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NEW: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Pubblico
Giovedì, 6 Settembre, 2018 - 09:07

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 
 
Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati).
(18G00129) 
(GU n.205 del 4-9-2018)
  Vigente al: 19-9-2018   
 
Capo I 
Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,  e
in particolare l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di
uno o piu' decreti legislativi di adeguamento  del  quadro  normativo
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Vista la direttiva (UE)  2016/680  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio; 
  Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati; 
  Vista  la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 luglio  2002,  relativa  al  trattamento  dei  dati
personali  e  alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
comunicazioni elettroniche; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 2018; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, adottato nell'adunanza del 22 maggio 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con  i
Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'economia e delle  finanze  e  dello
sviluppo economico; 
 
                              E M A N A 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Modifiche al titolo e alle premesse 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  dopo
le parole «dati personali» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE». 
  2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
dopo il terzo Visto sono inseriti i seguenti: 
    «Vista la legge 25  ottobre  2017,  n.  163,  recante  delega  al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione  di
altri  atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione  europea
2016-2017» e, in particolare, l'articolo 13, che  delega  il  Governo
all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi di  adeguamento  del
quadro normativo nazionale alle  disposizioni  del  Regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
    Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);». 
Capo II 
Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
 
                               Art. 2 
 
 
Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo  30  giugno
                            2003, n. 196 
 
  1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  del  titolo  I  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Principi e disposizioni generali»; 
    b) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente Capo: 
  «Capo I (Oggetto, finalita' e Autorita' di controllo)» 
    c) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Oggetto) . - 1. Il trattamento dei dati personali  avviene
secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e  del
presente codice, nel rispetto della dignita'  umana,  dei  diritti  e
delle liberta' fondamentali della persona.»; 
    d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Finalita'). - 1. Il presente codice reca disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento.»; 
    e) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1. L'Autorita' di controllo
di cui all'articolo 51 del regolamento e' individuata nel Garante per
la protezione dei  dati  personali,  di  seguito  «Garante»,  di  cui
all'articolo 153.»; 
    f) dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi: 
  «Capo II (Principi) - Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento
di dati personali  effettuato  per  l'esecuzione  di  un  compito  di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri). - 1.
La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera  b),
del regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o,
nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 
  2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati
personali, diversi da quelli ricompresi nelle  particolari  categorie
di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne
penali  e  reati  di  cui  all'articolo  10  del   Regolamento,   per
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso
all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi  del
comma 1. In mancanza di  tale  norma,  la  comunicazione  e'  ammessa
quando e' comunque  necessaria  per  lo  svolgimento  di  compiti  di
interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e  puo'
essere iniziata se e' decorso il  termine  di  quarantacinque  giorni
dalla relativa comunicazione al Garante, senza che  lo  stesso  abbia
adottato una diversa  determinazione  delle  misure  da  adottarsi  a
garanzia degli interessati. 
  3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso
all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono  trattarli
per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi  del
comma 1. 
  4. Si intende per: 
    a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
piu'   soggetti    determinati    diversi    dall'interessato,    dal
rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione  europea,  dal
responsabile o dal  suo  rappresentante  nel  territorio  dell'Unione
europea,  dalle   persone   autorizzate,   ai   sensi   dell'articolo
2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali  sotto  l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile, in  qualunque  forma,  anche
mediante la loro  messa  a  disposizione,  consultazione  o  mediante
interconnessione; 
    b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante  la  loro  messa  a
disposizione o consultazione. 
  Art. 2-quater (Regole deontologiche). -  1.  Il  Garante  promuove,
nell'osservanza del principio di rappresentativita' e  tenendo  conto
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati
personali, l'adozione  di  regole  deontologiche  per  i  trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui  agli  articoli  6,  paragrafo  1,
lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX  del  Regolamento,  ne
verifica la conformita' alle disposizioni vigenti,  anche  attraverso
l'esame di osservazioni di  soggetti  interessati  e  contribuisce  a
garantirne la diffusione e il rispetto. 
  2. Lo schema di regole deontologiche e' sottoposto a  consultazione
pubblica per almeno sessanta giorni. 
  3. Conclusa la fase delle consultazioni,  le  regole  deontologiche
sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis,  comma  1,
lettera b), pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono  riportate
nell'allegato A del presente codice. 
  4.  Il  rispetto  delle   disposizioni   contenute   nelle   regole
deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per
la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali. 
  Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della
societa' dell'informazione). -  1.  In  attuazione  dell'articolo  8,
paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici
anni puo' esprimere  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati
personali in relazione all'offerta diretta di servizi della  societa'
dell'informazione. Con riguardo a tali servizi,  il  trattamento  dei
dati personali del minore  di  eta'  inferiore  a  quattordici  anni,
fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e'
lecito  a  condizione  che  sia   prestato   da   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale. 
  2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al
comma  1,  il  titolare  del  trattamento   redige   con   linguaggio
particolarmente chiaro e semplice, conciso ed  esaustivo,  facilmente
accessibile  e  comprensibile  dal  minore,  al   fine   di   rendere
significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e
le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi. 
  Art.  2-sexies  (Trattamento  di  categorie  particolari  di   dati
personali necessario per motivi di interesse pubblico  rilevante).  -
1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di
interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo  2,  lettera  g),
del medesimo  articolo,  sono  ammessi  qualora  siano  previsti  dal
diritto dell'Unione  europea  ovvero,  nell'ordinamento  interno,  da
disposizioni  di  legge  o,  nei  casi  previsti  dalla   legge,   di
regolamento che specifichino  i  tipi  di  dati  che  possono  essere
trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse  pubblico
rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare  i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 
  2. Fermo quanto  previsto  dal  comma  1,  si  considera  rilevante
l'interesse pubblico relativo a trattamenti  effettuati  da  soggetti
che svolgono compiti di interesse pubblico o  connessi  all'esercizio
di pubblici poteri nelle seguenti materie: 
    a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; 
    b) tenuta degli atti e dei registri  dello  stato  civile,  delle
anagrafi della  popolazione  residente  in  Italia  e  dei  cittadini
italiani residenti all'estero,  e  delle  liste  elettorali,  nonche'
rilascio di documenti di riconoscimento o di  viaggio  o  cambiamento
delle generalita'; 
    c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; 
    d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida  e
dell'archivio nazionale dei veicoli; 
    e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello  straniero
e del profugo, stato di rifugiato; 
    f) elettorato attivo e passivo  ed  esercizio  di  altri  diritti
politici, protezione diplomatica e consolare, nonche'  documentazione
delle attivita' istituzionali di  organi  pubblici,  con  particolare
riguardo alla redazione di  verbali  e  resoconti  dell'attivita'  di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari; 
    g)  esercizio  del  mandato  degli  organi  rappresentativi,  ivi
compresa  la  loro  sospensione  o  il  loro  scioglimento,   nonche'
l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o  di
decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; 
    h) svolgimento delle funzioni di controllo,  indirizzo  politico,
inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a  documenti
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli  organi  interessati
per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di  un
mandato elettivo; 
    i) attivita'  dei  soggetti  pubblici  dirette  all'applicazione,
anche tramite i loro concessionari,  delle  disposizioni  in  materia
tributaria e doganale; 
    l) attivita' di controllo e ispettive; 
    m) concessione,  liquidazione,  modifica  e  revoca  di  benefici
economici,   agevolazioni,   elargizioni,    altri    emolumenti    e
abilitazioni; 
    n) conferimento  di  onorificenze  e  ricompense,  riconoscimento
della personalita' giuridica di  associazioni,  fondazioni  ed  enti,
anche di culto, accertamento  dei  requisiti  di  onorabilita'  e  di
professionalita' per le nomine,  per  i  profili  di  competenza  del
soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive  di
persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,
nonche'  rilascio  e  revoca  di   autorizzazioni   o   abilitazioni,
concessione  di  patrocini,  patronati  e  premi  di  rappresentanza,
adesione a comitati d'onore e  ammissione  a  cerimonie  ed  incontri
istituzionali; 
    o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; 
    p) obiezione di coscienza; 
    q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede  amministrativa  o
giudiziaria; 
    r)  rapporti  istituzionali  con  enti  di   culto,   confessioni
religiose e comunita' religiose; 
    s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori  e  soggetti
bisognosi, non autosufficienti e incapaci; 
    t) attivita' amministrative e certificatorie correlate  a  quelle
di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o  sociale,  ivi  incluse
quelle correlate ai trapianti d'organo  e  di  tessuti  nonche'  alle
trasfusioni di sangue umano; 
    u) compiti  del  servizio  sanitario  nazionale  e  dei  soggetti
operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene  e  sicurezza
sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e  salute  della  popolazione,
protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica; 
    v)   programmazione,   gestione,    controllo    e    valutazione
dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la  gestione,
la pianificazione e il controllo dei rapporti  tra  l'amministrazione
ed i soggetti accreditati o convenzionati con il  servizio  sanitario
nazionale; 
    z)    vigilanza    sulle    sperimentazioni,    farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  all'importazione  di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; 
      aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione  volontaria
della gravidanza,  dipendenze,  assistenza,  integrazione  sociale  e
diritti dei disabili; 
      bb)   istruzione   e   formazione   in    ambito    scolastico,
professionale, superiore o universitario; 
      cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico
interesse  o  di  ricerca  storica,  concernenti  la   conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi
di Stato negli archivi storici degli  enti  pubblici,  o  in  archivi
privati dichiarati di interesse storico  particolarmente  importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte
di  soggetti  che  fanno  parte  del  sistema  statistico   nazionale
(Sistan); 
      dd) instaurazione,  gestione  ed  estinzione,  di  rapporti  di
lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre
forme di  impiego,  materia  sindacale,  occupazione  e  collocamento
obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e  pari
opportunita' nell'ambito dei rapporti di  lavoro,  adempimento  degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili,  igiene  e  sicurezza  del
lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento  della
responsabilita'   civile,   disciplinare   e   contabile,   attivita'
ispettiva. 
  3. Per i dati  genetici,  biometrici  e  relativi  alla  salute  il
trattamento  avviene  comunque  nel  rispetto  di   quanto   previsto
dall'articolo 2-septies. 
  Art. 2-septies (Misure di garanzia  per  il  trattamento  dei  dati
genetici, biometrici e relativi alla salute). - 1. In  attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati
genetici, biometrici e relativi alla salute, possono  essere  oggetto
di trattamento  in  presenza  di  una  delle  condizioni  di  cui  al
paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita'  alle  misure  di
garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di  quanto  previsto  dal
presente articolo. 
  2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui  al
comma 1 e' adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto: 
    a) delle linee guida,  delle  raccomandazioni  e  delle  migliori
prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei  dati  e
delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali; 
    b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore  oggetto
delle misure; 
    c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel
territorio dell'Unione europea. 
  3.  Lo  schema  di  provvedimento  e'  sottoposto  a  consultazione
pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni. 
  4. Le misure di garanzia  sono  adottate  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e  riguardano
anche le cautele da adottare relativamente a: 
    a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato; 
    b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario; 
    c) modalita' per la comunicazione diretta  all'interessato  delle
diagnosi e dei dati relativi alla propria salute; 
    d) prescrizioni di medicinali. 
  5. Le misure di garanzia sono  adottate  in  relazione  a  ciascuna
categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo  alle
specifiche  finalita'  del  trattamento  e  possono  individuare,  in
conformita' a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni  sulla
base delle quali il  trattamento  di  tali  dati  e'  consentito.  In
particolare,  le  misure  di  garanzia  individuano  le   misure   di
sicurezza,  ivi  comprese  quelle  tecniche   di   cifratura   e   di
pseudonomizzazione,  le  misure  di  minimizzazione,  le   specifiche
modalita'  per  l'accesso  selettivo  ai  dati  e  per   rendere   le
informazioni agli interessati,  nonche'  le  eventuali  altre  misure
necessarie a garantire i diritti degli interessati. 
  6. Le misure di garanzia  che  riguardano  i  dati  genetici  e  il
trattamento  dei  dati  relativi  alla  salute   per   finalita'   di
prevenzione, diagnosi e cura  nonche'  quelle  di  cui  al  comma  4,
lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro  della  salute
che, a tal fine, acquisisce il  parere  del  Consiglio  superiore  di
sanita'. Limitatamente  ai  dati  genetici,  le  misure  di  garanzia
possono individuare, in caso di particolare  ed  elevato  livello  di
rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei  diritti
dell'interessato,  a  norma  dell'articolo  9,   paragrafo   4,   del
regolamento, o altre cautele specifiche. 
  7. Nel rispetto dei principi in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo  32  del
Regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati biometrici  con  riguardo
alle procedure di accesso fisico  e  logico  ai  dati  da  parte  dei
soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al
presente articolo. 
  8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi. 
  Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi  a
condanne penali e reati).  -  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  il  trattamento  di  dati
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1,  del  Regolamento,
che non  avviene  sotto  il  controllo  dell'autorita'  pubblica,  e'
consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento,  solo
se autorizzato da una norma di  legge  o,  nei  casi  previsti  dalla
legge, di regolamento,  che  prevedano  garanzie  appropriate  per  i
diritti e le liberta' degli interessati. 
  2.  In  mancanza  delle  predette  disposizioni  di  legge   o   di
regolamento, i trattamenti dei dati di cui  al  comma  1  nonche'  le
garanzie di cui al medesimo comma sono individuati  con  decreto  del
Ministro della giustizia, da adottarsi, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 
  3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il  trattamento  di  dati
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge  o,  nei
casi  previsti  dalla  legge,   di   regolamento,   riguardanti,   in
particolare: 
    a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di  diritti  da  parte
del titolare o dell'interessato in materia di diritto  del  lavoro  o
comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti  da
leggi, regolamenti e contratti collettivi,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; 
    b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge
o  di  regolamento  in  materia  di   mediazione   finalizzata   alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali; 
    c) la verifica o l'accertamento dei  requisiti  di  onorabilita',
requisiti soggettivi e presupposti  interdittivi  nei  casi  previsti
dalle leggi o dai regolamenti; 
    d) l'accertamento di responsabilita' in relazione  a  sinistri  o
eventi  attinenti  alla   vita   umana,   nonche'   la   prevenzione,
l'accertamento e il contrasto  di  frodi  o  situazioni  di  concreto
rischio per il corretto esercizio  dell'attivita'  assicurativa,  nei
limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; 
    e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in  sede
giudiziaria; 
    f) l'esercizio del diritto di accesso  ai  dati  e  ai  documenti
amministrativi, nei limiti di  quanto  previsto  dalle  leggi  o  dai
regolamenti in materia; 
    g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta  di
informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
    h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in
materia di comunicazioni e informazioni antimafia  o  in  materia  di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi  forme
di  pericolosita'  sociale,  nei  casi  previsti  da   leggi   o   da
regolamenti, o per  la  produzione  della  documentazione  prescritta
dalla legge per partecipare a gare d'appalto; 
    i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che
intendono partecipare a gare  d'appalto,  in  adempimento  di  quanto
previsto dalle vigenti normative in materia di appalti; 
    l) l'attuazione della disciplina in materia di  attribuzione  del
rating di legalita' delle imprese ai sensi  dell'articolo  5-ter  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative  vigenti
in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento
del terrorismo. 
  4. Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  non
individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli
interessati, tali garanzie sono previste con il  decreto  di  cui  al
comma 2. 
  5. Quando il trattamento dei  dati  di  cui  al  presente  articolo
avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica  si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 2-sexies. 
  6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato  il  trattamento
dei dati di  cui  all'articolo  10  del  Regolamento,  effettuato  in
attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il  contrasto
dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il  Ministero
dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli,
il decreto di cui  al  comma  2  individua,  le  tipologie  dei  dati
trattati, gli interessati, le operazioni di  trattamento  eseguibili,
anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione  e  prevede
le  garanzie  appropriate  per  i  diritti  e   le   liberta'   degli
interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui
al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno. 
  Art. 2-novies  (Trattamenti  disciplinati  dalla  Presidenza  della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica  e
dalla Corte costituzionale). -  1.  Le  disposizioni  degli  articoli
2-sexies, 2-septies  e  2-octies  del  presente  decreto  legislativo
recano   principi   applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di  cui
agli articoli 9, paragrafo 1,  e  10  del  Regolamento,  disciplinati
dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. 
  Art. 2-decies (Inutilizzabilita' dei dati). - 1. I  dati  personali
trattati in violazione  della  disciplina  rilevante  in  materia  di
trattamento dei dati personali non possono essere  utilizzati,  salvo
quanto previsto dall'articolo 160-bis. 
  Capo     III (Disposizioni     in      materia      di      diritti
dell'interessato) - Art.   2-undecies   (Limitazioni    ai    diritti
dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento non possono essere esercitati con richiesta  al  titolare
del trattamento ovvero con reclamo  ai  sensi  dell'articolo  77  del
Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare  un
pregiudizio effettivo e concreto: 
    a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni  in  materia
di riciclaggio; 
    b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni  in  materia
di sostegno alle vittime di richieste estorsive; 
    c)  all'attivita'   di   Commissioni   parlamentari   d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; 
    d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico,  diverso  dagli
enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione  di  legge,
per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria,
al sistema dei pagamenti,  al  controllo  degli  intermediari  e  dei
mercati creditizi  e  finanziari,  nonche'  alla  tutela  della  loro
stabilita'; 
    e)   allo   svolgimento   delle   investigazioni   difensive    o
all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
    f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai
sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179,  l'illecito  di  cui  sia
venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 
  2. Nei casi di cui al  comma  1,  lettera  c),  si  applica  quanto
previsto dai regolamenti parlamentari  ovvero  dalla  legge  o  dalle
norme istitutive della Commissione d'inchiesta. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere  a),  b),  d)  e)  ed  f)  i
diritti di cui al medesimo comma sono esercitati  conformemente  alle
disposizioni di legge o di regolamento che regolano il  settore,  che
devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di  cui
all'articolo  23,  paragrafo  2,  del  Regolamento.  L'esercizio  dei
medesimi diritti puo', in ogni caso,  essere  ritardato,  limitato  o
escluso   con   comunicazione   motivata   e   resa   senza   ritardo
all'interessato, a meno che la comunicazione possa  compromettere  la
finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti  in  cui  cio'
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto  conto  dei
diritti fondamentali e dei legittimi interessi  dell'interessato,  al
fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma  1,  lettere  a),
b), d), e) ed f). In tali casi, i  diritti  dell'interessato  possono
essere esercitati anche tramite il Garante con le  modalita'  di  cui
all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante  informa  l'interessato
di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di  aver  svolto  un
riesame, nonche' del diritto  dell'interessato  di  proporre  ricorso
giurisdizionale. Il titolare del  trattamento  informa  l'interessato
delle facolta' di cui al presente comma. 
  Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia).  -  1.  In
applicazione  dell'articolo  23,  paragrafo  1,   lettera   f),   del
Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati
per ragioni di giustizia nell'ambito  di  procedimenti  dinanzi  agli
uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche' dinanzi al Consiglio
superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle
magistrature speciali  o  presso  il  Ministero  della  giustizia,  i
diritti e gli obblighi di cui agli articoli da  12  a  22  e  34  del
Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita'  previste
dalle disposizioni di  legge  o  di  Regolamento  che  regolano  tali
procedimenti, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  23,
paragrafo 2, del Regolamento. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1,  l'esercizio  dei  diritti  e
l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del
Regolamento possono, in  ogni  caso,  essere  ritardati,  limitati  o
esclusi,  con   comunicazione   motivata   e   resa   senza   ritardo
all'interessato, a meno che la comunicazione possa  compromettere  la
finalita' della limitazione, nella misura e per il tempo in cui  cio'
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto  conto  dei
diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato,  per
salvaguardare l'indipendenza della magistratura  e  dei  procedimenti
giudiziari. 
  3. Si applica l'articolo  2-undecies,  comma  3,  terzo,  quarto  e
quinto periodo. 
  4. Ai fini  del  presente  articolo  si  intendono  effettuati  per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali  correlati  alla
trattazione giudiziaria di affari e di  controversie,  i  trattamenti
effettuati in materia  di  trattamento  giuridico  ed  economico  del
personale di magistratura, nonche' i trattamenti  svolti  nell'ambito
delle  attivita'  ispettive  su  uffici  giudiziari.  Le  ragioni  di
giustizia     non     ricorrono     per     l'ordinaria     attivita'
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non
e' pregiudicata la segretezza  di  atti  direttamente  connessi  alla
trattazione giudiziaria di procedimenti. 
  Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). - 1.  I
diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento  riferiti  ai
dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chi ha un interesse proprio, o agisce a  tutela  dell'interessato,
in qualita' di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli  di
protezione. 
  2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1  non  e'  ammesso  nei
casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta
di servizi della  societa'  dell'informazione,  l'interessato  lo  ha
espressamente  vietato  con  dichiarazione  scritta   presentata   al
titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata. 
  3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei  diritti
di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e  deve  essere
specifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio
soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. 
  4. L'interessato ha in  ogni  momento  il  diritto  di  revocare  o
modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 
  5.  In  ogni  caso,  il   divieto   non   puo'   produrre   effetti
pregiudizievoli per  l'esercizio  da  parte  dei  terzi  dei  diritti
patrimoniali che derivano dalla morte  dell'interessato  nonche'  del
diritto di difendere in giudizio i propri interessi. 
  Capo IV (Disposizioni relative al titolare  del  trattamento  e  al
responsabile del trattamento) - Art. 2-quaterdecies (Attribuzione  di
funzioni e compiti a soggetti designati).  -  1.  Il  titolare  o  il
responsabile del trattamento  possono  prevedere,  sotto  la  propria
responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo,  che
specifici  compiti  e  funzioni  connessi  al  trattamento  di   dati
personali  siano  attribuiti   a   persone   fisiche,   espressamente
designate, che operano sotto la loro autorita'. 
  2. Il titolare o il responsabile  del  trattamento  individuano  le
modalita' piu' opportune per  autorizzare  al  trattamento  dei  dati
personali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta. 
  Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico). - 1. Con  riguardo
ai trattamenti svolti per l'esecuzione di  un  compito  di  interesse
pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo
35 del Regolamento, il Garante puo', sulla base  di  quanto  disposto
dall'articolo  36,  paragrafo  5,  del  medesimo  Regolamento  e  con
provvedimenti di carattere generale adottati  d'ufficio,  prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,  che  il  titolare
del trattamento e' tenuto ad adottare. 
  Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati  per  i
trattamenti effettuati  dalle  autorita'  giudiziarie  nell'esercizio
delle loro funzioni). - 1. Il responsabile della protezione  dati  e'
designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del  capo
IV del  Regolamento,  anche  in  relazione  ai  trattamenti  di  dati
personali effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle
loro funzioni. 
  Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). -  1.
L'organismo nazionale  di  accreditamento  di  cui  all'articolo  43,
paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e' l'Ente unico nazionale di
accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n.  765/2008,
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9  luglio  2008,  fatto
salvo  il  potere  del  Garante   di   assumere   direttamente,   con
deliberazione pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti  da  parte
dell'Ente unico nazionale  di  accreditamento,  l'esercizio  di  tali
funzioni,  anche  con  riferimento  a  una  o   piu'   categorie   di
trattamenti.». 
Capo III 
Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
 
                               Art. 3 
 
 
        Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. La rubrica della parte II  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni  specifiche
per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o  per
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso
all'esercizio  di  pubblici  poteri  nonche'   disposizioni   per   i
trattamenti di cui al capo IX del regolamento». 
  2. Al titolo I della parte II, del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del titolo I, e' inserito il seguente: 
      «Titolo 0.I  (Disposizioni sulla base giuridica) - Art.  45-bis
(Base giuridica). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte
sono stabilite in attuazione dell'articolo 6,  paragrafo  2,  nonche'
dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»; 
    b) all'articolo 50, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«La violazione del divieto di cui al presente articolo e'  punita  ai
sensi dell'articolo 684 del codice penale.»; 
    c) all'articolo 52: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «per  finalita'  di  informazione
giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti
di comunicazione elettronica,» sono soppresse; 
      2) al comma 6, le  parole  «dell'articolo  32  della  legge  11
febbraio   1994,   n.   109,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'articolo 209 del  Codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,». 
                               Art. 4 
 
 
                Modifiche alla parte II, titolo III, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo III, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, l'articolo 58 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 58 (Trattamenti di  dati  personali  per  fini  di  sicurezza
nazionale o difesa). - 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati
dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della  legge  3  agosto
2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge  o  di
altre disposizioni di legge o regolamento,  ovvero  relativi  a  dati
coperti da segreto di Stato ai sensi degli  articoli  39  e  seguenti
della  medesima  legge,  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo  160,  comma  4,  nonche',  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42
e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1,  ai  trattamenti
effettuati  da  soggetti  pubblici  per  finalita'  di  difesa  o  di
sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge  che
prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' quelle di  cui  agli
articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
  3. Con uno o piu' regolamenti  sono  individuate  le  modalita'  di
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento
alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di  trattamento
eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali
sotto l'autorita' diretta del titolare o del  responsabile  ai  sensi
dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento  e
alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui  al  comma  1,
sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n.
124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti. 
  4. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   sono
disciplinate le misure attuative del presente decreto in  materia  di
esercizio delle funzioni di difesa e  sicurezza  nazionale  da  parte
delle Forze armate.». 
                               Art. 5 
 
 
                 Modifiche alla parte II, titolo IV, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo IV,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 59: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
accesso civico»; 
      2)  al  comma  1,  le  parole  «sensibili  e  giudiziari»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  agli  articoli  9  e  10  del
regolamento» e le parole «Le attivita'  finalizzate  all'applicazione
di tale disciplina si considerano di rilevante  interesse  pubblico.»
sono soppresse; 
      3)  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  I
presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del  diritto  di
accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33.»; 
    b) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 60  (Dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita  sessuale  o
all'orientamento sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne  dati
genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta  di
accesso ai documenti amministrativi,  e'  di  rango  almeno  pari  ai
diritti  dell'interessato,  ovvero  consiste  in  un  diritto   della
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale.»; 
    c) all'articolo 61: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
regole deontologiche»; 
      2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        «1. Il Garante promuove,  ai  sensi  dell'articolo  2-quater,
l'adozione di  regole  deontologiche  per  il  trattamento  dei  dati
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi  in  cui  deve
essere indicata la  fonte  di  acquisizione  dei  dati  e  prevedendo
garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti  da  piu'
archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio
d'Europa. 
        2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i  dati
personali diversi  da  quelli  di  cui  agli  articoli  9  e  10  del
regolamento, che devono essere inseriti in un albo  professionale  in
conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati
a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter
del  presente  codice,   anche   mediante   reti   di   comunicazione
elettronica.  Puo'  essere   altresi'   menzionata   l'esistenza   di
provvedimenti che a qualsiasi titolo  incidono  sull'esercizio  della
professione.». 
                               Art. 6 
 
 
                 Modifiche alla parte II, titolo V, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 75 (Specifiche condizioni  in  ambito  sanitario).  -  1.  Il
trattamento dei dati personali effettuato  per  finalita'  di  tutela
della salute e incolumita' fisica dell'interessato o di terzi o della
collettivita'  deve  essere  effettuato  ai  sensi  dell'articolo  9,
paragrafi 2, lettere h) ed i), e  3  del  regolamento,  dell'articolo
2-septies del presente codice, nonche' nel rispetto delle  specifiche
disposizioni di settore.»; 
    b)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Modalita'  particolari  per  informare  l'interessato   e   per   il
trattamento dei dati personali»; 
    c) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 77 (Modalita' particolari). - 1. Le disposizioni del presente
titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di
cui al comma 2: 
      a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e  14
del Regolamento; 
      b) per il trattamento dei dati personali. 
  2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili: 
      a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni
sanitarie  e  socio-sanitarie  e  dagli  esercenti   le   professioni
sanitarie; 
      b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.»; 
    d) all'articolo 78: 
      1) alla rubrica la parola  «Informativa»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Informazioni»; 
      2) al comma 1, le  parole  «nell'articolo  13,  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»; 
      3) al comma 2, le parole «L'informativa  puo'  essere  fornita»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le  informazioni  possono  essere
fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura  e  riabilitazione»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «diagnosi,  assistenza  e  terapia
sanitaria»; 
      4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Le  informazioni
possono riguardare, altresi', dati personali  eventualmente  raccolti
presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»; 
      5) al comma 4, le parole «L'informativa» sono sostituite  dalle
seguenti: «Le informazioni» e  la  parola  «riguarda»  e'  sostituita
dalla seguente «riguardano»; 
      6) al comma 5: 
        6.1. le parole «L'informativa  resa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Le informazioni rese»; 
        6.2. la parola  «evidenzia»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«evidenziano»; 
        6.3. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per fini
di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche,
in conformita' alle leggi e ai regolamenti,  ponendo  in  particolare
evidenza   che   il   consenso,   ove   richiesto,   e'   manifestato
liberamente;»; 
        6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis)  ai
fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di  cui
all'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;
c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza  e  dei  registri  di  cui
all'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.
221.»; 
    e) all'articolo 79: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «(Informazioni  da
parte di  strutture  pubbliche  e  private  che  erogano  prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie)»; 
      2) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  strutture
pubbliche  e   private,   che   erogano   prestazioni   sanitarie   e
socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di  cui
all'articolo 78 in  riferimento  ad  una  pluralita'  di  prestazioni
erogate anche da distinti reparti ed unita' della stessa struttura  o
di  sue  articolazioni  ospedaliere  o  territoriali   specificamente
identificate.»; 
      3) al comma 2, le parole  «l'organismo  e  le  strutture»  sono
sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le
parole «informativa e il consenso» sono  sostituite  dalla  seguente:
«informazione»; 
      4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli  78
e  81»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «particolari   di   cui
all'articolo 78»; 
      5) al comma 4, la parola  «semplificate»  e'  sostituita  dalla
seguente «particolari»; 
    f) l'articolo 80 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 80 (Informazioni da  parte  di  altri  soggetti).  -  1.  Nel
fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento,
oltre a quanto previsto dall'articolo  79,  possono  avvalersi  della
facolta' di  fornire  un'unica  informativa  per  una  pluralita'  di
trattamenti di dati effettuati, a  fini  amministrativi  e  in  tempi
diversi, rispetto a  dati  raccolti  presso  l'interessato  e  presso
terzi, i competenti servizi o strutture di altri  soggetti  pubblici,
diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in  ambito
sanitario o della protezione e sicurezza sociale. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi  e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali  e  mediante
reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attivita' amministrative effettuate per motivi di interesse  pubblico
rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»; 
    g) all'articolo 82: 
      1)  al  comma  1,  le  parole   da   «L'informativa»   fino   a
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui
agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»; 
      2)  al  comma  2:  le  parole   da   «L'informativa»   fino   a
«intervenire» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Tali  informazioni
possono altresi' essere rese», e la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente:  «a)  impossibilita'  fisica,  incapacita'   di   agire   o
incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non  e'
possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi  esercita
legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo  congiunto,  a  un
familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un  fiduciario
ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219  o,  in
loro assenza, al  responsabile  della  struttura  presso  cui  dimora
l'interessato;»; 
      3)  al  comma  3,  le  parole   da   «L'informativa»   fino   a
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui
al comma 1  possono  essere  rese»  e  le  parole  «dall'acquisizione
preventiva del consenso» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  loro
preventivo rilascio»; 
      4) al comma  4,  le  parole  «l'informativa  e'  fornita»  sono
sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole
da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel
caso in cui non siano state fornite in precedenza»; 
    h) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente: 
  «Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). - 1. Per le prescrizioni
di medicinali, laddove  non  e'  necessario  inserire  il  nominativo
dell'interessato, si adottano  cautele  particolari  in  relazione  a
quanto  disposto  dal  Garante  nelle  misure  di  garanzia  di   cui
all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza
della prescrizione ovvero per finalita' amministrative o per fini  di
ricerca scientifica nel settore della sanita' pubblica.»; 
    i) all'articolo 92: 
      1) al  comma  1,  le  parole  «organismi  sanitari  pubblici  e
privati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «strutture,  pubbliche  e
private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»; 
      2) al comma 2, lettera a),  le  parole  «di  far  valere»  sono
sostituite dalle seguenti:  «di  esercitare»,  le  parole  «ai  sensi
dell'articolo  26,  comma  4,  lettera  c),»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera  f),  del
Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse; 
      3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse. 
                               Art. 7 
 
 
                 Modifiche alla parte II, titolo VI, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo VI,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, l'articolo 96 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). - 1. Al fine di
agevolare   l'orientamento,    la    formazione    e    l'inserimento
professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale
di istruzione, i centri di  formazione  professionale  regionale,  le
scuole  private  non  paritarie  nonche'  le  istituzioni   di   alta
formazione artistica e coreutica  e  le  universita'  statali  o  non
statali  legalmente  riconosciute  su  richiesta  degli  interessati,
possono  comunicare  o  diffondere,  anche  a  privati  e   per   via
telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi  e  finali,
degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di  cui  agli
articoli 9  e  10  del  Regolamento,  pertinenti  in  relazione  alle
predette  finalita'  e  indicati   nelle   informazioni   rese   agli
interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono
essere  successivamente  trattati  esclusivamente  per  le   predette
finalita'. 
  2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi'
ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione  dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio
di diplomi e certificati.». 
                               Art. 8 
 
 
                Modifiche alla parte II, titolo VII, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo VII, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a  fini
di archiviazione nel pubblico interesse,  di  ricerca  scientifica  o
storica o a fini statistici)»; 
    b) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 97 (Ambito applicativo). - 1. Il presente  titolo  disciplina
il trattamento dei dati personali effettuato a fini di  archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o  storica  o  a  fini
statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento.»; 
    c) l'articolo 99 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 99 (Durata del trattamento). -  1.  Il  trattamento  di  dati
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di  ricerca
scientifica o storica o a  fini  statistici  puo'  essere  effettuato
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire  i  diversi
scopi per i  quali  i  dati  sono  stati  in  precedenza  raccolti  o
trattati. 
  2. A fini di  archiviazione  nel  pubblico  interesse,  di  ricerca
scientifica o storica o a fini  statistici  possono  comunque  essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
qualsiasi causa, e' cessato il trattamento  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»; 
    d) all'articolo 100: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  «sensibili  o  giudiziari»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  agli  articoli  9  e  10  del
Regolamento»; 
      2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma,
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «rettifica,    cancellazione,
limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del
Regolamento»; 
      3) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I  diritti
di cui al comma 2 si  esercitano  con  le  modalita'  previste  dalle
regole deontologiche.»; 
    e)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Trattamento a fini di archiviazione  nel  pubblico  interesse  o  di
ricerca storica»; 
    f) all'articolo 101: 
      1) al comma 1, le parole «per scopi  storici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di
ricerca storica» e le parole «dell'articolo 11» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 5 del regolamento»; 
      2) al comma 2, le parole «per scopi  storici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di
ricerca storica»; 
    g) all'articolo 102: 
      1)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «(Regole
deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica)»; 
      2) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  Garante
promuove, ai  sensi  dell'articolo  2-quater,  la  sottoscrizione  di
regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi  comprese
le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al  trattamento  dei  dati  a  fini  di  archiviazione  nel  pubblico
interesse o di ricerca storica.»; 
      3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        3.1 l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Le  regole
deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate  per  i
diritti e le liberta' dell'interessato in particolare:»; 
        3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le
seguenti: «e del Regolamento»; 
        3.3  alla  lettera  c)  le  parole  «a  scopi  storici»  sono
sostituite dalle seguenti: «a  fini  di  archiviazione  nel  pubblico
interesse o di ricerca storica»; 
    h) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). -  1.
La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato,  in
quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di
interesse storico  particolarmente  importante  e'  disciplinata  dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  dalle  relative  regole
deontologiche.»; 
    i)  la  rubrica  del  Capo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»; 
    l) all'articolo 104: 
      1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica»; 
      2) al comma 1, le parole  «scopi  statistici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fini statistici» e  le  parole  «scopi  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»; 
    m) all'articolo 105: 
      1) al comma 1, le parole «per scopi statistici  o  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica»; 
      2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici  o  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «I  fini  statistici  e  di  ricerca
scientifica», le  parole  «all'articolo  13»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le  parole  «,  e
successive modificazioni» sono soppresse; 
      3) al comma 3, le parole «dai  codici»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalle regole deontologiche»  e  le  parole  «l'informativa
all'interessato puo' essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le
informazioni all'interessato possono essere date»; 
      4) al comma 4, le parole «per scopi statistici  o  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica», le parole «l'informativa all'interessato non e' dovuta»
sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all'interessato  non
sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti:
«dalle regole deontologiche»; 
    n) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o
di  ricerca  scientifica).  -  1.  Il  Garante  promuove,  ai   sensi
dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti  pubblici
e privati, ivi comprese le societa' scientifiche  e  le  associazioni
professionali,  interessati  al  trattamento  dei   dati   per   fini
statistici o di ricerca scientifica,  volte  a  individuare  garanzie
adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in  conformita'
all'articolo 89 del Regolamento. 
  2. Con le regole deontologiche di cui al comma  1,  tenendo  conto,
per i soggetti  gia'  compresi  nell'ambito  del  Sistema  statistico
nazionale,  di  quanto  gia'  previsto  dal  decreto  legislativo   6
settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, sono individuati in particolare: 
      a) i presupposti e i procedimenti per documentare e  verificare
che i trattamenti, fuori  dai  casi  previsti  dal  medesimo  decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
fini statistici o di ricerca scientifica; 
      b) per quanto non previsto dal presente codice,  gli  ulteriori
presupposti  del  trattamento  e  le  connesse  garanzie,  anche   in
riferimento  alla  durata  della   conservazione   dei   dati,   alle
informazioni  da  rendere  agli  interessati  relativamente  ai  dati
raccolti anche presso terzi,  alla  comunicazione  e  diffusione,  ai
criteri  selettivi  da  osservare  per   il   trattamento   di   dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle  modalita'
per la  modifica  dei  dati  a  seguito  dell'esercizio  dei  diritti
dell'interessato,  tenendo  conto  dei   principi   contenuti   nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa; 
      c) l'insieme  dei  mezzi  che  possono  essere  ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri  per  identificare
direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione  alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 
      d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo' prescindere
dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei  principi  contenuti
nelle raccomandazioni di cui alla lettera b); 
      e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo
9 del regolamento; 
      f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e
21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89,
paragrafo 2, del medesimo Regolamento; 
      g) le regole di correttezza da  osservare  nella  raccolta  dei
dati e  le  istruzioni  da  impartire  alle  persone  autorizzate  al
trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare
o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies; 
      h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio
di minimizzazione e delle misure  tecniche  e  organizzative  di  cui
all'articolo 32 del Regolamento, anche in  riferimento  alle  cautele
volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non  sono
autorizzate o designate e  l'identificazione  non  autorizzata  degli
interessati,  all'interconnessione  dei  sistemi  informativi   anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale  e  all'interscambio  di
dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi  con
enti ed uffici situati all'estero; 
      i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle
persone  che,  ai  sensi  dell'articolo   2-quaterdecies,   risultano
autorizzate al  trattamento  dei  dati  personali  sotto  l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono
tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale,  tali
da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»; 
    o) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  2-sexies  e  fuori
dei casi di particolari indagini  a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica previste dalla legge,  il  consenso  dell'interessato  al
trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando  e'
richiesto,  puo'  essere   prestato   con   modalita'   semplificate,
individuate dalle regole deontologiche  di  cui  all'articolo  106  o
dalle misure di cui all'articolo 2-septies.»; 
    p) l'articolo108 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 108 (Sistema statistico nazionale). - 1.  Il  trattamento  di
dati personali da parte di  soggetti  che  fanno  parte  del  Sistema
statistico  nazionale,  oltre  a   quanto   previsto   dalle   regole
deontologiche  di  cui  all'articolo  106,  comma  2,  resta  inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  in
particolare per quanto  riguarda  il  trattamento  dei  dati  di  cui
all'articolo 9 del  Regolamento  indicati  nel  programma  statistico
nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio  dei  relativi
diritti e i  dati  non  tutelati  dal  segreto  statistico  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989.»; 
    q) all'articolo  109,  comma  1,  le  parole  «della  statistica,
sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di  statistica,
sentiti i Ministri»; 
    r) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica).  -  1.  Il
consenso dell'interessato per il trattamento dei dati  relativi  alla
salute, a fini di ricerca scientifica in campo  medico,  biomedico  o
epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e' effettuata  in
base  a  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  o  al   diritto
dell'Unione europea  in  conformita'  all'articolo  9,  paragrafo  2,
lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in  cui  la  ricerca
rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto  ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, ed e' condotta e resa pubblica una valutazione  d'impatto  ai
sensi degli articoli 35 e 36 del  Regolamento.  Il  consenso  non  e'
inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni,  informare
gli  interessati   risulta   impossibile   o   implica   uno   sforzo
sproporzionato,  oppure  rischia  di   rendere   impossibile   o   di
pregiudicare  gravemente  il  conseguimento  delle  finalita'   della
ricerca. In tali casi, il  titolare  del  trattamento  adotta  misure
appropriate per  tutelare  i  diritti,  le  liberta'  e  i  legittimi
interessi dell'interessato, il programma di  ricerca  e'  oggetto  di
motivato parere favorevole del competente comitato  etico  a  livello
territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione  del
Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento. 
  2. In caso di  esercizio  dei  diritti  dell'interessato  ai  sensi
dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di  cui
al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati
senza  modificare  questi  ultimi,  quando  il  risultato   di   tali
operazioni non produce  effetti  significativi  sul  risultato  della
ricerca.»; 
    s) l'articolo 110-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte  di  terzi  dei  dati
personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). - 1. Il
Garante puo' autorizzare il trattamento ulteriore di dati  personali,
compresi quelli dei trattamenti speciali di cui  all'articolo  9  del
Regolamento, a fini di ricerca scientifica o  a  fini  statistici  da
parte di soggetti terzi che svolgano  principalmente  tali  attivita'
quando, a causa di particolari  ragioni,  informare  gli  interessati
risulta impossibile  o  implica  uno  sforzo  sproporzionato,  oppure
rischia di  rendere  impossibile  o  di  pregiudicare  gravemente  il
conseguimento delle finalita' della ricerca, a condizione  che  siano
adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta'  e  i
legittimi interessi dell'interessato, in conformita' all'articolo  89
del Regolamento, comprese forme preventive  di  minimizzazione  e  di
anonimizzazione dei dati. 
  2. Il Garante comunica la decisione  adottata  sulla  richiesta  di
autorizzazione  entro  quarantacinque  giorni,  decorsi  i  quali  la
mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto.  Con  il  provvedimento  di
autorizzazione o  anche  successivamente,  sulla  base  di  eventuali
verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie
ad  assicurare  adeguate  garanzie   a   tutela   degli   interessati
nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte  di
terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza. 
  3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per
le finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato  dal
Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati  d'ufficio  e
anche  in  relazione  a  determinate  categorie  di  titolari  e   di
trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni  dell'ulteriore
trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate
garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma
del presente comma sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  4. Non costituisce trattamento  ulteriore  da  parte  di  terzi  il
trattamento dei dati personali raccolti per  l'attivita'  clinica,  a
fini di ricerca, da  parte  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione  del  carattere
strumentale  dell'attivita'  di  assistenza  sanitaria   svolta   dai
predetti istituti rispetto alla ricerca,  nell'osservanza  di  quanto
previsto dall'articolo 89 del Regolamento.». 
                               Art. 9 
 
 
                Modifiche alla parte II, titolo VIII, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Trattamenti
nell'ambito del rapporto di lavoro»; 
    b) l'articolo 111 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 111 (Regole deontologiche  per  trattamenti  nell'ambito  del
rapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti  pubblici
e privati interessati al trattamento dei  dati  personali  effettuato
nell'ambito  del  rapporto  di  lavoro  per  le  finalita'   di   cui
all'articolo  88  del  Regolamento,   prevedendo   anche   specifiche
modalita' per le informazioni da rendere all'interessato.»; 
    c) dopo l'articolo 111 e' inserito il seguente: 
  «Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum).  -
1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento,  nei  casi
di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati
al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite
al  momento  del  primo  contatto  utile,  successivo  all'invio  del
curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di  cui  all'articolo
6,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  Regolamento,  il  consenso   al
trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto. 
    d)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»; 
    e)  la  rubrica  del  Capo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro» 
    f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, nonche' dall'articolo 10  del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276.» 
    g) la rubrica dell'articolo 114  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Garanzie in materia di controllo a distanza»); 
    h) all'articolo 115: 
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Telelavoro,
lavoro agile e lavoro domestico)»; 
      2) al comma 1, le parole «e  del  telelavoro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»; 
    i) all'articolo 116, comma 1, le parole «ai  sensi  dell'articolo
23» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo». 
                               Art. 10 
 
 
                 Modifiche alla parte II, titolo IX, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo IX,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in
ambito pubblico o di interesse pubblico»; 
    b)  la  rubrica  del  Capo  I  e'  sostituita   dalla   seguente:
«Assicurazioni»; 
    c) all'articolo 120: 
      1) al comma 1, le parole «private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP)» sono soppresse; 
      2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209». 
                               Art. 11 
 
 
                 Modifiche alla parte II, titolo X, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 121: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «(Servizi
interessati e definizioni)»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
titolo si intende per: 
      a) «comunicazione elettronica», ogni informazione  scambiata  o
trasmessa tra un numero finito di soggetti  tramite  un  servizio  di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico.  Sono  escluse  le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di  comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo  che
le stesse informazioni  siano  collegate  ad  uncontraente  o  utente
ricevente, identificato o identificabile; 
      b) «chiamata», la  connessione  istituita  da  un  servizio  di
comunicazione elettronica accessibil e al pubblico  che  consente  la
comunicazione bidirezionale; 
      c)  «reti  di  comunicazione   elettronica»,   i   sistemi   di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o  di
instradamento e altre risorse,  inclusi  gli  elementi  di  rete  non
attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,  a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi  elettromagnetici,  comprese
le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a  commutazione
di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei  programmi  sonori  e
televisivi, i sistemi per  il  trasporto  della  corrente  elettrica,
nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere  i  segnali,  le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di  informazione
trasportato; 
      d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di  comunicazione
elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico,  che
supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di
reti; 
      e)  «servizio  di   comunicazione   elettronica»,   i   servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi  di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle  reti  utilizzate
per la diffusione  circolare  radiotelevisiva,  nei  limiti  previsti
dall'articolo  2,  lettera  c),  della   direttiva   2002/21/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 
      f) «contraente», qualunque persona fisica,  persona  giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
di tali servizi, o comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite
schede prepagate; 
      g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un  servizio
di comunicazione elettronica  accessibile  al  pubblico,  per  motivi
privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; 
      h) «dati relativi al traffico»,  qualsiasi  dato  sottoposto  a
trattamento ai fini della trasmissione di una  comunicazione  su  una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; 
      i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato  trattato  in  una
rete di comunicazione elettronica o da un servizio  di  comunicazione
elettronica che indica la posizione  geografica  dell'apparecchiatura
terminale dell'utente di un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico; 
      l) «servizio a valore aggiunto», il servizio  che  richiede  il
trattamento dei  dati  relativi  al  traffico  o  dei  dati  relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a  quanto
e' necessario per  la  trasmissione  di  una  comunicazione  o  della
relativa fatturazione; 
      m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci,  suoni
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica  di  comunicazione,
che  possono  essere  archiviati  in  rete   o   nell'apparecchiatura
terminale ricevente,  fino  a  che  il  ricevente  non  ne  ha  preso
conoscenza.»; 
    b) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola «con»  e'  soppressa
la parola «le» e le parole «di cui all'articolo  13,  comma  3»  sono
soppresse; 
    c) all'articolo 123: 
      1) al comma 4, le parole «l'informativa di cui all'articolo 13»
sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli
13 e 14 del Regolamento»; 
      2) al comma 5, le parole «ad  incaricati  del  trattamento  che
operano ai sensi dell'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a
persone  che,  ai  sensi  dell'articolo   2-quaterdecies,   risultano
autorizzate   al   trattamento   e   che   operano»   e   le   parole
«dell'incaricato» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  persona
autorizzata»; 
    d) all'articolo 125, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo  2,
comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»; 
    e) all'articolo 126,  comma  4,  le  parole  «ad  incaricati  del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a  persone  autorizzate  al  trattamento,  ai  sensi
dell'articolo   2-quaterdecies,   che   operano»    e    le    parole
«dell'incaricato» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  persona
autorizzata»; 
    f) l'articolo 129 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante  individua  con
proprio  provvedimento,  in  cooperazione  con  l'Autorita'  per   le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma  4,  e
in conformita' alla normativa dell'Unione europea,  le  modalita'  di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali  relativi  ai
contraenti negli elenchi cartacei o elettronici  a  disposizione  del
pubblico. 
  2. Il provvedimento di cui al comma 1  individua  idonee  modalita'
per la manifestazione del consenso all'inclusione  negli  elenchi  e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati  per  finalita'  di  invio  di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  nonche'  per  le
finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2,  del  Regolamento,  in
base al principio della massima semplificazione  delle  modalita'  di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca  del  contraente  per
comunicazioni interpersonali, e del consenso  specifico  ed  espresso
qualora il trattamento  esuli  da  tali  fini,  nonche'  in  tema  di
verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»; 
    g) all'articolo 130: 
      1) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  14,
della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»; 
      2) al comma 3, le  parole  «23  e  24»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo»
sono soppresse; 
      3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 129, comma 1,»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,»  e  le
parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di invio di materiale  pubblicitario  o  di  vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale»; 
      4) al comma 3-ter: 
        4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle  seguenti  «codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50»; 
        4.2 alla lettera f), le parole «di cui all'articolo 7,  comma
4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale»; 
        4.3 alla lettera g), le parole  «23  e  24»  sono  sostituite
dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»; 
      6) al comma 5, le parole «all'articolo 7» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»; 
      7) al comma 6, le parole «dell'articolo 143, comma  1,  lettera
b)»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dell'articolo   58   del
Regolamento»; 
    h) all'articolo 131, la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«(Informazioni a contraenti e utenti)»; 
    i) all'articolo 132: 
      1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando  le
condizioni di cui  all'articolo  8,  comma  2,  lettera  f),  per  il
traffico entrante»  sono  soppresse  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni
telefoniche in entrata  puo'  essere  effettuata  solo  quando  possa
derivarne un pregiudizio effettivo  e  concreto  per  lo  svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.
397; diversamente, i diritti di cui agli articoli  da  12  a  22  del
Regolamento  possono  essere  esercitati  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»; 
      2) al comma 5, le  parole  «ai  sensi  dell'articolo  17»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalita'  di  cui
all'articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonche'  a:»  a  «d)»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ad»; 
      3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis.  E'  fatta
salva la disciplina di cui all'articolo 24 della  legge  20  novembre
2017, n. 167.»; 
    l) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). -  1.  Nel  rispetto  di
quanto disposto dall'articolo 32 del  Regolamento,  ai  fornitori  di
servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico  si
applicano le disposizioni del presente articolo. 
  2.  Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile  al  pubblico  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  32  del
Regolamento, anche attraverso  altri  soggetti  a  cui  sia  affidata
l'erogazione del servizio, misure tecniche e  organizzative  adeguate
al rischio esistente. 
  3. I soggetti che operano sulle reti di  comunicazione  elettronica
garantiscono che i  dati  personali  siano  accessibili  soltanto  al
personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. 
  4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la  protezione  dei
dati relativi al  traffico  ed  all'ubicazione  e  degli  altri  dati
personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale,
da perdita  o  alterazione  anche  accidentale  e  da  archiviazione,
trattamento, accesso  o  divulgazione  non  autorizzati  o  illeciti,
nonche' garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza. 
  5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati  personali  richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il  fornitore  del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico  adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della  rete  pubblica  di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta  di  uno  dei
fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente. 
  «Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). - 1. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
gli abbonati  e,  ove  possibile,  gli  utenti,  mediante  linguaggio
chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e  alla  fascia  di
eta' dell'interessato a cui siano fornite le  suddette  informazioni,
con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste  un
particolare  rischio  di  violazione  della  sicurezza  della   rete,
indicando,  quando  il  rischio  e'  al  di  fuori   dell'ambito   di
applicazione delle misure  che  il  fornitore  stesso  e'  tenuto  ad
adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi  2,  3  e  5,  tutti  i
possibili  rimedi  e   i   relativi   costi   presumibili.   Analoghe
informazioni sono rese al Garante e  all'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni.». 
                               Art. 12 
 
 
                Modifiche alla parte II, titolo XII, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo XII, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Giornalismo,
liberta' di informazione e di espressione»; 
    b) all'articolo 136, comma 1: 
      1) all'alinea, dopo le parole «si applicano» sono  inserite  le
seguenti: «, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,»; 
      2) alla lettera c), la parola «temporaneo» e'  soppressa,  dopo
la parola diffusione e'  inserita  la  parola  «anche»  e  le  parole
«nell'espressione  artistica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«nell'espressione accademica, artistica e letteraria»; 
    c) l'articolo 137 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 137 (Disposizioni applicabili). - 1. Con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 136, possono essere trattati  i  dati  di  cui
agli articoli  9  e  10  del  Regolamento  anche  senza  il  consenso
dell'interessato, purche' nel rispetto delle regole deontologiche  di
cui all'articolo 139. 
  2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non  si  applicano  le
disposizioni relative: 
      a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies  e  ai
provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies; 
      b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento. 
  3. In caso di  diffusione  o  di  comunicazione  dei  dati  per  le
finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del  diritto
di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,  paragrafo  2,
del  Regolamento  e  all'articolo  1  del  presente  codice   e,   in
particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione  riguardo  a
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi  a  circostanze  o  fatti  resi  noti   direttamente   dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.»; 
    d) all'articolo 138, comma 1, le parole «dell'articolo  7,  comma
2, lettera a)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo  15,
paragrafo 1, lettera g), del Regolamento»; 
    e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla  seguente:  «Regole
deontologiche  relative  ad  attivita'  giornalistiche  e  ad   altre
manifestazioni del pensiero»; 
    f) l'articolo 139 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   139   (Regole   deontologiche   relative    ad    attivita'
giornalistiche). - 1. Il Garante  promuove,  ai  sensi  dell'articolo
2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei  dati
di cui all'articolo 136,  che  prevedono  misure  ed  accorgimenti  a
garanzia degli  interessati  rapportate  alla  natura  dei  dati,  in
particolare per quanto riguarda quelli relativi alla  salute  e  alla
vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono  anche  prevedere
forme particolari per le informazioni di cui agli articoli  13  e  14
del Regolamento. 
  2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni  alle
stesse che non sono adottate  dal  Consiglio  entro  sei  mesi  dalla
proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal  Garante  e
sono efficaci sino a quando diviene efficace una  diversa  disciplina
secondo la procedura di cooperazione. 
  3. Le regole deontologiche e le disposizioni  di  modificazione  ed
integrazione  divengono  efficaci  quindici  giorni  dopo   la   loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ai
sensi dell'articolo 2-quater. 
  4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle  regole
deontologiche, il  Garante  puo'  vietare  il  trattamento  ai  sensi
dell'articolo 58 del Regolamento. 
  5.  Il  Garante,  in  cooperazione  con  il   Consiglio   nazionale
dell'ordine   dei   giornalisti,   prescrive   eventuali   misure   e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto
a recepire. 
Capo IV 
Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196
 
                               Art. 13 
 
 
                 Modifiche alla parte III, titolo I, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte III, titolo I,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del Capo I e' inserito il seguente: 
  «Capo 0.I (Alternativita' delle  forme  di  tutela)  -  Art.140-bis
(Forme alternative di tutela). - 1. Qualora ritenga che i diritti  di
cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati
personali siano stati violati, l'interessato puo' proporre reclamo al
Garante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria. 
  2. Il reclamo al Garante  non  puo'  essere  proposto  se,  per  il
medesimo  oggetto  e  tra  le  stesse  parti,  e'  stata  gia'  adita
l'autorita' giudiziaria. 
  3. La presentazione del  reclamo  al  Garante  rende  improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le  stesse
parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto  dall'articolo
10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    b) al capo I, le parole «Sezione  I  -  Principi  generali»  sono
soppresse; 
    c) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 141 (Reclamo al Garante). - 1. L'interessato puo'  rivolgersi
al  Garante  mediante  reclamo  ai   sensi   dell'articolo   77   del
Regolamento.»; 
    d)  dopo  l'articolo  141,  le  parole  «Sezione  II   -   Tutela
amministrativa» sono soppresse; 
    e) l'articolo 142 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 142 (Proposizione del reclamo).  -  1.  Il  reclamo  contiene
un'indicazione per quanto possibile dettagliata  dei  fatti  e  delle
circostanze su cui si fonda,  delle  disposizioni  che  si  presumono
violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi  identificativi
del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto. 
  2. Il reclamo e' sottoscritto dall'interessato  o,  su  mandato  di
questo, da un ente del terzo settore  soggetto  alla  disciplina  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore
della tutela dei diritti e  delle  liberta'  degli  interessati,  con
riguardo alla protezione dei dati personali. 
  3. Il reclamo reca in allegato  la  documentazione  utile  ai  fini
della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per
l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,  telefax  o
telefono. 
  4. Il Garante predispone un modello per il reclamo,  da  pubblicare
nel proprio sito istituzionale, di cui  favorisce  la  disponibilita'
con strumenti elettronici. 
  5. Il Garante disciplina con proprio  regolamento  il  procedimento
relativo all'esame dei  reclami,  nonche'  modalita'  semplificate  e
termini abbreviati per la  trattazione  di  reclami  che  abbiano  ad
oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.»; 
    f) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 143 (Decisione del  reclamo).  -  1.  Esaurita  l'istruttoria
preliminare,  se  il  reclamo  non  e'  manifestamente  infondato   e
sussistono i presupposti per adottare un provvedimento,  il  Garante,
anche prima  della  definizione  del  procedimento  puo'  adottare  i
provvedimenti di cui all'articolo 58  del  Regolamento  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso. 
  2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana se  i  relativi  destinatari  non
sono facilmente identificabili per il numero o  per  la  complessita'
degli accertamenti. 
  3. Il Garante decide il reclamo  entro  nove  mesi  dalla  data  di
presentazione e, in ogni caso, entro tre  mesi  dalla  predetta  data
informa l'interessato sullo stato del procedimento.  In  presenza  di
motivate   esigenze   istruttorie,   che    il    Garante    comunica
all'interessato, il reclamo e' deciso entro dodici mesi. In  caso  di
attivazione del procedimento di cooperazione di cui  all'articolo  60
del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto
procedimento. 
  4. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi
dell'articolo 152.»; 
    g) l'articolo 144 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  144  (Segnalazioni).  -  1.  Chiunque  puo'  rivolgere   una
segnalazione  che  il   Garante   puo'   valutare   anche   ai   fini
dell'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'articolo   58   del
Regolamento. 
  2.  I  provvedimenti  del  Garante  di  cui  all'articolo  58   del
Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.»; 
    h) all'articolo 152, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto  dei  ricorsi
giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli
comunque riguardanti l'applicazione della  normativa  in  materia  di
protezione dei dati personali, nonche' il diritto al risarcimento del
danno ai  sensi  dell'articolo  82  del  medesimo  regolamento,  sono
attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.». 
                               Art. 14 
 
 
                Modifiche alla parte III, titolo II, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte III, titolo II, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Autorita'  di
controllo indipendente»; 
    b) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). -  1.  Il
Garante e' composto dal Collegio, che ne costituisce  il  vertice,  e
dall'Ufficio. Il Collegio e' costituito da quattro componenti, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della  Repubblica  con
voto limitato. I componenti  devono  essere  eletti  tra  coloro  che
presentano la propria candidatura nell'ambito  di  una  procedura  di
selezione il cui avviso deve  essere  pubblicato  nei  siti  internet
della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta  giorni  prima
della nomina. Le candidature devono pervenire  almeno  trenta  giorni
prima della nomina e  i  curricula  devono  essere  pubblicati  negli
stessi siti internet.  Le  candidature  possono  essere  avanzate  da
persone che assicurino indipendenza e  che  risultino  di  comprovata
esperienza nel settore  della  protezione  dei  dati  personali,  con
particolare    riferimento    alle    discipline     giuridiche     o
dell'informatica. 
  2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che
assume  le  funzioni  del  presidente  in  caso  di  sua  assenza   o
impedimento. 
  3. L'incarico di presidente e quello  di  componente  hanno  durata
settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata  dell'incarico
il presidente e i  componenti  non  possono  esercitare,  a  pena  di
decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, anche  non
remunerata, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire cariche elettive. 
  4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto,  sia  durante
sia successivamente alla cessazione  dell'incarico,  in  merito  alle
informazioni riservate cui hanno avuto  accesso  nell'esecuzione  dei
propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri. 
  5. All'atto  dell'accettazione  della  nomina  il  presidente  e  i
componenti sono collocati fuori  ruolo  se  dipendenti  di  pubbliche
amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se  professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980,  n.  382.  Il  personale  collocato  fuori  ruolo  o  in
aspettativa non puo' essere sostituito. 
  6. Al presidente compete  una  indennita'  di  funzione  pari  alla
retribuzione  in  godimento  al  primo  Presidente  della  Corte   di
cassazione, nei  limiti  previsti  dalla  legge  per  il  trattamento
economico annuo omnicomprensivo di chiunque  riceva  a  carico  delle
finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito  di  rapporti
di  lavoro  dipendente  o  autonomo  con  pubbliche   amministrazioni
statali. Ai componenti compete una indennita' pari ai  due  terzi  di
quella spettante al Presidente. 
  7.  Alle  dipendenze  del  Garante  e'  posto  l'Ufficio   di   cui
all'articolo 155. 
  8.  Il  presidente,  i  componenti,  il  segretario  generale  e  i
dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi  alla
cessazione dell'incarico  ovvero  del  servizio  presso  il  Garante,
procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa  la  presentazione  per
conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.»; 
    c) l'articolo 154 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a  quanto  previsto  da  specifiche
disposizioni e dalla Sezione II  del  Capo  VI  del  regolamento,  il
Garante, ai sensi dell'articolo 57,  paragrafo  1,  lettera  v),  del
Regolamento medesimo,  anche  di  propria  iniziativa  e  avvalendosi
dell'Ufficio, in conformita' alla disciplina vigente e nei  confronti
di uno o piu' titolari del trattamento, ha il compito di: 
    a) controllare se i  trattamenti  sono  effettuati  nel  rispetto
della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e  con
riferimento alla conservazione dei dati di traffico; 
    b) trattare i reclami presentati  ai  sensi  del  regolamento,  e
delle  disposizioni  del  presente  codice,  anche  individuando  con
proprio regolamento modalita' specifiche per la trattazione,  nonche'
fissando annualmente  le  priorita'  delle  questioni  emergenti  dai
reclami  che  potranno  essere  istruite  nel  corso   dell'anno   di
riferimento; 
    c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui
all'articolo 2-quater; 
    d) denunciare  i  fatti  configurabili  come  reati  perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a  conoscenza  nell'esercizio  o  a  causa
delle funzioni; 
    e) trasmettere la relazione,  predisposta  annualmente  ai  sensi
dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il
31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce; 
    f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali
degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al  presente
codice; 
    g) provvedere  altresi'  all'espletamento  dei  compiti  ad  esso
attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato  e  svolgere
le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento. 
  2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei  dati  personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare: 
    a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20  dicembre  2006,  sull'istituzione,  l'esercizio  e
l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II) e Decisione 2007/533/GAI  del  Consiglio,  del  12  giugno  2007,
sull'istituzione, l'esercizio  e  l'uso  del  sistema  d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II); 
    b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia  dell'Unione
europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto  (Europol)  e
sostituisce  e  abroga  le  decisioni  del  Consiglio   2009/371/GAI,
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; 
    c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE)  n.
515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le  autorita'
amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste  e
la  Commissione  per  assicurare  la  corretta   applicazione   delle
normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale; 
    d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 26  giugno  2013,  che  istituisce  l'Eurodac  per  il
confronto delle impronte digitali  per  l'efficace  applicazione  del
Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i  meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per  l'esame  di  una
domanda di protezione internazionale presentata in  uno  degli  Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un  apolide  e  per  le
richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle  autorita'
di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di  contrasto,  e
che  modifica  il  Regolamento  (UE)  n.  1077/2011  che   istituisce
un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su  larga
scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia; 
    e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di  informazione
visti (VIS) e lo scambio di dati  tra  Stati  membri  sui  visti  per
soggiorni  di  breve  durata  (Regolamento  VIS)   e   decisione   n.
2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa  all'accesso
per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da  parte
delle autorita' designate degli Stati membri e  di  Europol  ai  fini
della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati
di terrorismo e altri reati gravi; 
    f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre   2012,   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno e  che  abroga  la  decisione  2008/49/CE  della  Commissione
(Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE; 
    g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione  n.
108  sulla  protezione  delle   persone   rispetto   al   trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata  a  Strasburgo
il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21  febbraio  1989,  n.
98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima. 
  3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal  presente  codice,
il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo
156, comma 3,  le  modalita'  specifiche  dei  procedimenti  relativi
all'esercizio dei  compiti  e  dei  poteri  ad  esso  attribuiti  dal
Regolamento e dal presente codice. 
  4.  Il  Garante  collabora  con  altre   autorita'   amministrative
indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti. 
  5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,  il  parere
del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del
Regolamento,  e'  reso  nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dal
ricevimento della richiesta. Decorso  il  termine,  l'amministrazione
puo'  procedere  indipendentemente  dall'acquisizione   del   parere.
Quando, per esigenze  istruttorie,  non  puo'  essere  rispettato  il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate. 
  6. Copia dei provvedimenti  emessi  dall'autorita'  giudiziaria  in
relazione a quanto previsto dal  presente  codice  o  in  materia  di
criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della  cancelleria,  al
Garante. 
  7. Il Garante non e' competente per il  controllo  dei  trattamenti
effettuati dalle  autorita'  giudiziarie  nell'esercizio  delle  loro
funzioni.»; 
    d) dopo l'articolo 154 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 154-bis (Poteri). - 1. Oltre a quanto previsto da  specifiche
disposizioni, dalla Sezione II del Capo  VI  del  Regolamento  e  dal
presente  codice,  ai  sensi  dell'articolo  58,  paragrafo  6,   del
Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di: 
    a) adottare  linee  guida  di  indirizzo  riguardanti  le  misure
organizzative e tecniche di attuazione dei principi del  Regolamento,
anche per singoli settori e  in  applicazione  dei  principi  di  cui
all'articolo 25 del Regolamento; 
    b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater
  2. Il Garante puo' invitare rappresentanti  di  un'altra  autorita'
amministrativa indipendente  nazionale  a  partecipare  alle  proprie
riunioni,  o  essere  invitato  alle  riunioni  di  altra   autorita'
amministrativa   indipendente   nazionale,   prendendo   parte   alla
discussione  di  argomenti  di  comune  interesse;  puo'  richiedere,
altresi', la collaborazione di  personale  specializzato  addetto  ad
altra autorita' amministrativa indipendente nazionale. 
  3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di  quanto
previsto con atto di natura generale che disciplina anche  la  durata
di tale pubblicazione, la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche'
i casi di oscuramento. 
  4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro,
piccole  e  medie  imprese,  come  definite   dalla   raccomandazione
2003/361/CE, il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  nel
rispetto delle disposizioni del Regolamento e  del  presente  Codice,
promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a),
modalita' semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del
trattamento. 
  Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio).  -
1. Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio nei  confronti  del
titolare o del responsabile del trattamento  in  caso  di  violazione
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
  2. Il Garante e' rappresentato in  giudizio  dall'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611. 
  3.  Nei  casi  di  conflitto  di  interesse,  il  Garante,  sentito
l'Avvocato generale dello  Stato,  puo'  stare  in  giudizio  tramite
propri  funzionari  iscritti  nell'elenco  speciale  degli   avvocati
dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.»; 
    e) all'articolo 155, la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«(Ufficio del Garante)»; 
    f) l'articolo 156 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 156 (Ruolo  organico  e  personale).  -  1.  All'Ufficio  del
Garante e' preposto un segretario generale, nominato tra  persone  di
elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e
agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati dello  Stato,  i  professori
universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonche'  i
dirigenti di prima fascia dello Stato. 
  2. Il ruolo organico del  personale  dipendente  e'  stabilito  nel
limite di centosessantadue unita'. Al ruolo organico del  Garante  si
accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia
ritenuto utile al fine di  garantire  l'economicita'  e  l'efficienza
dell'azione amministrativa, nonche' di favorire  il  reclutamento  di
personale  con  maggiore  esperienza  nell'ambito   delle   procedure
concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante puo' riservare  una
quota non superiore al cinquanta  per  cento  dei  posti  banditi  al
personale di ruolo delle  amministrazioni  pubbliche  che  sia  stato
assunto per concorso pubblico e abbia maturato  un'esperienza  almeno
triennale nel rispettivo  ruolo  organico.  La  disposizione  di  cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  si
applica esclusivamente  nell'ambito  del  personale  di  ruolo  delle
autorita' amministrative indipendenti di cui all'articolo  22,  comma
1,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. 
  3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce: 
    a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini
dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 154, 154-bis, 160, nonche' all'articolo 57, paragrafo 1, del
Regolamento; 
    b) l'ordinamento delle carriere e le  modalita'  di  reclutamento
del personale secondo i principi e le procedure di cui agli  articoli
1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    c)  la  ripartizione  dell'organico  tra  le   diverse   aree   e
qualifiche; 
    d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri previsti dalla legge 31 luglio  1997,  n.  249,  e,  per  gli
incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,  comma  6,  e  23-bis  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu'
generale razionalizzazione del trattamento economico delle  autorita'
amministrative indipendenti, al  personale  e'  attribuito  l'80  per
cento del trattamento economico del personale dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni; 
    e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in  deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. 
  4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze,  di  dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di  enti  pubblici
collocati in posizione  di  fuori  ruolo  o  equiparati  nelle  forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa  ai  sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, in numero  non  superiore,  complessivamente,  a
venti unita' e per non oltre il  venti  per  cento  delle  qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti
di ruolo. 
  5. In aggiunta al  personale  di  ruolo,  l'Ufficio  puo'  assumere
dipendenti  con  contratto  a  tempo  determinato  o   avvalersi   di
consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti
unita' complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo
determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo  n.
165 del 2001. 
  6. Il personale addetto all'Ufficio del  Garante  ed  i  consulenti
sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su  cio'  di
cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie  funzioni,
in ordine a notizie che devono rimanere segrete. 
  7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli  accertamenti
di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera  h),
58, paragrafo 1, lettera b),  e  62,  del  Regolamento  riveste,  nei
limiti  del  servizio  cui  e'  destinato  e  secondo  le  rispettive
attribuzioni,  la  qualifica  di  ufficiale  o  agente   di   polizia
giudiziaria. 
  8.  Le  spese  di  funzionamento  del   Garante,   in   adempimento
all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento,  ivi  comprese  quelle
necessarie ad assicurare la  sua  partecipazione  alle  procedure  di
cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal  Regolamento,
nonche' quelle connesse alle risorse umane, tecniche  e  finanziarie,
ai  locali  e  alle   infrastrutture   necessarie   per   l'effettivo
adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei  propri  poteri,  sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio  dello
Stato e iscritto in  apposita  missione  e  programma  di  spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' soggetto  al  controllo  della  Corte  dei  conti.  Il
Garante puo' esigere dal titolare del trattamento  il  versamento  di
diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»; 
    g) l'articolo 157 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti).
- 1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e
per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere  al
titolare, al responsabile,  al  rappresentante  del  titolare  o  del
responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni
e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto  di  banche
di dati.»; 
    h) l'articolo 158 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 158 (Accertamenti). - 1. Il Garante puo' disporre  accessi  a
banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi  ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre  effettuare  rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in  materia
di trattamento dei dati personali. 
  2. I controlli di cui al comma  1,  nonche'  quelli  effettuati  ai
sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono  eseguiti  da  personale
dell'Ufficio, con la partecipazione, se del  caso,  di  componenti  o
personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione
europea. 
  3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato  per  lo  svolgimento  dei  suoi  compiti
istituzionali. 
  4.  Gli  accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  se  svolti  in
un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle  relative
appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare  o
del responsabile, oppure previa  autorizzazione  del  presidente  del
tribunale  competente  per   territorio   in   relazione   al   luogo
dell'accertamento, il  quale  provvede  con  decreto  motivato  senza
ritardo, al  piu'  tardi  entro  tre  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta  del  Garante  quando  e'  documentata   l'indifferibilita'
dell'accertamento. 
  5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti  svolti  nei
luoghi di cui al medesimo comma possono altresi' riguardare  reti  di
comunicazione   accessibili   al   pubblico,   potendosi    procedere
all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A  tal  fine,  viene
redatto  apposito  verbale  in  contradditorio  con  le   parti   ove
l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»; 
    i) all'articolo 159: 
      1) al comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 156, comma  8»
sono sostituite dalle  seguenti:  «su  cio'  di  cui  sono  venuti  a
conoscenza,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  in  ordine  a
notizie che devono rimanere segrete»; 
      2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite
le seguenti: «o il rappresentante del titolare o del responsabile»  e
le parole «agli incaricati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle
persone  autorizzate  al  trattamento  dei   dati   personali   sotto
l'autorita'  diretta  del  titolare  o  del  responsabile  ai   sensi
dell'articolo 2-quaterdecies»; 
      3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse; 
    l) l'articolo 160 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1.  Per  i  trattamenti  di
dati  personali  di  cui  all'articolo  58,  gli  accertamenti   sono
effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante. 
  2.  Se  il  trattamento  non  risulta  conforme  alle   norme   del
Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o  di  Regolamento,  il
Garante  indica  al  titolare  o  al   responsabile   le   necessarie
modificazioni  ed  integrazioni  e  ne  verifica   l'attuazione.   Se
l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e'
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo  esito,  se  cio'
non pregiudica azioni od operazioni  a  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza  pubblica  o  di  prevenzione  e  repressione  di  reati  o
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 
  3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta  necessario
in ragione della specificita' della verifica, il componente designato
puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto  su
cio' di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie  che  devono
rimanere segrete. Gli atti e i  documenti  acquisiti  sono  custoditi
secondo  modalita'  tali  da  assicurarne  la   segretezza   e   sono
conoscibili dal  presidente  e  dai  componenti  del  Garante  e,  se
necessario per lo  svolgimento  delle  funzioni  dell'organo,  da  un
numero delimitato di  addetti  all'Ufficio  individuati  dal  Garante
sulla base di criteri definiti dal Regolamento  di  cui  all'articolo
156, comma 3, lettera a). 
  4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi  agli  organismi
di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di  Stato
il componente designato prende visione degli  atti  e  dei  documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.». 
    m) dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente: 
  «Art.  160-bis  (Validita',   efficacia   e   utilizzabilita'   nel
procedimento giudiziario di atti, documenti  e  provvedimenti  basati
sul trattamento di dati personali  non  conforme  a  disposizioni  di
legge  o  di  Regolamento).  -  1.  La   validita',   l'efficacia   e
l'utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti,  documenti  e
provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a
disposizioni di legge o di  Regolamento  restano  disciplinate  dalle
pertinenti disposizioni processuali.». 
                               Art. 15 
 
 
                Modifiche alla parte III, titolo III, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte III, titolo III, del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 166 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 166 (Criteri di applicazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi
e sanzionatori). - 1. Sono soggette alla sanzione  amministrativa  di
cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle
disposizioni   di   cui   agli   articoli   2-quinquies,   comma   2,
2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128,  129,
comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto
colui che non effettua la valutazione di impatto di cui  all'articolo
110, comma 1, primo periodo, ovvero non  sottopone  il  programma  di
ricerca a consultazione preventiva del  Garante  a  norma  del  terzo
periodo del predetto comma. 
  2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni  di
cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1,  2-sexies,  2-septies,
comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4  e  5,
75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100,  commi
1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2  e  4,  110-bis,  commi  2  e  3,  111,
111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1,  2,  3  e  5,
124, 125, 126, 130, commi da 1 a  5,  131,  132,  132-bis,  comma  2,
132-quater, 157, nonche'  delle  misure  di  garanzia,  delle  regole
deontologiche  di  cui  rispettivamente  agli  articoli  2-septies  e
2-quater. 
  3. Il Garante e' l'organo competente ad  adottare  i  provvedimenti
correttivi di cui all'articolo  58,  paragrafo  2,  del  Regolamento,
nonche' ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83  del  medesimo
Regolamento e di cui ai commi 1 e 2. 
  4.  Il  procedimento  per  l'adozione  dei  provvedimenti  e  delle
sanzioni indicati al comma 4 puo' essere avviato, nei  confronti  sia
di  soggetti  privati,  sia  di  autorita'  pubbliche  ed   organismi
pubblici,  a  seguito  di  reclamo  ai  sensi  dell'articolo  77  del
Regolamento o di  attivita'  istruttoria  d'iniziativa  del  Garante,
nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui  all'articolo
58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in  relazione  ad  accessi,
ispezioni e  verifiche  svolte  in  base  a  poteri  di  accertamento
autonomi, ovvero delegati dal Garante. 
  5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti
nel corso delle attivita' di cui al comma 5 configurino  una  o  piu'
violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi
4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per  l'adozione  dei
provvedimenti e delle sanzioni  di  cui  al  comma 4  notificando  al
titolare o al responsabile del trattamento  le  presunte  violazioni,
nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al  comma
10, salvo che la previa  notifica  della  contestazione  non  risulti
incompatibile con la natura  e  le  finalita'  del  provvedimento  da
adottare. 
  6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione  di  cui
al comma  6,  il  contravventore  puo'  inviare  al  Garante  scritti
difensivi o  documenti  e  puo'  chiedere  di  essere  sentito  dalla
medesima autorita'. 
  7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui  al
comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1  a  9,
da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre  1981,  n.  689;  nei
medesimi  casi  puo'  essere  applicata  la  sanzione  amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero
o per estratto, sul sito  internet  del  Garante.  I  proventi  delle
sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 156,  comma  8,  per  essere
destinati  alle  specifiche  attivita'  di  sensibilizzazione  e   di
ispezione nonche' di attuazione del Regolamento svolte dal Garante. 
  8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso,
il trasgressore  e  gli  obbligati  in  solido  possono  definire  la
controversia  adeguandosi  alle   prescrizioni   del   Garante,   ove
impartite, e mediante il pagamento di  un  importo  pari  alla  meta'
della sanzione irrogata. 
  9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con
proprio  regolamento  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana,  il  Garante   definisce   le   modalita'   del
procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui
al comma 4 ed i relativi termini, in conformita'  ai  principi  della
piena conoscenza degli atti istruttori,  del  contraddittorio,  della
verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 
  10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal
presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non  si  applicano
in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.». 
    b) l'articolo 167 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che  il  fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per  se'  o
per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando
in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o  dal
provvedimento   di   cui   all'articolo    129    arreca    nocumento
all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno  e
sei mesi. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare  danno
all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di  cui
agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di  garanzia
di cui all'articolo 2-septies ovvero  operando  in  violazione  delle
misure  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2-quinquiesdecies  arreca
nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno  a  tre
anni. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di  cui
al comma 2 si applica altresi' a chiunque, al fine di trarre per  se'
o per  altri  profitto  ovvero  di  arrecare  danno  all'interessato,
procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi  consentiti  ai
sensi degli articoli 45, 46 o 49 del  Regolamento,  arreca  nocumento
all'interessato. 
  4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei  reati  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante. 
  5. Il Garante trasmette al pubblico ministero,  con  una  relazione
motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita'
di accertamento nel  caso  in  cui  emergano  elementi  che  facciano
presumere la esistenza di un reato. La  trasmissione  degli  atti  al
pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di
accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui  al  presente
decreto. 
  6. Quando per lo stesso  fatto  e'  stata  applicata  a  norma  del
presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o  dell'ente
una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e'  stata
riscossa, la pena e' diminuita.»; 
    c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  167-bis  (Comunicazione  e  diffusione  illecita   di   dati
personali oggetto di trattamento su larga scala). - 1. Salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o  diffonde  al
fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al  fine  di  arrecare
danno, un archivio automatizzato o  una  parte  sostanziale  di  esso
contenente dati personali oggetto di trattamento su larga  scala,  in
violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e'  punito  con
la reclusione da uno a sei anni. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine trarne profitto per  se'  o  altri  ovvero  di  arrecare  danno,
comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o  una
parte sostanziale  di  esso  contenente  dati  personali  oggetto  di
trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a  sei
anni,  quando  il  consenso  dell'interessato  e'  richiesto  per  le
operazioni di comunicazione e di diffusione. 
  3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 167.». 
  «Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati  personali  oggetto
di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il  fatto  costituisca
piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se'  o  altri
ovvero  di  arrecare  danno,  acquisisce  con  mezzi  fraudolenti  un
archivio automatizzato o una parte  sostanziale  di  esso  contenente
dati personali oggetto di trattamento su larga scala e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. 
  2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi  4,  5  e  6
dell'articolo 167.»; 
    d) l'articolo 168 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante  e  interruzione
dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante).
- 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un
procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
  2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito  con  la  reclusione
sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona  un'interruzione  o
turba la regolarita' di un procedimento dinanzi al  Garante  o  degli
accertamenti dallo stesso svolti.»; 
    e) l'articolo 170 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  170  (Inosservanza  di  provvedimenti  del  Garante).  -  1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi degli articoli  58,  paragrafo  2,  lettera  f)  del
Regolamento,   dell'articolo   2-septies,   comma   1,   nonche'    i
provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1,  del  decreto
legislativo di attuazione dell'articolo 13  della  legge  25  ottobre
2017, n. 163 e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»; 
    f) l'articolo 171 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli  a
distanza  e  indagini  sulle  opinioni  dei  lavoratori).  -  1.   La
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma  1,  e  8
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di  cui
all'articolo 38 della medesima legge.»; 
    g) all'articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della
sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai  sensi  dell'articolo  36,
secondo e terzo comma, del codice penale». 
                               Art. 16 
 
 
                      Modifiche all'allegato A 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. L'allegato A e' ridenominato: «Regole deontologiche». 
Capo V 
Disposizioni processuali
 
                               Art. 17 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 2011, n. 150 
 
  1. L'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Delle  controversie  in  materia  di  applicazione  delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali).  -  1.  Le
controversie previste dall'articolo 152 del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, sono regolate  dal  rito  del  lavoro,  ove  non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del  luogo  in
cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale
del luogo di residenza dell'interessato. 
  3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali, ivi  compresi  quelli  emessi  a  seguito  di  un
reclamo dell'interessato, e' proposto, a  pena  di  inammissibilita',
entro trenta giorni dalla data  di  comunicazione  del  provvedimento
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
  4. Decorso  il  termine  previsto  per  la  decisione  del  reclamo
dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del  2003,
chi vi ha interesse puo', entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del
predetto termine, ricorrere al  Tribunale  competente  ai  sensi  del
presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica
anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui  all'articolo
143, comma 3, del decreto legislativo  n.  196  del  2003  senza  che
l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento. 
  5. L'interessato puo' dare mandato a  un  ente  del  terzo  settore
soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
117, che sia attivo nel settore della  tutela  dei  diritti  e  delle
liberta' degli interessati con  riguardo  alla  protezione  dei  dati
personali,  di  esercitare  per  suo   conto   l'azione,   ferme   le
disposizioni  in  materia  di  patrocinio  previste  dal  codice   di
procedura civile. 
  6. Il giudice fissa  l'udienza  di  comparizione  delle  parti  con
decreto con il quale assegna  al  ricorrente  il  termine  perentorio
entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante.  Tra  il  giorno
della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno
di trenta giorni. 
  7. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  8. Se alla prima udienza il ricorrente non  compare  senza  addurre
alcun legittimo impedimento,  il  giudice  dispone  la  cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio. 
  9. Nei casi in cui non sia  parte  in  giudizio,  il  Garante  puo'
presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza,  sulla
controversia in  corso  con  riferimento  ai  profili  relativi  alla
protezione dei dati  personali.  Il  giudice  dispone  che  sia  data
comunicazione  al  Garante  circa  la  pendenza  della  controversia,
trasmettendo copia degli atti introduttivi,  al  fine  di  consentire
l'eventuale presentazione delle osservazioni. 
  10. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo'
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al  divieto  di  cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
in relazione all'eventuale atto  del  soggetto  pubblico  titolare  o
responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.». 
Capo VI 
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
 
                               Art. 18 
 
 
          Definizione agevolata delle violazioni in materia 
                  di protezione dei dati personali 
 
  1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689,
per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli
articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2,  del
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle  misure  di
cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis,  del  medesimo  Codice,  che,
alla data di  applicazione  del  Regolamento,  risultino  non  ancora
definiti con l'adozione  dell'ordinanza-ingiunzione,  e'  ammesso  il
pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del  minimo
edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento  eventualmente
gia' adottati, il pagamento potra' essere  effettuato  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono
stati  notificati  gli  estremi  della   violazione   o   l'atto   di
contestazione  immediata  di  cui  all'articolo  14  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, assumono il valore  dell'ordinanza-ingiunzione
di cui  all'articolo  18  della  predetta  legge,  senza  obbligo  di
ulteriore notificazione, sempre che  il  contravventore  non  produca
memorie difensive ai sensi del comma 4. 
  3. Nei casi di cui al  comma  2,  il  contravventore  e'  tenuto  a
corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo
del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza  del  termine
previsto dal comma 1. 
  4. Entro il termine di cui al comma 3, il  contravventore  che  non
abbia provveduto al pagamento puo' produrre nuove memorie  difensive.
Il Garante, esaminate tali  memorie,  dispone  l'archiviazione  degli
atti comunicandola all'organo  che  ha  redatto  il  rapporto  o,  in
alternativa, adotta  specifica  ordinanza-ingiunzione  con  la  quale
determina la  somma  dovuta  per  la  violazione  e  ne  ingiunge  il
pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed  alle
persone che vi sono obbligate solidalmente. 
  5.   L'entrata   in   vigore   del   presente   decreto   determina
l'interruzione del termine di prescrizione del diritto  a  riscuotere
le somme dovute a norma del presente articolo,  di  cui  all'art.  28
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                               Art. 19 
 
 
                   Trattazione di affari pregressi 
 
  1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al comma 3, i soggetti  che  dichiarano  il  loro  attuale  interesse
possono presentare al Garante per la protezione  dei  dati  personali
motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle  segnalazioni  e
delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro  la  predetta
data. 
  2. La richiesta di cui al comma 1  non  riguarda  i  reclami  e  le
segnalazioni di cui si e' gia' esaurito l'esame o di cui  il  Garante
per la protezione dei dati personali ha gia' esaminato nel corso  del
2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione,  o  per  i
quali il Garante medesimo e' a conoscenza, anche a seguito di propria
denuncia,  che  sui  fatti  oggetto  di  istanza  e'  in   corso   un
procedimento penale. 
  3. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali
provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e  2  mediante
avviso  pubblicato  nel  proprio  sito  istituzionale  e   trasmesso,
altresi', all'Ufficio pubblicazioni leggi  e  decreti  del  Ministero
della giustizia per la sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione
ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi
procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili. 
  5. I ricorsi pervenuti  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e non definiti, neppure nelle  forme  del  rigetto  tacito,
alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati
come reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento. 
                               Art. 20 
 
 
          Codici di deontologia e di buona condotta vigenti 
         alla data di entrata in vigore del presente decreto 
 
  1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di
cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui  al  decreto  legislativo  n.  196  del  2003,
continuano a produrre effetti, sino alla definizione della  procedura
di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si  verifichino
congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto le associazioni  e  gli  altri  organismi  rappresentanti  le
categorie interessate sottopongano all'approvazione del  Garante  per
la protezione dei  dati  personali,  a  norma  dell'articolo  40  del
Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del
paragrafo 2 del predetto articolo; 
    b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi  dalla
sottoposizione del codice di condotta all'esame del  Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
  2. Il mancato rispetto di uno  dei  termini  di  cui  al  comma  1,
lettere  a)  e  b)  comporta  la  cessazione   di   efficacia   delle
disposizioni del codice di deontologia di  cui  al  primo  periodo  a
decorrere dalla scadenza del termine violato. 
  3. Le disposizioni contenute nei codici  riportati  negli  allegati
A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,  continuano
a produrre effetti fino  alla  pubblicazione  delle  disposizioni  ai
sensi del comma 4. 
  4. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Garante per la  protezione  dei  dati  personali
verifica  la  conformita'  al   Regolamento   (UE)   2016/679   delle
disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili,
ridenominate regole deontologiche,  sono  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della
giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del  codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 196 del 2003. 
  5. Il Garante per la protezione  dei  dati  personali  promuove  la
revisione delle disposizioni dei codici di cui  al  comma  3  con  le
modalita' di cui all'articolo  2-quater  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  n.  196
del 2003. 
                               Art. 21 
 
 
                 Autorizzazioni generali del Garante 
                per la protezione dei dati personali 
 
  1.  Il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali,   con
provvedimento  di  carattere  generale  da  porre  in   consultazione
pubblica entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  individua   le   prescrizioni   contenute   nelle
autorizzazioni generali gia' adottate, relative  alle  situazioni  di
trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9,
paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche' al Capo IX del regolamento  (UE)
2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del  medesimo
regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede  al  loro
aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma e'  adottato
entro sessanta giorni dall'esito del  procedimento  di  consultazione
pubblica. 
  2. Le autorizzazioni generali sottoposte a  verifica  a  norma  del
comma 1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 cessano di  produrre  effetti  dal  momento
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana del provvedimento di cui al comma 1. 
  3. Le autorizzazioni generali del Garante  per  la  protezione  dei
dati personali adottate prima della data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e relative a trattamenti diversi da quelli  indicati
al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data. 
  4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle  misure  di
garanzia di cui agli articoli 2-quater  e  2-septies  del  Codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui   al   decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  producono  effetti,  per  la
corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le  autorizzazioni
generali di cui al comma 2 e le pertinenti  prescrizioni  individuate
con il provvedimento di cui al comma 1. 
  5. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  le  violazioni  delle
prescrizioni  contenute  nelle  autorizzazioni  generali  di  cui  al
presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono
soggette  alla  sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo   83,
paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679. 
                               Art. 22 
 
 
               Altre disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale
si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione
europea in materia di protezione dei dati personali e  assicurano  la
libera circolazione dei dati personali  tra  Stati  membri  ai  sensi
dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679. 
  2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e
«dati giudiziari» utilizzate  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,
lettere d) ed e), del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo n.  196  del  2003,  ovunque
ricorrano, si intendono  riferite,  rispettivamente,  alle  categorie
particolari di dati  di  cui  all'articolo  9  del  Regolamento  (UE)
2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento. 
  3. Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti  generali  di
cui  all'articolo  2-quinquiesdecies  del  codice   in   materia   di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  n.  196
del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo,  gia'  in  corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  possono
proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge
o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in  cui
siano stati sottoposti a verifica preliminare  o  autorizzazione  del
Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato
misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato. 
  4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante  per
la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in  quanto
compatibili con il suddetto regolamento e  con  le  disposizioni  del
presente decreto. 
  5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai  commi
1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205  si
applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali
all'autorizzazione  del  cambiamento  del  nome  o  del  cognome  dei
minorenni. Con riferimento a tali  trattamenti,  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali puo', nei limiti e con le modalita'  di
cui  all'articolo  36  del  Regolamento   (UE)   2016/679,   adottare
provvedimenti  di   carattere   generale   ai   sensi   dell'articolo
2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri  amministrativi,
i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e  gli  accorgimenti
prescritti con  i  provvedimenti  di  cui  al  secondo  periodo  sono
esonerati dall'invio al Garante dell'informativa  di  cui  al  citato
comma 1022. In sede di prima applicazione, le  suddette  informative,
se dovute a norma del  terzo  periodo,  sono  inviate  entro sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  provvedimento  del  Garante  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  i  rinvii
alle disposizioni del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003,  abrogate
dal presente decreto, contenuti in norme di legge e  di  regolamento,
si  intendono   riferiti   alle   corrispondenti   disposizioni   del
Regolamento (UE) 2016/679 e a  quelle  introdotte  o  modificate  dal
presente decreto, in quanto compatibili. 
  7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole  «le  modalita'  di  restituzione»  sono  inserite  le
seguenti: «in forma aggregata». 
  8. Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato  a  far  data
dal 25 maggio 2018. Da tale data e  fino  al  31  dicembre  2019,  il
registro resta accessibile a chiunque secondo le modalita'  stabilite
nel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del
2003. 
  9. Le disposizioni di legge o di  regolamento  che  individuano  il
tipo di dati  trattabili  e  le  operazioni  eseguibili  al  fine  di
autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per  motivi
di interesse pubblico rilevante  trovano  applicazione  anche  per  i
soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi. 
  10. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo  ai  dati
coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata  in
vigore della disciplina relativa alle  modalita'  di  opposizione  al
Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato. 
  11. Le disposizioni del codice in materia di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al
trattamento di dati  genetici,  biometrici  o  relativi  alla  salute
continuano a trovare  applicazione,  in  quanto  compatibili  con  il
Regolamento (UE) 2016/679,  sino  all'adozione  delle  corrispondenti
misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies del  citato  codice,
introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto. 
  12. Sino alla data di entrata in vigore del  decreto  del  Ministro
della giustizia di cui all'articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 196 del 2003, da adottarsi entro diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  il  trattamento  dei
dati  di  cui  all'articolo  10  del  Regolamento  (UE)  2016/679  e'
consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli di intesa
per la prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di  criminalita'
organizzata  stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con   le
Prefetture - UTG, previo parere del Garante  per  la  protezione  dei
dati personali, che specificano la  tipologia  dei  dati  trattati  e
delle operazioni eseguibili. 
  13. Per i primi otto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Garante per la  protezione  dei  dati  personali
tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni  amministrative
e nei limiti in cui  risulti  compatibile  con  le  disposizioni  del
Regolamento (UE) 2016/679, della fase  di  prima  applicazione  delle
disposizioni sanzionatorie. 
  14. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, le parole «di cui all'articolo 162,  comma  2-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2»; 
    b) al comma  10,  le  parole  «di  cui  all'articolo  162,  comma
2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  all'articolo  166,
comma 2». 
  15.  All'articolo  5-ter,  comma  1,  lettera   c),   del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole «di cui all'articolo  162,
comma 2-bis» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo
166, comma 2». 
                               Art. 23 
 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto: 
    a) all'articolo 37, comma 2, alinea, del decreto  legislativo  18
maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo  154  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato agli articoli  154
e 154-bis del medesimo codice; 
    b) all'articolo 39, comma 1, del decreto  legislativo  18  maggio
2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e  143  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli  141,
142 e 143 del medesimo codice; 
    c) all'articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
il riferimento all'articolo 165 del codice in materia  di  protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si
intende effettuato all'articolo 166, comma 7, del medesimo codice; 
    d) all'articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
il riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato  all'articolo  58,
paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679. 
                               Art. 24 
 
 
            Applicabilita' delle sanzioni amministrative 
               alle violazioni anteriormente commesse 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante  abrogazione,
sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste
dal Regolamento (UE) 2016/679  si  applicano  anche  alle  violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito  con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 
  2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal  presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con
sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza
delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice   di
procedura penale. 
  3. Ai fatti commessi prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   non   puo'   essere   applicata   una   sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al  massimo  della
pena originariamente prevista o inflitta per il reato,  tenuto  conto
del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
A tali fatti non si applicano le sanzioni  amministrative  accessorie
introdotte dal presente decreto, salvo che  le  stesse  sostituiscano
corrispondenti pene accessorie. 
                               Art. 25 
 
 
        Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa 
 
  1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  24,  comma  1,  l'autorita'
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,    dispone    la    trasmissione    all'autorita'
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi
ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che  il  reato
risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. 
  2.  Se  l'azione  penale  non  e'  stata  ancora   esercitata,   la
trasmissione  degli  atti  e'  disposta  direttamente  dal   pubblico
ministero che, in caso  di  procedimento  gia'  iscritto,  annota  la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto  per  qualsiasi  causa,  il   pubblico   ministero   richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la  richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie possono  avere  ad  oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti. 
  3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
sensi dell'articolo 129 del  codice  di  procedura  penale,  sentenza
inappellabile perche' il fatto  non  e'  previsto  dalla  legge  come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a  norma  del  comma  1.
Quando  e'  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna,  il   giudice
dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto  dalla
legge come reato, decide  sull'impugnazione  ai  soli  effetti  delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono  gli  interessi
civili. 
  4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica  entro  il
termine di novanta giorni e a quelli residenti  all'estero  entro  il
termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. 
  5. Entro sessanta giorni dalla notificazione  degli  estremi  della
violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in  misura  ridotta,
pari alla  meta'  della  sanzione  irrogata,  oltre  alle  spese  del
procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento. 
                               Art. 26 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari
ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2.   Dall'attuazione   del   presente   decreto,   ad    esclusione
dell'articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 27 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e  allegati  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati: 
    a) alla parte I: 
      1) gli articoli 3, 4, 5 e 6; 
      2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo  V,  il
titolo VI e il titolo VII; 
    b) alla parte II: 
      1) il capo I del titolo I; 
      2) i capi III, IV e V del titolo IV; 
      3) gli articoli 76, 81, 83 e 84; 
      4) il capo III del titolo V; 
      5) gli articoli 87, 88 e 89; 
      6) il capo V del titolo V; 
      7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119; 
      8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII; 
    c) alla parte III: 
      1) la sezione III del capo I del titolo I; 
      2)  gli  articoli  161,  162,  162-bis,  162-ter,   163,   164,
164-bis,165 e 169; 
      3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2,  176,  177,  178  e
179; 
      4) il capo II del titolo IV; 
      5) gli articoli 184 e 185; 
    d) gli allegati B e C. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Savona,  Ministro  per  gli  affari
                                  europei 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Moavero  Milanesi,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze 
 
                                  Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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