Tu sei qui

Estensione del soccorso istruttorio

Privato
Martedì, 19 Aprile, 2022 - 20:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Terza), sentenza n. 2524 del 14 aprile 2022, estensione del soccorso istruttorio. 

MASSIMA

Nelle gare di appalto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture pubbliche il deposito “in numerario” dell’importo oggetto di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da uno degli intermediari abilitati iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del T.U.L.B. (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), possiede idoneità surrogatoria della formale garanzia fideiussoria, solo qualora il deposito in numerario venga effettuato entro il termine ultimo fissato dalla lex specialis per la presentazione dell’offerta di gara, in omaggio al principio generale, positivizzato in norma, vigente nel diritto degli appalti pubblici, secondo cui la cauzione provvisoria (a garanzia dell’offerta) nonché quella a presidio della corretta esecuzione dell’opera o del servizio o della fornitura pubblica, deve essere prodotta alla stazione appaltante entro il termine di presentazione dell’offerta stessa.

Il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 deve essere azionato anche nei casi di invalidità o irregolarità della cauzione provvisoria trattandosi di ipotesi da ricondurre all'ambito delle “carenze di elementi formali della domanda” ovvero della “mancanza, incompletezza” o “irregolarità essenziale” della documentazione allegata alla domanda di partecipazione, e va a buon fine – e l’operatore può restare in gara – solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria è stata emessa in data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Il concorrente legittimamente escluso da una gara pubblica non ha interesse processuale a ricorrere contro i provvedimenti adottati nelle ulteriori fasi della procedura e, in particolare, contro quello di aggiudicazione ad altra impresa partecipante, posto che l’eventuale accoglimento del gravame nessun vantaggio recherebbe alla sua sfera giuridica, restando invulnerata la sua esclusione dalla gara; è ravvisabile anche inammissibilità per difetto di legittimazione a ricorrere poiché “la definitiva esclusione o l'accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva, e tale esito rimane fermo in ogni caso in cui l'illegittimità della partecipazione alla gara è stata definitivamente accertata per inoppugnabilità dell'atto di esclusione ovvero per annullamento dell'atto di ammissione”

SENTENZA

N. 02524/2022 REG.PROV.CAU.

N. 11951/2021 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11951 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

F.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Esposito, Maria Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Giampaolo Rossi, Avv. Francesco Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera Trenitalia spa n. 233 del 12.10.2021 (All.A), a firma del Responsabile del Procedimento, notificata in data 13.10.2021, con cui la stazione appaltante ha disposto “l'esclusione del concorrente FER-LOG Consorzio Stabile con Attività Esterna dalla procedura di gara di cui sopra (ndr CIG: 871497835B) ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.l.gs. n. 50 del 2016, in quanto quest'ultimo non ha regolarizzato entro il termine assegnato le carenze rappresentate con la comunicazione del 9 agosto 2021 con la quale Trenitalia ha attivato il soccorso istruttorio”:

nonché per l'annullamento:

- del provvedimento Trenitalia s.p.a. prot. TRNIT-AD.DBAV.AAV\P\2021\0047720 del 12.11.2021 (All.B), a firma del Responsabile del Procedimento, comunicato alla ricorrente in pari data, laddove dichiara che l'istanza di revoca/annullamento del provvedimento di esclusione “non può essere accolta e, pertanto, si conferma il provvedimento di esclusione per le ragioni ivi rappresentate”:

nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, ove occorra e per quanto di ragione:

-del provvedimento del 09.08.2021 con cui la Commissione di Gara ha disposto il soccorso istruttorio laddove non prevede espressamente la possibilità di regolarizzazione della garanzia provvisoria mediante equipollente deposito di cauzione in contanti;

-del verbale della medesima Commissione di Gara di valutazione degli esiti del soccorso istruttorio;

-dei successivi atti di gara, per nullità derivata, ivi compreso il verbale di aggiudicazione definitiva.

Con espressa riserva di formulazione di motivi aggiunti avverso i successivi atti di gara nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato, con dichiarazione della ricorrente di disponibilità al subentro in corso di esecuzione e per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle illegittimità lamentate e ciò mediante risarcimento in forma specifica, mediante riammissione della ricorrente alla procedura di gara, verifica dell'offerta, aggiudicazione dell'appalto e stipulazione del contratto ovvero, solo in subordine, per equivalente pecuniario nella misura che sarà determinata nel prosieguo del giudizio

Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fer-Log Consorzio Stabile con Attività Esterna A R.L. il 24/3/2022:

per l'annullamento previa sospensione,

- della procedura di gara CIG: 871497835B indetta da Trenitalia s.p.a con Bando di gara -Servizi di pubblica utilità (Servizi Ferroviari) inviato alla G.U.U.E. il 19/04/2021 (All.1), interamente gestita con sistemi telematici, finalizzata all'istituzione di un Accordo Quadro con singolo operatore economico per l'affidamento del Servizio di supporto logistico per attività di magazzino e movimentazione beni e materiali, IMC vari Esercizio IC -DPLH Trenitalia S.p.A. (IMCC Torino, IMC Milano, IMC Roma, IMC Lecce, IMC Bari e IMCC Reggio Calabria);

- della delibera di aggiudicazione n. 28 del 10.02.2022 (All.C), pubblicata sul portale l'11.02.2022, con cui Trenitalia spa aggiudicava l'appalto al Consorzio C.I.C.L.A.T. – Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico;

nonché per l'annullamento:

- della delibera Trenitalia spa n. 233 del 12.10.2021(All.A), a firma del Responsabile del Procedimento, notificata in data 13.10.2021, con cui la stazione appaltante ha disposto “l'esclusione del concorrente FER-LOG Consorzio Stabile con Attività Esterna dalla procedura di gara di cui sopra (ndr CIG: 871497835B) ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.l.gs. n. 50 del 2016, in quanto quest'ultimo non ha regolarizzato entro il termine assegnato le carenze rappresentate con la comunicazione del 9 agosto 2021 con la quale Trenitalia ha attivato il soccorso istruttorio”

nonché per l'annullamento del provvedimento Trenitalia s.p.a. prot. TRNIT AD.DBAV.AAV\P\2021\0047720 del 12.11.2021(All.B), a firma del Responsabile del Procedimento, comunicato alla ricorrente in pari data, laddove dichiara che l'istanza di revoca/annullamento del provvedimento di esclusione “non può essere accolta e, pertanto, si conferma il provvedimento di esclusione per le ragioni ivi rappresentate”

nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, ove occorra e per quanto di ragione:

- del provvedimento del 09.08.2021 con cui la Commissione di Gara ha disposto il soccorso istruttorio laddove non prevede espressamente la possibilità di regolarizzazione della garanzia provvisoria mediante equipollente deposito di cauzione in contanti;

-del verbale della medesima Commissione di Gara di valutazione degli esiti del soccorso istruttorio;

-dei successivi atti di gara, per nullità derivata, ivi compresi i verbali di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche e delle relative valutazioni (verbali della commissione di gara - sedute riservate del 30/06/2021, 05 e 16/07/2021, 06/08/2021, 15/09/2021, 19/10/2021, 19/11/2021, 13, 14 e 19/01/2022, 27 e 28/01/2022), nonché il verbale di aggiudicazione definitiva del 10.02.2022;

Nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle illegittimità lamentate.

Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il Consigliere. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che nell’ambito della procedura di gara a procedura aperta (c.d. asta pubblica) con Codice Identificativo Gara 71497835B, indetta d il 23 aprile 2022 da T. S.p.A., con Bando inviato alla G.U.U.E. il 19/04/2021 e intesa all’istituzione di un Accordo Quadro con singolo operatore economico per l’affidamento del servizio di supporto logistico per le attività di magazzino e di movimentazione di beni e materiali negli impianti di esercizio dei treni I.C. della DPLH di Trenitalia S.p.A. (IMCC Torino, IMC Milano, IMC Roma, IMC Lecce, IMC Bari e IMCC Reggio Calabria) per l’importo di €10.430.347,76 per la durata ordinaria del contratto oltre €7.822.760,82 per il rinnovo, la Commissione di gara in seduta riservata il 5 luglio 2021 rilevava che la ricorrente società F. con attività esterna aveva presentato domanda di partecipazione alla gara producendo una cauzione provvisoria non conforme allo schema posto a base di gara poiché carente della clausola di prevalenza rispetto allo schema di garanzia predisposto da Trenitalia per via dell’assenza della formula “a prima richiesta” e altresì priva dell’autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario come previsto dal disciplinare in datti (doc. 2 del ricorso);

Riscontra sul punto il Collegio che il disciplinare stabiliva che i concorrenti dovessero produrre, ai fini della partecipazione alla gara, una “cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta pari al 2 % dell’importo a base di gara e corrispondente all’importo di € 208.606,96 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta, da costituirsi alternativamente:- mediante versamento in contanti (..)” presso il conto corrente bancario ivi indicato; ovvero “ - mediante fideiussione a prima domanda – bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, abilitato a prestare garanzie nei confronti del pubblico, ai sensi del DM n. 53/2015 (……) – redatta in conformità con l’allegato schema (Allegato B.1)” e che “tale fideiussione dovrà essere corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario”( paragrafo IV.2 del Disciplinare di gara - all. 2 del ricorso e 10 produz. Trenitalia del 4 aprile 2022);

Rilevato che l’organo procedente attivava la procedura di soccorso istruttorio ed inviava alla predetta società, in data 9/08/2021, a mezzo messaggistica del Portale Acquisti, la richiesta di integrazione della suindicata mancante garanzia, ovverossia, sostanzialmente, una polizza fideiussoria a garanzia dell’offerta per un importo pari al 2% di quello a base d’asta, della durata di 180 dalla scadenza del termine ultimo di presentazione dell’offerta (trattandosi si procedura aperta, la vetusta c.d. asta pubblica) e assegnava all’impresa onerata, in luogo dei 10 giorni previsti dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, il più esteso termine 25 giorni spirante il 3/09/2021 per la produzione della illustra polizza fideiussoria, completa e conforme al sopra riportato paragrafo IV.2 del Disciplinare di gara;

Considerato inoltre che il medesimo disciplinare di gara, dopo aver contemplato l’effettuazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, del codice dei contratti pubblici per l’ipotesi di incompletezza o carenza di elementi e dichiarazioni rese in sede di gara dai concorrenti, stabiliva che “Nel caso in cui il concorrente non provveda ad integrare e/o regolarizzare la documentazione risultata carente entro il termine indicato in sede di soccorso istruttorio, Trenitalia provvederà ad escluderlo dalla gara e a segnalare il fatto all’ANAC”( paragrafo X, punto 3, del Disciplinare cit.);

Considerato che la Commissione di gara ha constato che la F.S.p.A non ha regolarizzato la già parzialmente prodotta ma non conforme al par.IV.2 del disciplinare, garanzia fideiussoria, non producendo infatti l’integrazione della stessa, consistente, sostanzialmente, nella fondamentale ed imprescindibile c.d. “clausola a prima richiesta”, che in conformità al modello civilistico delle garanzie fideiussorie abilita il beneficiario ad escutere in via diretta il garante senza la previa escussione del garantito (nella specie, la concorrente Ferlog S.p.a.), avendo invece la Ferlog in data 3 settembre 2021 – termine ultimo assegnato con la comunicazione di soccorso istruttorio del 9 agosto 2021 - anziché produrre la formale completa delineata fideiussione, comunicato a Trenitalia S.p.a. di aver effettuato un bonifico dell’importo pari a quello oggetto della non prodotta polizza; il che ha determinato l’esclusione dalla gara con l’impugnata delibera n. 233 del 12/10/2021, avendo la stazione appaltante giudicato non surrogabile la prescritta e sollecitata polizza fideiussoria recante l’illustrata clausola “a prima richiesta”, con l’equivalente monetario, siccome versato oltre il termine ultimo di presentazione dell’offerta;

Ritenuto in punto di diritto che nelle gare di appalto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture pubbliche il deposito “in numerario” dell’importo oggetto di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da uno degli intermediari abilitati iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del T.U.L.B., d.lgs. legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possiede idoneità surrogatoria della formale garanzia fideiussoria, solo qualora il deposito in numerario venga effettuato entro il termine ultimo fissato dalla lex specialis per la presentazione dell’offerta di gara, in omaggio al principio generale, positivizzato in norma, vigente nel diritto degli appalti pubblici, secondo cui la cauzione provvisoria (a garanzia dell’offerta) nonché quella a presidio della corretta esecuzione dell’opera o del servizio o della fornitura pubblica, deve essere prodotta alla stazione appaltante entro il termine di presentazione dell’offerta stessa; precetto normativo del resto riprodotto nella lex specialis della gara per cui è controversia al paragrafo IV.2 del Disciplinare di gara;

Considerato che nel caso di specie il termine ultimo stabilito per la presentazione dell’offerta era abbondantemente decorso alla data del 3 settembre 2021 individuata dalla Stazione appaltante Trenitalia S.p.a., solo ai fini dell’integrazione per via del soccorso istruttorio contemplato dall’art. 83, co. 9 del d.lgs. 18 aprile 2016,n. 50 e prima ancora dall’art. 6 della L. 7 agosto 1990 , n. 241;

Rilevato inoltre che risulta in atti che solo in data 2/11/2021, due mesi oltre il 3 settembre 2021 la F.S.p.A. ricorrente inviava a Trenitalia S.p.A. l’appendice di polizza richiesta in occasione del soccorso istruttorio corredata di autentica notarile datata 21/09/2021 e traduzione giurata di detto documento datata 23/09/2021 allegando anche istanza di revoca e/o annullamento del 14 ottobre 2021 del provvedimento di esclusione (Docc. 15,16,17 produzione Trenitalia del 4 aprile 2022);

Segnalato al riguardo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, prevalentemente d’appello, cui la Sezione aderisce anche in ragione delle brevi considerazioni che infra ci si accinge a svolgere, a stare al quale “ la regolarizzazione della cauzione provvisoria è consentita solo in caso di mancata produzione del documento rappresentativo per svista o dimenticanza e sempre che essa si riferisca ad un atto comunque perfezionato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara (Cons. Stato, V, 23 marzo 2021, n. 2483).” (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 settembre 2021, n. 6324); in termini, adde, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2021, n.804;

Rammentato che si è in proposito già puntualizzato che “In caso di irregolarità concernenti la cauzione provvisoria è ammesso l'istituto del soccorso istruttorio, ma l'operatore può restare in gara solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria, come pure la dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia de finitiva, sono di data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione” (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, 11 gennaio 2021, n. 183);

Precisandosi che il soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50/2016 deve essere azionato anche nei casi di invalidità o irregolarità della cauzione provvisoria trattandosi di ipotesi da ricondurre all'ambito delle « carenze di elementi formali della domanda » ovvero della « mancanza, incompletezza » o « irregolarità essenziale » della documentazione allegata alla domanda di partecipazione, si era già del resto affermato che, “Il soccorso istruttorio, però, va a buon fine – e l’operatore può restare in gara – solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria è stata emessa in data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013; 22 ottobre 2018, n. 6005; 26 luglio 2016, n. 3372) sarebbe, infatti, violata la par condicio tra i concorrenti, qualora fosse consentita la presentazione di una cauzione provvisoria formata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, e, nel termine del soccorso istruttorio (…)” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 10 gennaio 2020, n. 17); in tal senso, adde, già Consiglio di Stato, Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8296);

Considerato invece che nel caso di specie la ricorrente ha prodotto, ma solo entro il termine stabilito mediante il soccorso istruttorio, la cauzione fideiussoria (ancorché in numerario ma ciò era consentito dal l par. IV.2 del disciplinare) conforme ai dettami della lex specialis ma rilasciata e versata in gara il 3 settembre 2021 allorché, ormai - ripetesi – il termine ultimo per la presentazione dell’offerta di gara era abbondantemente elasso;

Ritenuto che la produzione della cauzione provvisoria, richiesta ai fini dell’ammissione alla gara, successivamente al termine ultimo stabilito per la presentazione dell’offerta vulnererebbe la par condicio competitorum non fosse altro perché, quanto meno, il differimento, a beneficio del concorrente che non abbia prodotto la cauzione entro il pretto termine massimo, del cennato termine ultimo, concederebbe al concorrente “in ritardo” un maggior lasso di tempo per scandagliare il mercato assicurativo consentendogli, eventualmente, di “procacciarsi” condizioni contrattuali migliori;

Opinato sulla scorta di quanto finora argomentato, che il ricorso principale non appare assistito da fumus di fondatezza;

Premesso, quanto ai motivi aggiunti depositati dalla F. S.p.A. in data 24 marzo 2022, che con essi, in sintesi, la ricorrente contesta la legittimità della gara e ne chiede l’annullamento in ragione del fatto che l’avvenuta soppressione dell’IMC di Bari nelle more della gara, a suo dire, avrebbe comportato una “modifica essenziale alle attività poste a bando operata dalla stazione appaltante nel corso della procedura di selezione”, incidendo sulla determinazione dei requisiti per la partecipazione alla gara, nonché sull’ammontare delle garanzie (provvisoria e definitiva) richieste dalla legge di gara e alterando l'equilibrio economico contrattuale; di talché Trenitalia avrebbe dovuto revocare la gara in corso e procedere con l’indizione di un nuovo appalto;

Considerato che la ricorrente, essendo stata esclusa dalla gara non per impossidenza di requisiti tecnici di partecipazione, come correttamente eccepito da Trenitalia con memoria del 4 aprile 2022, non può dolersi di pregiudizi derivati dagli asseriti presunti effetti della decisione di Trenitalia chiudere l’IMC di Bari, sulla determinazione dei requisiti tecnici di partecipazione alla gara, poiché detti effetti, ove davvero pregiudizievoli potrebbero danneggiare i concorrenti che hanno partecipato alla gara stessa ma non certo la ricorrente, che ne è stata esclusa ed inoltre non essendo risultata aggiudicataria della gara, non può lamentare eventuali variazioni in peius dei volumi dei servizi oggetto dell’appalto, come pure esattamente dedotto da Trenitalia; argomentazioni che declinano verso l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per gli eccepiti divisati profili,per carenza di legittimazione a ricorrere;

Rilevato, inoltre, che con i motivi aggiunti la ricorrente ha altresì impugnato della delibera di aggiudicazione n. 28 del 10.02.2022;

Ricordato al riguardo che per giurisprudenza costante, il concorrente legittimamente escluso da una gara pubblica non ha interesse processuale a ricorrere contro i provvedimenti adottati nelle ulteriori fasi della procedura ed, in particolare, contro quello di aggiudicazione ad altra impresa partecipante, posto che l’eventuale accoglimento del gravame nessun vantaggio recherebbe alla sua sfera giuridica, restando invulnerata la sua esclusione dalla gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5067; Consiglio di Stato, Sez. V, 16.9.2004, n. 6031; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, 2.8.2007, n. 727; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 12 giugno 2008, n. 691; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 7 febbraio 2005 n. 385; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 6 luglio 2011, n. 739; vi è anche inammissibilità per difetto di legittimazione a ricorrere poiché “la definitiva esclusione o l'accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva, e tale esito rimane fermo in ogni caso in cui l'illegittimità della partecipazione alla gara è stata definitivamente accertata per inoppugnabilità dell'atto di esclusione ovvero per annullamento dell'atto di ammissione”(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4)

Ritenuto conseguentemente che il ricorso per motivi aggiunti interposto dalla ricorrente il 24 marzo 2022, in disparte la pur non peregrina eccezione di tardività svolta dalla resistente, a parere del Collegio appare inammissibile anche per difetto di legittimazione e di interesse stante la sua esclusione che, prima facie, alla luce delle considerazioni svolte più sopra appare legittima; profilo del quale la presente Ordinanza costituisce già avviso ex art. 73, co.3, c.p.a. ai fini della trattazione del merito della causa (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 2 novembre 2020, n.11174).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) Respinge la domanda cautelare formulata con il ricorso principale e con i motivi aggiunti.

b) Fissa per la trattazione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti l'Udienza pubblica del 20 luglio 2022, ore di rito.

Condanna la ricorrente F. Consorzio stabile con attività esterna A.R.L. a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le spese di fase, che liquida in € 700,00 (settecento) oltre accessori di legge.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei Magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF, Estensore

Roberto Montixi, Referendario

Luca Biffaro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Alfonso Graziano

IL SEGRETARIO

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Inserire un indirizzo e-mail valido, al quale il sistema invierà tutte le comunicazioni. L'indirizzo e-mail non sarà pubblico.
Inserisci in entrambi i campi una password per il nuovo profilo.
I tuoi dati
Newsletter

La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede legale in Via Strampelli, 4 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575, email: info@dirittoamministrazioni.it, PEC: dirittoamministrazioni@pec.it, in qualità di soggetto giuridico Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 (in seguito, "GDPR"), che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi di tipo anagrafico (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, email, codice fiscale, data di nascita, foto - in seguito, "dati personali" o anche "dati") da Lei comunicati in occasione: della richiesta di informazioni e/o preventivi; per la conclusione di contratti per i Servizi del Titolare; per l'eventuale valutazione di CV spontaneamente inviati; della iscrizione alla newsletter o della registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it.
- dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web dirittoamministrazioni.it, acquisiti nel corso del loro normale esercizio, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet e che non sono raccolti per essere associati a interessati identificati ma che, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati, rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Per qualsiasi accesso al sito, quindi, indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrate le seguenti informazioni: tipo di browser (es. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.), sistema operativo (es. Linux, Windows, iOS, ecc.), l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito suddetto.
La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it utilizza il servizio di hosting GDPR Compliant “Aruba S.p.A.”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni all’indirizzo: https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeo-privacy.aspx
La informiamo, inoltre, che la funzionalità di iscrizione alla Newsletter utilizza il servizio GDPR Compliant offerto dalla società francese “Brevo SAS”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni agli indirizzi: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy e https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360001005510-Data-storage-location.
Per quanto inerente alle disposizioni relative ai cookie, La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it installa cookie tecnici e cookie analitici di terze parti (Matomo Analytics con IP anonimizzato negli ultimi due ottetti, server in UE: https://matomo.org/gdpr-analytics) al fine di visualizzare, in modo aggregato, le visite eseguite sulle pagine del sito web suddetto. Eventuali cookie di profilazione di terze parti, vengono installati solo dopo il consenso esplicito ed informato dell’utente. La invitiamo, tuttavia, ad approfondire l'argomento leggendo attentamente le specifiche Cookie Policy pubblicata online sull’indirizzo web https://www.dirittoamministrazioni.it/cookie-policy.html.

2. FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

A) Per le seguenti Finalità di Servizio:

  1. elaborare preventivi o quotazioni in relazione ai Servizi del Titolare;
  2. avviare contatti telefonici e/o via email finalizzati alla eventuale conclusione di rapporti contrattuali e/o collaborativi con l'azienda Diritto Amministrazioni s.r.l.s. nell'ambito dei servizi da questa offerti e per i quali è stata contattata tramite telefono, email e finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (ad es. acquisizione di informazioni precontrattuali per dare esecuzione ai servizi richiesti).
  3. concludere contratti per i Servizi del Titolare ed offrire servizi informativi e divulgativi in materia giuridica agli utenti iscritti sul sito web dirittoamministrazioni.it; tramite registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it o iscrizione online alla newsletter;
  4. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
  5. visionare curriculum vitae spontaneamente inviati al fine di selezionare, in caso di posizioni aperte, eventuali figure professionali per l'avvio di rapporti di lavoro e/o collaborazioni;
  6. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine delle Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio) o Organi di vigilanza;
  7. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, i diritto di difesa in giudizio.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera A) è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova le sue basi legali di trattamento, per i punti da I a VII, nella gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali o nella gestione di obblighi di natura legale.

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti Finalità di Marketing:

  1. marketing diretto: inviarLe, via email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali, auguri in occasione di ricorrenze e/o materiale promozionale sui servizi offerti dal Titolare.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera B) non è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova la sua base legale di trattamento nel consenso libero ed informato conferito dall'interessato.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
In relazione alle indicate finalità, i dati da Lei forniti per mezzo di supporti cartacei e/o telefonicamente e/o telematicamente (anche mediante la compilazione dei moduli/webform predisposte online), saranno oggetto di trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il trattamento dei dati avverrà sempre in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la riservatezza.
I dati potranno essere trattati solo da operatori autorizzati, precedentemente nominati in qualità di incaricati al trattamento, che vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza dell'utente.

4. DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti in occasione della stipula di contratti o l'avvio di rapporti di servizio con i clienti, saranno conservati per il tempo necessario per adempiere le finalità relative e, comunque, per un tempo non superiore alle tempistiche connesse agli obblighi legali di conservazione delle scritture contabili (attualmente stabiliti in n. 10 anni).
I dati personali raccolti per finalità di marketing diretto, saranno trattati per non oltre 2 anni dalla raccolta.
I dati personali raccolti e trattati ai fini di elaborare preventivi, offerte o proposte commerciali che non abbiano condotto all'instaurazione di un rapporto contrattuale o di servizio, saranno conservati per un periodo max di 12 mesi dall'invio dell'ultima proposta o revisione dell'offerta.
I curriculum vitae ricevuti, via posta o via email, sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletazione delle eventuali procedure di selezione. I CV spontaneamente ricevuti in periodi nei quali non sono aperte procedure di selezione, non verranno ne' visionati, ne' archiviati, ne' conservati in alcun modo ma cancellati o distrutti immediatamente dopo la loro ricezione.
Come riportato dall’Informativa Privacy di Aruba S.p.A., provider del sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo che i dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web suddetto “saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti tenendo in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui il Titolare opera. I Dati necessari per assolvere ad obblighi fiscali e contabili sono conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale (art. 2220 c.c.). I Dati relativi alle richieste di ordini non pagati o annullati o non conclusi sono conservati per 3 mesi. In caso di Servizi di Posta o Connettività i dati di traffico telematico sono conservati per 6 anni. Decorsi i termini così stabiliti, i Dati sono cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.” (Fonte: www.aruba.it/documents/tc-files/it/11_it_privacy_policy_aruba_spa.aspx).
Come riportato dall’Informativa Privacy della società “Brevo SAS”, provider del servizio di newsletter presente sul sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo, che “i dati personali raccolti da Brevo riguardanti le informazioni di identità e contatto dei suoi Utenti sono archiviati per un periodo massimo di due anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale per i clienti Utenti, o dopo la loro raccolta da parte del responsabile del trattamento o dall’ultimo contatto dell’Utente prospect per i dati relativi a questi ultimi. La cessazione del rapporto contrattuale si intende come la risoluzione espressa da parte dell’Utente o il non utilizzo del servizio Brevo per un periodo di cinque anni.” (Fonte: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy).

5. ACCESSO AI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all'art. 2, anche a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, ecc.), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento con i quali il Titolare conferma di aver stipulato apposito contratti che regolamentano l’utilizzo, la protezione e la riservatezza dei dati personali trasferiti.

6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché, a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I dati personali sono conservati su supporti cartacei e/o elettronici presso la sede del Titolare situata in Rieti, Via Strampelli, 4.
I dati tecnici raccolti attraverso il sito web dirittoamministrazioni.it, sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del registrar Aruba S.p.A. che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
I dati tecnici raccolti attraverso ile servizio di newsletter sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del provider Brevo SAS che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s. non trasferisce dati personali in Paesi extra-UE.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di servizio di cui all'art. 2. A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell'azienda.

Il conferimento dei dati per le finalità di marketing diretto di cui all'art. 2. B) è, invece, facoltativo. 
Può, pertanto, decidere di non conferire alcun dato o di negare, successivamente, la possibilità di trattare dati già forniti, nel qual caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerente ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà, comunque, ad avere diritto ai servizi offerti dall'azienda.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la informiamo che ha i diritti di cui agli art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di:

  • ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili;
  • ottenere: a) l'aggiornamento, la limitazione, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  • ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; c) sia tecnicamente fattibile;
  • opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale diverso da quanto necessario per l’espletamento del servizio (es. pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea);
  • proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i suoi diritti, inviando:

  • una raccomandata A/R all'indirizzo Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti;
  • una email all'indirizzo email info@dirittoamministrazioni.it o alla casella PEC: dirittoamministrazioni@pec.it.

Se ha domande o desidera semplicemente avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, può inviare una e-mail all’indirizzo info@dirittoamministrazioni.it.
Prima che la Diritto Amministrazioni s.r.l.s. possa fornirvi o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la vostra identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto e, comunque, non oltre 30gg dalla sua ricezione.

10. TITOLARE, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede in Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili e incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per conoscere la lista aggiornata, è possibile inviare, in qualunque momento, un’email alla casella info@dirittoamministrazioni.it.