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Procedimento esproprio - TAR Sicilia, Catania, sez.II, sent. n.2305 del 02.09.2014

Pubblico
Lunedì, 17 Novembre, 2014 - 01:00

 

 
 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), sentenza n.2305 del 2 settembre 2014, sul procedimento di esproprio 
 
N. 02305/2014 REG.PROV.COLL.
 
N. 02816/2009 REG.RIC.
 
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REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
 
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2816 del 2009, proposto da: 
Antonio Salvatore Mirabile, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Recupero, con domicilio legale presso la Segreteria del TAR Catania, in Catania, Via Milano n. 42a; 
contro
Comune di Rodì Milici, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Calabrò, con domicilio legale presso la Segreteria del TAR Catania, in Catania, Via Milano n. 42a; Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni (n.c.); 
per l'annullamento
della determinazione n.242 del 3 settembre 2009 del comune di Rodì Milici, nonché di ogni altro atto strettamente connesso, prodromico e/o consequenziale a quello impugnato.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rodì Milici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
A) Il ricorrente è proprietario del fondo agricolo esteso circa HA 4,3 in località “Olivarelli – Maniace” in Rodì Milici, interessato per una porzione di mq 5.630,00 circa dal procedimento espropriativo effettuato dallo stesso Comune di Rodì Milici per il “potenziamento dell'acquedotto comunale”.
B) Con Ordinanza n. 6 del 14/06/2001 il Comune di Rodì Milici disponeva l’occupazione d’urgenza degli immobili, come descritti nel piano parcellare di esproprio, e specificava in cinque anni, dalla data di immissione in possesso (4/07/2001), la durata dell’occupazione legittima che, pertanto, scadeva il 4/07/2006.
C) Il Comune resistente, il 12/12/2007 emetteva il decreto di esproprio, quando la dichiarazione di pubblica utilità era ormai divenuta inefficace a far data dal 04/07/2006.
D) Con sentenza n. 1020/09, emessa il 3/06/09 e notificata al Comune resistente il 2/07/09, questo TAR accoglieva il ricorso proposto dall’odierno ricorrente Mirabile, annullava il decreto di esproprio e condannava l’Amministrazione Comunale di Rodì Milici al risarcimento dei danni, nel contempo, ordinando di proporre al proprietario ricorrente, entro il termine di giorni 90, il pagamento della relativa somma, ai sensi dell’art 35, comma, 2 D.L.vo 80/1998, con avvertenza che se le parti non avessero raggiunto un accordo, la parte ricorrente avrebbe potuto chiedere giudizialmente la determinazione della somma dovuta.
E) Con raccomandata del 18/06/09, il ricorrente lamentava al Comune di Rodì Milici danni alle colture esistenti ed al restante fondo circostante, a causa del provvedimento ablativo e, con altra raccomandata , evidenziava anche i danni che gli derivavano dalla privazione delle proprie sorgenti di acque naturali.
In esito a sopralluogo tra il Responsabile dell’UTC ed il tecnico di parte ricorrente, a riscontro delle doglianze del proprietario, si rilevava che il verbale di immissione in possesso redatto il 4/07/2001 dal Geom. Marletta per conto e nell’interesse del Comune di Rodì Milici, non riportava nello stato di consistenza gli alberi secolari di alto fusto esistenti lungo la pista di collegamento che, pertanto, non erano stati inclusi nella stima ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio.
Si evidenziava, altresì, che nessun indennizzo l’Ente resistente aveva calcolato per la sottrazione delle acque naturali dall’intero fondo né per l’accertata l’oligomineralità delle stesse, suscettibili di sicuro sfruttamento economico da parte del privato, e da sempre liberamente usate per l’attingimento diretto del bestiame e dei greggi durante il pascolo e la stabulazione.
F) Nel giudizio civile, nel frattempo promosso dall’odierno ricorrente, di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio di cui alla determina n. 100 del 22/09/2007, trasmessa con nota prot. n. 8163/07, iscritto al n. 38/08 RG ed in atto pendente presso la Corte d’Appello di Messina, il nominato CTU nella propria relazione depositata il 5/03/2009, effettuava la seguente valutazione di stima: € 16.158,00 per il deprezzamento subito dalle porzioni rimaste di proprietà del ricorrente e ricadenti all’interno della zona di rispetto + € 17.836,47 per il deprezzamento relativo all’applicazione del vincolo della zona di protezione che riguarda la quasi totalità dei terreni del ricorrente + € 14.868,11 quale indennità per il periodo di occupazione legittima + € 1,689,00 per il valore agricolo medio del fondo espropriato = € 50.551,58 complessivi.
Il Comune di Rodì Milici, e per esso il Responsabile UTC ufficio Espropri, non ha però ritenuto congrua la determinazione operata dal CTU della Corte d’Appello di Messina.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, in particolare, contesta la determina n. 242 del 3/9/2009 adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune resistente con la quale – in esecuzione della citata sentenza n. 1020/2009 - è stata disposta l’acquisizione ex art. 43 T.U. espropriazioni dell’area utilizzata per l’esecuzione dei lavori ed è stata formulata l’offerta di Euro 3.379,21 quale indennità definitiva per l’acquisizione degli immobili ablati (ivi compresa l’indennità di occupazione legittima), ed in Euro 275,28 per il risarcimento dei danni per la mancata utilizzazione dell’area durante il periodo di illegittima occupazione (dal 3/7/2006 al 30/09/2009).
Secondo l’assunto del ricorrente esso avrebbe diritto al risarcimento dei danni patrimoniali diretti e indiretti (danno emergente e lucro cessante) patiti dell’illegittima installazione e mantenimento sui propri fondi delle opere per la captazione e la raccolta delle acque, che sarebbero ben superiori alla somma offerta dall’Ente espropriante nella propria determina 242/09.
Si dovrebbe a tal proposito tenere conto che:
- sia la particella n.35 che le particelle n. 217 e 218 sono interessate da alberi di ulivo che presuppongono la possibilità di coltivazioni alternative a quelle oggi prevalentemente in uso (pascolo - erborato e/o cespugliato) attesa la particolare ubicazione dei terreni nel contesto dell'agro di Rodì Milici per l'accentuata acclività di buona parte della superficie fondiaria;
- esso ricorrente, da molti anni affidava in conduzione, agli allevatori del luogo il fondo di proprietà, ricavandone un affitto stimato parte in denaro e parte in prodotti agricoli o derivati dall'attività caseari;
- a causa delle opere di captazione delle acque, il fondo del ricorrente ha subito un immediato decremento di valore per mancato corrispettivo dell'affitto del pascolo a scadenza annuale mediato di €. 4.500,00 all'attualità riferito all'intero fondo di proprietà esteso circa 4,3 HA;
- in seguito alla costruzione delle piste di accesso alla zona di captazione della sorgente ed al rinvenimento di una sorgente sulla particella n. 45, nella zona a valle dello stesso fondo e ad oggi occupata sine titulo dall’Ente espropriante, in considerazione della servitù imposta sugli stessi fondi, non sono stati computate alcune somme;
- che per la realizzazione del tracciato sono stati abbattuti alberi di alto fusto, alcuni dei quali centenari e di pregevole qualità, dei quali non vi è traccia nella determina impugnata ma se ne ricava l’esistenza dal tenore della nota prot. n. 6534 del 10/08/2009 in cui il Responsabile del’UTC ufficio espropri ha riscontrato il taglio di arbusti ed il conseguente furto di legna effettuato sui margini della pista di collegamento, che in seguito all’esproprio sono di proprietà del Comune resistente;
- sarebbe mancata ogni previsione di risarcimento del danno dovuto alla privazione delle acque naturali che scendevano da monte a valle e che il Comune di Rodì Milici in seguito all’occupazione ha convogliato, all’interno di un bottino di raccolta privando l’intero fondo di tale importante elemento;
- l’intero fondo esteso circa HA 4,3 veniva affidato dal Dr. Mirabile, odierno ricorrente, in conduzione agli allevatori/coltivatori del luogo, ricavandone un profitto annuo che in seguito all’occupazione usurpativa (04/07/2001) è venuto meno ma il Comune non prevede alcun risarcimento per il venir meno di detta fonte di guadagno;
- analisi effettuate sulle acque che fuoriescono dal bottino di raccolta e presso una sorgentella poco distante, avrebbero attesto attestato l’oligomineralità delle stesse, quindi la loro suscettibilità allo sfruttamento economico da parte del privato proprietario.
L’amm.ne comunale si è costituita deducendo: a) l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza delle censure formulate; b) la correttezza e la legittimità della procedura espropriativa seguita per l’acquisizione dell’area di cui in causa; c) nessuna impugnazione in merito alla dichiarazione di pubblica utilità sarebbe stata proposta dal parte ricorrente, per cui la deliberazione n. 164/1999 sarebbe stata tacitamente accettata; d) il Comune si sarebbe attenuto alle indicazioni contenute nella sentenza del TAR n. 1020 /2009; e) dalla perizia redatta dal Geometra del Comune (allegata al controricorso) si evincerebbe che il terreno è di scarso valore; il geometra redattore della perizia avrebbe calcolato esattamente il valore venale di mercato dell’area.
Il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 9/10/2013.
Il Collegio con Ordinanza Collegiale 83/2014 - rilevato che la controversia riguardava ormai alla esatta quantificazione dei danni subiti dal ricorrente, quantificazione in ordine alla quale è dato riscontrare una rilevante differenza tra quanto richiesto da parte ricorrente e la offerta formulata dall’amministrazione e che detta rilevante differenza appariva giustificata dalla circostanza che il comune era pervenuto alla propria quantificazione utilizzando “i valori agricoli medi delle colture praticati nella regione agraria n. 9 della provincia di Messina, relativi all’anno 2007, pubblicati sulla GURS …” e divergeva sensibilmente anche dalla quantificazione operata dal CTU nominato dalla Corte di appello di Messina nel giudizio di opposizione alla stima - ha disposto lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria consistente in una verificazione tecnico-estimativa al fine di pervenire alla quantificazione dei danni secondo le prescrizioni e le indicazioni desumibili dalla sentenza n. 1020/2009, costituente ormai giudicato tra le parti.
Detta verificazione, è stata affidata al Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile di Messina, con facoltà di delega ad un funzionario di tale ufficio dal primo designato.
Il Collegio ha, inoltre, onerato la parte più diligente di fornire chiarimenti in ordina alla sorte del giudizio di opposizione alla stima avanti la Corte di Appello di Messina, di cui in narrativa.
Il verificatore, tenuto conto di quanto statuito nella sentenza di questo Tribunale n. 1020/2009, è stato incaricato di accertare, in contraddittorio tra le parti: a) il valore venale di mercato dell’immobile acquisito con riferimento alla data del febbraio 2008 (data di proposizione della domanda giudiziale sulla quale è intervenuta la sentenza n. 1020/2009), rivalutato sino al 3 giugno 2009 (data in cui è intervenuta la sentenza n. 1020/2009 di questa stessa Sezione); c) gli interessi legali per il periodo dal 7 luglio 2006 (data di cessazione della legittima occupazione) al 3 giugno 2009 (data della sentenza) da calcolarsi sul valore venale dell’immobile alla data del 7 luglio 2006.
Non doveva invece, tenersi conto né degli asseriti mancati ricavi da contratti di affitto del fondo, in quanto non provati, né delle richiesta relative alla eventuale utilizzazione delle acque oligominerali eccedenti le facoltà dominicali ex artt. 909 e segg. c.c., in assenza di prova della titolarità di autorizzazioni e/o concessioni al riguardo.
L’Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina ha designato Verificatore il geometra Santo Sturniolo.
Questi in data 20/3/2014 ha depositato, presso la Segreteria di questa Sezione, la relazione della verificazione da esso effettuata , nonché copia della sentenza n. 466/2012 resa dalla Corte di Appello di Messina sulla causa, vertente tra l’odierno ricorrente ed il Comune resistente, avente ad oggetto opposizione alla stima del valore dell’immobile, in relazione alla procedura espropriativa delle aree oggetto del contendere anche nel ricorso indicato in epigrafe, con la quale la Corte di Appello ha dichiarato improponibile la domanda proposta dal sig. Mirabile contro il Comune di Rodi Milici per precedente accettazione volontaria dell’indennità provvisoria di esproprio.
Per quanto attiene alla verificazione inerente alla quantificazione dei danni secondo le prescrizioni e le indicazioni desumibili dalla sentenza n. 1020/2009, il verificatore dichiara che in presenza ed in contraddittorio delle parti (per quanto riguarda il ricorrente sig. Mirabile assistito dal consulente di fiducia Ing. Sebastiano Mazzeo e dall’Avv. Felice Recupero) esso ha proceduto alle operazioni peritali effettuate mediante esame della documentazione relativa: alle riprese effettuate dall’alto scaricate da Google; documentazione fotografica; stralcio del Piano Regolatore vigente del Comune; planimetria catastale; valori dei terreni agricoli della Provincia di Messina determinati dalla Agenzia del Territorio.
Inoltre il verificatore procedeva ad una ispezione di luoghi, sempre nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
A seguito di dette attività il verificatore è pervenuto alla conclusione che:
- il fondo del sig. Mirabile, prima ancora dell’occupazione da parte del Comune, era inserito in una zona destinata a verde agricolo coltivato a bosco ceduo;
- che in base al pronunciamento della Commissione Provinciale, pubblicata sulla BUR n. 43 del19/9/2008 Regione Agraria n. 9 (che include anche il Comune di Rodì Milici) la valutazione del bosco ceduo è di 5,300,00 Euro/HSA, pari a Euro 0,53 a m.q., riferita al 2007;
- che, pertanto, il valore venale dell’immobile al febbraio del 2008 (data di proposizione della domanda giudiziale) rivalutato sino al giugno 2009 (data in cui è intervenuta la sentenza n. 1020/2009) è in totale di Euro 3.161,42.(tremila centosesantuno/42);
- che gli interessi legali per il periodo dal 7/7/2006 al 2/6/2009, da calcolarsi sul valore venale dell’immobile alla data del 7 luglio 2006, ammontano ad Euro 202,29 (duecentodue/29).
Dette conclusioni del verificatore non sono state oggetto di contestazione in sede di operazioni di verificazione da parte del ricorrente o del tecnico di parte.
Però, alla pubblica udienza l' avv. Felice Recupero per il ricorrente ha chiesto la nomina di un C.T.U. “risultando gli esiti della verificazione poco attendibili”.
Ad avviso del Collegio la richiesta di nomina di un c.t.u. non è meritevole di positiva valutazione.
Infatti, va rilevato che la parte ricorrente, come risulta dal verbale steso dal verificatore, ha partecipato ale operazioni di verificazione attraverso sia l’avv. Felice Recupero che l’Ing. Sebastiano Mazzeo, tecnico di fiducia, che ha chiesto che nel calcolo del valore dell’immobile acquisito venisse contemplato il valore dei vincoli che l’opera realizzata ha prodotto sugli altri immobili limitrofi di proprietà del ricorrente.
Nessuno specifico rilievo è stato dedotto avverso la relazione, né la richiesta di consulenza tecnica di ufficio è supportata da alcun supporto tecnico volto a comprovare il giudizio di non attendibilità della verificazione.
Per giurisprudenza costante - considerate le finalità proprie della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo d'indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire le prove di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto o circostanze non provati (ex multis Consiglio di Stato sez VI, 29 settembre 2009, n.5864).
Pertanto attesa la labialità della contestazione relativa alle risultanze della verificazione, la richiesta della parte ricorrente si appalesa volta sottrarsi all’onere di provare l’erroneità delle valutazioni effettuate dal verificatore, e quindi va ritenuta inammissibile.
Pertanto, atteso che le valutazioni compiute dal verificatore non sono state oggetto di sostanziale e puntuale contestazione da parte del ricorrente, esse vanno ritenute esatte e devono essere poste a fondamento della decisione della presente controversia, con conseguente rigetto delle domande di maggior risarcimento avanzate dal ricorrente.
Attesa la complessità della vicenda che ha dato origine alla controversia sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali tra le parti, con esclusione delle spese di verificazione che vengono poste interamente a carico del ricorrente e saranno liquidate con successivo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, ad eccezione delle spese di verificazione che sono poste interamente a carico del ricorrente nella misura che sarà liquidata con successivo apposito decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano,Presidente
Giovanni Milana,Consigliere, Estensore
Daniele Burzichelli,Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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