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Acquisizione sanante le motivazioni

Pubblico
Venerdì, 7 Gennaio, 2022 - 19:30

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), sentenza n. 46 del 7 gennaio 2022, sulla acquisizione sanante

MASSIMA

Sia la giurisprudenza amministrativa che la Corte costituzionale, riconducono l’istituto disciplinato e previsto dall’art. 42 bis qui in discussione al genus delle procedure ablative, quale procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio e il correlato piano particellare (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, 4.1.2018 n. 10 e Corte costituzionale 30.4.2015, n. 71, ivi richiamata).

SENTENZA

N. 00046/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00455/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 455 del 2021, proposto da

OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Perrone, Giuseppe Perrone e Savino Tatoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Perrone in Bari, Strada Torre Tresca;

contro

Ferrotramviaria s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Augusto e Roberto D'Addabbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro nn.31.33;

Comune di Corato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento e la declaratoria di nullità e/o inesistenza e/o per l’annullamento, previa sospensiva,

- del provvedimento ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 emesso dalla Ferrotramviaria s.p.a., notificato in data 19.3.2021, con nota prot. n. 2568/21/P;

- della relazione istruttoria prot. n. 133386 del 23.11.2020, a firma del Responsabile del Procedimento Ing. OMISSIS;

- della nota prot. n. 11728/20/P del 9.10.2020, a firma del Responsabile del Procedimento Ing. OMISSIS;

- di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto comunque lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti tra cui, ove occorra, della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Corato n. 8 del 31.3.2021 e relativi allegati, pubblicata sull'albo pretorio in data 7.4.2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrotramviaria s.p.a., della Regione Puglia e del Comune di Corato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.-Con il gravame in epigrafe i ricorrenti, nella qualità di proprietari dei fondi contraddistinti in catasto terreni del Comune di Corato al foglio 24, particelle nn. 489 e 490, interessati dalle opere funzionali al raddoppio della tratta ferroviaria Corato –Andria nell’ambito del Grande progetto di adeguamento ferroviario dell’area metropolitana nord barese, finanziato dall’Unione europea con fondi F.E.S.R. del Programma operativo 2014-2020, impugnano il provvedimento adottato ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 dalla Ferrotramviaria s.p.a., notificato in data 19.3.2021, con nota prot. n. 2568/21/P, unitamente alla presupposta relazione istruttoria, all’esito del relativo procedimento espropriativo; nonché la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Corato n. 8 del 31.3.2021 e relativi allegati, pubblicata sull'albo pretorio in data 7.4.2021.

Ferrotramviaria s.p.a., quale concessionaria della linea ferroviaria Bari-Barletta, è stata destinataria della delega da parte dell’Autorità espropriante (Regione Puglia) –giusta determina n. 255 del 24.6.2016- di tutte le potestà espropriative, strumentali, presupposte e conseguenti, per la realizzazione dell’intervento in questione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e 3, comma 4, della L.R. n. 3/2005; ed è sulla scorta di tale delega che ha deliberato l’acquisizione sanante qui in contestazione, onde adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, valutati comparativamente gli interessi pubblico e privato in gioco.

E’ invero accaduto, come lamentato dagli odierni ricorrenti, che, nella fase esecutiva dell’intervento di realizzazione del sottopasso ferroviario previsto per l’eliminazione del vecchio passaggio a livello e annessa rotatoria stradale, si sia verificato uno sconfinamento su porzioni di suolo non rientranti nella dichiarazione di pubblica utilità e nel decreto di occupazione d’urgenza, di proprietà degli odierni ricorrenti; e proprio a questo la concessionaria ha ritenuto di rimediare con il provvedimento qui contestato, pur addebitando la non coincidenza al mancato aggiornamento del piano particellare, dal quale invero non risulterebbe -a suo dire- solo per mero errore l’esatto ingombro dell’opera.

Più in dettaglio, si legge in tale provvedimento di sanatoria che, effettuate le doverose verifiche, sarebbe emersa la conformità di quanto realizzato al progetto approvato dalla Regione Puglia e dal Comune di Corato, salvo l’errore dell’omesso aggiornamento di cui si è detto; e che la scelta dell’acquisizione sanante sia da ricondurre all’eccessiva onerosità della restituzione delle aree previa riduzione in pristino e all’attuale utilizzazione delle aree stesse come trincea drenante.

Parte ricorrente muove anche un secondo ordine di rilievi, come sarà meglio chiarito al punto successivo, legato all’asserita difformità della rotatoria realizzata rispetto al progetto definitivo dell’opera, quale emergerebbe dalla variante al P.R.G. approvata in via definitiva con delibera del Commissario straordinario n. 19/C del 23.5.2014 e dalla determina del Dirigente del Dipartimento Politiche per la Mobilità e Qualità urbana della Regione Puglia n. 22 del 23.3.2016 di approvazione definitiva del progetto stesso, sulla scorta del quale sarebbe stato rilasciato il permesso di costruire n. 16/2018. L’approvazione definitiva del progetto avrebbe tenuto conto delle osservazioni degli odierni ricorrenti in merito ad un diverso posizionamento della rotatoria stradale.

Di poco successivo all’acquisizione sanante disposta dalla società concessionaria, il provvedimento del Consiglio comunale n. 8/2021, pure oggetto di impugnazione, con cui il Comune, quale ente utilizzatore del sottopasso e delle urbanizzazioni annesse, esprime il proprio consenso ad acquisire –a titolo gratuito- “…le aree relative alle nuove urbanizzazioni realizzate, nell'ambito dei lavori del raddoppio ferroviario della tratta Corato-Andria Sud della linea Bari-Barletta, facente parte del Grande Progetto "Adeguamento ferroviario dell'area metropolitana Nord Barese", così come rappresentate negli elaborati planimetrici trasmessi dalla Società "Ferrotramviaria SpA" con nota prot. 05467/19/P del 16/05/2019 (All. 1 alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.143/C del 06.11.2019)…”, acconsentendo all’uopo alla sottoscrizione della relativa convenzione e alla consegna anticipata del sottopasso ferroviario unitamente alle relative opere pertinenziali, dichiaratamente realizzate su terreni in proprietà privata da trasferire al Comune.

Si sono costituiti in giudizio sia la concessionaria Ferrotramviaria s.p.a., sia la Regione Puglia, sia il Comune di Corato, chiedendo il rigetto del gravame. Il Comune chiede preliminarmente l’estromissione dal giudizio in ragione del fatto che l’unico provvedimento comunale impugnato non sarebbe destinatario di alcuna censura; la Regione deduce l’inammissibilità per carenza di interesse.

All’udienza del 17 novembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- In primo luogo, non può essere accolta la richiesta di estromissione del Comune di Corato dal giudizio, in quanto destinatario finale delle aree in questione sulla scorta della menzionata delibera n. 8/2021, con la quale –si ribadisce- acconsente a prenderle in carico; aree che, ove fosse accolto il presente ricorso nella parte diretta a contestare l’acquisizione sanante, dovrebbero dal Comune stesso essere restituite agli interessati.

3.- Al contrario appare fondata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione per intervenuta acquiescenza dei ricorrenti a scelte progettuali risalenti al 2014, anno in cui è stata approvata la variante urbanistica e il progetto definitivo che, per effetto del non integrale accoglimento delle loro osservazioni, già privavano il fondo di cui si tratta della possibilità di conservare un accesso diretto sulla strada provinciale Corato-Trani.

Ne sia riprova che, con nota del 24 giugno 2014 agli atti di causa, gli odierni ricorrenti contestavano l’accoglimento solo parziale dell’opposizione presentata, lamentando che “l’avvenuto leggero spostamento della rotatoria certamente realizza, come già precisato, un danno grave per i proprietari sia perché trattasi di fondo industriale (lo spostamento più in avanti della rotatoria comporta, al contrario, un minore danno per la collettività in quanto i terreni interessati sono a destinazione agricola notoriamente di minor valore), ma si consentirebbe anche un utile accesso dalla via pubblica al fondo che con la rotatoria o dalla rotatoria certamente non può avvenire”; e precisando che “…le due particelle, dotate di autonomo ingresso, perderebbero con la realizzazione della rotatoria nel punto previsto in progetto, l’autonomo ingresso dalla via pubblica, ponendosi, pertanto, conseguentemente, l’una particella al servizio dell’altra con il venir meno anche della loro individualità”.

Di tutta evidenza, quindi, che gli odierni ricorrenti fossero sin da allora consapevoli di non poter ottenere un accesso diretto sulla strada provinciale in virtù degli atti progettuali all’epoca approvati; sicché nessuna concreta utilità conseguirebbero dall’eventuale annullamento dei provvedimenti gravati.

4.- In ogni caso, venendo al merito della vicenda, le censure non colgono nel segno.

Con il primo motivo si lamenta la presunta incompetenza della concessionaria all’adozione del provvedimento ex at. 42 bis di cui si discute; con il secondo motivo, si contesta, per un verso, una presunta difformità dell’opera dalle indicazioni progettuali e, per altro verso, l’asserita assenza di motivazione rispetto alla sanatoria.

4.1.- La competenza all’adozione del provvedimento qui impugnato discende dall’art. 3 della convenzione allegata alla determina regionale n. 255/ 16 di delega dei poteri espropriativi.

Recita invero tale disposizione che “Nell’ambito delle potestà, delle funzioni e dei compiti propri dell’Autorità Espropriante….devono, altresì, intendersi delegati alla Società concessionaria tutte le ulteriori funzioni e gli ulteriori compiti propri della Regione Puglia anche propedeutici e conseguenti all’esercizio delle potestà espropriative conferite”; restando intestate all’Ente delegante sole le funzioni residuali indicate all’art. 6 della stessa convenzione (eventuale retrocessione totale o parziale dei terreni espropriati; svincolo delle somme depositate oltre il termine di durata della delega).

L’ampiezza dei poteri attribuiti tramite la richiamata delega attesta, quindi, che l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante rientrava, a pieno titolo, nelle competenze della concessionaria. Tanto più che sia la giurisprudenza amministrativa che la Corte costituzionale, riconducono l’istituto disciplinato e previsto dall’art. 42 bis qui in discussione al genus delle procedure ablative, quale procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio e il correlato piano particellare (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, 4.1.2018 n. 10 e Corte costituzionale 30.4.2015, n. 71, ivi richiamata).

Nella fattispecie, invero, il piano particellare di esproprio allegato al decreto n.4/2017, agli atti di causa, è stato redatto dalla società concessionaria dopo aver ricevuto la delega dei poteri espropriativi da parte della Regione Puglia, tramite la richiamata determina n.255/2016; sicché anche l’argomentazione secondo cui la delega avrebbe riguardato esclusivamente i terreni oggetto del piano particellare di esproprio si rivela del tutto infondata.

4.2. Parimenti infondato il secondo motivo.

La prima parte della censura – con la quale, si ribadisce, i ricorrenti contestano la pretesa difformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato – è smentita dalle evidenze documentali. Secondo quanto risulta dalla tavola recante la sovrapposizione dello stato dei luoghi rispetto a quanto riportato nel grafico del permesso di costruire, l’opera è stata realizzata nell’ambito dell’area indicata in sede di approvazione del progetto e lo sconfinamento attiene soltanto alla necessaria trincea drenante, come peraltro chiaramente attestato dal provvedimento ex art.42 bis del D.P.R.n.327/2001. Neanche i ricorrenti contestano tale circostanza in punto di fatto, limitandosi a lamentare che, per il drenaggio, sia mancata la ricerca di una soluzione progettuale alternativa; rilievo evidentemente inconferente rispetto alle ragioni dell’acquisizione sanante.

Del tutto infondata, peraltro, anche la contestazione circa l’assenza di ragioni giustificative a sostegno del provvedimento di acquisizione sanante in discussione. Nel provvedimento impugnato la concessionaria –come anticipato in punto di fatto- ha espressamente chiarito le ragioni per le quali la restituzione delle aree dovesse rimanere esclusa: “…la restituzione, previa riduzione in pristino, sarebbe eccessivamente onerosa, ossia comporterebbe costi di ripristino superiori al valore delle aree; la restituzione risulta impedita dall’utilizzo attuale delle aree come trincea drenante”; con la precisazione che “… che vi sono ‘attuali ed eccezionali’ ragioni di interesse pubblico, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati che giustificano l’emanazione del provvedimento ex art.42 bis del TUE, poiché la trincea drenante che insiste sull’area oggetto di acquisizione è stata realizzata a garanzia del corretto deflusso delle acque meteoriche, a beneficio dell’intera collettività”.

Contrariamente, dunque, a quanto dedotto dai ricorrenti, il provvedimento contiene espressa ed ampia motivazione a sostegno della scelta operata, dando atto dell’impossibilità di una restitutio ad integrum e dell’interesse pubblico prevalente al mantenimento dell’opera, restando così soddisfatte la previsione normativa e le garanzie procedimentale previste dall’art.42 bis del D.P.R.n.327/2001.

4.3- Le ragioni che precedono travolgono anche l’impugnativa della delibera consiliare n. 8/2021 che –in tesi- avrebbe dovuto mutuare le ragioni dalle censure articolate avverso la deliberazione di acquisizione sanante presupposta.

5.- In sintesi, il gravame è inammissibile e, comunque, infondato. Tenuto tuttavia conto della natura della pretesa e del complessivo svolgimento della vicenda, il Collegio ritiene opportuno compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore         

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

 

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