Tu sei qui

Sulla illegittima occupazione e rimedi

Privato
Lunedì, 9 Gennaio, 2023 - 09:30

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce - Sezione Terza, sentenza n. 16 del 3 gennaio 2023, sulla illegittima occupazione e rimedi

MASSIMA

Nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l'Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione” (ex multis Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n. 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n.1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n. 9 e 22 Ottobre 2007 n. 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n. 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n. 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn. 27190, 27191 e 27193)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12 maggio 2015, n. 1549)» (ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704).

In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale unicamente per singole annualità in relazione al mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza:

a) della restituzione del fondo;

b) di un accordo transattivo;

c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo;

d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014) (…);

e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr.”

SENTENZA

N. 00016/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01589/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2020, proposto da
OMISSIS, nella qualità di eredi di OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Galluccio Mezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Galatina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Capodacqua e Elvira Anna Pasanisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la condanna

del Comune di Galatina alla restituzione della parte del fondo sito in Galatina denominato “Franca” prospiciente la via C.A. Della Chiesa e distinto in N.C.T., Fg. 92, p.lle 33 di Ha 4,06,22 e 126 di Ha 3,95,22, illegittimamente occupata dal Comune medesimo, nelle condizioni in cui si trovava all'atto dell'occupazione e come risultanti dal verbale di consistenza ed immissione in possesso del 27 luglio 1984,

nonchè

del Comune intimato al risarcimento dei danni derivanti da mancata percezione dei frutti del fondo predetto dalla data dell'illecita occupazione all'effettiva restituzione, danni che possono essere determinati in misura pari agli interessi legali sul valore venale del fondo occupato;

e, in subordine, ove fosse impossibile la restituzione del bene illecitamente occupato,

per la condanna

del Comune di Galatina alla totale reintegrazione patrimoniale per equivalente, ossia al pagamento di somma pari al valore venale attuale del bene immobile occupato, al valore dei frutti per il periodo di illecita occupazione e sino al soddisfo, il tutto maggiorato da interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Galatina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to F. Cavallo, in sostituzione dell'avv.to F. Galluccio Mezio, e avv.to L. Pedone, in sostituzione dell'avv.to E.A. Pasanisi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso in riassunzione, ex art. 11 c.p.a., notificato il 26 novembre 2020 e depositato il 23 dicembre 2020 a seguito di sentenza n. 830 del 31 agosto 2020 con cui la Corte d’Appello di Lecce - Sezione promiscua - decidendo in ordine all’appello proposto dal Comune di Galatina avverso la sentenza di primo grado resa dal Tribunale Civile di Lecce, Sezione distaccata di Galatina, n. 107 del 21 giugno 2011 ed all’appello incidentale subordinato proposto da Galluccio Adolfo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, OMISSIS, nella qualità di unici eredi del predetto OMISSIS (giusta denuncia di successione registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Lecce in data 7 luglio 2014 al n. 2040 e testamento olografo pubblicato il 4 dicembre 2013 a mezzo del notaio Cito da Aradeo e registrato a Lecce il 5 dicembre 2013 al n. 949), già proprietario del fondo sito in Galatina denominato “Franca” prospiciente la via C. A. Della Chiesa e distinto in N.C.T., Fg. 92, p.lle 33 di Ha 4,06,22 e 126 di Ha 3,95,22 compreso nel centro urbano ed illegittimamente occupato (in parte qua) dal Comune di Galatina per la realizzazione di un tronco di fognatura bianca, hanno chiesto:

- “rigettare l’appello a suo tempo proposto dal Comune di Galatina perché totalmente destituito da ogni fondamento”;

- “in accoglimento dell’appello incidentale proposto ed in parziale riforma della Sentenza n. 107/2011 condannare il Comune di Galatina: a) alla restituzione del bene occupato indicato in citazione nelle identiche condizioni in cui si trovava all'atto dell'occupazione e come risultanti dal verbale di consistenza ed immissione in possesso del 27.07.1984 (previa, quindi, eliminazione di ogni opera ivi realizzata); b) condannare lo stesso Comune al risarcimento dei danni derivanti da mancata percezione dei frutti del fondo dalla data dell’illecita occupazione all’effettiva restituzione, danni che possono essere determinati in misura pari agli interessi legali sul valore venale del fondo; c) in subordine, ove fosse impossibile la restituzione del bene illecitamente occupato, condannare il Comune di Galatina alla totale reintegrazione patrimoniale per equivalente, ossia al pagamento di somma pari al valore venale attuale del bene occupato, al valore dei frutti per il periodo di illecita occupazione e sino al soddisfo, il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria”.

1.1 Espone, in particolare, parte ricorrente che il Consiglio Comunale di Galatina ha approvato l’esecuzione del progetto per la realizzazione della fogna bianca (relativamente alle opere terminali e ad una parte del tratto finale) sull’area di che trattasi con la deliberazione n. 34 del 4 febbraio 1983, ma che né in detta deliberazione né in alcuna altra successiva ha mai fissato i termini per l'inizio e completamento della espropriazione e dei lavori a norma del citato art. 13 L. n. 2359/1865.

Aggiunge, poi, che con deliberazione di Giunta Municipale del medesimo Comune n. 440 del 16 giugno 1984 è stata disposta l’occupazione d'urgenza della predetta area (per mq. 4.980) fissando un termine di cinque anni decorrente dalla data di effettiva occupazione (avvenuta il 27 luglio 1984, come da verbale di immissione in possesso in atti), ma che a detta deliberazione non ha mai fatto seguito alcun decreto di esproprio.

2. In data 12 gennaio 2021 si è costituito in giudizio dinanzi a questo T.A.R. il Comune di Galatina chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Nelle date, rispettivamente, del 6 e del 7 ottobre 2022 i ricorrenti ed il Comune di Galatina hanno depositato memorie difensive.

4. Nelle date, rispettivamente, del 18 e del 19 ottobre 2022, i ricorrenti ed il Comune di Galatina hanno depositato memorie in replica.

5. All’udienza pubblica dell’8 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nel merito e va, quindi, accolto - anche ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a. - nei sensi, limiti e termini di seguito precisati.

2. E’ opportuno ribadire, in limine, la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (in forza del quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”) in ordine alle domande azionate dai ricorrenti, posto che, nella fattispecie in esame, il Comune di Galatina ha agito sulla scorta della deliberazione n. 34 del 4 febbraio 1983 della Giunta Municipale di Galatina che ha approvato l’esecuzione del progetto per la realizzazione della fognatura bianca (relativamente alle opere terminali e ad una parte del tratto finale) sull’area di che trattasi della successiva deliberazione di Giunta Municipale del medesimo Comune n. 440 del 16 giugno 1984 con cui è stata disposta l’occupazione d'urgenza della predetta area (per mq. 4.980).

Ed invero, a tale riguardo, la Sezione non ha motivo per discostarsi dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l'Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione” (ex multis Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n. 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n.1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n. 9 e 22 Ottobre 2007 n. 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n. 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n. 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn. 27190, 27191 e 27193)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12 maggio 2015, n. 1549)» (ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704).

2. Sempre in limine, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione Comunale resistente per allegata violazione del divieto di “mutatio libelli”.

Con il ricorso introduttivo, proposto in riassunzione ex art. 11 c.p.a. a seguito di sentenza n. 830 del 31 agosto 2020 della Corte d’Appello di Lecce declinatoria della giurisdizione dell’A.G.O., i ricorrenti (a ben vedere) non hanno, infatti, formulato domande nuove rispetto a quelle già veicolate nel giudizio celebratosi dinanzi all’A.G.O..

A nulla rileva, in particolare, che con detto ricorso in riassunzione si sia chiesto, (invero) irritualmente, di “rigettare l’appello a suo tempo proposto dal Comune di Galatina perché totalmente destituito da ogni fondamento” e l’“accoglimento dell’appello incidentale proposto”, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Lecce, Sezione distaccata di Galatina, n. 107 del 21 giugno 2011.

E, infatti, dette richieste vanno correttamente riqualificate, alla luce del contenuto sostanziale delle domande proposte con l’atto introduttivo del presente giudizio e di quella che è la disciplina processuale della traslatio iudicii ex art. 11 c.p.a., come la riproposizione dinanzi al Giudice Amministrativo delle domande già spiccate in primo grado dinanzi all’A.G.O. e, segnatamente, della domanda di restituzione, previa riduzione in pristino, della porzione del bene immobile in questione occupata dall’Amministrazione Comunale di Galatina e di risarcimento del danno da mancato godimento della stessa per tutto il periodo dell’occupazione illegittima.

3. Tanto premesso, venendo al merito della causa, va preliminarmente osservato che non consta in atti né l’adozione del provvedimento finale di espropriazione, né l’avvio da parte dell’Amministrazione Comunale di Galatina di un procedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm..

Può, del pari, ritenersi provata, trattandosi peraltro di circostanza incontestata tra le parti, l’intervenuta irreversibile trasformazione di parte del fondo de quo operata dal Comune di Galatina attraverso la realizzazione del tronco di fognatura bianca di che trattasi.

3.1 È, dunque, di tutta evidenza che il Comune di Galatina occupa illegittimamente (per mq. 4.980) il terreno di proprietà dei ricorrenti a far data dal 28 luglio 1989 (data di scadenza del termine di durata della dichiarazione di p.u. e dell’occupazione di urgenza legittima disposta con la sopramenzionata deliberazione di G.M. del 12 giugno 1984).

Pertanto, posto che la mancata emanazione dell’atto finale ablatorio nei termini di legge, con conseguente illegittima privazione della disponibilità del bene immobile e sua trasformazione, configura un illecito permanente della P.A., la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della condotta dell’Ente resistente deve essere accolta.

Ed invero, secondo la nota pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2, “In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale unicamente per singole annualità in relazione al mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza:

a) della restituzione del fondo;

b) di un accordo transattivo;

c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo;

d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014) (…);

e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr.”

3.3 L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è, più di recente, intervenuta con la sentenza n. 4 del 20 gennaio 2020 e, fermo l’impianto complessivo sopra rammentato, ha sfoltito, in parziale discontinuità con quanto affermato in precedenza, il novero delle cause di cessazione dell’illecito permanente da occupazione illegittima, chiarendo che “per le fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 la rinuncia abdicativa del proprietario del bene occupato sine titulo dalla Pubblica Amministrazione, anche a non voler considerare i profili attinenti alla forma, non costituisce causa di cessazione dell’illecito permanente dell’occupazione senza titolo”.

3.4 Va, poi, disattesa l’eccezione di usucapione dell’area occupata di che trattasi sollevata da parte resistente.

Deve, infatti, rammentarsi che “Ove l'istituto dell'usucapione si innesti a valle di un procedimento espropriativo sfociato in un esito patologico, la sua operatività può essere ammessa solo entro ristretti limiti, allo scopo di evitare che si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta o larvata, abiurata dalla giurisprudenza della Corte Europea in quanto violativa della Convenzione e in particolare dell'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, comportando l'acquisto in favore dell'Amministrazione della proprietà sul bene illegittimamente appreso, peraltro senza oneri per l'autorità espropriante stante la c.d. retroattività reale dell'usucapione che estinguerebbe ogni pretesa risarcitoria. Da ciò la necessità di procedere ad una interpretazione della normativa interna conforme alla CEDU che, oltre a richiedere che sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta e che si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis, consenta di escludere dal computo del tempo utile ai fini della maturazione del ventennio per l'usucapibilità del bene, il periodo di occupazione illegittima maturato ante D.P.R. n. 327/2001” (ex multis T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 03/05/2021, n.1107).

Tanto impedisce, pertanto, all’evidenza, di ritenere maturato, nel caso in scrutinio, il tempus ad usucapionem.

3.5 Ne discende, che, nel caso di specie, in assenza di un formale (e tempestivo) provvedimento di espropriazione da parte del Comune di Galatina e in assenza del verificarsi delle ulteriori ipotesi di cessazione dell’illiceità individuate dalla giurisprudenza, il terreno in questione è rimasto di proprietà dei ricorrenti, con la conseguenza che sussistono i presupposti per ordinare l’invocata restituzione della parte occupata del terreno medesimo agli stessi, previa la necessaria riduzione in pristino, fatta salva l’eventuale applicazione da parte dell’Ente comunale dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., che ha disciplinato ex novo il potere discrezionale della P.A. di acquisizione del bene “in sanatoria” (“Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (…)”), dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010 dichiarativa dell’incostituzionalità dell’art. 43 del medesimo D.P.R. n. 327 del 2001.

4. Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno occorre, anzitutto, scrutinare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa comunale.

Ad avviso di quest’ultima, nel caso di specie, l’exordium praescriptionis del diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ai fini del decorso della prescrizione quinquennale andrebbe fatto risalire alla data del 27 luglio 1989, coincidente con quella di scadenza del periodo di occupazione legittima dell’area, sicché, non avendo OMISSIS mai posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione ed avendo avanzato richiesta risarcitoria, per la prima volta, solo con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado dinanzi alla A.G.O. (notificato il 21 aprile 2004), il relativo termine sarebbe spirato il 27 luglio 1994.

Parte resistente eccepisce, poi, sotto altro profilo, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita del potere di godimento dell’immobile per ciascuna singola annualità e, segnatamente, per il periodo anteriore al quinquennio dalla proposizione della domanda giudiziale.

4.1 L’eccezione in parola va, in parte, disattesa.

In primo luogo occorre osservare che l’occupazione illegittima costituisce, per consolidato insegnamento, un’ipotesi di illecito avente natura permanente che perdura fino a quando permane l’illegittima occupazione con la conseguenza che “la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2947 c.c. decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente” (ex multis T.A.R. , Napoli , sez. V , 10/04/2020 , n. 1372).

Ne discende che non risulta “tout court” estinto per intervenuta prescrizione, come invece sostenuto dalla difesa comunale, il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per equivalente.

Va, invece, accolta l’eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno da mancato godimento della porzione del bene immobile occupato dalla A.C., ma limitatamente alle sole annate antecedenti al 21 aprile 1999 (id est cinque anni prima della data di notifica dell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio dinanzi all’A.G.O. i cui effetti sostanziali interruttivi del corso della prescrizione sono stati conservati in ragione dell’intervenuta traslatio iudicii ex art. 11 c.p.a.).

4.1 Per la determinazione del predetto danno il Collegio ritiene, peraltro di poter fare applicazione, in assenza di opposizione delle parti e in difetto della prova rigorosa di diversi ulteriori profili di danno, dell’art. 34, comma 4, c.p.a., secondo i criteri equitativi indicati dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 ottobre 2022, n. 9427).

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, del c.p.a., il Comune resistente dovrà proporre ai ricorrenti il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dell’area di che trattasi a cagione dell’occupazione (tuttora) illegittima secondo i seguenti criteri:

1) dovrà tenersi conto dell’area effettivamente occupata dalla P.A. per la realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi avuto riguardo specifico al verbale di immissione in possesso del 27 luglio 1984;

2) essendo il bene immobile occupato dall’Amministrazione Comunale (e successivamente trasformato) costituito da un fondo agricolo che, dagli atti di causa, non risultava né coltivato, né adibito dai proprietari ad un particolare uso, il quantum risarcibile dovrà essere determinato sulla base del criterio del canone locativo ritraibile dal fondo agricolo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 ottobre 2022, n. 9427), calcolato per ciascun anno di illegittima occupazione in relazione alla durata effettiva dell’intera occupazione senza titolo (e sino ad effettiva restituzione), nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale (e quindi a far data dal 21 aprile 1999);

3) trattandosi di debiti di valore, le somme di cui al precedente punto n. 3 dovranno essere rivalutate alla data della presente sentenza (con applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall’I.S.T.A.T.); sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dovranno, inoltre, essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata in base ai suddetti indici I.S.T.A.T., secondo i principi di cui alla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, e ciò sino all’effettivo soddisfo.

La proposta di pagamento, elaborata sulla base dei criteri innanzi descritti, dovrà essere presentata ai ricorrenti, da parte del Comune di Galatina, entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza o da quella di notificazione, se anteriore.

5. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere accolto, quanto - da un lato - alla domanda, così correttamente qualificata, di restituzione della parte di terreno occupata dall’A.C., previa riduzione in pristino, fatta salva l’eventuale applicazione dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., e - dall’altro - alla definizione dei criteri ex art. 34, comma 4, del c.p.a. per il risarcimento dei danni da mancato godimento rivenienti dall’illegittima occupazione nei sensi, limiti e termini innanzi precisati.

6. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono ex art 91 c.p.c. la soccombenza e sono da porre a carico del Comune di Galatina.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto:

- condanna il Comune di Galatina, in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione in favore dei ricorrenti della porzione illecitamente occupata del terreno in questione, previa la necessaria riduzione in pristino, salva ed impregiudicata la possibilità per il predetto Comune di disporre l’acquisizione “sanante” dell’immobile ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.;

- condanna il Comune di Galatina, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4 c.p.a., a proporre ai ricorrenti il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento delle aree occupate di che trattasi secondo i criteri, le modalità e i termini specificati in parte motiva.

Condanna il Comune di Galatina, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti, a titolo di spese processuali, della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Giovanni Gallone, Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giovanni Gallone

Enrico d'Arpe

 

IL SEGRETARIO

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Inserire un indirizzo e-mail valido, al quale il sistema invierà tutte le comunicazioni. L'indirizzo e-mail non sarà pubblico.
Inserisci in entrambi i campi una password per il nuovo profilo.
I tuoi dati
Newsletter

La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede legale in Via Strampelli, 4 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575, email: info@dirittoamministrazioni.it, PEC: dirittoamministrazioni@pec.it, in qualità di soggetto giuridico Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 (in seguito, "GDPR"), che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi di tipo anagrafico (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, email, codice fiscale, data di nascita, foto - in seguito, "dati personali" o anche "dati") da Lei comunicati in occasione: della richiesta di informazioni e/o preventivi; per la conclusione di contratti per i Servizi del Titolare; per l'eventuale valutazione di CV spontaneamente inviati; della iscrizione alla newsletter o della registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it.
- dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web dirittoamministrazioni.it, acquisiti nel corso del loro normale esercizio, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet e che non sono raccolti per essere associati a interessati identificati ma che, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati, rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Per qualsiasi accesso al sito, quindi, indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrate le seguenti informazioni: tipo di browser (es. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.), sistema operativo (es. Linux, Windows, iOS, ecc.), l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito suddetto.
La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it utilizza il servizio di hosting GDPR Compliant “Aruba S.p.A.”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni all’indirizzo: https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeo-privacy.aspx
La informiamo, inoltre, che la funzionalità di iscrizione alla Newsletter utilizza il servizio GDPR Compliant offerto dalla società francese “Brevo SAS”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni agli indirizzi: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy e https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360001005510-Data-storage-location.
Per quanto inerente alle disposizioni relative ai cookie, La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it installa cookie tecnici e cookie analitici di terze parti (Matomo Analytics con IP anonimizzato negli ultimi due ottetti, server in UE: https://matomo.org/gdpr-analytics) al fine di visualizzare, in modo aggregato, le visite eseguite sulle pagine del sito web suddetto. Eventuali cookie di profilazione di terze parti, vengono installati solo dopo il consenso esplicito ed informato dell’utente. La invitiamo, tuttavia, ad approfondire l'argomento leggendo attentamente le specifiche Cookie Policy pubblicata online sull’indirizzo web https://www.dirittoamministrazioni.it/cookie-policy.html.

2. FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

A) Per le seguenti Finalità di Servizio:

  1. elaborare preventivi o quotazioni in relazione ai Servizi del Titolare;
  2. avviare contatti telefonici e/o via email finalizzati alla eventuale conclusione di rapporti contrattuali e/o collaborativi con l'azienda Diritto Amministrazioni s.r.l.s. nell'ambito dei servizi da questa offerti e per i quali è stata contattata tramite telefono, email e finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (ad es. acquisizione di informazioni precontrattuali per dare esecuzione ai servizi richiesti).
  3. concludere contratti per i Servizi del Titolare ed offrire servizi informativi e divulgativi in materia giuridica agli utenti iscritti sul sito web dirittoamministrazioni.it; tramite registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it o iscrizione online alla newsletter;
  4. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
  5. visionare curriculum vitae spontaneamente inviati al fine di selezionare, in caso di posizioni aperte, eventuali figure professionali per l'avvio di rapporti di lavoro e/o collaborazioni;
  6. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine delle Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio) o Organi di vigilanza;
  7. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, i diritto di difesa in giudizio.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera A) è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova le sue basi legali di trattamento, per i punti da I a VII, nella gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali o nella gestione di obblighi di natura legale.

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti Finalità di Marketing:

  1. marketing diretto: inviarLe, via email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali, auguri in occasione di ricorrenze e/o materiale promozionale sui servizi offerti dal Titolare.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera B) non è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova la sua base legale di trattamento nel consenso libero ed informato conferito dall'interessato.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
In relazione alle indicate finalità, i dati da Lei forniti per mezzo di supporti cartacei e/o telefonicamente e/o telematicamente (anche mediante la compilazione dei moduli/webform predisposte online), saranno oggetto di trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il trattamento dei dati avverrà sempre in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la riservatezza.
I dati potranno essere trattati solo da operatori autorizzati, precedentemente nominati in qualità di incaricati al trattamento, che vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza dell'utente.

4. DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti in occasione della stipula di contratti o l'avvio di rapporti di servizio con i clienti, saranno conservati per il tempo necessario per adempiere le finalità relative e, comunque, per un tempo non superiore alle tempistiche connesse agli obblighi legali di conservazione delle scritture contabili (attualmente stabiliti in n. 10 anni).
I dati personali raccolti per finalità di marketing diretto, saranno trattati per non oltre 2 anni dalla raccolta.
I dati personali raccolti e trattati ai fini di elaborare preventivi, offerte o proposte commerciali che non abbiano condotto all'instaurazione di un rapporto contrattuale o di servizio, saranno conservati per un periodo max di 12 mesi dall'invio dell'ultima proposta o revisione dell'offerta.
I curriculum vitae ricevuti, via posta o via email, sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletazione delle eventuali procedure di selezione. I CV spontaneamente ricevuti in periodi nei quali non sono aperte procedure di selezione, non verranno ne' visionati, ne' archiviati, ne' conservati in alcun modo ma cancellati o distrutti immediatamente dopo la loro ricezione.
Come riportato dall’Informativa Privacy di Aruba S.p.A., provider del sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo che i dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web suddetto “saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti tenendo in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui il Titolare opera. I Dati necessari per assolvere ad obblighi fiscali e contabili sono conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale (art. 2220 c.c.). I Dati relativi alle richieste di ordini non pagati o annullati o non conclusi sono conservati per 3 mesi. In caso di Servizi di Posta o Connettività i dati di traffico telematico sono conservati per 6 anni. Decorsi i termini così stabiliti, i Dati sono cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.” (Fonte: www.aruba.it/documents/tc-files/it/11_it_privacy_policy_aruba_spa.aspx).
Come riportato dall’Informativa Privacy della società “Brevo SAS”, provider del servizio di newsletter presente sul sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo, che “i dati personali raccolti da Brevo riguardanti le informazioni di identità e contatto dei suoi Utenti sono archiviati per un periodo massimo di due anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale per i clienti Utenti, o dopo la loro raccolta da parte del responsabile del trattamento o dall’ultimo contatto dell’Utente prospect per i dati relativi a questi ultimi. La cessazione del rapporto contrattuale si intende come la risoluzione espressa da parte dell’Utente o il non utilizzo del servizio Brevo per un periodo di cinque anni.” (Fonte: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy).

5. ACCESSO AI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all'art. 2, anche a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, ecc.), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento con i quali il Titolare conferma di aver stipulato apposito contratti che regolamentano l’utilizzo, la protezione e la riservatezza dei dati personali trasferiti.

6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché, a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I dati personali sono conservati su supporti cartacei e/o elettronici presso la sede del Titolare situata in Rieti, Via Strampelli, 4.
I dati tecnici raccolti attraverso il sito web dirittoamministrazioni.it, sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del registrar Aruba S.p.A. che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
I dati tecnici raccolti attraverso ile servizio di newsletter sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del provider Brevo SAS che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s. non trasferisce dati personali in Paesi extra-UE.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di servizio di cui all'art. 2. A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell'azienda.

Il conferimento dei dati per le finalità di marketing diretto di cui all'art. 2. B) è, invece, facoltativo. 
Può, pertanto, decidere di non conferire alcun dato o di negare, successivamente, la possibilità di trattare dati già forniti, nel qual caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerente ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà, comunque, ad avere diritto ai servizi offerti dall'azienda.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la informiamo che ha i diritti di cui agli art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di:

  • ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili;
  • ottenere: a) l'aggiornamento, la limitazione, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  • ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; c) sia tecnicamente fattibile;
  • opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale diverso da quanto necessario per l’espletamento del servizio (es. pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea);
  • proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i suoi diritti, inviando:

  • una raccomandata A/R all'indirizzo Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti;
  • una email all'indirizzo email info@dirittoamministrazioni.it o alla casella PEC: dirittoamministrazioni@pec.it.

Se ha domande o desidera semplicemente avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, può inviare una e-mail all’indirizzo info@dirittoamministrazioni.it.
Prima che la Diritto Amministrazioni s.r.l.s. possa fornirvi o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la vostra identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto e, comunque, non oltre 30gg dalla sua ricezione.

10. TITOLARE, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede in Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili e incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per conoscere la lista aggiornata, è possibile inviare, in qualunque momento, un’email alla casella info@dirittoamministrazioni.it.