della lesività per l’espropriando, recando esclusivamente un complesso di specificazioni meramente operative (Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5496; Sez. IV, 11 maggio 2004, n. 2930; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3033; id., 13 dicembre 2001, n. 6238);

Infatti, considerato che, nell’ambito della serie procedimentale degli atti di approvazione di un progetto per la realizzazione di un’opera pubblica, devono considerarsi impugnabili solo quegli atti che siano effettivamente dotati di lesività nei confronti di chi sia stato inciso dall’attività della p.a., tra cui in via generale deve comprendersi l’approvazione del progetto definitivo dei lavori da realizzare, l’approvazione del progetto esecutivo di regola non può considerarsi ex se immediatamente lesiva, salvo che per un’eventuale alterazione dell'iter procedimentale sia esso stesso ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando quindi un vulnus alla posizione del cittadino proprietario (Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5496; Sez. II, 2 settembre 2014, n. 5035);

Pertanto, non conduce all’affermazione della assoluta immodificabilità del progetto definitivo, potendo essere apportate, tramite il progetto esecutivo eventuali, successive, puntualizzazioni dell’opera, come variazioni atte ad incrementare l’efficienza dell’opera o a ridurre i costi in termini di sacrificio di valori giuridici protetti dall’ordinamento, ovvero inevitabili ottimizzazioni che non possono che interessare la fase esecutiva (Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5093; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2005 n. 2136; Sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5301).

Sulla base di tali considerazioni, può pertanto essere affermato che il progetto definitivo non è suscettibile di modificazione in sede di progetto esecutivo in quelle parti che determinano il concreto assetto del territorio, ma il secondo può apportare solo specificazioni meramente operative o esecutive al primo, senza introdurre modifiche sostanziali all’opera pubblica.

SENTENZA

N. 06514/2020REG.PROV.COLL.

N. 01185/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2016, proposto dal signor OMISSIS in proprio e quale titolare della ditta OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;

contro

l’A.N.A.S. S.p.A., il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

la società OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. staccata di Lecce, Sezione III, n. 3222/2015, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. S.p.A., del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato Gianluigi Pellegrino, su delega dell’avvocato Giovanni Pellegrino, e l'avvocato dello Stato Giammario Rocchitta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Puglia (R.G. n. 674/2013), l’odierno appellante, proprietario di due fondi agricoli (separati dalla strada provinciale per Bagnolo) nel territorio del Comune di Muro Leccese (distinti in catasto al foglio 3 particelle 215 e 318) sui quali gestisce la sua azienda vivaistica (produzione in vaso e commercializzazione di piante ornamentali e forestali mediterranee), impugnava:

a) il provvedimento prot. n. CDG-0165717-P del 15 dicembre 2011, con cui l'A.N.A.S. s.p.a. approvava il progetto esecutivo dei lavori di ammodernamento del tronco Maglie-Otranto della Strada Statale 16 "Adriatica" (adeguamento della sede stradale alla sez. III CNR/80 tra il Km. 985 ed il Km. 999, mediante la realizzazione di due carreggiate separate con quattro corsie ed uno spartitraffico centrale), prorogando di ulteriori due anni la dichiarazione di pubblica utilità disposta con la precedente delibera n. 34 dell'8 marzo 2007;

b) la deliberazione del consiglio comunale di Muro Leccese 15 giugno 2012, n. 15, di approvazione del progetto esecutivo, ai fini della variante urbanistica ai sensi dell'art. 19, secondo comma, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

c) ogni altro atto connesso.

Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava altresì:

a) il provvedimento del direttore dei lavori di A.N.A.S. s.p.a del 26 giugno 2013 recante diffida alla società ricorrente a liberare "sia le aree oggetto di procedura ablativa, sia quelle abusivamente occupate", entro il termine di tre giorni;

b) la nota prot. n. CBA-0022896-P del 27 giugno 2013, con cui l'A.N.A.S. s.p.a. (Compartimento della viabilità per la Puglia) sollecitava il Prefetto di Lecce a provvedere con urgenza al fine di consentire all’autorità espropriante l’accesso alle aree interessate dai lavori stradali di che trattasi.

c) ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale.

1.1. Il T.a.r., con la sentenza n. 270/2014, in parte dichiarava inammissibile il ricorso, in parte lo respingeva ed in parte lo accoglieva. Infine compensava le spese del giudizio tra le parti.

2. La società originaria ricorrente proponeva appello (R.G. n. 1950/2014), per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario.

2.1. Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 2943/2014, dopo aver riunito tale appello con quello di cui al R.G. n. 9412 del 2013 (di impugnazione della sentenza del T.a.r. Puglia - Sez. Staccata di Lecce, Sezione III, n. 2309/2013):

a) in accoglimento parziale degli appelli, riteneva illegittimo l’ampliamento della misura dei terreni da espropriare, rispetto alla previsione del progetto definitivo, sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui il progetto definitivo non è suscettibile di modificazione in sede di progetto esecutivo in quelle parti che determinano il concreto assetto del territorio;

b) per il resto, riteneva infondati gli appelli, affermando in particolare che “il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, se è di per sé inidoneo a espandere la misura delle aree da espropriare, non per questo è altrettanto viziato nella misura in cui dispone la proroga della dichiarazione di efficacia di pubblica utilità”.

In merito all’ambito di estensione dell’espropriazione, il Collegio precisava peraltro che:

a) “le aree che possono essere legittimamente espropriate sono quelle oggetto del più volte richiamato progetto definitivo; con esclusione di quelle per cui, con nota del 21 maggio 2010, l'A.N.A.S. ha espressamente dichiarato il venir meno dell’esigenza dell’esproprio”;

b) “ulteriori esigenze, emerse nel prosieguo dei lavori, potranno espandere l’ambito della procedura ablatoria, alla sola ovvia condizione che rispettino le scansioni procedimentali previste dalle legge”;

c) “è rimessa alla valutazione discrezionale dall'Azienda … la scelta tra il proseguire nella procedura, nei termini conformi al progetto definitivo, o sospenderla in attesa di una complessiva rivalutazione dell'intera vicenda, così come gli appellanti auspicano”.

3. In seguito, in prossimità del termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, per come prorogata con provvedimento del 15 dicembre 2011, l’A.N.A.S., in data 5 dicembre 2014, ha emanato il decreto definitivo di esproprio prot. n. CBA-0039258-I, avente ad oggetto mq 453 della p.lla 215, fol. 3, ricadenti nell'azienda florovivaistica dell'appellante.

4. Quest’ultimo, con ricorso dinanzi al T.a.r. Puglia (R.G. n. 1052/2015), ha quindi impugnato tale provvedimento dirigenziale, con il quale è stato disposto l'esproprio definitivo, funzionale ai lavori di ammodernamento del tronco Maglie-Otranto della Strada Statale 16 "Adriatica".

4.1. Il T.a.r., con la sentenza n. 3222/2015, accoglieva in parte il ricorso e compensava le spese del giudizio tra le parti. Il Tribunale, in particolare, affermava che “il provvedimento impugnato è parzialmente illegittimo — per patente violazione dell'art. 8 primo comma del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327, statuente che: "Il decreto di esproprio può essere emanato qualora..... b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità...." — nella parte in cui decreta l'esproprio di mq. 453 della particella 215 del foglio 3, anziché limitarsi alla superficie di mq. 356 della predetta particella prevista dal progetto definitivo dei lavori stradali in questione approvato dall'A.N.A.S. con delibera n. 34 dell'8 Marzo 2007 (avente valenza di dichiarazione di pubblica utilità e che legittima l'emanazione del decreto di esproprio per la superficie di mq. 356, nonostante le possibili difficoltà materiali di esecuzione indicate dal ricorrente nella memoria difensiva finale)”.

5. La ricorrente originaria ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario.

In particolare, l’appellante ha lamentato l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui essa non ha accolto integralmente il ricorso R.G. n. 1052/15 e, quindi, non ha integralmente annullato il provvedimento dell’A.N.A.S. di esproprio definitivo dei mq 453 della p.lla 215 del fol. 3 (prot. n. CBA-0039258-I del 5 dicembre 2014).

5.1. Si è costituita in giudizio l’A.N.A.S. s.p.a.

6. In esito all’udienza del 23 gennaio 2020, il Collegio, con l’ordinanza istruttoria n. 841 del 3 febbraio 2020, ha richiesto all’A.N.A.S. un’approfondita relazione esplicativa, da cui evincere “se il progetto esecutivo, oltre a modificare l’estensione dell’area oggetto di espropriazione, abbia o meno comportato anche una modifica dell’opera pubblica da realizzare rispetto a quanto in precedenza previsto nel progetto definitivo, in particolare attribuendo alla intersezione tra la SS 16 Maglie-Otranto e la SP per Bagnolo una conformazione viaria differente da quella prevista nel progetto definitivo, di cui era stata dichiarata la pubblica utilità”.

6.1. Con memoria difensiva l’appellante ha insistito nelle proprie difese e conclusioni, criticando le osservazioni presenti nella relazione istruttoria redatta dall’A.N.A.S.

6.2. All’udienza del 17 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

7. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

8. L’appellante deduce che il progetto esecutivo dell'opera, approvato con il provvedimento prot. CDG-0165717-P del 15 dicembre 2011, era stato definitivamente ed in toto annullato dalla sentenza n. 2943/14 della IV Sezione, sul presupposto che lo stesso avesse imposto il vincolo ablatorio anche su aree ulteriori a quelle “che possono essere legittimamente espropriate”; queste ultime individuate in “quelle oggetto del più volte richiamato progetto definitivo”.

Pertanto, secondo l’appellante, “in corretta esecuzione del giudicato, la scelta di "proseguire nella procedura nei termini conformi al progetto definitivo" sarebbe stata legittimamente praticabile soltanto se la espropriazione dei mq 356, oggetto dell’espropriazione anticipata, fosse restata funzionale ad una realizzazione dell’opera viaria conforme ai criteri ispiratori della progettazione definitiva e quindi realizzabile senza necessità di modificare il piano particellare di esproprio a questa allegato”.

Al contrario, atteso che l’esproprio definitivo oggetto del ricorso si baserebbe su un progetto esecutivo che dava alla intersezione tra la SS 16 Maglie-Otranto e la SP per Bagnolo una conformazione viaria del tutto diversa da quella prevista nel progetto definitivo, di cui era stata dichiarata la pubblica utilità, lo stesso esproprio, ad avviso dell’appellante, è da ritenersi illegittimo in toto e quindi deve essere annullato integralmente.

8.1. Le censure non sono fondate.

8.2. Il Collegio intende premettere la ricostruzione dei fatti della vicenda procedimentale nei termini seguenti:

i) con la delibera n. 34 dell’8 marzo 2007, veniva approvato il progetto definitivo dei lavori ed era dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

ii) l’A.N.A.S., con provvedimento n. 30563 del 9 settembre 2009, disponeva quindi l’occupazione d’urgenza della particella n. 215 per mq 356 (in danno del precedente proprietario) e della particella n. 318 per mq 378;

iii) con nota del 9 ottobre 2012 (prot. CBA-0035437-P, l’A.N.A.S. comunicava l’avvio delle attività di cantiere e fissava per il successivo 15 ottobre le “operazioni di tracciamento in loco finalizzate alla individuazione delle aree di sedime dell’opera”, che investivano una superficie della p.lla 215 maggiore dei mq 356;

iv) con il provvedimento del 15 dicembre 2011, l’A.N.A.S. approvava il progetto esecutivo dei lavori di ammodernamento del tronco e prorogava di due anni il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con ampliamento delle aree da espropriare nella misura di mq 371 della p.lla 215 rispetto alla superficie indicata nel progetto definitivo (senza più includere i mq 378 della p.lla 318);

v) in seguito alle sentenze del T.a.r. Puglia n. 270/2014 e del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2943/2014 di annullamento del progetto esecutivo, l’A.N.A.S., in data 5 dicembre 2014, adottava il decreto definitivo di esproprio che investiva mq 453 della p.lla 215.

8.3. Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio rileva che, secondo la costante giurisprudenza:

a) nell’ambito del procedimento espropriativo, mentre il progetto definitivo, la cui approvazione reca implicitamente la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e possiede i caratteri complessivi non più modificabili dell’opera, al punto che sulla base di esso può già essere emesso il decreto di esproprio, il successivo livello di progettazione esecutiva costituisce invece una fase accessoria e irrilevante ai fini della lesività per l’espropriando, recando esclusivamente un complesso di specificazioni meramente operative (Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5496; Sez. IV, 11 maggio 2004, n. 2930; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3033; id., 13 dicembre 2001, n. 6238);

b) pertanto, considerato che, nell’ambito della serie procedimentale degli atti di approvazione di un progetto per la realizzazione di un’opera pubblica, devono considerarsi impugnabili solo quegli atti che siano effettivamente dotati di lesività nei confronti di ci sia stato inciso dall’attività della p.a., tra cui in via generale deve comprendersi l’approvazione del progetto definitivo dei lavori da realizzare, l’approvazione del progetto esecutivo di regola non può considerarsi ex se immediatamente lesiva, salvo che per un’eventuale alterazione dell'iter procedimentale sia esso stesso ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando quindi un vulnus alla posizione del cittadino proprietario (Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5496; Sez. II, 2 settembre 2014, n. 5035);

c) i particolari caratteri del progetto definitivo implicano che mediante le sue previsioni risulta definitivamente conformato l’assetto del territorio, cosicché nessuna variazione di tale assetto può poi conseguire dalla successiva approvazione del progetto esecutivo, al quale, invero, è precluso introdurre quelle modificazioni al progetto definitivo che mutino il tipo di opera dallo stesso approvata, o incidano su soggetti diversi da quelli già contemplati o aggravino il pregiudizio imposto ai privati coinvolti nei loro beni dall’opera pubblica; ciò non conduce all’affermazione della assoluta immodificabilità del progetto definitivo, potendo essere apportate - tramite il progetto esecutivo - eventuali, successive, puntualizzazioni dell’opera, come variazioni atte ad incrementare l’efficienza dell’opera o a ridurre i costi in termini di sacrificio di valori giuridici protetti dall’ordinamento, ovvero inevitabili ottimizzazioni che non possono che interessare la fase esecutiva (Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5093; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2005 n. 2136; Sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5301).

Sulla base di tali considerazioni, e con specifico riferimento alle questioni sottese al caso in esame, può pertanto essere affermato che il progetto definitivo non è suscettibile di modificazione in sede di progetto esecutivo in quelle parti che determinano il concreto assetto del territorio, potendo il secondo apportare solo specificazioni meramente operative o esecutive al primo, senza introdurre modifiche sostanziali all’opera pubblica.

8.4. A tal fine, nel corso del giudizio si è reso necessario valutare se il progetto esecutivo relativo al caso di specie, oltre a modificare l’estensione dell’area oggetto di espropriazione, abbia o meno comportato anche una modifica dell’opera pubblica da realizzare.

Secondo l’appellante, invero, dal confronto tra la planimetria allegata al decreto di occupazione anticipata del 9 settembre 2009 ed i "documenti versati in atti all'esito dell'istruttoria disposta in primo grado", risulterebbe che l’esproprio definitivo oggetto del ricorso si sia basato su un progetto esecutivo che ha dato alla intersezione tra la SS 16 Maglie —Otranto e la SP per Bagnolo una conformazione viaria del tutto diversa da quella prevista nel progetto definitivo, di cui era stata dichiarata la pubblica utilità. Dall’esame di tali atti emergerebbe pertanto l'intenzione di ANAS di realizzare un'opera diversa da quella prevista dal progetto definitivo, includendo nei suoli oggetto di espropriazione superfici estranee al vincolo ablatorio derivante dalla dichiarazione di pubblica utilità.

8.5. Al riguardo, il Collegio rileva tuttavia che dalle risultanze della richiesta istruttoria avanzata nel corso di giudizio, suffragate da rappresentazioni grafiche e fotografie, è emerso che nella progressione delle tre fasi progettuali di cui al progetto definitivo, al progetto esecutivo ed alla perizia di variante tecnica sono state apportate, nei limiti di quanto consentito dalla normativa, esclusivamente alcune modifiche di carattere minimale, che si risolvono in concreto nella eliminazione di un tratto di viabilità di complanare posta ad est dell’intersezione.

Ne consegue, in definitiva, che non vi è stata alcuna modifica dell’opera pubblica né della conformazione viaria dell’intersezione, dovendosi per converso rilevare che l’unica modifica sostanziale realmente apportata ha finito per realizzare una minore occupazione di suolo rispetto al progetto definitivo, in tal modo recando effetti favorevoli per l’appellante.

8.6. In senso contrario, l’appellante ha evidenziato che nella relazione, a differenza di quanto richiesto dal Collegio, si sarebbe presa in considerazione anche la variante che è seguita al progetto esecutivo e che, in considerazione della citata eliminazione del tratto di complanare nonché del prolungamento della stradina di servizio a fondo cieco previsto nel progetto esecutivo, che interessava interamente, lungo il fronte, la particella 215, il progetto esecutivo avrebbe comportato una modifica dell’opera rispetto a quanto in precedenza previsto nel progetto definitivo.

Diversamente, il Collegio – valutati gli atti nel loro complesso – ciò non emerga, atteso che il prolungamento è venuto meno con la variante (così come altre minime ulteriori modifiche) e che l’eliminazione è una modifica in realtà migliorativa per il privato.

8.7. In conclusione, sulla base della giurisprudenza citata, non risultano fondate le censure di cui all’appello, considerato che l’opera è rimasta sostanzialmente invariata quanto alla sua conformazione e che le uniche modifiche riscontrate sono di carattere minimale ovvero favorevoli al privato (riducendo verosimilmente, piuttosto che aumentando, il pregiudizio nei suoi confronti).

9. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.

10. La particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n. 1185/2016, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Alessandro Verrico

Luigi Maruotti

 

IL SEGRETARIO

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I dati personali raccolti e trattati ai fini di elaborare preventivi, offerte o proposte commerciali che non abbiano condotto all'instaurazione di un rapporto contrattuale o di servizio, saranno conservati per un periodo max di 12 mesi dall'invio dell'ultima proposta o revisione dell'offerta.
I curriculum vitae ricevuti, via posta o via email, sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletazione delle eventuali procedure di selezione. I CV spontaneamente ricevuti in periodi nei quali non sono aperte procedure di selezione, non verranno ne' visionati, ne' archiviati, ne' conservati in alcun modo ma cancellati o distrutti immediatamente dopo la loro ricezione.
Come riportato dall’Informativa Privacy di Aruba S.p.A., provider del sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo che i dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web suddetto “saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti tenendo in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui il Titolare opera. I Dati necessari per assolvere ad obblighi fiscali e contabili sono conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale (art. 2220 c.c.). I Dati relativi alle richieste di ordini non pagati o annullati o non conclusi sono conservati per 3 mesi. In caso di Servizi di Posta o Connettività i dati di traffico telematico sono conservati per 6 anni. Decorsi i termini così stabiliti, i Dati sono cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.” (Fonte: www.aruba.it/documents/tc-files/it/11_it_privacy_policy_aruba_spa.aspx).
Come riportato dall’Informativa Privacy della società “Brevo SAS”, provider del servizio di newsletter presente sul sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo, che “i dati personali raccolti da Brevo riguardanti le informazioni di identità e contatto dei suoi Utenti sono archiviati per un periodo massimo di due anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale per i clienti Utenti, o dopo la loro raccolta da parte del responsabile del trattamento o dall’ultimo contatto dell’Utente prospect per i dati relativi a questi ultimi. La cessazione del rapporto contrattuale si intende come la risoluzione espressa da parte dell’Utente o il non utilizzo del servizio Brevo per un periodo di cinque anni.” (Fonte: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy).

5. ACCESSO AI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all'art. 2, anche a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, ecc.), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento con i quali il Titolare conferma di aver stipulato apposito contratti che regolamentano l’utilizzo, la protezione e la riservatezza dei dati personali trasferiti.

6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché, a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I dati personali sono conservati su supporti cartacei e/o elettronici presso la sede del Titolare situata in Rieti, Via Strampelli, 4.
I dati tecnici raccolti attraverso il sito web dirittoamministrazioni.it, sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del registrar Aruba S.p.A. che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
I dati tecnici raccolti attraverso ile servizio di newsletter sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del provider Brevo SAS che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s. non trasferisce dati personali in Paesi extra-UE.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di servizio di cui all'art. 2. A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell'azienda.

Il conferimento dei dati per le finalità di marketing diretto di cui all'art. 2. B) è, invece, facoltativo. 
Può, pertanto, decidere di non conferire alcun dato o di negare, successivamente, la possibilità di trattare dati già forniti, nel qual caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerente ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà, comunque, ad avere diritto ai servizi offerti dall'azienda.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la informiamo che ha i diritti di cui agli art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di:

  • ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili;
  • ottenere: a) l'aggiornamento, la limitazione, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  • ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; c) sia tecnicamente fattibile;
  • opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale diverso da quanto necessario per l’espletamento del servizio (es. pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea);
  • proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i suoi diritti, inviando:

  • una raccomandata A/R all'indirizzo Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti;
  • una email all'indirizzo email info@dirittoamministrazioni.it o alla casella PEC: dirittoamministrazioni@pec.it.

Se ha domande o desidera semplicemente avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, può inviare una e-mail all’indirizzo info@dirittoamministrazioni.it.
Prima che la Diritto Amministrazioni s.r.l.s. possa fornirvi o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la vostra identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto e, comunque, non oltre 30gg dalla sua ricezione.

10. TITOLARE, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede in Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili e incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per conoscere la lista aggiornata, è possibile inviare, in qualunque momento, un’email alla casella info@dirittoamministrazioni.it.