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Regolamento rapporti ANAC - operatori interessi - Delibera 6 febbraio 2019

Pubblico
Venerdì, 12 Aprile, 2019 - 16:30

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

DELIBERA 6 marzo 2019  

Regolamento disciplinante i  rapporti  fra  ANAC  e  i  portatori  di

interessi particolari presso l'Autorita' nazionale  anticorruzione  e

istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri.  (Delibera  n.  172)

(19A02020) 

(GU n.72 del 26-3-2019) 

 

                            IL CONSIGLIO 

               DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

 

  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive  modificazioni

e integrazioni, e il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito

in legge 11 agosto 2014,  n.  114,  recante  disposizioni  in  merito

all'istituzione dell'ANAC; 

  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive

modificazioni e integrazioni, recante il  riordino  della  disciplina

riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di

pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle

pubbliche amministrazioni; 

  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante

disposizioni in materia di  inconferibilita'  e  incompatibilita'  di

incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti

privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,

della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  «Codice  dei

contratti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni; 

  Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni  per

la tutela degli autori di segnalazioni di reati  o  irregolarita'  di

cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un  rapporto  di  lavoro

pubblico o privato»; 

  Visto l'art. 10,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  33/2013

secondo  cui  e'  compito  di  ciascuna  amministrazione   promuovere

maggiori livelli di trasparenza  rispetto  a  quelli  definiti  dalla

normativa primaria; 

  Visto il codice di condotta del Presidente  e  dei  componenti  del

Consiglio dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 1° luglio 2015; 

  Visto il codice  di  comportamento  dei  dipendenti  dell'Autorita'

nazionale anticorruzione del 21 ottobre 2015; 

  Vista  la  deliberazione  n.  12  del  28  ottobre   2015   recante

l'Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione,  nella  parte

in cui auspica l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i

«rappresentanti di interessi particolari» (lobbies); 

  Tenuto conto che  l'esigenza  di  trasparenza  nel  dialogo  tra  i

decisori pubblici e i portatori di interesse e' stata avvertita anche

dalla  Commissione  europea  che,  con  le  decisioni  2014/838/UE  e

2014/839/UE,  ha  stabilito  regole  per   la   pubblicazione   delle

informazioni riguardanti le riunioni con  i  portatori  di  interesse

particolari; 

  Ritenuto  di  dover  regolamentare  secondo  principi  di   massima

trasparenza  gli  incontri  del  Presidente,   dei   componenti   del

Consiglio, del segretario generale  e  dei  dirigenti  dell'Autorita'

nazionale anticorruzione con i portatori di interesse; 

 

                                Emana 

                      il seguente regolamento: 

 

                               Art. 1 

 

                             Definizioni 

 

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 

  a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 

  b)  «Consiglio»,  il  Presidente  e  i  componenti  del   Consiglio

dell'Autorita'; 

  c) «Decisori»,  i  decisori  pubblici  interni  dell'Autorita':  il

Presidente, i componenti del Consiglio dell'Autorita', il  segretario

generale e i dirigenti dell'Autorita'; 

  d)  «Portatori  di  interessi»,  i   rappresentanti   di   soggetti

giuridici, pubblici  o  privati,  di  consorzi,  di  associazioni  di

categoria, di  associazioni,  fondazioni,  enti  di  diritto  privato

comunque  denominati  anche  privi  di  personalita'  giuridica,   di

comitati di cittadini nonche' le persone  fisiche  o  giuridiche  che

svolgono in modo  professionale  l'attivita'  di  rappresentanza  dei

portatori di interesse o svolgono nell'interesse di  questi  funzioni

di consulenza che  intendano  rappresentare  ai  decisori  interessi,

comunque  denominati,  che   riguardano   i   compiti   istituzionali

dell'Autorita'; 

  e) «Agenda», l'Agenda pubblica degli incontri con  i  portatori  di

interessi, istituita dall'art. 3; 

  f)  «sito   istituzionale»,   il   sito   internet   dell'Autorita'

raggiungibile all'indirizzo: http://www.anticorruzione.it 

                               Art. 2 

 

                               Oggetto 

 

  1. Il presente regolamento disciplina i  rapporti  tra  i  decisori

dell'Autorita' e i portatori di  interessi  e  assicura  ad  essi  la

massima trasparenza. 

  2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  il  regolamento  stabilisce  le

modalita' organizzative e i  criteri  per  garantire  la  trasparenza

degli incontri organizzati, su richiesta dei portatori di  interessi,

al fine di rappresentare tali interessi in relazione ad  attivita'  e

procedimenti  di  esercizio,  attuale  o   futuro,   delle   funzioni

istituzionali, regolative, consultive, di  vigilanza,  sanzionatorie,

attribuite all'Autorita' dalla normativa vigente. 

  3.  Il  presente  regolamento  non  si  applica  ai  contatti   che

intercorrono con i rappresentanti di Stati esteri, delle  istituzioni

europee e delle organizzazioni internazionali. 

                               Art. 3 

 

                   Agenda pubblica degli incontri 

                    con i portatori di interessi 

 

  1. In aggiunta agli obblighi di trasparenza  previsti  dal  decreto

legislativo n. 33 del 2013, e' istituita, a decorrere dalla  data  di

entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenda  pubblica  degli

incontri con i portatori di interessi, di seguito «Agenda».  L'Agenda

riporta le informazioni necessarie per far conoscere ai  cittadini  i

soggetti incontrati, le modalita' e le finalita' degli incontri. 

  2. I decisori che incontrano i  portatori  di  interessi,  comunque

denominati, sono tenuti ad indicare, nell'Agenda,  disponibile  nella

intranet dell'Autorita', il nominativo del decisore, la data e  l'ora

dell'incontro, il luogo dell'incontro, il nominativo/i dei  portatori

di interessi incontrati, il soggetto che ha formulato la richiesta  e

le   modalita'   di   quest'ultima,   l'oggetto   dell'incontro,    i

partecipanti, la documentazione  consegnata  ovvero  trasmessa  anche

successivamente. 

  3.  L'Agenda  pubblica  degli  incontri  e'  pubblicata  sul   sito

dell'Autorita' nella sezione «Amministrazione trasparente» a cura del

responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza

ed e' aggiornata settimanalmente. 

                               Art. 4 

 

               Modalita' di svolgimento degli incontri 

 

  1. Gli incontri  con  i  portatori  di  interessi  organizzati  dai

dirigenti dell'Autorita' per le  finalita'  di  cui  all'art.  2,  si

svolgono presso la  sede  dell'ANAC.  Gli  incontri  organizzati  dal

Presidente e dai consiglieri possono svolgersi anche in sede diversa.

In tutti i casi i decisori sono tenuti a compilare l'Agenda. 

  2. In occasione di ogni incontro,  la  struttura  di  supporto  del

decisore cura la compilazione dei moduli nei  quali  sono  registrati

gli elementi di cui all'art. 3,  comma  2,  e  li  trasmette  in  via

telematica, entro i successivi cinque giorni, al  responsabile  della

prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  che  cura  la

conservazione e la tenuta dell'Agenda e la sua pubblicazione sul sito

dell'Autorita'. 

  3. Qualora il decisore incarichi un  funzionario  dell'Autorita'  a

prendere parte  all'incontro,  deve  comunque  essere  assicurata  la

compilazione e la tenuta dei moduli e la compilazione dell'Agenda. 

  4. Gli obblighi di cui al comma 1 non si  applicano  agli  incontri

occasionali che  intervengano  in  occasioni  di  incontri  pubblici,

conferenze, convegni, seminari di studio. 

  5. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli incontri in

forma di audizioni, consultazioni e partecipazione a  tavoli  tecnici

previsti  dai  regolamenti  dell'Autorita'   recanti   la   specifica

disciplina in materia di vigilanza, sanzioni, ispezioni, adozione  di

atti regolatori e pareri di precontenzioso ai  sensi  dell'art.  211,

del decreto legislativo n. 50/2016. 

                               Art. 5 

 

         Trasparenza e consenso alla pubblicazione dei dati 

 

  1. I decisori, anche attraverso  le  loro  strutture  di  supporto,

comunicano ai portatori di interessi che richiedono  un  incontro  il

contenuto  del  presente  regolamento  e  i  relativi   obblighi   di

trasparenza. 

  2. I  portatori  di  interesse,  quale  condizione  per  la  tenuta

dell'incontro, esprimono il proprio consenso alla pubblicazione delle

informazioni contenute nell'Agenda. L'atto di consenso  e'  trasmesso

al  responsabile  della  prevenzione   della   corruzione   e   della

trasparenza unitamente ai moduli di cui all'art. 4, comma 2. 

                               Art. 6 

 

                              Vigilanza 

 

  1. Ai fini della pubblicazione di  cui  all'art.  4,  comma  2,  il

responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza

verifica la  completezza  delle  informazioni  contenute  nell'Agenda

pubblica degli incontri. 

  2. Con cadenza bimestrale,  l'Agenda  pubblica  degli  incontri  e'

sottoposta al Consiglio dell'Autorita'. 

                               Art. 7 

 

                          Entrata in vigore 

                       e forme di pubblicita' 

 

  1. Il presente regolamento e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana e sul sito istituzionale  dell'ANAC,  nella

sezione  «Amministrazione  trasparente»,  ed  entra  in  vigore  dopo

novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. 

    Roma, 6 marzo 2019 

 

                                               Il Presidente: Cantone 

 

  Depositato presso la segreteria del  Consiglio  in  data  15  marzo

2019. 

Il segretario: Esposito 

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